CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01850 Manzi: Sulla modifica statutaria volta a inserire un rappresentante del Ministero della cultura negli organi direttivi dell'Accademia del cinema italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole Manzi che consente al Governo di fornire al Parlamento gli elementi relativi a una questione di carattere squisitamente amministrativo e totalmente scevro delle valutazioni di carattere politico suggerite dal quesito.
  Si evidenzia anzitutto come alla Fondazione Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello, il Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge n. 208 del 2015, corrisponde, attraverso la Direzione generale Cinema audiovisivo, un contributo annuale pari a 740.000 euro, fino all'anno 2023 e di 703.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
  Lo statuto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, all'articolo 10 prevede quale componente del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale pro tempore per il Cinema del MiC, che esercita sulla medesima Fondazione controlli contabili e amministrativi, in relazione al contributo annuale.
  La modifica statutaria proposta è tesa a prevedere la partecipazione nel Direttivo di un componente nominato dal Ministro, in luogo del sopra citato Direttore Generale pro tempore, al pari di quanto accade in moltissime istituzioni culturali, una tra tutte le fondazioni lirico-sinfoniche.
  In merito alla valutazione, esplicitata nell'ultima premessa del quesito, nella quale si esprime opposizione «al controllo sui luoghi della cultura», il Ministero della cultura respinge con fermezza questo genere di preoccupazione, con ciò rassicurando l'interrogante sull'assoluto e indiscusso rispetto dei princìpi di indipendenza e autonomia degli enti e istituti della cultura, ai quali questo Dicastero informa totalmente la propria azione amministrativa a tutti i livelli in cui si estrinseca la propria attività.

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ALLEGATO 2

5-01851 Orrico: Iniziative urgenti per il rifinanziamento degli incentivi previsti da «Cultura Crea 2.0» per il settore dell'industria culturale, creativa e turistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che, con il quesito posto, consentono al Governo di illustrare le importanti iniziative inserite nel quadro del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, volte a fornire adeguato sostegno alle imprese del settore.
  Anzitutto, si ricorda che il Ministero della cultura, negli anni 2014-2020, ha istituito il Regime di Aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività degli Enti del Terzo settore e delle micro, piccole e medie imprese, in vista dello sviluppo e del consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano.
  Proprio in ragione del ruolo svolto da tali soggetti per lo sviluppo dei territori e delle esigenze del comparto, nell'ultimo anno il Ministero, nel quadro del ciclo del PNRR (M1C3 – Investimento 3.3) e del Programma Nazionale FESR Cultura, già approvato dalla Commissione europea.
  Il nuovo Programma Nazionale «Cultura» 2021-2027, pubblicato sulla pagina web istituzionale dedicata al PNRR, prevede nell'ambito della Priorità una innovativa linea di Azione (Azione 1.3.1 «Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali»), che mira a rafforzare le imprese culturali esistenti nelle regioni meno sviluppate e a promuovere la creazione di nuove imprese culturali attraverso il sostegno a progetti, prodotti e iniziative culturali, al fine di stimolare la crescita di un mercato pubblico e privato nel tempo e promuovere il potenziamento della filiera culturale. A tale azione, che vede protagoniste le imprese profit, non profit e gli Enti del terzo settore, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, è destinata una dotazione complessiva (comprensiva della quota comunitaria e di quella nazionale) pari a 253 milioni di euro, importo di gran lunga superiore a quanto stanziato nel periodo 2014-2020.
  Il Programma 21-27, quindi, potenzia sensibilmente le linee di intervento destinate al sostegno delle imprese profit e non profit, a conferma del rilievo sempre maggiore attribuito dal Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni alle politiche di sostegno delle imprese del settore.
  Cultura Crea resta un riferimento importante per il Ministero che, proprio capitalizzando la positiva esperienza realizzata, ha inteso introdurre nella nuova programmazione alcuni correttivi per il superamento delle criticità di tale misura di finanziamento, inerenti soprattutto alla presenza di ambiti del sostegno non sufficientemente demarcati dalla programmazione di livello regionale, al fine di rafforzare la regia e l'impulso strategico del Ministero. Nel concreto, ciò si tradurrà nell'azione preliminare svolta da Cabine di Regia, dedicate alle diverse filiere del settore e partecipate dal Ministero e da istituzioni pubbliche e private, che elaboreranno specifiche linee di indirizzo per la definizione degli Avvisi rivolti alle imprese.

