CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Accisa unica sulla benzina, sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante)

  1. Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla benzina e sulla benzina con piombo, non possono essere superiori a quelle sul gasolio usato come carburante.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta la rimodulazione delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da non essere superiori a quella dell'accisa sul gasolio usato come carburante.
  3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
01.01. Faraone, Del Barba.

(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: gli enti concedenti, inserire le seguenti: se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.
1.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire e dopo le parole: fotovoltaici Pag. 26o eolici, inserire le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE;.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement;

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.
*1.2. Manes, Steger.
*1.3. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*1.4. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attribuiscono con le seguenti: possono attribuire e dopo le parole: fotovoltaici o eolici, inserire le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE.
1.5. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza inserire le seguenti: o definiscono criteri di premialità in riferimento alla predisposizione delle graduatorie relative alle modalità di concessione.
1.6. Del Barba.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza inserire le seguenti: o definiscono criteri di premialità.
1.7. Testa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fotovoltaici o eolici, inserire le seguenti: o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE;.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement;

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.
1.8. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con le seguentiPag. 27: degli enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;.

  Conseguentemente, al comma 2:

   sostituire le parole: da parte delle imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: degli enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili;

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

   alla lettera d), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera g), sostituire le parole: singola impresa iscritta nell'elenco con le seguenti: singolo ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile;

   alla lettera h), sostituire le parole: alle imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: agli enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera i), sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera l), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili;

   alla lettera m), sostituire le parole: ciascuna impresa con le seguenti: ciascun ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile;

   alla lettera n), sostituire le parole: le imprese iscritte nell'elenco con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili.
1.9. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle imprese operanti nei settori di interesse strategico ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che sono autorizzate all'esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e hanno avuto nel triennio precedente un consumo medio annuale, diretto ed indiretto, superiore a 130 GWh;.

  Conseguentemente, al comma 2:

   al primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 inserire le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 inserire le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: iscritta nell'elenco;

   alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 1 inserire le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1;

   alla lettera g), dopo le parole: iscritta nell'elenco di cui al comma 1 inserire le seguenti: e le imprese di cui all'ultimo periodo del comma 1, e aggiungere, in fine, le Pag. 28seguenti parole: o, nel caso di imprese di interesse strategico autorizzate all'esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, alla media dei consumi, diretti ed indiretti, del triennio precedente, attestati da autodichiarazione dalla stessa impresa;

   alla lettera h), sopprimere le parole: iscritte nell'elenco;

   alla lettera l), sopprimere le parole: iscritte nell'elenco.
*1.10. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*1.11. Giovine.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo precedente non si applica alle coperture degli edifici di superficie inferiore a 15.000 m2.
1.12. Sbardella, Mattia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico principalmente per autoproduzione i cui titolari sono i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al loro termine, sono rinnovate ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
1.13. Zucconi.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi inserire le seguenti: , anche per il tramite di un grossista.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:

   al secondo periodo, dopo le parole: l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi inserire le seguenti: terzi, ovvero il grossista,;

   inserire, in fine, le seguenti parole: , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.
*1.14. Benzoni, Ruffino.
*1.15. Zinzi, Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*1.16. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi aggiungere le seguenti: , anche per il tramite di un grossista,.
1.17. Squeri, Tenerini, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o da soggetti terzi aggiungere le seguenti: , ivi inclusi i grossisti di energia elettrica.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo periodo, dopo le parole: da soggetti terzi: inserire le seguenti: ovvero da grossisti di energia elettrica e dopo le parole: ai sensi della lettera i) inserire le seguenti: , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1.
1.18. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: soggetti terzi con cui inserire le seguenti: , anche per il tramite di traders,.
*1.19. Sbardella, Mattia.
*1.20. Rosato, Benzoni, Ruffino.

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*1.21. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*1.22. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: pari a 1 MW con le seguenti: pari a 200 kW.
**1.23. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
**1.25. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;.
*1.26. Zucconi.
*1.27. Milani.
*1.30. Cavo, Semenzato.
*1.31. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*1.32. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.33. Ferrari, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) impianti di recupero di energia da rifiuti, limitatamente alla parte di energia rinnovabile proveniente dalla frazione biogenica dei rifiuti;.
**1.34. Almici.
**1.35. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**1.36. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d) inserire le seguenti: o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1.
*1.37. Zucconi.
*1.38. Milani.
*1.39. Cavo, Semenzato.
*1.40. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*1.41. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.42. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2, sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali.
1.43. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

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  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1.44. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, lettera h), secondo comma, dopo le parole: richieste di anticipazione presentate aggiungere le seguenti: dando priorità a quelle degli energivori insulari.
*1.45. Almici.
*1.46. Calderone, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*1.47. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, lettera i), punto 3), primo periodo, le parole: venti anni sono sostituite dalle seguenti: quindici anni.
1.48. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA – Power Purchase Agreement;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa.
1.49. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) al fine di consentire alle imprese di prestare le garanzie di cui alla lettera l) e di favorirne la realizzazione dei progetti di investimento cui alla lettera b), sono definiti meccanismi idonei di garanzia, anche prevedendo specifiche modalità di intervento da parte di SACE S.p.A.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 16», comma 13 aggiungere infine il seguente periodo: Al fine di consentire ai clienti finali industriali di prestare la garanzia di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti meccanismi idonei, anche prevedendo specifiche modalità di intervento sia di SACE S.p.A. sia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1.50. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

   n-bis) al fine di consentire alle imprese di prestare le garanzie di cui alla lettera l) e di favorirne la realizzazione dei progetti di investimento cui alla lettera b), sono definiti meccanismi idonei di garanzia, anche prevedendo specifiche modalità di intervento da parte sia di SACE S.p.A. sia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
*1.51. Zucconi, Milani.
*1.52. Cavo, Semenzato.
*1.53. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese Pag. 31agricole a forte consumo di energia elettrica.
**1.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
**1.55. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**1.56. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**1.57. Gadda.
**1.58. Schullian.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, si provvede si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.59. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.
*1.60. Dondi.
*1.61. Benzoni, Ruffino.
*1.62. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*1.63. Bonelli, Evi.
*1.64. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, con le seguenti: a valere sulla fiscalità generale.
**1.65. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
**1.66. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, considerata la natura dei contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, i titolari di tali contratti possono esercitare la facoltà di recesso dagli stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 3, lettera a), maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Le modalità di cui al periodo precedentePag. 32 si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*1.67. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*1.68. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».
1.69. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.
1.70. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria relazione annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.
1.71. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.».
*1.72. Zucconi.
*1.73. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
*1.74. Tenerini, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*1.75. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*1.76. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo Pag. 33per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a partire dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.
1.77. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili».
1.78. Bonelli, Evi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di Garanzia per le CER)

  1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.
*1.071. La Salandra, Cerreto.
*1.072. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione.
1.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato Pag. 34all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.
*1.02. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*1.03. Gadda.
*1.04. Schullian.
*1.05. Caretta, Ciaburro.
*1.06. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.».
**1.07. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**1.08. Gadda.
**1.09. Schullian.
**1.010. Caretta, Ciaburro.
**1.011. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**1.012. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore degli operatori del servizio idrico integrato per il contenimento dei costi dell'energia)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese, di cui all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

   b) al comma 4, le parole: «Le imprese di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».
*1.013. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*1.014. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), dopo le parole «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

    2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

   b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.015. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

   b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
1.016. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».
1.017. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella pubblica amministrazione, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.
  2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.
1.018. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
  2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento.
1.019. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore.
1.020. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

  1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del Pag. 37patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).
  5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.021. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non Pag. 38superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima Pag. 39detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 40 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.022. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1.023. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabinaPag. 41 primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
1.024. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.025. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

  1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.Pag. 42
  2. Il Fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
1.070. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

   a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

   b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

  3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE S.p.A. ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.
1.026. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

  1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio Pag. 43delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

   a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

   b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

  2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
  4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla Pag. 44data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.
1.027. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

   a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

   b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

   c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

   d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

   a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

   b) estrazione di idrocarburi;

   c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

   d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

   e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili Pag. 45all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi 529,94 milioni di euro, pari a 32,23 milioni di euro per il 2024, euro 29,29 milioni di euro per il 2025, euro 38,66 milioni di euro per il 2026, 48,11 milioni di euro per il 2027, 57,56 milioni di euro per il 2028, 66,96 milioni di euro per il 2029, 76,26 milioni di euro per il 2030, 85,66 milioni di euro per il 2031 e 95,16 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.
  9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10 e 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il comma 11 è abrogato.
1.028. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta energia e gas)

  1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le Pag. 46medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
  4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
1.029. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.030. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, Pag. 47n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.032. Todde, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Capitalizzazione costi energia)

  1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizioPag. 48 ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.033. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23)

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato.
1.034. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili PMI)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della Pag. 49legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
1.035. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione spese energetiche)

  1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1.036. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.037. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle Pag. 50stesse non superiore a 96.000 di euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.038. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.039. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.040. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione Pag. 51è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.041. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.042. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.043. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari Pag. 52importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.044. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.045. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo Case green)

  1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato «Fondo Case green» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.046. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

  1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.Pag. 53
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.047. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*1.048. Dondi.
*1.049. Benzoni, Ruffino.
*1.050. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*1.051. Bonelli, Evi.
*1.052. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*1.053. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la stabilizzazione della disponibilità dell'uso idroelettrico)

  1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico principalmente per autoproduzione i cui titolari sono i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al loro termine, sono rinnovate in conformità all'articolo 28 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
1.054. Cesa, Semenzato, Cavo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente Pag. 54(ARERA) provvede ad annullare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per due anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.057. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sterilizzazione oneri di sistema)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
1.069. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

  1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, per due anni dall'entrata in vigore del presente articolo, il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.Pag. 55
  2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'importo di 200 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.058. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
*1.060. Mazzetti, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Polidori.
*1.061. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW.»
1.062. Curti, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle “Aree Interne”, così come classificate nel contesto della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di “impianti fotovoltaici a terra” non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».
1.063. Curti, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Rideterminazione rendita catastale)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato Pag. 56o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.064. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.065. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Simiani, Peluffo, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
1.066. La Salandra, Cerreto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
1.067. La Salandra, Cerreto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8, come modificati dalla presente legge»;

Pag. 57

   b) all'articolo 25:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura» sono soppresse.

    2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei successivi trenta giorni, il direttore generale dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni».

    3) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

   «2-quinquies. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la regione e la soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'invio da parte dell'autorità competente della comunicazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della regione e della soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della regione e della soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della regione e della soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle regioni e delle soprintendenze ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la commissione VIA non condivida i pareri della regione e della soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte».

  2. Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del decreto VIA, la regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro sessanta giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. La soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.
  4. I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei trenta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.
  5. Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il parere della soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e Pag. 58le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.
1.068. Faraone, Del Barba.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina.
*2.2. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 1.
2.3. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

   b) sopprimere il comma 3;

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   e) al comma 8, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;

   f) al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;

   g) al comma 13, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 con le seguenti: di cui al comma 2;
2.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 2.
2.5. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole: o in parte.
2.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: considerando a: nonché.
2.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.
*2.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*2.9. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimoPag. 59 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa.
2.10. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.11. Cappelletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
2.12. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: un miliardo.
2.13. Faraone, Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4.
*2.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*2.15. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.
2.16. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette con le seguenti: poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale.
2.17. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, capoverso Titolo VI-bis, della legge 22 maggio 2015, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini) – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».
2.18. Bonelli, Evi.

