CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 263

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1587 Governo, approvato dal Senato, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 264

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. C. 1588 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1588 Governo, approvato dal Senato, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 265

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1589 Governo, approvato dal Senato, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 266

ALLEGATO 4

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 565 Nevi e abb. recante «Norme per la valorizzazione della castanicoltura»,

  esprime

NULLA OSTA.

Pag. 267

ALLEGATO 5

5-01782 Borrelli: Proroga per i versamenti dell'IMU 2023 nei comuni interessati dal ritardo nella revisione delle aliquote.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa l'articolo 1, commi 72 e 73, della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024), secondo cui «Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge n. 160 del 2019, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 ... L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto appena riportato e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.».
  A parere dell'Interrogante, le cennate disposizioni starebbero causando un'inedita situazione di incertezza, violando anche il principio di cui all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore [...]».
  Le norme, infatti, penalizzerebbero i cittadini che virtuosamente abbiano già provveduto al versamento, entro il 18 dicembre 2023, della seconda rata. Infatti, qualora le nuove aliquote deliberate dai comuni comportino una differenza positiva, gli stessi saranno di nuovo chiamati al versamento, senza sanzioni o interessi, di una rata di conguaglio, la terza, entro il 29 febbraio 2024; in presenza, invece, di una differenza negativa generata dal taglio, da parte di amministrazioni virtuose, dell'aliquota, il rimborso avviene secondo le regole ordinarie.
  Tanto premesso, l'Interrogante chiedono di sapere se «essendo stato violato per i contribuenti riportati in premessa il diritto ad un congruo preavviso dell'obbligazione tributaria, non (si) ritiene di dover concedere anche a questi, alla stregua dei comuni interessati, una proroga per il versamento del conguaglio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preme, anzitutto, sottolineare che il menzionato meccanismo di conguaglio, riproposto dalla legge di bilancio per 2024 non rappresenta una situazione inedita foriera di incertezza, dal momento che il sistema in parola è già stato utilizzato proprio per l'IMU anche in altre occasioni.
  Si fa riferimento, ad esempio, all'articolo 1 del decreto-legge n. 125 del 2020, commi da 4-quinquies a 4-septies, i quali propongono un meccanismo identico rispetto a quello attuale. In particolare, viene in rilievo il comma 4-septies il quale prescrive che «L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie».
  Precedentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2013 relativo alla cosiddetta mini IMU aveva previsto che Pag. 268«L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014».
  In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione delle richiamate disposizioni dello Statuto del contribuente, occorre sottolineare che, nell'ipotesi in questione, non si tratta di un nuovo adempimento tributario posto a carico del contribuente, bensì di un mero conguaglio di un adempimento già previsto in via ordinaria nell'ordinamento tributario, e precisamente il saldo dell'IMU fissato il 18 dicembre 2023, non ravvisandosi, pertanto, elementi tali da ritenere violato il principio dello Statuto.
  Inoltre, è opportuno evidenziare che le delibere in questione riguardano un esiguo numero di comuni, pari ad appena 205 per la sola IMU.
  Si fa presente, inoltre, che le delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e delle tariffe della TARI trasmesse da parte dei comuni, per l'anno 2023, al MEF, tramite il Portale del federalismo fiscale, oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2023 (con conseguente pubblicazione da parte del MEF dopo il 28 ottobre 2023) ed entro il 30 novembre 2023 - e che, quindi, beneficiano della sanatoria recata dalle norme in discorso - erano già state tutte pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it, prima ancora dell'approvazione della legge di bilancio.
  Le delibere trasmesse oltre il termine ordinario del 14 ottobre vengono in ogni caso pubblicate in ottemperanza a un compito istituzionale del MEF, dando evidenza dell'inefficacia attraverso l'apposizione di una specifica nota.
  Ovviamente, per le delibere oggetto della sanatoria recata dalle norme della legge di bilancio 2024 in argomento, la nota che le contraddistingue riporta attualmente l'indicazione che la delibera deve essere considerata efficace proprio ai sensi dell'articolo 1, comma 72, della legge n. 213 del 2023.
  In ultimo, si precisa che non sarebbe stato comunque possibile prevedere un termine più ampio per il versamento dell'eventuale conguaglio, in ragione delle preminenti esigenze unionali che impongono il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