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ALLEGATO 3

5-01852 Amorese: Iniziative per la riqualificazione della Certosa di Trisulti, a Collepardo in provincia di Frosinone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli interroganti che, con il quesito posto, consentono di ribadire l'attenzione che il Governo sta dedicando alla valorizzazione di questo eccezionale monumento.
  Al riguardo, vorrei anzitutto richiamare gli effetti positivi dell'Accordo di valorizzazione attualmente in essere, stipulato tra il Ministero della cultura, attraverso la Direzione Regionale Musei Lazio, e la Regione Lazio, finalizzato alla valorizzazione del monumento e alla sua pubblica fruizione.
  L'accordo, infatti, ha consentito la riapertura al pubblico del Monumento, assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e incentivandone l'attrattività, come comprovato dal grande numero di visitatori, pellegrini e fedeli registrato ogni anno a partire dalla sua riapertura.
  Nella cornice dell'accordo, l'accesso al complesso è garantito da LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio, che assicura il servizio di custodia e le visite guidate.
  Con riferimento alla riqualificazione della struttura, come giustamente già evidenziato dagli Onorevoli colleghi, la Certosa è già destinataria di linee di intervento del PNRR.
  In particolare, la Certosa di Trisulti è stata finanziata per complessivi euro 350.000,00 nell'ambito dell'Investimento 1.3 – Obiettivo 1 del PNRR, destinato a migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei di competenza del Ministero della cultura.
  In tale contesto, la costituzione di una Fondazione culturale fra il Ministero della cultura, nella sua articolazione della Direzione Regionale Musei Lazio, la Regione Lazio e il comune di Collepardo, rappresenta la direzione più auspicabile nell'ottica di un progetto di partenariato pubblico – privato finalizzato ad investire nell'ulteriore riqualificazione e nell'implementazione di servizi come l'ospitalità e l'accoglienza.

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ALLEGATO 4

5-01853 Mulè: Misure per il sostegno dell'attività del teatro lirico sperimentale di Spoleto «A. Belli».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto «Adriano Belli» è un organismo sovvenzionato in maniera strutturata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  In particolare, nel 2023, nell'ambito delle attività liriche ordinarie (articolo 20 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), il contributo assegnato al Teatro è stato di 571.000 euro a fronte di 560.000 euro del 2022.
  Detto Teatro è, altresì, finanziato, dal medesimo decreto ministeriale, per l'attività di perfezionamento professionale nell'ambito della promozione musicale con un contributo di 168.000 euro nel 2022 e di 170.000 euro nel 2023.
  In ragione di detto riconoscimento, nell'ambito del perfezionamento professionale a valere sul fondo spettacolo, il Teatro lirico sperimentale di Spoleto «Adriano Belli» dal 2018 riceve un sostegno economico ulteriore quale Scuola di eccellenza nazionale operante nell'ambito dell'altissima formazione musicale.
  A tale proposito, si evidenzia che il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha modificato il meccanismo di sostegno a dette Istituzioni di altissima formazione musicale (12 per il 2023 a fronte delle 10 sostenute fino al 2022) prevedendo che «A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente».
  Tale innovazione legislativa ha consentito a molte Istituzioni, tra cui il Teatro di Spoleto, di ottenere – nell'ambito del fondo (la cui dotazione è pari ad 1 milione di euro), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 presso la Direzione generale Educazione e ricerca ed istituzioni culturali del Ministero della Cultura – un contributo quasi raddoppiato rispetto al 2022.
  In tal senso per l'Istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto «Adriano Belli» il contributo nell'ambito delle Scuole di eccellenza musicale è passato da euro 58.681,69 del 2022 ad euro 99.703, 56 del 2023.
  Ciò posto, in riferimento a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che le tre Accademie citate (Accademia Musicale Chigiana di Siena, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Pianistica Internazionale di Imola) sono destinatarie di un contributo straordinario ed aggiuntivo – rispetto al Fondo di 1 milione sopraindicato – a decorrere dal 2022, in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 781, della legge n. 234/2021 di euro 700.000 incrementati di ulteriori 200.000 a seguito della legge n. 14 del 2023.
  Il sistema di finanziamento statale sopra illustrato è al momento all'attenzione del Ministero della cultura, che è, in questi mesi, impegnato nel percorso di approfondimento per la definizione del nuovo Codice dello Spettacolo.
  Si ritiene, dunque, che quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, in relazione Pag. 118al meccanismo di sostegno a favore delle Scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, possa essere certamente considerato in sede di revisione e riassetto della normativa vigente in materia di spettacolo dal vivo.