Pag. 60

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 5.
2.19. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 5, lettera b), dopo le parole: un quantitativo di diritti sul gas corrispondenti ai volumi produttivi medi annui attesi, aggiungere le seguenti: calcolati sulla durata di vita utile del giacimento,

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il quantitativo sui diritti del gas di cui al periodo precedente non potrà essere superiore ai volumi di produzione annua effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione di interesse.
*2.20. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*2.21. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere le parole: nuove concessioni, le proroghe e le.
2.22. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: sono rilasciate aggiungere le seguenti: , d'intesa con le Regioni interessate,.
2.23. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere le seguenti: , nonché della valutazione di impatto sanitario (VIS) predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
2.24. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852, nonché.
2.25. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo siano localizzate sulla terraferma le stesse possono essere rilasciate previa intesa regionale.
2.26. Del Barba.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, al quarto periodo sostituire le parole: al terzo periodo con le seguenti: al secondo periodo.
2.27. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.
2.28. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

Pag. 61

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2.29. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di svolgere con la massima completezza ed efficienza possibile anche l'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale di cui al presente comma, inclusi i sopralluoghi occorrenti, le tariffe di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate dai proponenti nell'anno precedente, sono immediatamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sino a concorrenza dei complessivi costi di funzionamento in essa previsti, come quantificati nel decreto interministeriale da adottare annualmente, per essere utilizzati esclusivamente per dette spese. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che i costi di funzionamento ivi previsti costituiscono, a tutti gli effetti, oneri non a carico della finanza pubblica.
2.30. Foti, Mattia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) Una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.
2.31. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura con le seguenti: sulla base di indirizzi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
*2.32. Cavo, Semenzato.
*2.33. Benzoni, Ruffino.
*2.34. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*2.35. Squeri, Cortelazzo.
*2.36. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 10, lettera a), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 16» apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole: per differenza aggiungere le seguenti: a due vie;

   b) alla medesima lettera b), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.;

   c) al comma 11, sostituire le parole: del contratto di cui al comma 10, lettera a) con le seguenti: dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b).
**2.37. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**2.38. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 10, lettera a), sostituire le parole: al PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.

  Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma 10 sostituire le parole: al Pag. 62PSV con le seguenti: all'IG Index del Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A.
*2.39. Antoniozzi, Mattia.
*2.40. Centemero, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 10, lettera b), dopo le parole: per differenza aggiungere le seguenti: a due vie.

  Conseguentemente, al comma 11 del medesimo capoverso «Art. 16» sostituire le parole: del contratto di cui al comma 10, lettera a) con le seguenti: dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b).
2.41. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire ai clienti finali industriali di prestare la garanzia di cui al presente comma, con decreto del Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti meccanismi idonei di garanzia, anche prevedendo specifiche modalità di intervento da parte sia di SACE S.p.A. sia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
*2.42. Milani.
*2.43. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*2.44. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Sopprimere il comma 2.
**2.45. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
**2.46. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:

  2. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 5 e 14 sono soppressi.
  2-bis. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2.1-bis è soppresso.
2.47. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.48. Bonelli, Evi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispettoPag. 63 degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
2.49. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, sostituire le parole: del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione, ovvero, sia stata presentata l'istanza di autorizzazione all'autorità competente.
*2.50. D'Attis, Squeri, Cortelazzo.
*2.51. Di Mattina, Sasso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I progetti delle opere di cui al comma 2, sono sottoposti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2-ter. All'articolo 5, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché» sono soppresse.
  2-quater. Gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di valutazione di cui al comma 2-bis sono a carico del proponente.
2.52. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», è fatto divieto di rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio.
  2-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della cultura, sono individuate le autorizzazioni che decadono ai sensi del comma precedente.
2.53. Carmina, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.
*2.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.

Pag. 64

*2.55. Nevi, Squeri, Cortelazzo.
*2.56. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*2.58. Gadda.
*2.59. Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi.
2.60. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

  1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».
2.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in Pag. 65mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato “Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo” alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

   c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.
  3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi.
2.02. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle Pag. 66risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».
2.03. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.
  2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.04. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di rendere il quadro normativo del settore del gas aderente al mutato contesto e favorire una razionalizzazione del relativo comparto industriale, nonché per aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi a cittadini e imprese, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del mercato della distribuzione del gas naturale.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) adeguare il periodo di durata dell'affidamento agli obiettivi di transizione energetica europei e nazionali e allo scenario prospettico al 2050;

   b) garantire lo sviluppo integrato, organico ed efficiente delle reti energetiche, anche attraverso interventi di sviluppo e ottimizzazione, di mantenimento in efficienza, di abilitazione all'immissione graduale di gas rinnovabili e di idrogeno e di innovazione tecnologica delle reti e degli impianti nei singoli Comuni, ove giustificati da analisi costi benefici;

   c) garantire la flessibilità e la continuità del servizio, anche in caso di disfunzione, tramite la magliatura della rete e l'interconnessione di reti limitrofe.

Pag. 67

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sugli schemi di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono incentivate prevedendo l'allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4. e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  5. L'incentivo di cui al comma 3 viene definito con i seguenti criteri:

   a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale l'incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione;

   b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a) l'incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti alla Impresa aggregata.

  6. Al fine di consentire una gradualità nell'allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell'operazione di aggregazione resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell'anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni dalla conclusione dell'operazione di aggregazione viene azzerato il valore del Fattore di efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi.
2.05. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di aggregazioni nel settore della distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incentivate attraverso la previsione dell'allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4 e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  2. L'incentivo, di cui al comma 1, viene definito con i seguenti criteri:

   a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il Pag. 68consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale, l'incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione;

   b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a), l'incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti all'impresa aggregata.

  3. Al fine di consentire una gradualità nell'allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell'operazione di aggregazione, resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell'anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni, dalla conclusione dell'operazione di aggregazione, viene azzerato il valore del Fattore di efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi.
2.06. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2.08. Mauri, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

Pag. 69

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.
  2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.
2.09. Lai, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore)

  1. Ai fini della realizzazione di futuri terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore sul territorio nazionale, è riservata particolare priorità ai progetti che prevedano accordi con altri paesi dell'Unione europea ovvero il coinvolgimento pure di altre realtà europee di settore.
2.010. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.
2.011. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati.
2.012. Dell'Olio, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti Pag. 70parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».
2.013. D'Alfonso, Girelli.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Al fine di far fronte all'emergenza energetica, è consentito a comuni, unioni di comuni, consorzi e società che riuniscano esclusivamente enti locali e soggetti pubblici, la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale per uso geotermoelettrico, in dipendenza delle esigenze degli enti e delle comunità di riferimento, anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica che dimostri l'assenza di interferenze piezometriche e termiche negative tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche. Le disposizioni di cui al presente comma vanno considerate di principio e alle stesse si conformano le legislazioni regionali di dettaglio.».
3.3. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

   «10-bis. È consentito a comuni, unioni di comuni, consorzi e società che riuniscano esclusivamente enti locali e soggetti pubblici, la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale per uso geotermoelettrico, in dipendenza delle esigenze degli enti e delle comunità di riferimento, anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica che dimostri l'assenza di interferenze piezometriche e termiche negative tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche. Le disposizioni di cui al presente comma vanno considerate di principio e alle stesse si conformano le legislazioni regionali di dettaglio».
3.4. Cortelazzo, Squeri.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) sulle modalità di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei comuni ed altri enti pubblici locali operanti nel territorio oggetto del permesso di ricerca.»

   0a-bis) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) sulle modalità di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei comuni ed altri enti pubblici locali operanti nel territorio oggetto della concessione di coltivazione».
*3.5. Cortelazzo, Squeri.
*3.6. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree Pag. 71individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica».
**3.7. Mazzetti.
**3.8. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

    2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,»;

    3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».
3.9. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile)

   1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

   a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

   b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

   c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

   e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

   f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».
3.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei rifiuti, anche attraverso il recupero delle materie prime critiche
3.11. Rotelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al Pag. 72comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.
*3.12. Manes, Steger.
*3.13. Ruffino, Benzoni.
*3.15. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*3.16. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.
*3.17. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;.
3.18. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, dopo le parole: L'autorità competente aggiungere le seguenti: d'Intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo;

   al terzo periodo sostituire le parole: In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici con le seguenti: In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro novanta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quarantacinque.
3.19. Del Barba.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», al comma 2, primo periodo, dopo le parole: L'autorità competente aggiungere le seguenti: , con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,
3.20. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.
3.21. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, come modificato dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.23. Zucconi.

Pag. 73

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, all'articolo 3-quater, paragrafo 3-bis.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «all'articolo 3, comma 2-bis» le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «dei risultati sperimentali» le parole: «in termini di ore annue di funzionamento» sono soppresse.
3.24. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Polidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».
3.25. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogata al 31 dicembre 2028.
*3.26. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*3.27. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche ricomprese nella lettera v) del medesimo allegato.».
**3.28. Cortelazzo, Squeri.
**3.29. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono aggiunte le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie».
3.31. Colombo, Mattia, Zucconi, Maerna.

  Al comma 1, capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. La procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla realizzazione di qualsiasi impianto geotermico che rispetti tutte le seguenti condizioni:

   a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

   b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 1 MW.

  3-ter. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un test di risposta termica (TRT) o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni, i cui Pag. 74risultati devono essere dettagliati in un'apposita relazione geologica.
  3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvederà alla modifica del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e le misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
  3-quinquies. Entro un anno dalla modifica del decreto di cui al precedente comma 3-quater, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce, con un ulteriore decreto, analoghe procedure semplificate per la realizzazione di sistemi a circuito aperto che effettuano lo scambio termico con l'acqua di falda.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di procedure abilitative di piccole utilizzazioni locali.
3.32. Fabrizio Rossi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli Pag. 75ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.».

Pag. 76

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
*3.01. Zucconi, De Bertoldi, Ambrosi.
*3.02. Manes, Steger.
*3.03. Alessandro Colucci, Semenzato, Cavo.
*3.04. Squeri, D'Attis, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*3.05. Zinzi, Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi.
*3.06. Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per Pag. 77il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis-1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, Pag. 781-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.
   1-ter. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.
3.07. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani, Girelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di grandi concessioni idroelettriche)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-bis. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicono la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-bis.
   1-bis. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

   a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

   b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

Pag. 79

   c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;

   e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

   f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

   g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 regio decreto n. 1775 del 1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

   1-ter. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-bis entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata.»;

   b) i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

   c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)» sono inserite le seguenti: «e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti»;

   d) il comma 1-sexies è abrogato;

   e) il comma 1-septies è sostituito dal seguente:

   «1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-quinquies, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità».

  2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma Pag. 801-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.
  3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-septies, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.
  4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.
  5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le province montane di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri dell'Unione europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.
  7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.08. De Monte, Del Barba.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. Al fine di consentire l'adeguato apporto del settore idroelettrico agli obiettivi del PNIEC per l'anno 2030, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le concessioni di grande derivazione idroelettrica, già scadute alla data di entrata in vigore Pag. 81della presente disposizione, sono prorogate di dodici mesi per consentire alle regioni di valutare le proposte tecnico economiche e finanziarie e i piani di investimento pluriennali presentate dai concessionari uscenti per interventi ordinari e straordinari sugli impianti, tali da massimizzarne l'efficienza e la produttività, e in favore dei territori, con l'obiettivo di garantire adeguate compensazioni. Ove dette proposte di investimento presentino significativi benefici, la regione può riassegnare la concessione idroelettrica al concessionario uscente.
3.09. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12 comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dalle leggi n. 120 del 2020, n. 34 del 2022, n. 51 del 2022, n. 91 del 2022 il silenzio dell'amministrazione procedente e di tutti gli enti coinvolti incluse le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali rilasciate dalle soprintendenze e/o dalle province delegate, equivale a provvedimento di autorizzazione della P.A.S. decorsi gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso».
3.010. Dondi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni autorizzative per l'istallazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

  1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.
  3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.
*3.011. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*3.012. Evi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per favorire la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici).