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ALLEGATO 6

5-01783 Merola: Dati relativi alle risorse derivanti dalle estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto per l'anno 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, che istituisce per il 2023 estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto, destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna. Viene quindi rilevato che tali estrazioni straordinarie sono state, da ultimo, prorogate all'anno 2024, destinando le maggiori risorse al Fondo per le emergenze nazionali senza vincoli a favore del finanziamento delle regioni colpite dagli eventi alluvionali. Gli Onorevoli interroganti osservano, altresì, come, anziché aumentare l'incidenza della tassazione sul gioco, venga incrementato il numero di giocate, danneggiando soprattutto i giocatori fragili.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se (si) intenda fornire una relazione relativa alle risorse reperite per l'anno 2023 dalle estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto e, per quanto di competenza, una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse suddivisa per le linee di intervento».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha disposto che «Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto».
  In attuazione di quanto stabilito dalla norma in parola, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha introdotto, a decorrere dal 7 luglio 2023 e fino al 29 dicembre 2023, una estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», da espletarsi nella giornata di venerdì.
  In linea con la ratio della norma, l'Agenzia ha provveduto a quantificare le maggiori entrate erariali derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive dei giochi sopra indicati, relativamente al semestre luglio/dicembre 2023, per il conseguente puntuale riversamento delle stesse al Fondo per le emergenze nazionali.
  A tal fine, sono stati rapportati i dati (raccolta totale di gioco e conseguenti entrate erariali) riferentisi ai due semestri gennaio/giugno 2023 e luglio/dicembre 2023. Per gli ultimi due mesi del 2023 si tratta di dati ancora provvisori.
  Per quanto riguarda il gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della introduzione dell'estrazionePag. 270 settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, ammontano a euro 14.243.476.
  Va segnalato, al riguardo, che, sebbene nel semestre luglio/dicembre 2023 si sia registrata una maggiore raccolta totale di gioco pari a circa 114,5 milioni di euro, il conseguente utile erariale ha risentito delle maggiori vincite verificatesi al gioco del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto.
  Per quanto riguarda, invece, il gioco del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», non si sono registrate maggiori entrate erariali, a seguito della introduzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola, in quanto nel semestre luglio/dicembre 2023 la raccolta di gioco è diminuita di circa 80.950.000 euro e la relativa entrata erariale si è ridotta di circa 25.499.000 euro rispetto al semestre precedente.
  Ciò si è determinato in quanto sia la raccolta che l'entrata erariale hanno risentito degli effetti derivanti dalla vincita dei quattro jackpot realizzati eccezionalmente nell'anno 2023, a cui, di regola, consegue una naturale contrazione della raccolta di gioco.
  Con il citato decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «disposizioni urgenti in materia di termini normativi» è stato stabilito, all'articolo l'articolo 3, comma 7, che «Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
  L'Agenzia ha provveduto a dare immediata attuazione alla disposizione di legge con determinazioni direttoriali del 2 gennaio 2024 in cui viene prevista, anche per l'anno 2024, l'effettuazione di una estrazione settimanale aggiuntiva del «SuperEnalotto» e del suo gioco complementare e opzionale «SuperStar», e del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito «Simbolotto» nonché del 10eLotto e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, da espletarsi nella giornata di venerdì.
  In relazione ai dati disponibili, si osserva che, per le caratteristiche loro proprie, i giochi in questione non presentano ripetitività e istantaneità tali da favorire possibili fenomeni di dipendenza e ciò è confermato dalla circostanza che con l'introduzione della quarta estrazione la raccolta non è aumentata proporzionalmente ma anzi si è mantenuta su differenziali molto contenuti. Nei periodi in esame, inoltre, vi è stato un elevato incremento delle vincite per cui l'entrata erariale aggiuntiva non è aumentata in modo rilevante, anzi per il Superenalotto si è addirittura ridotta a causa dell'inaspettata vincita di ben quattro jackpot in una breve distanza di tempo che ha ridotto la raccolta di gioco.
  Con riferimento, in ultimo, alla richiesta degli Interroganti di fornire una indicazione puntuale e aggiornata della destinazione di tali risorse, suddivisa per linee di intervento, si fa presente che il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, che al termine di ciascun anno finanziario, in apposito allegato, è tenuto a evidenziare gli utilizzi delle risorse confluite nel Fondo medesimo (articolo 44 decreto legislativo n. 1 del 2018).