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ALLEGATO 5

5-01854 Piccolotti: Sul mancato rinnovo del mandato al Presidente del Centro per il libro e la lettura, Marino Sinibaldi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sorprende nell'interrogazione il riferimento a una rimozione o una sostituzione al vertice del Centro per i Libri e la Lettura (CEPELL). Ed è erroneo e fuorviante parlarne, in quanto l'avvicendamento alla carica di Presidente è avvenuta alla scadenza del mandato conferito nel 2021 al sig. Sinibaldi, rispettando i termini previsti dal Regolamento sull'organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura.
  Occorre, pertanto, centrare il punto facendo una doverosa precisazione sulla natura e sul funzionamento del Centro per i Libri e la Lettura.
  Il CEPELL è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore.
  La Governance dell'Istituto, come riportato dagli articoli dal 3 all'8 del «Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura» emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, prevede – tra gli altri organi, il Presidente «scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali del CEPELL» (articolo 4 comma 1).
  In base alle previsioni dell'articolo 4 del Regolamento «Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta».
  Nel caso di specie, il sig. Marino Sinibaldi è stato nominato Presidente del CEPELL con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2021, succedendo al dott. Diego Marani dopo un breve mandato di un anno. Il mandato triennale del sig. Sinibaldi è terminato, secondo le previsioni del Regolamento, in data 8 gennaio 2024.
  L'istituto del rinnovo della carica di Presidente, in base al dettato dell'articolo 4 del Regolamento, non prevede alcun obbligo di rinnovo ma una ipotesi eventuale e ulteriore rispetto alla norma e, particolarmente, come limite massimo alla durata del mandato. Nel corso degli anni, dall'istituzione del CEPELL ad oggi, si è ricorsi al rinnovo del mandato esclusivamente dal 2014 al 2020 con la Presidenza del dott. Romano Montroni.
  Con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2024, n. 5, dopo valutazione dei titoli e delle competenze, si è provveduto alla nomina del nuovo Direttore del Centro per i Libri e la Lettura, individuato nella persona del dott. Adriano Monti Buzzetti Colella, laureato in Scienze Politiche alla LUISS, responsabile della Redazione Cultura del TG2, giornalista e scrittore.
  L'avvicendamento, e non la rimozione, alla Presidenza del CEPELL pertanto non è improvviso né rapido, in quanto la durata del mandato è espressamente prevista dal Regolamento dell'Istituzione, ma risponde ad una logica di tempestività e di rispetto dei termini previsti dalla normativa, al fine di non creare una vacatio all'interno dell'organo politico del Centro per i Libri e la Lettura.
  Nel merito, nel ringraziare il sig. Sinibaldi per il lavoro svolto nell'arco del suo mandato, si è ritenuto di procedere all'individuazione di una nuova figura alla Presidenza del CEPELL nell'esclusiva ottica di valutazioni meritocratiche e di titoli all'interno della previsione dell'articolo 4.
  Quello che ci ha davvero sorpresi è ciò che è stato scritto e letto sulla «stampa che conta», diciamo così, in merito alla nuova governance del Centro per il libro e la cultura: «Autoritarismo culturale», «Gli amici del disco volante», «Un piccolo cerchioPag. 120 asfittico di persone che mettono a repentaglio il pluralismo», «Intenzione famelica», «occupazione», solo per citare qualche esempio.
  Sono parole significative, che volevo ripetere in quest'Aula, nel corso di questo dibattito, perché mostrano con evidenza l'approccio della sinistra quando si tratta di nomine. Quando governa la sinistra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Quando governa la destra le persone meritevoli sono quelle nominate dalla sinistra. Se ti discosti da questa impostazione allora si parla di occupazione delle istituzioni, fame di poltrone, fine del pluralismo.
  Non mi risulta che quando la sinistra ha governato, e lo ha fatto per molti anni, si sia preoccupata di garantire il pluralismo e di dare voce a tutte le voci della cultura italiana. Il cerchio asfittico si crea con l'autoritarismo culturale che ha dominato fino all'anno scorso, con l'amichettismo come unico criterio per la selezione della classe dirigente che è stata una prerogativa della sinistra.
  Noi non vogliamo sostituire un'egemonia culturale con un'altra, ma liberare la cultura. Aprire le porte per fare entrare aria fresca in quei circoli chiusi ai quali, purtroppo, siamo stati abituati per tanti anni. Se questo non vi piace fatevene una ragione, perché è quello che intendiamo fare.
  È finito il tempo in cui in Italia c'è una parte politica che può rivendicare più diritti su un'altra. Nel nostro mondo tutti hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità e la cultura deve essere il campo più alto in cui si realizza il principio della libertà.

