CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 298

TESTO AGGIORNATO AL 24 GENNAIO 2024

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole da: per una durata corrispondente fino alla fine del periodo con le seguenti: per un periodo da uno a due anni.
1.18. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 2, lettera a), capoverso, dopo le parole: sostanze stupefacenti o psicotrope aggiungere le seguenti: ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso, dopo le parole: sostanze stupefacenti o psicotrope aggiungere le seguenti: ovvero alla guida di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto,.
1.24. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abbandono di animali)

  1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.».

  2. All'articolo 589-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica se il fatto deriva da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze».
  3. All'articolo 590-bis del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano se i fatti derivano da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.».
*1.02. (Nuova formulazione) Furgiuele, Pretto, Marchetti, Dara, Matone.
*3.08. (Nuova formulazione) Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

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ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine di quindici giorni»;

   b) al decimo periodo, le parole: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui sia proposta istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente».
3.6. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

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ALLEGATO 2

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Campagne di richiamo)

  1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.
(Campagne di richiamo di sicurezza)

   1. Quando, ai sensi e per gli effetti della normativa unionale armonizzata, il costruttore del veicolo o la competente autorità nazionale di vigilanza del mercato valuta che un veicolo di categoria M, N oppure O presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, il costruttore è obbligato ad adottare immediatamente misure correttive appropriate a garantire che quel veicolo non presenti più tale rischio, nonché misure utili a comprovare una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'Archivio Nazionale dei Veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada.
   2. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'adozione delle misure correttive e di informazione di cui al comma 1, in relazione alla totalità dei veicoli, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave, che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea.
   3. L'operatore economico che, avendo provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo di cui al comma 1 le stesse non sono ancora state effettuate, ha l'obbligo di popolare ed aggiornare l'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le misure correttive di informazione e di popolamento dell'elenco telematico imposte ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000.
   5. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 3 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.
   6. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 3 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14.»
*3.45. Casu.
*3.40. Casu.

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*3.46. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*3.47. Pastorella.
*6.029. Ghirra.
*6.030. Casu.
*6.031. Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 3, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

  «3-bis) revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali in relazione alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di favorirne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;».
*3.02. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*3.03. Tosi, Sorte.
*3.010. Pastorino.
*3.011. Ghirra.
*3.012. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
*3.013. Morassut.
*3.014. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*3.015. Tosi, Sorte.