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ALLEGATO 7

5-01784 Congedo: Chiarimenti in merito al calcolo delle imposte dovute a seguito delle rivalutazioni dei fondi per il TFR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 47 del 2000 che dispongono l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 17 per cento sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR.
  Le cennate disposizioni prevedono altresì che, nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni sia dovuto l'acconto dell'imposta, commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. L'acconto deve essere versato entro il giorno 16 del mese di dicembre.
  Tenuto conto che le norme suindicate sembrerebbero ammettere la possibilità di applicare alternativamente un metodo di calcolo storico e un metodo di calcolo previsionale, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 2002 ha fornito alcune indicazioni circa l'applicazione del metodo previsionale e l'indice ISTAT da utilizzare ai fini di detto calcolo.
  Gli Interroganti rilevano che, in relazione all'utilizzo del metodo previsionale, il cennato articolo 11 del decreto legislativo n. 47 del 2000 sopra menzionato, a differenza del citato precedente di prassi, non specifichi quale sia l'indice ISTAT da prendere in considerazione, rendendo in tal modo necessario un ulteriore intervento interpretativo dell'Agenzia delle entrate che chiarisca espressamente che, per l'anno 2023, sia possibile utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022.
  Ciò premesso, gli stessi chiedono di sapere «se sia fondata l'interpretazione estensiva della circolare dell'Ade esposta in premessa, che ammetta la possibilità dell'utilizzo di un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022, anche a fronte di una previsione indicata dall'articolo 11, comma 4 del richiamato decreto legislativo n. 47 nel 2000».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
  Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata a incremento del fondo.
  A partire dall'anno 2001, dette rivalutazioni sono assoggettate a imposta sostitutiva, attualmente prevista nella misura del 17 per cento per effetto della modifica recata dal comma 623 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
  Tale imposta è imputata a riduzione del fondo TFR.
  In tema di determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il TFR, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, l'Agenzia delle entrate ha recentemente fornito ulteriori chiarimenti con la risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E.
  In tale documento di prassi, è stata segnalata la criticità connessa alla circostanza che, nel 2023, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabilePag. 272 fino al 14 ottobre 2023 è pari all'1,822970 per cento) rispetto a quello registrato nell'anno precedente con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.
  Detta circostanza comporterebbe che qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno 2022 dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe in capo ai contribuenti un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024).
  In proposito, l'Agenzia delle entrate ammette la possibilità per il calcolo del menzionato acconto di utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022, tenuto conto che, presumibilmente, tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito.
  Pertanto, il sostituto d'imposta potrà valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
  In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

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ALLEGATO 8

5-01785 Fenu: Dati relativi ai cosiddetti «crediti d'imposta incagliati» e misure per favorirne lo smaltimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie, che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121.
  Ai sensi del cennato articolo 25 «nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1aliquote

  ° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024».
  Tanto premesso, tenuto conto che migliaia di imprese e di famiglie sono alle prese con la problematica dei crediti incagliati, con gravi ripercussioni economiche, gli Interroganti chiedono di sapere «alla luce del decorso dei termini degli adempimenti comunicativi di cui in premessa, quale sia il numero di comunicazioni trasmesse in merito alla remissione in bonis e al mancato utilizzo del credito, specificando l'ammontare dei crediti non utilizzati e quali iniziative intende assumere per favorire lo smaltimento da parte dei legittimi titolari».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, fa presente quanto segue.
  I bonus edilizi comunicati come «non utilizzabili», ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2023, ammontano, alla data odierna, a 134 milioni di euro.
  Dal 1° aprile al 30 novembre 2023 (termine per avvalersi della c.d. remissione in bonis) sono state inviate all'Agenzia delle entrate n. 156 mila comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese sostenute nell'anno 2022.
  In entrambi i casi giova evidenziare che i dati non sono rappresentativi del fenomeno dei c.d. crediti incagliati, ossia dei crediti che i titolari delle detrazioni o gli attuali detentori non riescono a cedere a terzi.
  Infatti, i crediti non utilizzabili comunicati ai sensi dell'articolo 25 rappresentano i crediti acquistati che l'attuale detentore ritiene di non aver diritto a utilizzare (per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti) e, quindi, intende «cancellare» (ad esempio, per mancanza dei presupposti costitutivi) e non dei crediti che lo stesso soggetto non riesce a cedere a terzi.
  Mentre i dati relativi alla cosiddetta remissione in bonis fanno riferimento alle Pag. 274comunicazioni inviate dai soggetti titolari delle detrazioni per lavori edilizi relativi alle spese sostenute nel 2022 che non hanno potuto comunicare all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro il termine ordinario del 31 marzo 2023 e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, hanno effettuato tale adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

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ALLEGATO 9

5-01787 Gebhard: Misure volta a garantire i benefìci fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dall'articolo 1, comma 1056 e seguenti, della legge n. 178 del 2020.
  In particolare, gli Onorevoli rilevano che, ai sensi del comma 1062 del medesimo articolo, i soggetti che si avvalgono del citato beneficio sono tenuti a conservare, pena la revoca dello stesso, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili disponendo, altresì, che «tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Gli Interroganti fanno, dunque, presente come l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 270 del 2022, abbia fornito, in proposito, una interpretazione forzata ed eccessivamente estensiva delle previsioni de quibus affermando che l'obbligo del riferimento alle predette disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, debba valere anche per i documenti che certificano la consegna del bene, quali il «documento di trasporto».
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «quali azioni (si) intendano intraprendere al fine di evitare che molti imprenditori italiani, sebbene abbiano dimostrato l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolati, si vedano revocato il beneficio derivante dagli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impreso 4.0 per via di una successiva interpretazione prodotta dall'Agenzia delle entrate, della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1062, della legge n. 178 del 2020».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 27 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che: «Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d'imposta de quo, ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati «possono integrare (rectius, regolarizzare)» i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell'inizio delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  Ciò posto, così come rilevano gli Onorevoli interpellanti, l'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, ha ritenuto che «il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi Pag. 276controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo».
  Pertanto, fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d'imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l'individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda «le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati» – è resa possibile attraverso l'indicazione, in tali documenti, dell'espresso riferimento «alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
  Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall'Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.