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ALLEGATO 6

Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva. C. 534 Berruto.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.
1.2. Berruto, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei settori sportivi giovanili inserire le seguenti: , alla promozione di azioni di contrasto alla discriminazione di genere (gender gap) nello sport.
1.4. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

   a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

   b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

   c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

   d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

   e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

   f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

   g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

   h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come terapia per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

   i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

   l) promuovere lo sviluppo della dual career (studenti-atleti) nelle università;

   m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

   n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

   o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificarne la fruizione, garantendo il coinvolgimentoPag. 122 di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi.

   p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori.

   q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di legacy immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

   r) istituire voucher di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.
  1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive; quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.
1.10. Perissa, Berruto, Sasso, Dalla Chiesa, Amorese, Caso, Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Comitato italiano paralimpico con le seguenti: riconosciute dal Comitato olimpico nazionale e dal Comitato italiano paralimpico, da realizzare prioritariamente attraverso iniziative finalizzate a:

   a) promuovere la prevenzione alla ludopatia attraverso lo sport;

   b) incentivare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione per favorire l'accesso delle donne alle carriere, ai ruoli manageriali e apicali dello sport;

   c) incrementare il fondo per l'acquisto degli ausili per gli atleti con disabilità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020 fino a un minimo di 3 milioni di euro annui;

   d) sostenere progetti volti a eliminare barriere architettoniche nelle palestre scolastiche;

   e) sviluppare progetti di avvio all'attività sportiva giovanile con approccio multidisciplinare nella fascia della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, privilegiando quelli in sinergia tra istituti scolastici e società sportive del territorio;

   f) ampliare il perimetro dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, nelle classi prime, seconde e terze della scuola primaria e nella scuola dell'infanzia;

   g) promuovere il riutilizzo sociale degli impianti sportivi e dei beni confiscati alle mafie al fine della loro riconversione per promuovere la pratica sportiva;

   h) attivare progetti orientati all'utilizzo dell'Attività Fisica Adattata (AFA) come terapiaPag. 123 per persone con patologia (diabete, obesità, patologie cardiovascolari o tumorali, disturbi dell'umore);

   i) incentivare la diffusione della cultura del movimento per la terza età e finanziare progetti di ricerca universitaria per l'attività motoria come investimento sul benessere psicofisico e sull'invecchiamento attivo;