  1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

    «3) le aree adiacenti alla rete autostradale e alle strade extra urbane principali con larghezza della carreggiata equivalente a quella di una carreggiata autostradale, entro una distanza non superiore a 300 metri;»;

   b) dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) le aree interne alle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, nonché le aree racchiuse in un perimetro i Pag. 82cui punti distino non più di 3.000 metri dalle medesime strutture, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici finalizzati al soddisfacimento del fabbisogno energetico delle medesime strutture».
**3.013. Cortelazzo, Squeri.
**3.014. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente: , paesaggistico.
4.1. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: e territoriale, con le seguenti: , territoriale e paesaggistico.
4.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria il rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, la formazione di tali organici e la digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.
*4.7. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.8. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.
**4.9. Manes, Steger.
**4.10. Cavo, Semenzato.
**4.11. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
**4.12. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
**4.13. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.
*4.14. Ruffino, Benzoni.
*4.15. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: tra le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tra le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.16. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Pag. 83

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
4.17. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per favorire la nascita di nuove comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e rafforzare le strutture regionali al fine di velocizzare il rilascio di permessi e autorizzazioni ambientali e paesistici.
4.18. Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

   a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

   b) allo sviluppo del carbon farming in agricoltura.
*4.19. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*4.20. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.21. Gadda.
*4.22. Schullian.
*4.23. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   b) al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo;

   c) al medesimo comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   d) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   e) al medesimo comma 4, sopprimere le parole: , nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo.;

   f) sopprimere il comma 5.
4.24. Bonelli, Evi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;

   b) al comma 4 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.
4.25. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Girelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) ai commi 3 e 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1.
4.26. Rosato.

Pag. 84

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commi 1 e 2, con le seguenti: comma 1.
4.27. Evi, Bonelli.

  Sopprimere il comma 2.
*4.29. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*4.30. Brambilla, Semenzato.
*4.31. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*4.32. Bonelli, Evi.
*4.33. Gadda.
*4.34. Schullian.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   b) sostituire la parola: acquisito con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è dovuto a condizione che il procedimento per il rilascio del titolo per la costruzione, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, sia concluso entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa;

   d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il titolare dell'impianto abbia stipulato con il comune sede di impianto una convenzione per il riconoscimento, a favore del medesimo comune, di misure compensative ai sensi dell'allegato 2 delle linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

   e) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è stabilita la quota delle risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sul cui territorio sono ubicati gli impianti i cui titolari sono tenuti ad effettuare il versamento.
4.35. Sbardella, Mattia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   b) sostituire la parola: acquisito con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è dovuto a condizione che il procedimento per il rilascio del titolo per la costruzione, comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, sia concluso entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa.
*4.36. Sbardella, Mattia.
*4.37. Rosato.

Pag. 85

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate, al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1.
**4.38. Pastorino.
**4.39. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.
**4.40. Faraone, Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.».

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

  3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna Spa, sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.Pag. 86
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
4.41. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari fino alla fine del comma con le seguenti: è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  Conseguentemente:

   a) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

  3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
  4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
  5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.
  6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  8. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna Spa, sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di Pag. 87euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.
  9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.
4.42. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: di impianti fino alla fine del comma con le seguenti: di concessioni esistenti per impianti di coltivazione di gas naturale beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE Spa (GSE) un contributo annuo di 100 milioni di euro per i primi tre anni a partire dal termine delle procedure di allocazione di cui all'articolo 2, comma 8. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
4.43. Bonelli, Evi.

  Al comma 2, dopo le parole: di impianti aggiungere le seguenti: realizzati a terra.
4.44. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 200 kW.
*4.45. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
*4.46. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 100 kW, purché non destinati all'autoproduzione,.
**4.47. Dondi.
**4.48. Bonelli, Evi.
**4.49. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
**4.50. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW con le seguenti: 50 kW.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esonerati dal pagamento del contributo i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 200 kW che abbiano autoconsumato almeno il 70 per cento dell'energia elettrica prodotta nell'anno di riferimento.
4.51. Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Pag. 88

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il titolare dell'impianto abbia stipulato con il comune sede di impianto una convenzione per il riconoscimento, a favore del medesimo comune, di misure compensative ai sensi dell'allegato 2 delle linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

   b) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è stabilita la quota delle risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sul cui territorio sono ubicati gli impianti i cui titolari sono tenuti ad effettuare il versamento.
*4.52. Sbardella, Mattia.
*4.53. Rosato.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: e non ricadenti tra quelli la cui installazione costituisce manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è stabilita la quota delle risorse di cui al comma 2 destinate ai comuni sul cui territorio sono ubicati gli impianti i cui titolari sono tenuti ad effettuare il versamento.
**4.54. Sbardella, Mattia.
**4.55. Rosato, Benzoni, Ruffino.
**4.56. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 2, sostituire le parole da: che abbiano acquisito fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici – GSE Spa (GSE) un contributo annuo pari a 1,0 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto. Per gli impianti di produzione che alla data del 31 dicembre 2023 sono già entrati in esercizio il contributo annuo va versato per i primi tre anni a decorrere dal 2024; per tutti gli altri impianti di produzione che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, il contributo annuo va versato per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
4.57. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il con le seguenti: avviato il procedimento per l'ottenimento del.
*4.58. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*4.59. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: costruzione aggiungere le seguenti: nel caso in cui il progetto non è soggetto al procedimento di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che abbiano acquisito la pronuncia favorevole di Valutazione di impatto ambientale.
**4.60. Rachele Silvestri.
**4.61. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

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  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2030, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli aeroporti,.
*4.62. Cavo, Semenzato.
*4.63. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*4.64. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*4.106. Mazzetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.
  2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.
  2-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.
  2-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
4.65. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di Pag. 90pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
4.66. Brambilla, Semenzato, Cavo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: annuo fino alla fine del periodo con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
*4.67. Brambilla, Semenzato, Cavo.
*4.68. Del Barba.

  Al comma 2, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data.;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.69. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: annuo con le seguenti: una tantum.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni dalla data con le seguenti: alla data;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole; , nonché alle configurazioni di autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ed agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
*4.70. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
*4.71. Ferrari, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.
*4.72. Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 4 euro.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle configurazioni delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.73. Del Barba.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio con le seguenti: complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto,Pag. 91 da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomputate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
4.74. Zucconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.75. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le misure di compensazione ambientale e territoriale cui è sottoposto un impianto a fonte rinnovabile ai sensi dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 sono decurtate di un valore corrispondente al triplo del valore del contributo annuo di cui al comma 2. Le compensazioni di cui al precedente periodo non si applicano per i primi tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , né ai titolari di impianti eolici offshore.
4.76. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere il contributo di cui al comma precedente, gli impianti fino ad 1 MW finanziati dai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché tutti gli impianti che prevedono anche in quota parte l'autoconsumo dell'energia prodotta.
*4.77. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*4.78. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.79. Gadda.
*4.80. Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli operatori di cui al comma 2 versano il contributo di cui al medesimo comma decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
**4.81. Benzoni, Ruffino.
**4.82. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**4.83. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario phase out e la riconversione industriale ed energetica.
4.84. Lai, Girelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-quater) è aggiunta la seguente:

   «c-quinquies) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a Pag. 92terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di “terreno fabbricabile” in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».
4.85. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il contributo di cui al primo periodo del comma 2 è versato alle medesime province per essere destinato alle finalità previste dal presente articolo. Il GSE assicura a ciascuna provincia autonoma i flussi informativi necessari per rendere operativa la misura con riferimento agli impianti di produzione di cui al comma 2 ubicati nei rispettivi territori.
4.86. Ferrari, Simiani, Girelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica.
4.87. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4.88. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: agli impianti la cui installazione, in base al comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è considerata manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché.
4.89. Bonelli, Evi.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica aggiungere le seguenti: ai titolari di impianti idroelettrici tenuti alla fornitura gratuita di energia alle regioni e alle province autonome e al pagamento delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste.
4.90. Bonelli, Evi.

  Al comma 5, dopo le parole: non si applica, aggiungere le seguenti: agli enti locali per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di loro proprietà, nonché.
4.92. Evi, Bonelli.

  Al comma 5 sostituire le parole da: alimentati fino alla fine del comma con le seguenti: il cui iter autorizzativo sia già stato avviato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, né ai titolari di impianti in configurazione CER/Autoconsumo Collettivo, né ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, né ai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazionePag. 93 di misure di compensazione ambientale e territoriale o alla fornitura di energia gratuita ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, comma 1-ter e comma 1-quinquies, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4.93. Colombo, Mattia, Maerna.

  Al comma 5 sostituire le parole da: alimentati fino alla fine del comma con le seguenti: al servizio degli autoconsumi collettivi di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili di cui agli articoli 30, comma 2, e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
4.94. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né alle configurazioni di autoconsumo di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.
*4.96. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.97. Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla fornitura gratuita di energia alle regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4.98. Bonelli, Evi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i titolari degli impianti idroelettrici tenuti al pagamento delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dall'articolo 13, comma 1, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche tenuti alla fornitura gratuita di energia alle regioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, infine, ai titolari di impianti alimentati a fonti rinnovabili asserviti alle comunità energetiche rinnovabili, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenuti alla realizzazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dalle autorizzazioni alla costruzione di detti impianti .
*4.99. Mattia, Colombo.
*4.100. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: Il presente articolo non si applica altresì ai titolari delle tipologie di impianti di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e all'articolo 24, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero agli interventi volti alla realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative e che richiedono alti investimenti in lavoro e materiali o agli impianti off-shore che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali.
4.101. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna la regolazione sulle connessioni attive allo scopo di stabilire termini più brevi e procedure semplificate per l'allaccio, nonché per le nuove richieste di connessione, concedere priorità di prenotazionePag. 94 ed effettivo utilizzo della capacità di trasporto di energia elettrica, nell'ordine, ai sistemi di stoccaggio realizzati nell'ambito della disciplina applicativa dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 210 e, tra essi, a quelli ubicati nelle aree di accelerazione e nelle aree idonee di cui all'articolo 20, commi 4 e 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e agli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili ubicati nelle medesime aree di accelerazione e idonee. Entro lo stesso termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prevede con proprio decreto ulteriori semplificazioni delle procedure di esproprio e delle procedure di autorizzazione delle varianti relative alle opere connesse per i sistemi di stoccaggio e per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili collocati in aree idonee, prevedendo procedure di esproprio per le opere connesse anche quando gli impianti sono autorizzati con procedure semplificate e ampliando i casi di varianti in edilizia libera e con semplice comunicazione al Comune.
  5-ter. ARERA aggiorna i propri provvedimenti in materia di connessioni degli impianti a fonti rinnovabili alla rete elettrica e vigila sui gestori di rete, assicurando che:

   a) su richiesta dei richiedenti, i preventivi di connessione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili includano le opere minime per il collegamento alla rete, evidenziando, nel caso, i possibili limiti di dispacciamento dell'energia producibile dall'impianto;

   b) le opere per il dispacciamento dell'energia producibile dagli impianti di produzione da fonti rinnovabili ed erogabile dai sistemi di stoccaggio siano autorizzate e realizzate dai gestori di rete, salvo il caso in cui il richiedente non opti per quanto previsto alla lettera a);

   c) per le aree di accelerazione e per le aree idonee le opere di cui alla lettera b) siano realizzate tempestivamente, a prescindere dalle autorizzazioni degli impianti e dei sistemi di stoccaggio previsti in tali aree.
*4.102. Sbardella, Mattia.
*4.103. Rosato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.
4.104. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW, purché» sono sostituite dalle seguenti: «per la soglia di cui al punto 2 dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 20 MW e per la soglia di cui al punto 2 dell'Allegato IV alla medesima parte seconda: 20 MW, qualora i moduli fotovoltaici non siano situati all'interno di aree comprese fra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi dell'Allegato 3 del decreto del Ministero Pag. 95dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e 10 MW negli altri casi, purché».
4.105. De Palma, Squeri, Cortelazzo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

   c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 settembre 2021, n. 361»;

   d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

   «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».
*4.03. Zucconi.
*4.04. Foti, Mattia.
*4.05. Brambilla, Semenzato.
*4.06. Mazzetti, Cortelazzo.
*4.07. Evi, Bonelli.

