ALLEGATO 1
Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione. C. 1063 Manzi e C. 1057 Piccolotti.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da ripartire tra le diverse scuole sulla base dell'indice di povertà regionale.
1.1. Piccolotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le scuole hanno l'obiettivo di consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione, a tale fine erogano le risorse del Fondo di cui al comma 1, dopo l'approvazione di uno specifico regolamento da parte del Consiglio di Istituto, a favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono in ogni caso gratuiti.
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE. Ove le risorse attribuite alle scuole non siano sufficienti a garantire concretamente la partecipazione di tutti gli studenti e le studentesse ai viaggi di istruzione, esse possono eventualmente essere incrementate, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Istituto, con contributi volontari di solidarietà raccolti tra le famiglie, tra le associazioni del territorio e tra le imprese.
1.2. Piccolotti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, le scuole possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei.
1.3. Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Utilizzo della Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione)
1. Al comma 357, alinea, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «o di lingua straniera» sono inserite le seguenti: «e a viaggi di istruzione».
1.01. Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Gratuità dei libri di testo)
1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre Pag. 2851998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo
1.02. Piccolotti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Gratuità dei libri di testo)
1. Al comma 1 nella legge 10 agosto 1964, n. 719 le parole: «delle scuole elementari» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole di ogni ordine e grado».
2. La determinazione dei costi dei libri di testo delle scuole secondarie avviene con le stesse modalità già adottate per la scuola primaria.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non attingendo dalle risorse degli enti locali.
4. La lettera b) del comma 64 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogata.
1.03. Piccolotti.
ALLEGATO 2
Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 e abb.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 565 e abb., recante «Norme per la valorizzazione della castanicoltura», come risultante dalle proposte emendative approvate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.