   l) promuovere lo sviluppo della dual career (studenti-atleti) nelle università;

   m) sostenere progetti volti al reinserimento professionale, post-carriera agonistica, di atleti o tecnici;

   n) prevedere l'insegnamento della cultura e della storia dello sport nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

   o) incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla pratica sportiva, al fine di aumentarne l'accessibilità e diversificarne la fruizione, garantendo il coinvolgimento di una platea più ampia di praticanti, attraverso l'impiego di supporti audio/video individuali e collettivi;

   p) promuovere lo sport per il benessere psicofisico di adolescenti e adulti e per interventi sociali ed ecosostenibili nelle periferie o la pratica sportiva come strumento riabilitativo negli istituti penitenziari, in particolare per minori;

   q) ripensare il paesaggio urbano ed extraurbano al fine di favorire la cultura del movimento e dell'ambiente attraverso la creazione di palestre a cielo aperto, promozione della pratica sportiva all'aperto, manifestazione sportive che uniscano la pratica sportiva al rispetto dell'ambiente, attività che possano produrre ricerche, studi e censimenti sui territori e intervengano anche su un modello di legacy immateriale fatta di formazione, convegnistica e divulgazione;

   r) istituire voucher di spesa per la pratica sportiva per le famiglie in difficoltà economica con particolare attenzione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in ogni caso, alle regioni, altresì, certificate con un maggiore tasso di sedentarietà;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le iniziative di cui al periodo precedente sono realizzate sulla base delle proposte formulate da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva, nonché da federazioni sportive, discipline sportive associate, CONI, CIP, cooperative sportive, organizzazioni internazionali indipendenti e reti associative operanti nello sport e nel terzo settore, fondazioni sportive e del terzo settore iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore, da enti territoriali.
  1-ter. Le risorse del fondo sono assegnate, considerate le finalità di utilizzo sociali, quanto a 20 milioni di euro, agli enti di promozione sportiva; quanto a 5 milioni di euro, alle discipline sportive associate; quanto a 15 milioni di euro alle federazioni sportive; quanto a 30 milioni di euro alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche iscritte Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e riconosciute da enti di promozione sportiva; quanto a 10 milioni ai soggetti organizzatori degli eventi oggetto di scommessa.
1.11. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: a valere fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.6. Caso, Amato, Orrico, Cherchi, Torto.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'istruzione inserire le seguenti: con il Ministro dell'università e della ricerca,
1.7. Caso, Amato, Orrico, Cherchi.

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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E PROPOSTE SUBEMENDATIVE PRESENTATE AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

  All'emendamento 1.7 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla gestione.
0.1.7.1. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive con le seguenti: per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e.
1.7. Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.9 del Governo, dopo le parole: le società aggiungere le seguenti: e le associazioni.
0.2.9.1. Berruto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta con le seguenti: le società sportive dilettantistiche nelle quali.
2.9. Governo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;
2.1. Il Relatore.

  All'emendamento 2.10 del Governo, capoverso 1-bis, dopo le parole: le società aggiungere le seguenti: e le associazioni.
0.2.10.1. Berruto, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
2.10. Governo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.4. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazionePag. 125 della società sportiva professionistica.
2.6. Il Relatore.