Pag. 96

*4.08. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.
*4.09. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Capacità operativa delle strutture ministeriali in materia di procedimenti di Valutazione di impatto ambientale)

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di Valutazione di impatto ambientale, la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via Vas, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aumentata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, di 20 unità. Per far fronte ai costi di funzionamento ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi quelli derivanti dal periodo precedente, le tariffe versate dei proponenti nell'anno precedente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sino a concorrenza di detti costi, come quantificati nel decreto interministeriale da adottare annualmente, per essere utilizzati esclusivamente per tali spese. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che i costi di funzionamento ivi previsti costituiscono, a tutti gli effetti, oneri non a carico della finanza pubblica.
4.010. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di verifica dell'impatto ambientale)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista,» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti presentati da operatori industriali la cui affidabilità risulti comprovata sulla base di criteri oggettivi quali ad esempio la capacità installata degli impianti rinnovabili di cui sono proprietari, la solidità finanziaria, la disponibilità di risorse da dedicare alla realizzazione delle iniziative, i progetti relativi ad interventi di ricostruzione integrale o comunque realizzati su aree idonee di cui all'articolo 20 comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199,»;

   b) al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «La Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, a cui è affidato l'esame dei progetti relativi ad interventi di integrale ricostruzione,».
*4.011. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*4.060. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli Pag. 97interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare.».
**4.012. Zucconi.
**4.013. Mattia, Colombo.
**4.014. Brambilla, Semenzato.
**4.015. Evi, Bonelli.
**4.016. Toccalini, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
**4.017. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
**4.018. Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

  2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie no-dig a limitato impatto ambientale.
*4.019. Zucconi.
*4.020. Bof, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

   a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'articolo 3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al decreto ministeriale 10 settembre 2010;

Pag. 98

   b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

   1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».
**4.021. Zucconi.
**4.022. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
**4.023. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

  2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie no-dig a limitato impatto ambientale.
4.024. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

  1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni Pag. 99ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
4.025. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contributi ai comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)

  1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
4.026. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Aree di accelerazione per il fotovoltaico)

  1. In parziale attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 stabilisce altresì, in conformità al paragrafo 6 dell'articolo 1 della stessa direttiva, i criteri sulla cui base le regioni, in attuazione del comma 4 dello stesso articolo 20, classificano come aree di accelerazione per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, una quota delle aree idonee regionali, sufficiente almeno a quanto necessario al raggiungimento degli obbiettivi di installazione al 2030, e individuano, congiuntamente con i gestori di rete, le infrastrutture di rete necessarie alla connessione degli impianti in tali aree di accelerazione.
  2. In ciascuna delle aree di accelerazione individuate dalle regioni ai sensi del comma 1 sarà favorita la installazione di efficienti sistemi di stoccaggio di energia elettrica.Pag. 100
  3. Entro un mese dalla individuazione delle aree di accelerazione, le regioni svolgono, per ciascuna di esse, una valutazione ambientale strategica inerente impianti, opere connesse e sistemi di stoccaggio. In tale valutazione strategica si terranno in considerazione, sulla base delle indicazioni dei gestori di rete, anche le infrastrutture di rete esterne alle aree di accelerazione che saranno necessarie per la connessione degli impianti nelle aree di accelerazione.
  4. L'esito positivo della valutazione ambientale strategica, anche con prescrizioni ed eventuali misure di mitigazione relative a posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio, sostituisce ogni altra valutazione ambientale e paesaggistica per tutti gli impianti, opere di collegamento (ivi compresi gli interventi sulla rete esistente) e sistemi di stoccaggi ubicati nell'area di accelerazione e nelle aree in cui sono collocate le infrastrutture connesse agli impianti collocati nelle aree di accelerazione.
  5. Per gli impianti, le opere di collegamento e i sistemi di stoccaggio cui al comma 4, il titolo per la costruzione e l'esercizio si intende conseguito entro 60 giorni dalla richiesta al Comune, a condizione che il proponente abbia la disponibilità delle aree e abbia acquisito, se dovute, le autorizzazioni in materia di tutela dal rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza e pubblica incolumità. Qualora non vi sia la disponibilità delle aree per le opere connesse all'impianto, i proponenti possono richiedere al Comune la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse e il termine di 60 giorni inizierà a decorrere dall'invio ai soggetti interessati dall'esproprio dell'avviso di avvio del procedimento. Ai fini del decorso dei termini di impugnazione, il proponente dovrà pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione la richiesta al comune decorso il termine di 60 giorni. Resta ferma la possibilità di fare la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per i soggetti che non intendano avvalersi della procedura semplificata di cui sopra.
  6. In caso di esito negativo della valutazione ambientale strategica su un'area classificata di accelerazione, resta ferma la classificazione di idoneità della medesima area.
  7. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, 4 e 5, sono in ogni caso classificate aree di accelerazione le aree di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alle lettere a), b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter), fermo che, anche per tali aree, le regioni stabiliscono, se del caso e quando necessarie, specifiche prescrizioni inerenti posizionamento, distanze minime e requisiti degli impianti, delle opere per il collegamento alla rete e dei sistemi di stoccaggio. Per le stesse aree, le regioni possono stabilire prescrizioni applicabili a prescindere dall'esito della valutazione ambientale strategica.
  8. In tutti i casi, le procedure valutative e autorizzative applicabili a un impianto in ragione delle sue caratteristiche e localizzazione si estendono a tutte le opere connesse, ivi incluse le infrastrutture per la connessione alla rete elettrica, anche se tali opere connesse ricadono in aree classificate diversamente dall'area su cui è collocato l'impianto.
4.027. Rosato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o Pag. 101fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
  2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

  4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
  9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.028. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili).

  1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la Pag. 102realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-bis, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
4.029. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti a fonti rinnovabili).

  1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine di cui all'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differito al 30 giugno 2024.
  2. Al fine del mantenimento della tariffa incentivante in conto energia, in alternativa alle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il soggetto responsabile può richiedere al GSE, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore medesimo, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti spettanti, di una somma equivalente al beneficio fiscale goduto, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate.
  3. Al fine di ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa al numero di adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, al numero di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi, nonché ai costi determinatiPag. 103 dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti.»;

   b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono aggiunte le seguenti: «pari al doppio di quella».

  4. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «previsti esclusivamente dal».
  5. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva;»;

   b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è soppressa;

   c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 16.».

  6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

   a) priorità di uscita degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

   b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

  7. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dal 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali da ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tener conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.
  8. Con propri provvedimenti da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ARERA definisce, su proposta GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a 5 anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.
  9. Alle aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto aree idonee, dalla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B, della tabella 1 dell'allegato 5 Pag. 104alla Parte quarta del Titolo V del medesimo decreto legislativo.
*4.030. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
*4.031. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine di cui all'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», è differito al 30 giugno 2024.
  2. Al fine del mantenimento della tariffa incentivante in conto energia, in alternativa alle modalità di cui all'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Soggetto Responsabile può richiedere al GSE la compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti spettanti, di una somma equivalente al beneficio fiscale goduto, opportunamente asseverata da un professionista abilitato, secondo modalità e tempistiche definite e pubblicate dal GSE entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4.062. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici)

  1. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «ex novo di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e»;

   b) dopo le parole: «autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal» sono aggiunte le seguenti: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e dal».
4.032. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di comunità energetiche)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché Pag. 105alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
4.033. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di BACS)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.034. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.035. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Pag. 106

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

  1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a partire dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva UE 2023/959.
4.036. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

  1. All'articolo 23, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1. Fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 8-bis del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.670 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.650 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, è destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite di ulteriori 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023.».
*4.037. Zucconi.
*4.038. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*4.039. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di 30 mesi»;

   b) alle lettere a) e b), primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024»;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2019, si intende prorogato, ove applicabile e anteriore, alla medesima data.».
**4.040. Almici.
**4.041. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico)

  1. Al comma 10-bis dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero deve rappresentare una quota almeno pari all'1 per cento dell'installato incentivato in potenza del totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, del presente decreto.».
  2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, Pag. 107ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo decreto e comunica i soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3 del citato decreto, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
*4.042. Almici.
*4.043. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico».

  2. All'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31., è aggiunto il seguente: «A.31.bis installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico».
4.044. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di contratti energetici della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,5 per cento».
*4.045. Cortelazzo, Squeri.
*4.046. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-bis.1. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, Pag. 108pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4.047. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per la promozione della produzione di energia da impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, comunque le aree inquinate anche se di destinazione d'uso agricola e anche se ancora in attesa di operazioni di bonifica.».
4.048. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.».
4.049. Barbagallo, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

   «1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.
   1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.
   1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenutoPag. 109 il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

   a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

   b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

   c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

   1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
   1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.
  3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-bis a 248-quater è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
4.051. Curti, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «obiettivi del PNRR,» sono aggiunte le seguenti: «e al permanere del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agostoPag. 110 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2022, n. 192.».
4.052. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti autorizzativi per impianti a fonti rinnovabili)

  1. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.
4.053. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazioni dell'iter autorizzativo di impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «entro il termine di venti giorni» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
4.054. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pag. 111Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «e lettera b)»;

   b) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento.»;

   c) il comma 5 è soppresso;

   d) al comma 6 le parole: «e 5» sono soppresse;

   e) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

   «6-bis.1. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.».
4.055. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), al comma 8, lettera c-ter), punto 1) dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in tema di aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e di impianti di produzione di biometano, dopo le parole: «compresi i siti di interesse nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «i siti ove sono già installati impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ad 1 MW,».
4.061. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), al comma 8, lettera c-ter), punto 1) dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «compresi i siti di interesse nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «i siti ove sono già installati impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ad 1 MW,».
4.056. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 6-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore che comportano una variazionePag. 112 in aumento delle dimensioni fisiche e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume;».
4.057. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «ad insediamenti civili ed attività produttive,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, su aree già percorse dal fuoco in data antecedente al 10 dicembre 2023. Sono».
4.058. Bruzzone, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: bioliquidi sostenibili aggiungere le seguenti: diversi da quelli prodotti da colture alimentari,.
5.3. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5.4. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
*5.5. Zucconi.
*5.6. Mattia, Colombo.
*5.7. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*5.8. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*5.9. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*5.10. Del Barba.

  Sopprimere il comma 2.
5.11. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. A partire dalla data di entrata in operatività del meccanismo, di cui al Pag. 113comma 1, e fino alla data del 31 dicembre 2026, i titolari degli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, hanno la facoltà di scegliere tra il meccanismo di cui al comma 1 e il regime dei prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri, di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   b) alla rubrica, sopprimere le parole: non abilitati.
5.12. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
5.13. Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
5.14. Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di dare continuità alla produzione di energia elettrica da biomasse solide, all'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 le parole: «aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «che, cumulato ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, risulti non inferiore ai prezzi minimi garantiti così come stabiliti dall'ARERA».
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: bioliquidi sostenibili aggiungere le seguenti: e da biomasse solide.
*5.15. Colombo, Mattia, Maerna.
*5.16. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Per gli impianti che, anche a seguito di specifici investimenti, raggiungono standard ottimali di efficienza energetica in termini di sfruttamento del combustibile e di contenimento delle emissioni in atmosfera possono essere erogati ulteriori specifici incentivi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua i livelli prestazionali necessari e le tipologie di incentivazione applicabili».
5.17. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il principio di non competitività con la filiera agroalimentare, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone linee guida triennali per l'identificazione delle filiere agricole legate alla produzione di bioliquidi sostenibili impiegabili negli impianti.
*5.18. Caretta, Ciaburro, Giovine.
*5.19. Benzoni, Ruffino.
*5.20. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Pag. 114Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti».
  3-ter. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche quelli relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale.
  3-quater. All'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Acquirente Unico S.p.A. svolge altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la promozione di combustibili a uso autotrazione.
**5.22. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**5.23. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, dopo le parole: «si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento» sono aggiunte le seguenti: «e, per sei anni prorogabili dall'entrata in vigore della presente disposizione, al biodiesel».
5.24. Zucconi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per l'incentivazione della produzione di biometano da fonte rinnovabile)

  1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale o nelle reti di GNL o GNC, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», nonché di fornire un contributo ai relativi target di produzione oltre che all'incremento di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale, possono accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022 gli impianti di produzione di biometano tramite la trasformazione di gas da discarica, nuovi o risultanti da processi di riconversione di impianti di cogenerazione esistenti, che si intendono compresi negli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'emanazione di un decreto correttivo al decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022, al fine di apportare le opportune variazioni relative alla rimodulazione delle tariffe incentivanti, nonché alla ripartizione delle risorse.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del MinisteroPag. 115 dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta del GSE, sono conseguentemente aggiornate le procedure applicative di cui all'articolo 12 del decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022. Previa valutazione preventiva del Comitato tecnico consultivo biocarburanti, alla lettera b) della Parte A dell'Allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tale voce corrisponde anche: gas di discarica.».
  4. Dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*5.01. Milani.
*5.013. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti».
  2. Dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2018, n. 65, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
  3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano senza compromettere gli investimenti in corso, sono compresi, tra i ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, anche quelli relativi all'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale ovvero nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane o di altre autorità ed enti di controllo. I medesimi princìpi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022.
**5.02. Mattia, Colombo.
**5.03. Casasco, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti».
*5.04. Foti, Mattia, Colombo.

