CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 gennaio 2024
232.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alcun tipo di attività lavorativa con le seguenti: attività lavorativa che sia da considerare incompatibile con il proprio stato di salute.
1.1. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sostituire le parole: dall'esaurimento con le seguenti: anche senza l'esaurimento;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: calcolati secondo i criteri aggiungere la seguente: agevolati.
1.6. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1 sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: Il periodo di congedo è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
1.2. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
1.5. Mari.

  Al comma 2, sostituire le parole: di medicina generale o dal medico specialista con Pag. 109le seguenti: specialista, oppure dal medico legale.
1.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 4 sopprimere le parole: , ove possibile,.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove il lavoro agile non sia possibile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.;

   2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.3. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per le malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Per le malattie invalidanti o croniche, le medesime disposizioni si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori previa certificazione del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che segue le cure e che definisca la patologia diagnosticata in precedenza e per la quale sono stati disposti periodi di assenza dal lavoro per malattia pari o superiori a 90/180 giorni nell'anno solare ancora in atto e richiede un ulteriore periodo di assenza dal lavoro idoneamente quantificato.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Per la modificazione o l'integrazione del predetto decreto si applica la medesima procedura di cui al primo periodo.
5.2. Faraone.

  Al comma 2, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro della salute,.
5.1. Barzotti, Carotenuto, Aiello, Tucci, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 2 dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,.
5.3. Mari.

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  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
5.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.