ART. 3.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, dopo le parole: gli enti che inserire le seguenti: , in conformità al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,.
0.3.10.1. Berruto, Zaratti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, alinea, sostituire le parole da: di società fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: di associazione, compatibilmente con lo scopo associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:
0.3.10.13. Piccolotti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva con le seguenti: sottoscritta dall'ente di partecipazione popolare sportiva.
0.3.10.2. Piccolotti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: utili o
0.3.10.3. Piccolotti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'obbligo di impiegare quota parte degli utili o avanzi di gestione per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi e per il sostegno delle attività sociali sportive giovanili
0.3.10.4. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve durante la vita dell'organizzazione a favore di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili
0.3.10.5. Piccolotti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
0.3.10.6. Piccolotti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta
0.3.10.7. Zaratti, Berruto.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, lettera d), numero 5), sostituire la parola: quattro con la seguente: due
0.3.10.8. Zaratti, Berruto.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) Sia prevista l'adesione, anche in qualità di socio partecipante o sovventore, dell'ente locale ove ha sede legale e operativa l'ente di partecipazione popolare sportiva, nonché quella di eventuali ulteriori soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato di cui al codice del Terzo Pag. 126settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel relativo ambito territoriale di riferimento
0.3.10.9. Berruto, Zaratti.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) sia previsto che all'interno degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui alla presente legge possano essere annoverati quali soci sovventori anche le amministrazioni locali di riferimento e tutti gli altri stakeholder pubblici e no profit operanti nel territorio di riferimento della società sportiva
0.3.10.10. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) sia prescritto l'obbligo di attivare convenzioni con Università e Centri di ricerca e specializzazione per favorire la qualificazione degli attuali dirigenti dei club e per immettere giovani qualificate professionalità
0.3.10.11. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  All'emendamento 3.10 del Governo, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento
0.3.10.12. Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)

  1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

   a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

   b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

    1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

    2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

    3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

   c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentantiPag. 127 e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

    1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

    2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

    3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

    4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

    5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

    1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

    2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto i) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
3.10. Governo.

ART. 4.

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, alinea, dopo la parola: beneficiano inserire le seguenti: di tutte le agevolazioni e le previsioni normative e regolamentari di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché
0.4.7.1. Berruto, Zaratti.

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0.4.7.2. Piccolotti.

Pag. 128

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento
0.4.7.3. Piccolotti.

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 30 per cento degli utili di ciascun esercizio, di cui il 20 per cento da destinare a progetti di potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate e a progetti orientati a limitare l'abbandono della pratica sportiva giovanile e il 10 per cento da destinare all'avviamento di discipline sportive diverse da quella originaria e prevalente, ai fini di sviluppare un'attività polisportiva
0.4.7.4. Berruto, Zaratti.

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 25 per cento degli utili o avanzi di gestione di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente e pari ad almeno il 25 per cento nella realizzazione e nel potenziamento di attività sportive per i disabili, comprensive di attività integrate con i normodotati, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
0.4.7.5. Piccolotti.

  All'emendamento 4.7 del Governo, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento
*0.4.7.6. Zaratti, Berruto.
*0.4.7.7. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  All'emendamento 4.7, comma 1, lettera b), dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: maschile e femminile
0.4.7.8. Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

  1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

   a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Pag. 129Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

  2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.
  3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
4.7. Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di con le seguenti: il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  Conseguentemente:

   1. alla lettera a) sostituire la parola: vigilanza con la seguente: vigila

   2. alla lettera b) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione;

   3. alla lettera c) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione
0.8.1.1. Latini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

   a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

   b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

   c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
8.1. Governo.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. All'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo provvede il Dipartimento per lo sport nell'ambito delle risorse previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio destinate alle politiche per lo sport.
8.2. Il Relatore.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.2. Il Relatore.

Pag. 130

ALLEGATO 8

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione.
*1.3. Berruto. (Nuova formulazione)
*1.4. Zaratti, Piccolotti. (Nuova formulazione)
*1.5. Amorese, Perissa, Mollicone. (Nuova formulazione)

  Al comma 1, sostituire le parole: alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive con le seguenti: per il tramite dell'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, al capitale sociale e
1.7. Governo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: costituiscono fino alla fine del comma con le seguenti: nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici.
1.6. Amorese, Perissa, Mollicone.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per attività sportiva agonistica o sport agonistico si intende l'attività praticata per il raggiungimento, attraverso la partecipazione a gare, competizioni e manifestazioni sportive, di risultati omologati dall'organismo sportivo competente in forza della normativa nazionale e o internazionale, al fine di stilare classifiche e graduatorie.
1.8. Governo.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta con le seguenti: le società sportive dilettantistiche nelle quali
2.9. Governo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) le società sportive professionistiche in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale;
2.1. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), le società sportive dilettantistiche sono assoggettate a partecipazione popolare qualora venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società sportiva dilettantistica dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e lo statuto possegga i requisiti Pag. 131richiesti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
2.10. Governo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.4. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) venga garantito il diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva a nominare un componente del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica, qualora possegga una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.
2.6. Il Relatore. (Nuova formulazione)