Pag. 116

*5.05. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*5.06. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*5.07. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di biometano)

  1. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», indette dal GSE a partire dal 2024 possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica nelle sue procedure operative il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per le riconversioni degli impianti alimentati a rifiuti organici ed ogni aggiornamento necessario per la partecipazione di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive.
5.08. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di biometano)

  1. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR», indette dal GSE per l'assegnazione di eventuali contingenti residui non assegnati, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto, attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti a matrice organica oggetto di riconversione.
5.09. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazionePag. 117 all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per «fonti rinnovabili agroforestali» si intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali ed animali, dalla silvicoltura e dall'agroindustria ed industria alimentare.
5.010. Casasco, Nevi, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Polidori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale)

  1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano, in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
5.011. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

  1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto di Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022 è sostituito dal seguente: «3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore o causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali».
5.012. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Impianti ibridi termoelettrici)

  1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023 n. 95, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola Pag. 118quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
5.014. Gadda, Del Barba.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sistemi di condensazione aggiungere le seguenti: , sistemi di raffreddamento o sistemi di condensazione e raffreddamento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: impianti già dotati di sistemi di raffreddamento con le seguenti: impianti già dotati di sistemi di condensazione;

   alla rubrica, dopo le parole: realizzazione di condensatori aggiungere le seguenti: e sistemi di raffreddamento.
6.2. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: condensazione aggiungere le seguenti: o raffreddamento del fluido del circuito di condensazione esclusivamente.
*6.3. Zucconi.
*6.4. Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*6.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo:

    dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;

    dopo le parole: all'interno delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: o in prossimità delle relative opere di captazione;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti con le seguenti: non comportino un incremento superiore al 10 per cento dei volumi esistenti.
**6.6. Zucconi.
**6.7. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**6.8. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
**6.9. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto,.
*6.10. Zucconi.
*6.11. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: e/o raffreddamento.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: raffreddamento con la seguente: condensazione;

   sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori e/o sistemi di raffreddamento ad aria presso centrali esistenti.
**6.12. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**6.13. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

Pag. 119

  Al comma 1, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: , o raffreddamento del fluido del circuito di condensazione, esclusivamente.
6.16. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole: costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
6.17. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla regione interessata.
6.18. Del Barba.

  Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adeguata documentazione, rispettivamente sull'impatto acustico e visivo, dell'intervento da realizzare.
6.19. Faraone, Del Barba.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

  1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.
  2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1.500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO2) e il propano (R290).
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Pag. 120
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di recipienti a pressione)

  1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «13 metri cubi» sono aggiunte le seguenti: «, continua a trovare applicazione successivamente alla data di cessazione dello stato di emergenza, in relazione alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, e».
*6.02. Foti, Mattia.
*6.03. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*6.04. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla lettera b) dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: «non» è soppressa.
  2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
6.05. Colombo, Mattia, Zucconi, Maerna.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29-quaterdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista dal comma 3.».
6.06. Almici.

(Inammissibile)

Pag. 121

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*7.2. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO2 all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della direttiva 2009/147/CEE “Uccelli”.».
7.3. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. È vietato lo stoccaggio geologico di CO2 all'interno delle aree protette.».
7.4. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2.
7.5. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: I progetti di impianti di produzione di energia integrati con programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 sono autorizzati ai sensi del presente comma. Il termine di durata del programma decorre dalla realizzazione dell'impianto;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera d), capoverso «Art. 11-bis», aggiungere in fine il seguente comma:

  13-bis. I progetti di impianti di produzione di energia già autorizzati, qualora non attuati, indipendentemente dalla vigenza della relativa autorizzazione, sono valutati, a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla possibilità di integrazione con programmi sperimentali di stoccaggio di CO2. A tali finalità, il Ministero invita i titolari del progetto a dichiarare, entro trenta giorni, la disponibilità a tale integrazione. Le relative istanze, da presentarsi nei successivi sei mesi, sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste dall'articolo 11-ter, con termini ridotti della metà.
7.6. Tosi, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.
7.7. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: terzo periodo aggiungere le seguenti: , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.
7.8. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo la parola: Pag. 122ambiente aggiungere le seguenti: la biodiversità, gli ecosistemi naturali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera f), dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.9. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-bis»:

   al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   al comma 11, sopprimere le parole: , fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
7.10. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.
7.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.
7.12. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-ter», numero 1, primo periodo, sostituire le parole da: in forma cartacea fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente in formato elettronico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica firmata digitalmente e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata.
7.13. Del Barba.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo la parola: presentata aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
7.14. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera i), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: all'uno per mille con le seguenti: al cinque per mille.
7.15. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO2,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).
7.16. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: delle reti con le seguenti: delle infrastrutture e dei servizi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, alla lettera e), dopo le parole: (Hard To Abate), aggiungere le seguenti: del settore marittimo.
7.17. Frijia.

Pag. 123

  Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: e termoelettrico.
*7.18. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*7.19. Bonelli, Evi.
*7.20. Peluffo, Simiani, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo, nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato Italiano Gas (CIG), tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.
**7.21. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.
**7.22. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Sopprimere il comma 5.
7.23. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modernizzazione e decarbonizzazione del settore della distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di favorire la modernizzazione e la decarbonizzazione del settore della distribuzione dei carburanti, anche attraverso la chiusura dei punti vendita non adatti a traguardare gli obiettivi della transizione energetica, all'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato ai sensi dell'articolo 52-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
7.02. Zucconi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO2)

  1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-bis, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di Pag. 124carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».
7.03. Santillo, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,.
*8.1. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*8.2. Evi, Bonelli.
*8.3. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*8.4. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in due porti del Mezzogiorno, con le seguenti: nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,.
8.5. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in due porti del Mezzogiorno con le seguenti: in almeno due porti del Mezzogiorno.
*8.6. Zucconi.
*8.7. Rotelli.
*8.8. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*8.9. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.10. Evi, Bonelli.
*8.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, inserire le seguenti: o in aree portuali limitrofe ad aree in phase out dal carbone.
8.12. Battilocchio, D'Attis, Squeri, Cortelazzo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale con le seguenti: da destinare, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in ambito portuale – anche attraverso Adeguamento Tecnico Funzionale o Variante Stralcio –,.
8.13. De Palma, Cortelazzo, Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Autorità di sistema portuale, inserire le seguenti: anche congiuntamente,.
8.14. D'Attis, Squeri, Cortelazzo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,.
*8.15. Manes, Steger.
*8.16. Ruffino, Benzoni.
*8.17. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*8.18. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.
*8.19. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, aggiungere le seguenti: i comuni interessati,.
8.20. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , nell'ambito delle risorse disponibiliPag. 125 a legislazione vigente, con le seguenti: , nell'ambito delle risorse di cui al successivo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.21. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire la realizzazione in tempi più rapidi e con procedure semplificate le opere di cui al presente articolo, all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 3.1.3, è inserito il seguente:

    «3.1.3-bis Sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, delle relative infrastrutture, opere e attività attinenti alla connessa filiera».
*8.22. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*8.23. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
8.24. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
8.25. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente::

  2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e Pag. 126della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
8.26. Miele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8.01. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie)

  1. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotti di interesse industriale.
  2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.02. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali – CERP)

  1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».
  2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi Pag. 127impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*8.03. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*8.018. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*8.019. Cavo, Semenzato.

(Inammissibili, limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Transizione energetica dei porti)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
**8.04. Colombo, Mattia, Maerna.
**8.05. Benzoni, Ruffino.
**8.06. Evi, Bonelli.
**8.07. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
**8.020. Zucconi.
**8.021. Frijia.
**8.022. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali – CERP)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro il 31 marzo 2024, gli elenchi, di cui ai decreti adottati in applicazione del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono integrati con le imprese operanti nel settore marittimo portuale nel rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, di riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
*8.08. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*8.023. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito aeroportuale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), i gestori aeroportuali, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, possono promuovere la costituzione in ambito aeroportuale, di una o più comunità energetichePag. 128 rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'ENAC o ai gestori aeroportuali, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito aeroportuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica aeroportuale. La realizzazione di impianti può avvenire su iniziativa pubblica o privata.
  3. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e Autorizzazione integrata ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.
8.09. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.
  2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile Pag. 129di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».
8.010. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.
  2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8.011. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

  1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: «hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».
8.012. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli.

Pag. 130

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizione per la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso, vengono previsti contingenti riferiti esclusivamente agli impianti eolici offshore con impiego di tecnologia floating (galleggiante), in considerazione delle caratteristiche di innovazione e complessità progettuale e realizzativa ad essi connessi, per consentire una effettiva concorrenza nelle procedure di gara.»;

   b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «proporzionati alla complessità della tecnologia impiegata, che nel caso dell'eolico offshore floating non possono essere inferiori a 60 mesi»;

   c) alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le tecnologie innovative o non ancora pienamente mature è previsto, inoltre, uno specifico meccanismo di indicizzazione dell'incentivo riconosciuto che tiene conto di variazioni sostanziali nel costo delle materie prime e dei componenti, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione e dei tassi di interesse;»;

   d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-bis) alle procedure d'asta al ribasso rivolte alle tecnologie innovative, quale l'eolico offshore floating, possono accedere i soli interventi in possesso dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.».
8.013. Bicchielli, Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizione per la regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «l-bis) la prima procedura d'asta al ribasso dedicata alle tecnologie innovative e non pienamente mature dovrà avere un arco temporale di riferimento sino al 2030 incluso e prevedere un contingente complessivo per l'eolico offshore non inferiore ai 10 GW, dei quali almeno il 90 per cento dedicato alla tecnologia floating (galleggiante)».
8.014. Bicchielli, Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di defiscalizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante l'impiego di tecnologie innovative)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante l'impiego di tecnologie innovative o non ancora pienamente mature, per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dagli strumenti nazionali ed eurocomunitari di programmazione, è previsto un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione di detti impianti.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'eventuale incentivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non può eccedere il maggior gettito derivante all'erario dall'investimento necessario alla realizzazione dell'impianto.
  3. I soggetti che sostengono, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, investimenti per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 possono optare Pag. 131per l'utilizzo diretto della detrazione spettante sotto forma di credito d'imposta, oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite le disposizioni attuative del presente articolo.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.015. Bicchielli, Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli impianti eolici off-shore, a fondazioni fisse o galleggianti, e impianti fotovoltaici galleggianti in mare, al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999, è premesso il seguente:

