CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2024
233.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 9, lettera b) consente la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti e ancorandola, invece, al 30 giugno 2026;

    l'articolo 1, comma 9, lettera c) consente la proroga del contratto a termine del personale amministrativo non dirigenziale, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata «massima» di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026;

    l'articolo 1, comma 18, prevede la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento;

    l'articolo 2, comma 9, modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, relativi alla disciplina della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, al fine di affidare ad un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;

    l'articolo 3 proroga degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria;

    l'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari;

    l'articolo 11, comma 1, sospende fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni riguardanti il requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione per l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive ai magistrati;

    l'articolo 11, comma 2, dispone che tale deroga si applichi anche ai bandi già pubblicati al 31 dicembre 2023;

    l'articolo 11, comma 3, proroga al 31 dicembre 2024 il termine decennale massimo di permanenza con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo, se esso scade in data antecedente;

    l'articolo 11, comma 4, estende – in via transitoria fino al 31 dicembre 2024 – da sei mesi a un anno il termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento;

    l'articolo 11, comma 5 è volto a prorogare dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024 il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare ad un giudice onorario nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni taluni specifici adempimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale;

    l'articolo 11, comma 6 prevede che, al fine di assicurare la durata quadriennale Pag. 46degli organi, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile;

    l'articolo 11, comma 7, proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione nel processo penale fissato dalla cosiddetta «Riforma Cartabia del processo penale (articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2022)»;

    l'articolo 11, comma 8, proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria;

    all'articolo 11, i commi 9, 10 e 11 recano rispettivamente, l'ulteriore differimento, fino al 1° gennaio 2026 della data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate, nonché le disposizioni per la specifica copertura finanziaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno. C. 1620 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 4 del protocollo, comma 2, secondo periodo, precisa che le controversie che possano nascere tra le competenti autorità della Parte italiana e i migranti accolti nelle strutture realizzate sul territorio albanese sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana;

    l'articolo 6 del protocollo dispone, tra l'altro, che i documenti ufficiali detenuti dalle autorità italiane sono esenti da sequestro o altre misure analoghe da parte delle autorità albanesi;

    l'articolo 7 del protocollo, al comma 4, prevede che il personale non è soggetto alla giurisdizione albanese e che le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi; ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, il personale italiano è invece sottoposto alla giurisdizione albanese nell'ipotesi in cui, durante la permanenza ai sensi del Protocollo in esame, commetta, al di fuori del servizio, reati previsti dalla legislazione albanese in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese; il comma 6 stabilisce che, ad eccezione di questi casi, il personale italiano gode di immunità da qualsiasi forma di detenzione in Albania;

    l'articolo 9 del protocollo contiene disposizioni relative al periodo di permanenza dei migranti e volte ad assicurare il diritto di difesa;

    ai sensi dell'articolo 12 del protocollo, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte da dolo o colpa grave del proprio personale;

    l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di polizia giudiziaria e di un nucleo di polizia penitenziaria e il comma 8 sancisce l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti vantati dalla Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano derivanti dall'attuazione del Protocollo;

    l'articolo 4 reca norme relative alla giurisdizione e alla legge applicabile;

    l'articolo 5, commi da 4 a 7, introducono alcune disposizioni organizzative relative al Ministero della Giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.