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)

  1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva gli enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo, che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ai sensi del comma 2, e nel cui statuto:

   a) a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

   b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. In particolare:

    1) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati;

    2) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del numero 1) deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;

    3) se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione;

   c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, compreso quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

    1) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

    2) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime Pag. 132qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

    3) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

    4) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

    5) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento, rilevata negli ultimi tre anni e determinata come segue:

    1) quanto alle società sportive calcistiche professionistiche, utilizzando il dato riguardante il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e utilizzato per la definizione del radicamento sociale di ciascuna società sportiva professionistica partecipante al Campionato di calcio di serie A ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sue integrazioni e modifiche;

    2) quanto alle società sportive professionistiche diverse da quelle indicate nel precedente punto i) e alle società sportive dilettantistiche, utilizzando i dati ufficiali dell'organizzatore del campionato nazionale cui la società ha partecipato.
3.10. Governo.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni delle società sportive a partecipazione popolare)

  1. Le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

   a) quanto alle società sportive professionistiche, la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente; quanto alle società sportive dilettantistiche, il pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente, fermo quanto previsto alla lettera h) del comma 1, articolo 7, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Pag. 133

   c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo comune della società sportiva sciolta. Alle associazioni sportive di cui al precedente periodo è vietata la trasformazione in enti lucrativi e, in caso di inosservanza del divieto, si procede alla restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale. Tali somme sono destinate ad altre associazioni sportive dilettantistiche che rispettino i predetti requisiti.

  2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per un esercizio sociale comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge, per il medesimo anno.
  3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri partecipanti e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.
4.7. Governo.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in subordine con le seguenti: ove consentito dai regolamenti federali per le rispettive discipline a squadre e in mancanza di soggetti interessati nel medesimo comune, e sostituire le parole: in ulteriore subordine con le seguenti: in ulteriore assenza di soggetti interessati
5.1. Governo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.4. Governo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.3. Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.1 del Governo al comma 1, alinea, sostituire le parole: presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di con le seguenti: il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  Conseguentemente:

   1. alla lettera a) sostituire la parola: vigilanza con la seguente: vigila

   2. alla lettera b) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione;

   3. alla lettera c) sostituire le parole: tenuta della sezione con le seguenti: nell'ambito e dopo la parola: dilettantistiche inserire le seguenti: istituisce una sezione

   4. sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento di cui al comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolarePag. 134 sportiva dalla relativa sezione del Registro.
0.8.1.1. Latini (Nuova formulazione).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una struttura con compiti di:

   a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

   b) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

   c) tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.
8.1. Governo.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Il Dipartimento di cui al comma 1 provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.2. Il Relatore (Nuova formulazione).

ART. 9.

  Al comma 2, sostituire le parole: l'iscrizione al registro con le seguenti: l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

  Conseguentemente:

   1) al comma 3 sostituire le parole: al registro con le seguenti: alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 8;

   2) al comma 4 sostituire le parole: del registro con le seguenti: della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

   3) alla rubrica, sostituire le parole: al registro con le seguenti: nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
9.1. Governo.

  Al comma 3, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Ministero per lo sport e i giovani con le seguenti: Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9.2. Governo.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.2. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera c):

   1) sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui all'articolo 5 della presente legge;

   2) sostituire le parole: comma 2, lettera a) con le seguenti: comma 1, lettera b)
11.1. Governo (Nuova formulazione).

TIT.

  Sopprimere le seguenti parole: , nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive
Tit.1. Governo.