   «01. Ai fini dell'installazione di impianti eolici off-shore, a fondazioni fisse o galleggianti, e impianti fotovoltaici galleggianti in mare su aree del demanio marittimo, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario preferito, l'autorità competente rilascia una concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio prevista ai sensi della procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni. In presenza di istanze di concessione concorrenti, fermo restando il disposto del primo periodo dell'articolo 37 primo periodo del codice della navigazione, è preferito il richiedente che offre maggiori garanzie in relazione alla capacità finanziaria necessaria alla realizzazione del relativo progetto e che abbia provveduto all'accettazione della soluzione tecnica minima generale rilasciata da Terna S.p.A. Ai fini della comparazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente alla valutazione delle domande concorrenti assegna ai soggetti richiedenti un termine di Pag. 132trenta giorni per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento della suddetta valutazione. L'autorità competente conclude la procedura di valutazione entro trenta giorni dalla data del relativo avvio. Entro un termine massimo di 30 mesi dalla data di rilascio della concessione demaniale marittima sottoposta a condizione sospensiva, il richiedente delle aree oggetto delle concessioni di cui al primo periodo deve dare inizio alla procedura autorizzativa unica, pena decadenza della concessione demaniale rilasciata. Su tali aree, entro il termine di 36 mesi dall'avvio della procedura autorizzativa unica e comunque fino alla conclusione della stessa, non sono consentite ne l'autorizzazione ne la realizzazione di alcuna opera o di alcun intervento incompatibili o concorrenti con le attività di installazione di cui al medesimo primo periodo. In caso di modifiche progettuali apportate nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, che comportano modifiche all'area identificata nell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione per il rilascio di concessione demaniale marittima, ai fini della costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili off-shore, l'eventuale ripubblicazione della domanda, come modificata, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata ai soli fini della proposizione di osservazioni e/o opposizioni, ma non ai fini della presentazione di domande concorrenti, qualora l'area interessata dalle modifiche non sia già soggetta all'effetto prenotativo di cui al settimo periodo del presente comma. La concessione sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al secondo periodo si applica anche alle istanze di concessione demaniale marittima già presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state presentate istanze concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione. Per tali istanze il termine di 30 mesi, di cui al sesto periodo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente comma.».
8.016. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Green corridor dell'idrogeno verde)

  1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.017. Serracchiani, Simiani, Peluffo, Girelli.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettricaPag. 133 di trasmissione nazionale inserire le seguenti: e della rete elettrica di distribuzione.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: monitorando nel contempo i dati forniti dai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) sulle reti elettriche della distribuzione, in termini di impatto delle nuove connessioni e relativo incremento fabbisogno infrastrutturale;

   al comma 5, dopo le parole: di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2 inserire le seguenti: e all'Investimento 2.2, Componente 2, Missione 2.
*9.1. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*9.4. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: portale digitale inserire le seguenti: disponibile per tutti gli operatori del settore energetico.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
**9.5. Colombo, Mattia, Maerna.
**9.6. Bonelli, Evi.
**9.7. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**9.8. Ascani, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete.
9.9. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i comuni.
*9.10. Manes, Steger.
*9.11. Ruffino, Benzoni.
*9.12. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*9.13. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.
*9.14. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*9.15. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9.16. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generaliPag. 134 elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prenotazione della capacità di rete.
9.17. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.
*9.18. Zucconi.
*9.19. Cavo, Semenzato.
*9.20. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
*9.21. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.
*9.22. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.
9.23. Pastorino.

Pag. 135

  Al comma 5, sostituire le parole: di cui all'Investimento 2.1 con le seguenti: di cui agli Investimenti 2.1 e 2.2.
*9.24. Cortelazzo, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*9.25. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione.
9.26. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*9.27. Zucconi.
*9.28. L'Abbate.
*9.29. Benzoni, Ruffino.
*9.30. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9.31. Del Barba.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.
*9.32. Benzoni, Ruffino.
*9.33. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.
*9.34. Del Barba.
*9.35. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pag. 136

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
9.36. Bonelli, Evi.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
9.37. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: decorso il quale fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:

   al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

   sopprimere il comma 8.
9.38. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui i progetti si trovino su aree idonee, individuate come tali ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di VIA senza indugio e comunque nei trenta giorni successivi alla predisposizione dello schema di provvedimento VIA, senza l'acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura, anche nel caso che detto parere non sia espresso entro il termine di venti giorni.».
9.39. Cannata.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Le procedure autorizzatorie delle cabine primarie dei gestori della rete elettrica di distribuzione possono applicarsi anche alle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che quest'ultime abbiano tensione nominale non superiore a 220 kV e lunghezza inferiore a 5 chilometri, se previste in aereo, ovvero 20 chilometri, se previste in cavo interrato. In tali casi, i gestori delle reti di distribuzione e di trasmissione possono presentare istanza congiunta all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della cabina primaria. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato al proprio piano di sviluppo o riportate nella soluzione tecnica minima generale di connessione.
  9-ter. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità da svolgersi sull'opera principale nonché sulle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, è di competenza regionale.
  9-quater. L'autorizzazione di cui al comma 9-bis viene rilasciata in favore del gestore della rete di distribuzione e in favore del gestore della rete di trasmissione, ciascuno per le relative opere di competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato, e comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera principale e delle opere connesse, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante urbanistica.
9.40. Zucconi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, Pag. 137n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «20 MW e 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «25 MW e 12 MW».
  9-ter. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 2-bis, lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;

   b) all'articolo 4, comma 2-bis, lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;

   c) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino a 12 MW».
9.41. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.
*9.42. Zucconi.
*9.43. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*9.44. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.45. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.46. Faraone, Del Barba.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
**9.47. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
**9.48. Nevi, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

Pag. 138

**9.49. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**9.50. Gadda.
**9.51. Schullian.
**9.52. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

   c) le soluzioni proposte non siano state espressamente escluse in sede di valutazione ambientale o di parere dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
9.53. Tenerini, Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

   a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
9.54. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.
9.55. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

Pag. 139

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'iter autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.
9.56. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

  1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

   a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

   b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico.
*9.02. Zucconi.
*9.03. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
*9.04. Milani.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per il corretto sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica)

  1. Al fine di garantire la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, insieme con una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e di eliminare potenziali conflitti di interessi tra pianificatore e realizzatore delle stesse, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) nell'ambito della concessione di cui al decreto dell'ex Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

   b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

   c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazionePag. 140 strategica dell'approvvigionamento energetico;

   d) garantire la massima trasparenza del mercato;

   e) minimizzare i costi per il sistema.
9.05. Benzoni, Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

  1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.
9.06. Torto, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

   «aaa-bis) “grandi accumulatori di energia termica per uso industriale”: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

   b) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

   1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

Pag. 141

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».
9.07. Torto, Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

    «1-quinquies.1. Pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
*9.08. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.
*9.09. Milani.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per gli incentivi al riciclo di batterie al litio utilizzate per alimentare i motori dei veicoli elettrici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Pag. 142transizione ecologica del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'erogazione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, alle aziende che operano nel settore del riciclo e del riutilizzo di batterie che alimentano i motori dei veicoli elettrici, per la realizzazione di investimenti in progetti, macchinari ed impianti finalizzati al riciclo di batterie agli ioni di litio.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.
  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.011. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

  1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione le linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
9.012. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

Pag. 143

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

  1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.
*9.013. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*9.014. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibili)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.
10.2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),.
10.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana i decreti con la definizione di tempi, modalità e vincoli eventuali di implementazione dei progetti oggetto dell'importo di cui al comma 1.
10.4. Colombo, Mattia, Maerna.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.Pag. 144
  2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
10.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
10.6. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono considerati «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime» di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i sistemi di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine utilizzati per la produzione centralizzata di calore o di calore ed energia elettrica in cogenerazione da distribuire ad edifici residenziali, commerciali o industriali all'interno della propria rete di teleriscaldamento.
10.7. Gebhard, Manes, Schullian, Steger.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.
*11.2. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

   0a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «; tale Deposito può essere di superficie o in profondità;».
11.3. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «comma 1-bis», con il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 145all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
11.4. Di Sanzo, Peluffo, Simiani, Graziano, De Micheli, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Fornaro, Girelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «comma 1-bis», aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di corrispondere ulteriori benefici alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito in cui è ubicato il Parco tecnologico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad azzerare le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico e per il settore del gas naturale applicate alle utenze domestiche e non domestiche del comune o dei comuni nel cui territorio è ubicato il Parco tecnologico a far data dalla localizzazione del sito ai sensi dell'articolo 27, comma 11.
  Per le utenze domestiche e non domestiche delle provincia o province in cui è ubicato il sito, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico e per il settore del gas sono dimezzate rispetto all'importo del trimestre precedente rispetto alla localizzazione del sito ai sensi dell'articolo 27, comma 11.
  Al fine di distribuire sull'intera collettività gli oneri derivanti dal presente comma l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede al proporzionale accrescimento delle summenzionate aliquote per le utenze domestiche e non domestiche.
11.5. Rotelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1), il seguente:

    01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata».
11.7. Cappelletti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «comma 5-bis», secondo periodo, dopo le parole: militari interessate aggiungere le seguenti: già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11.8. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «comma 5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
11.9. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «comma 5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, al capoverso «comma 5-quater», premettere le seguenti parole: Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo,.
11.10. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 5-ter», dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella CNAI fossero risultate non idonee per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto definitivo del Deposito Nazionale o per non conformitàPag. 146 a criteri di esclusione, di cui alla Guida Tecnica ISPRA n. 29, afferenti a vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati.
11.11. Benzoni, Ruffino.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso «6-ter», primo e secondo periodo, sostituire la parola: Agenzia con le seguenti: Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
11.12. Rotelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) dopo il comma 17-bis, sono inseriti i seguenti:

   «17-ter. Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio.
   17-quater. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.».
11.13. Cappelletti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione dei compiti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale Autorità nazionale competente in materia nucleare)

  1. Ai fini del rilancio della politica nucleare in Italia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procede al riordino delle funzioni e dell'organizzazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), in accordo con l'Ispettorato stesso e secondo modalità che consentano la continuità delle attività in corso, demandando le modifiche alla struttura, all'inquadramento e al rafforzamento della dotazione di personale esistente a successivi provvedimenti, sulla base delle esigenze prospettate. Nell'ambito del processo di riorganizzazione è individuata una denominazione dell'Ispettorato corrispondente ai nuovi compiti affidati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'Autorità di regolamentazione competente in materia di autorizzazione e certificazione, di realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
   2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la certificazione e regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, alle valutazioni tecniche, al controllo, anche ispettivo e alla vigilanza:

   a) delle installazioni nucleari in fase progettuale, autorizzativa e costruttiva, in esercizio e in disattivazione, nonché dei reattori di ricerca;

   b) degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, definendo le guide tecniche per la realizzazione dei depositi di superficie o in profondità;

   c) delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

   d) delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive.

   2-bis. L'ISIN:

   a) emana guide tecniche e codici di condotta in base alle migliori pratiche internazionaliPag. 147 ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento;

   b) sovrintende agli impianti e alle attività che ricadono sotto la propria responsabilità;

   c) verifica la conformità degli impianti con i requisiti normativi, attraverso un sistema di valutazione, ispezione, revisione e può imporre prescrizioni e misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o mancata esibizione di documenti ovvero diniego di accesso agli impianti;

   d) recepisce notifiche e fornisce autorizzazioni, incluse registrazioni e concessioni di licenze;

   e) sovrintende a un sistema di comunicazione con licenziatari e i responsabili delle attività e con le altre parti interessate, anche ai fini della predisposizione dei piani di risposta alle emergenze;

   f) fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza;

   g) fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari;

   h) svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;

   i) assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;

   l) coopera in forma multilaterale e bilaterale con gli organismi di regolamentazione di altri Stati, nonché con organizzazioni nazionali e internazionali competenti per il miglioramento delle tecniche realizzative e della sicurezza.

   Gli ispettori ISIN, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste. Le informazioni, ivi comprese quelle relative alla normativa in materia, sulla progettazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, nonché sulla sicurezza nucleare e il trattamento dei rifiuti sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate».
11.02. Squeri, Barelli, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

  1. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
11.03. Ubaldo Pagano, Girelli.

(Inammissibile)

Pag. 148

ART. 12.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

   a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione, specificando l'efficienza della cella;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
12.1. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese ed utenti finali.
12.2. Rotelli.

  Al comma 1, dopo le parole: di seguito anche ENEA, aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 codice del consumo,.
12.3. Cavo, Semenzato.

