CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2024
228.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 211

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»;

   rilevato che:

    il provvedimento presenta limitate modifiche rispetto al testo sul quale il Comitato si è espresso favorevolmente, in prima lettura, il 17 maggio scorso;

    più in dettaglio, le modifiche attengono alla prima convocazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione d'inchiesta, ad alcuni compiti della Commissione stessa e ai rapporti con l'autorità giudiziaria, escludendo in particolare che la Commissione possa acquisire copie di atti di indagine ancora coperti dal segreto istruttorio;

   ritenuto che:

    sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la materia oggetto della proposta di legge attiene alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     la proposta di legge prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione per tutta la durata della XIX legislatura di una commissione bicamerale di inchiesta alla quale affida l'obiettivo di svolgere indagini e valutare la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1501, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016»;

   rilevato che:

    lo scopo dell'Accordo è quello di rafforzare le relazioni culturali già molto intense tra i due Stati e di incrementare la crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di progresso sociale e politico nell'Africa centrale;

    l'Accordo prevede disposizioni di cooperazione nel campo della cultura e delle arti, dell'istruzione superiore, dello sport, dei media e del giornalismo;

    il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie relative agli articoli dell'Accordo che prevedono oneri, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1539, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL»;

   rilevato che:

    il Protocollo del quale il disegno di legge prevede la ratifica stabilisce, per tutti gli Stati membri della Convenzione, nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti;

    il Protocollo, che si compone di 12 articoli, stabilisce una serie di misure per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio, introduce l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno e richiede che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dalla loro presenza o dal loro status giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci di risarcimento, come l'indennizzo;

    il disegno di legge consta di quattro articoli attraverso i quali autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica, prevede l'ordine di esecuzione, reca le disposizioni finanziarie e stabilisce la data di entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1587, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021», approvato dal Senato;

   rilevato che:

    l'intesa regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi. A tal fine, introduce condizioni di parità che garantiscano una concorrenza leale e una base per la futura cooperazione su una vasta gamma di questioni legate all'aviazione, tra cui la sicurezza, la protezione e la gestione del traffico aereo;

    l'obiettivo dell'Accordo è la creazione di un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;

    l'Accordo copre tre principali aree di cooperazione: economica, normativa ed istituzionale;

    sul piano economico, sono stabilite le norme che regolano il mercato del trasporto aereo tra l'Unione e il Qatar, tra cui: diritti di traffico di passeggeri e di merci tra l'Unione e il Qatar; norme per garantire una concorrenza equa, vietando discriminazioni, pratiche sleali e sussidi; norme per garantire più elevati standard di trasparenza finanziaria; norme per facilitare le attività commerciali, compreso il diritto dei vettori aerei di stabilire liberamente uffici nel territorio dell'altra parte; norme sugli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea;

    sul piano della cooperazione normativa, entrambe le Parti si impegnano a: accettare reciprocamente i certificati di aeronavigabilità, nonché le licenze; raggiungere i livelli più elevati in materia di norme di sicurezza aerea; rispettare e promuovere i princìpi e i diritti fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, cooperando sulle questioni lavorative nell'ambito dell'accordo; promuovere l'aviazione sostenibile e collaborare per ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente;

    per quanto concerne la cooperazione istituzionale, ciascuna parte è responsabile di applicare le norme dell'accordo sul proprio territorio, mentre un comitato misto – composto da rappresentanti di entrambe le Parti – è responsabile della gestione dell'intesa e di garantirne la corretta attuazione, se del caso ricorrendo ad un meccanismo di risoluzione delle controversie;

    il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

Pag. 215

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.