  Al comma 1, dopo le parole: o del distributore interessato aggiungere le seguenti: e senza distinzioni per tecnologia.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: fotovoltaici con celle, aggiungere le seguenti: ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.
12.4. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

   a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

   b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;.
12.6. Evi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, composti da celle e wafer anch'essi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

   c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle aventi un'efficienza almeno pari al 24,0 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I valori di efficienza di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono aggiornati con decreto del Ministro delle imprese e del Pag. 149made in Italy per tener conto dell'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie.
*12.7. Rosato, Benzoni, Ruffino.
*12.8. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle imprese che realizzano, nel triennio 2024-2026, investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1; e del 85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1. Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter Alle imprese che realizzano, nel triennio 2024-2026, l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui al primo periodo ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui al primo periodo ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.
  1-quater Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui commi 1-bis e 1-ter in strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione sono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui ai commi 1-ter e 1-quater è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.
  1-sexies. I crediti di imposta di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 100 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, per gli anni dal 2025 al 2031. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturaliPag. 150 di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.9. D'Attis, Squeri, Cortelazzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); del 85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.
  1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili – sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo – e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000
  1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.
  1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.
*12.10. Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*12.11. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*12.12. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

Pag. 151

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale.
12.13. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente:

   «92-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.”».
*12.14. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Girelli.
*12.15. Nevi, Squeri, Cortelazzo.
*12.16. Gadda.
*12.17. Schullian.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici)

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24-bis, comma 1:

    1) dopo il quarto periodo, inserire i seguenti: «Tale documentazione deve comprendere l'elenco dei numeri di serie dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiornerà l'elenco dei numeri di serie registrati nella propria banca dati con quello presentato dal soggetto responsabile e già comunicato al sistema collettivo prescelto. Eventuali non complete corrispondenze dei predetti numeri di serie non comporteranno nessuna delle sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»

    2) al settimo periodo, le parole: «fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.» sono soppresse;

   b) all'articolo 40, comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La somma trattenuta, a titolo di cauzione, determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia, viene restituita al detentore, al termine del periodo di incentivazione e della vita utile dell'impianto in cui i suddetti moduli fotovoltaici sono installati e in ogni caso solo dopo la sua completa dismissione laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.».
12.01. Zucconi.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. La Sogesid S.p.A., società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società in house di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di assetto, risanamento, gestione e trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza. Le suddette amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima società.
12.02. Foti, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazioni per mitigare l'emergenza energetica)

  1. Al fine di promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili di energia, anche attraverso la semplificazione delle procedure relative agli interventi per mitigare l'emergenza energetica, al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
12.03. Zucconi, Mattia.

ART. 13.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.
13.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Pavanelli, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
13.2. Scarpa, Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile.
13.3. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

  1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazionePag. 153 totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
13.01. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

  1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».
13.02. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

  1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

   a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3 e, Pag. 154di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

   d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

   a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;

   b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.
13.04. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente e il sostegno ai Paesi in via di sviluppo tramite il Fondo italiano per il clima)

  1. Al fine di massimizzare l'operatività del Fondo italiano per il clima per realizzare investimenti strategici in termini di lotta al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 488, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di massimizzare l'effetto utile nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela dell'ambiente a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo di cui al precedente periodo, gli interventi del fondo possono assumere rischi finanziari, anche Pag. 155significativi, con possibili perdite, tenuto conto dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento, nonché del piano di attività e del relativo sistema dei limiti di rischio di cui al comma 496»;

   b) al comma 496, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di assicurare una sana e prudente gestione delle risorse, il sistema dei limiti di rischio definisce altresì i criteri di valutazione degli interventi del fondo, anche tenuto conto dei rischi di cui comma 488, quarto periodo».
*13.05. Zucconi.
*13.06. Alessandro Colucci, Semenzato, Cavo.
*13.07. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure per la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente e il sostegno ai Paesi in via di sviluppo tramite il Fondo italiano per il clima)

  1. Al fine di massimizzare l'operatività del Fondo italiano per il clima per realizzare investimenti strategici in termini di lotta al cambiamento climatico e di tutela dell'ambiente nei Paesi in via di sviluppo, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fine di massimizzare l'effetto utile nella lotta al cambiamento climatico e nella tutela dell'ambiente a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo di cui al precedente periodo, gli interventi del Fondo possono assumere rischi finanziari, anche significativi, con possibili perdite, tenuto conto dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento, nonché del piano di attività e del relativo sistema dei limiti di rischio di cui al comma 496».
13.08. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore nucleare per i reattori di 4a generazione su tecnologia LFR)

  1. Almeno il 15 per cento degli importi dei singoli rifinanziamenti del Fondo Italiano per il clima di cui al comma 488, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dovranno essere destinati ad attività di sviluppo di tecnologie inerenti i reattori nucleari di 4a generazione con particolare riguardo ai reattori LFR.
13.09. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
  2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 Pag. 156e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del medesimo decreto n. 199 dell'8 novembre 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.
  3. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

   b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*13.010. Manes, Steger.
*13.011. Pella, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti.
*13.012. Gnassi, Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
  2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del medesimo decreto n. 199 dell'8 novembre 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.
13.013. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.
13.014. Ruffino, Benzoni.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti:Pag. 157 «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
14.1. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: promuove per il tramite di Acquirente unico S.p.A. aggiungere le seguenti: , del Gestore mercati energetici e delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo,.
14.2. Cavo, Semenzato.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro;

   b) al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.;

   d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

   e) sostituire il comma 7 con il seguente:

   7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 Pag. 158e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.3. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
14.4. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
14.5. Evi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è abrogato. ARERA con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.
14.6. Bonafè, Peluffo, Simiani, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare una corretta concorrenza tra le imprese e una scelta consapevole del consumatore le Autorità dell'energia e della concorrenza d'intesa fra loro, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano le modalità con le quali il consumatore comunica alle Autorità predette l'attivazione di contratti non richiesti, la procedura per la loro immediata disattivazione e l'entità delle sanzioni verso le imprese che li hanno attivati senza aver effettuato diretta verifica che ciò sia avvenuto con l'esplicito consenso da parte degli utenti interessati.
14.7. Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. ARERA provvede a definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per assicurare ai clienti vulnerabili e in povertà energetica residenti in condomini con impianti di riscaldamento centralizzati a gas la possibilità di rimanere nel servizio di tutela. Per tale tipologia di cliente vulnerabile vanno inoltre previste le modalità per conguagliare eventuali differenze tra le tariffe applicate al momento del passaggio al mercato libero e quelle di rientro nel servizio di tutela.
14.8. Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si prevede, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo per le società del mercato libero dell'energia elettrica e gas di comunicare le variazioni contrattuali unilaterali delle condizioni economichePag. 159 di fornitura a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con modalità equipollenti. L'ARERA provvederà a definire entro trenta giorni le modifiche necessarie al codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.
14.9. Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
14.10. Evi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di ARERA, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.
14.11. Simiani, Girelli.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4;

   b) al comma 5, sopprimere le parole: o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   c) al comma 6, sopprimere le parole: coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

   d) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.12. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articoloPag. 160 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2007.».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 4;

   b) al comma 5, sopprimere le parole: o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

   c) al comma 6, sopprimere le parole: coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

   d) al comma 7, alle parole: Per le finalità premettere le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 18 maggio 2023, n. 169;

   e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
*14.13. Milani.
*14.14. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.
14.15. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: centottanta giorni dall'avvio del servizio di tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili.
*14.16. Mattia, Colombo.
*14.17. Cortelazzo, Squeri, Casasco, Mazzetti, Polidori, Deborah Bergamini.
*14.18. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazionePag. 161 economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas.
14.19. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.
14.20. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.
  4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
14.21. Morfino, Santillo, L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

   1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con Pag. 162modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, correlati al servizio medesimo.
*14.22. Bof, Benvenuto, Zinzi, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
*14.23. Simiani, Peluffo, Scotto, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.
*14.24. Del Barba.

  Al comma 4, capoverso comma 1, dopo le parole: alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi aggiungere le seguenti: nella misura necessaria a gestire i clienti vulnerabili.
**14.25. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.
**14.26. Benvenuto, Bof, Zinzi, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro ventiquattro mesi del termine del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilito ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gli esercenti cessati presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi non recuperabili, alla data di cessazione del servizio, direttamente imputabili al servizio medesimo. L'ARERA disciplina i termini e la modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. L'ARERA, in sede di individuazione dei relativi costi, tiene conto dei ricavi ottenibili dallo svolgimento dell'attività di commercializzazione del servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. Tra i costi di cui al primo periodo sono inclusi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, previa decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
14.27. Cortelazzo, D'Attis, Squeri, Mazzetti, Casasco, Polidori.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: conto corrente bancario, postale o su altri mezzi con le seguenti: conti di pagamento o su strumenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, primo periodo:

   a) sopprimere le parole: a intermediari finanziari;

   b) sostituire le parole: rilasciata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, con la seguente parola: rinnovata.
14.28. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i Pag. 163termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.
*14.29. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori, Deborah Bergamini.
*14.30. Evi, Bonelli.
*14.31. Di Mattina, Andreuzza, Gusmeroli, Toccalini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.
14.32. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al medesimo comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando, in ogni momento, il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma precedente, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
14.33. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari ad assicurare la corretta copertura dei costi non altrimenti recuperabili rimasti in capo agli esercenti il servizio, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, che, a seguito delle procedure competitive, di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non dovessero risultare assegnatari del servizio a tutele graduali. L'ARERA provvede altresì a determinare i corrispettivi a favore degli esercenti il servizio, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti per la gestione dei clienti vulnerabili fino alla data di operatività del servizio di vulnerabilità.
  6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini contenere i possibili esuberi di personale degli esercenti il servizio, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che non risultano assegnatari del servizio a tutele graduali per i clienti domestici a seguito delle procedure competitive, di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, provvede ad adottare i provvedimenti di competenza per definire un trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti non altrimenti occupabili, nell'immediato, anche attraverso l'estensione ed il rifinanziamento del trattamento, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, Pag. 164n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Per le specifiche finalità di cui al presente comma sono stanziati 11,6 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la misura di sostegno può essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo massimo di 12 mesi.
*14.34. Mattia, Colombo.
*14.35. Zinzi, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina.

  Sopprimere il comma 7.
14.36. Evi, Bonelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.
14.37. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Al comma 7, dopo le parole: specifiche attività di monitoraggio aggiungere le seguenti: , con cadenza semestrale,.
14.38. Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
14.39. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

Pag. 165

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» è aggiunta la seguente: «tempestivamente»;

   b) al comma 61, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, inerenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;

   c) al comma 61, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di uno dei suoi componenti.»;

   d) al comma 72, dopo le parole: «nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione» sono aggiunte le seguenti: «, assicurandone la gratuità, la rapidità, la semplificazione e la piena accessibilità anche alle utenze prive di adeguate competenze informatiche,».
14.40. Squeri, Cortelazzo, Casasco, Mazzetti, Polidori.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.
14.41. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili, e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA con propria delibera, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina termini e modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti da ARERA entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
*14.42. Benzoni, Ruffino.
*14.43. Bof, Benvenuto, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente entro sei mesi dal trasferimentoPag. 166 dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili agli esercenti i servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) una relazione che indica i costi non recuperabili, alla data di cessazione del servizio, direttamente imputabili al servizio medesimo. L'ARERA disciplina i termini e la modalità per la presentazione della relazione ai sensi del primo periodo. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, previa decisione favorevole della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.
14.44. Benvenuto, Bof, Zinzi, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale.
14.45. Bonelli, Evi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a: «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».
*14.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.
*14.027. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibili)

Pag. 167

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio si riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

  1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrarti nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo» denominato «Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza», alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
  4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soppresso.
  7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.
14.02. Bonelli, Evi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1 Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2023 in Pag. 168ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, per l'anno 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rifinanziato di 20 milioni di euro, da destinare alle finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2 Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.
14.03. Cortelazzo, Squeri, Nevi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

  1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
14.04. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga del regime di maggior tutela)

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

Pag. 169

   b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
14.06. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

  1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.
  2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

   a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;

   b) classe C per le lavastoviglie;

   c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

  3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.07. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tariffa dedicata per le pompe di calore).

  1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

   a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

   b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.
*14.08. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

Pag. 170

*14.09. Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.
*14.026. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  2. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano tutte le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.
  3. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato Commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1.
  4. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e degli interventi di cui al comma 1 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
14.010. Colombo, Mattia, Maerna.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Monitoraggio del mercato dell'energia domestica)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i successivi 2 anni entro la data del 1° giugno, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sull'impatto finale sui costi per l'energia ad uso domestico delle misure contenute nel presente decreto, alla luce di una valutazione d'impatto complessivo delle riforme apportate in materia di energia.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è altresì attivato un monitoraggio da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulle tendenze del mercato e sull'impatto finale delle misure ivi contenute Pag. 171con lo scopo di assumere ogni ulteriore iniziativa a favore del consumatore finale, che potrebbero necessitare di ulteriori provvedimenti di sostegno pubblico.
  3. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la maggiore capacità previsionale al monitoraggio ed ottimizzazione di risorse, l'Autorità è autorizzata a potersi avvalere anche di strumenti di intelligenza artificiale.
14.015. Benvenuto, Zinzi, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici)

  1. ARERA, sentiti il GSE, il GME, le associazioni delle imprese, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del codice del consumo provvede a disciplinare con cadenza annuale ed entro 90 giorni dalla emanazione della presente legge per il primo anno, i minimi e massimi tariffari nel settore dell'energia e del gas. ARERA provvede altresì con le stesse modalità a sovraintendere alle aste delle borse elettriche configurandone le tipologie (a prezzo uniforme o discriminatorio) in relazione all'andamento del mercato, a una giusta remunerazione dei costi di produzione, a un loro equilibrio con il sistema tariffario applicato al cliente finale.
14.017. Cavo, Semenzato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)

  1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, l'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per la rideterminazione di crediti di imposta già fruiti dalle imprese.
*14.018. Longi, Mattia.
*14.019. Tenerini, Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Casasco, Polidori.
*14.020. Zinzi, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibili)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas).

  1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,Pag. 172 dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, l'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.
14.025. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

  1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 169, comma 5, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023», sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
14.021. Bonelli, Evi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per la riduzione dei cosiddetti Sussidi Ambientalmente Dannosi)

  1. Al fine di ridurre una delle voci più consistenti dei cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede a definire un valore unico per l'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, innalzando quella attualmente in vigore sul gasolio e riducendo quella in vigore sulla benzina, a parità di gettito complessivo per l'erario, sulla base dei consumi registrati nell'anno 2022. I valori vengono aggiornati ogni anno sulla base dei consumi registrati nell'anno precedente.
14.023. Benzoni, Ruffino.

(Inammissibile)

Pag. 173

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di incrementare l'efficienza dei lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la stessa può essere articolata in un numero di sottocommissioni non superiore a quattro, che operano e deliberano, ciascuna, con un numero di componenti non superiore a quindici unità. L'articolazione di cui al periodo precedente è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del presidente della Commissione. Con riferimento alle singole adunanze, la composizione della sottocommissione è definita dal presidente, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della commissione e dei gruppi istruttori interni.».
14.024. Rotondi.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».

  2. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».

  3. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite Pag. 174dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.
  6. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c):

    1) le parole: «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;

    2) dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

   b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   «i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto».

  7. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

  8. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

    2) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono inserite le seguenti: «di proprietà di privati»;

   b) il comma 8 è soppresso.

  9. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso;

   c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 175«questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

  10. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-terdecies.

   1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

  11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.
15.2. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediantePag. 176 copertura intestata al Commissario straordinario.».
15.3. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».
15.4. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49».
15.5. Bonelli, Evi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-bis in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».
15.6. Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.7. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

   b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

  01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle Pag. 177finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.
15.8. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo le parole: «agricoli e alimentari» inserire le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subìti ai frutti pendenti in corso di maturazione,».
15.9. Gadda, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

   i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

   i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
15.10. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse, i comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.».
15.11. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del Governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

   b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.
15.12. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, Pag. 178n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

   b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».
15.13. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.
15.14. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

   b) il comma 2 è soppresso.
15.15. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
15.16. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

«Art. 20-terdecies.

   1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
   2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».
15.17. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

Pag. 179

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

   b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».
15.18. Gnassi, Simiani, Peluffo, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Girelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subìti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni Pag. 1802024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire le direttive.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.02. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.
  3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.03. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

Pag. 181

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con provvedimento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
  2. Fino al 31 dicembre 2024 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il ristoro del mancato reddito conseguente agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.04. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo di garanzia per le famiglie a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna)

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi l'abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subìti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislativi e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembrePag. 182 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.05. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

  1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
  2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.06. Caso, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
15.07. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è riconosciuto Pag. 183un contributo di 1.000 euro da erogarsi mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di apposita domanda da inviare alle regioni coinvolte dagli eventi di alluvionali di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
  2. Il fondo di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno del 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.08. Ascari, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ubicati nel territorio dei comuni di Gubbio, Perugia e Umbertide, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023».
15.09. Giorgianni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Simiani, Peluffo, Girelli.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in tutti i casi di installazione di nuovi serramenti o di sostituzione di quelli esistenti, ai fini della pubblica sicurezza, devono comunque essere previsti sistemi aggiuntivi anticaduta.
16.1. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezionePag. 184 civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.01. Morfino, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

  1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 1° giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.
  2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.02. Bonelli, Evi.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Pag. 185missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
17.01. Caramiello, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per le esondazioni fluviali)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.02. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediariPag. 186 finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.
17.03. Caramiello, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

  1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
17.04. Peluffo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 13 novembre 2023, aggiungere le seguenti: e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni;

   b) alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: 2 novembre 2023 con le seguenti: 29 ottobre 2023.
18.1. Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli aiuti «de minimis» aggiungere le seguenti: , nonché, a partire dal 1° gennaio 2024, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
18.2. Scerra, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-duodecies del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferichePag. 187 verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il presidente della regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-ter. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-bis considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quinquies.
  1-quater. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
  1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.
  1-sexies Agli oneri di cui al comma 1-quinquies pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024;
  1-septies. Al presidente della regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.
  1-octies. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi,Pag. 188 anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti de minimis. In particolare, può essere disposta:

   a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

   c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

   d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

   f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

   g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

   h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

   i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

   m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

  1-novies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici Pag. 189del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
  1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  1-undecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
  1-duodecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-duodecies è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.4. Fossi, Simiani, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Furfaro, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

   a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

   b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° Pag. 190gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

   c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

   d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 750 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, Pag. 191individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024
18.5. Furfaro, Simiani, Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18.6. Evi, Bonelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 , n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.7. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto, Girelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, inserire le seguenti: , a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.
18.8. Evi, Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni di euro a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.9. Bonelli, Evi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del grave danno subito della filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione Pag. 19221 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19
18.10. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Boldrini, Bonafè, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua insistenti nei territori di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea a richiesta dell'utente, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati. L'applicazione è automatica, salvo rinuncia dell'interessato, con riferimento ai soggetti che hanno presentato la procedura di ricognizione dei danni e richiesta di primo contributo economico ai sensi dell'Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile 5 novembre 2023, n. 1037. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi, senza corresponsione di interessi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza di aderire ad un piano di rateizzazione. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali. Con i medesimi provvedimenti, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
18.11. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle attività iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), titolari di unità produttive con caratteristiche energivore operanti nei territori di cui al comma 1, è riconosciuto, limitatamente ai consumi di dette unità produttive, un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'energia elettrica e del 10 per cento della spesa sostenuta per il gas, relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2024. Il credito d'imposta è fruibile entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le modalità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità operative del presente comma. Pag. 193Agli oneri di cui al presente comma nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.12. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le persone fisiche residenti nei territori individuati ai sensi del comma 1, accedono agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, previa riconsegna del veicolo danneggiato. I contributi ivi previsti sono raddoppiati. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse relative all'anno 2024 del Fondo per il settore automotive di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Le risorse sono utilizzabili fino a concorrenza del limite di spesa e non si fa luogo alla ripartizione delle stesse per fasce di emissioni. Per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 il contributo previsto per i veicoli elettrici è esteso alle motorizzazioni ibride e a quelle endotermiche euro 6, ricomprese nella fascia di emissioni 61-135 g/km.
18.13. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le imprese che hanno i propri impianti produttivi nei territori di cui al comma 1, il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
18.14. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per i contribuenti, residenti o aventi sede legale o operativa, nei territori di cui al comma 1, che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023, qualora non effettuati entro la data del 18 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nonché i versamenti con scadenza 28 febbraio 2024 e 31 maggio 2024, si considerano tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2024.
18.15. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni dell'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, si applicano, con le modalità ivi previste, in favore delle imprese con sede legale o operativa nei territori individuati ai sensi del comma 1, in relazione a danni diretti, subiti in conseguenza dei medesimi eventi, comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base della ricognizione dei danni effettuata secondo le modalità previste dall'Ordinanza del capo dipartimento della Pag. 194Protezione Civile 5 novembre 2023, n. 1037, tali da comportare una interruzione, anche parziale, delle attività produttive per un periodo superiore a 10 giorni ovvero una riduzione del fatturato nel mese di novembre 2023 superiore al 30 per cento del fatturato del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nei confronti dei soggetti così individuati gli adempimenti tributari in scadenza nei mesi dal 1° gennaio al 30 novembre 2024 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 18 dicembre 2024.
18.16. Mazzetti, Tenerini, Cortelazzo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*18.17. Dondi.
*18.18. Benzoni, Ruffino.
*18.19. Bonelli, Evi.
*18.20. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*18.21. Di Sanzo, Simiani, Bonafè, Boldrini, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

  1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione del Fondo Italia sicura per il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico)

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientalePag. 195 delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.02. Boschi, Del Barba.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

  1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.03. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente Pag. 196l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.04. Caramiello, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Sergio Costa.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della regione Toscana del 2 novembre 2023)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 maggio 2024»;

   b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 maggio 2024».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*18.05. Zucconi.
*18.06. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*18.07. Bonafè, Simiani, Boldrini, Di Sanzo, Furfaro, Fossi, Gianassi, Scotto, Girelli.

(Inammissibili, limitatamente al comma 1, lett. a) e b))

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per l'accesso alla liquidità delle imprese della regione Toscana colpite dalle Pag. 197eccezionali avversità meteorologiche nei mesi di ottobre e novembre 2023)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della regione Toscana interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 29 ottobre 2023, individuati con le dichiarazioni dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, e ad eventuali successive delibere, la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

   b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18.08. Montemagni, Ziello, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
  2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono stabilite:

   a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;

   b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;

   c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;

   d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;

   e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera

  3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazionePag. 198 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.
*18.09. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli.
*18.010. Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Gianassi, Scotto, Girelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate» con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

   a) per l'importo massimo di 380 milioni di euro, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

   b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.011. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi in Toscana a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 7 dicembre 2023, sono sospesi, fino alla data del 30 giugno 2024, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, Pag. 199e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e di maggio 2024, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2024 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di luglio 2024. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.012. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure urgenti volte al ripristino della strada statale 52-bis in Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della regione Friuli Venezia Giulia.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
18.013. Serracchiani, Simiani, Peluffo, Girelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

  1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia Pag. 200di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziate dall'articolo 1 comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziate dall'articolo 12-bis, comma 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».
18.014. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di settembre 2022)

  1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla regione, alle province, ai comuni ed alle Unioni dei comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».
18.015. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Girelli.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
19.2. Cavo, Semenzato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».
*19.3. Zucconi.
*19.4. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
*19.5. Simiani, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Curti, Ferrari, Scarpa, Girelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

  4-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 2 è abrogato.
  4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA, sono definite le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrerePag. 201 dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono adottati indirizzi all'ARERA per la definizione di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale»;

   b) il comma 2 è abrogato.
**19.6. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
**19.7. Cortelazzo, Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive abbiano una superficie superiore a 250 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 100 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
19.01. Colombo, Mattia, Zucconi, Maerna.

(Inammissibile)