CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 dicembre 2023
223.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 661

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. C. 1627 Governo, approvato dal Senato e relativa Nota di variazioni. C. 1627/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,

   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 1627, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché la relativa Nota di variazioni C. 1627/I, approvati dal Senato della Repubblica;

   ricordato che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative;

   esaminati, per quanto di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, di cui, rispettivamente, alle Tabelle n. 2 e n. 4, annesse al disegno di legge;

   osservato che, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 – aggiornato alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, come risultanti dalla Nota di variazioni – autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 202.948 milioni di euro per il 2024, a 194.913 milioni per il 2025 e a 185.231 per il 2026, con un incremento nel 2024 di circa il 13 per cento rispetto al 2023;

   evidenziato, nel merito, che la manovra finanziaria in oggetto reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale;

   rilevato, infatti, come il provvedimento rechi misure volte a sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di riduzione della pressione fiscale, di pubblico impiego, di rinnovo dei contratti pubblici, di lotta all'evasione fiscale, lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali, misure per il potenziamento del sistema sanitario, in favore delle imprese, per il potenziamento degli investimenti e della ricerca, nonché interventi in materia di istruzione e di cultura, in materia di difesa nazionale e sicurezza, di immigrazione, di partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché in favore dell'Ucraina, misure in materia di calamità naturali ed emergenze e in materia di enti territoriali;

   considerato, inoltre, che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nell'ambito della sezione I, all'articolo 1, reca numerosi interventi che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze di questa Commissione;

   rilevato, in particolare, che, per quanto concerne le misure di sgravi contributivi e sostegno al reddito, a favore dei lavoratori, il disegno di legge in esame prevede diversi interventi, tra cui:

    al comma 15, introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 Pag. 662dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro;

    ai commi 16 e 17, eleva, per il periodo d'imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l'affitto o il mutuo della prima casa;

    al comma 18, riduce, anche per il 2024, dal 10 al 5 per cento la tassazione agevolata per i premi di produttività;

    ai commi da 21 a 25, riconosce – dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 – una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro;

   preso atto con favore che il provvedimento prevede diverse misure a favore dei lavoratori, anche in relazione ai livelli stipendiali e alla loro formazione, tra cui:

    ai commi da 27 a 31, l'incremento delle risorse per la contrattazione collettiva riferita al triennio 2022-2024 e l'indennità di vacanza contrattuale;

    il comma 43, ai sensi del quale si prevede che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per finanziare la gestione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento funzione pubblica;

   osservato quindi che, in materia previdenziale, il provvedimento:

    al comma 125, interviene sulla misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale;

    ai commi da 126 a 130, riconosce la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi;

    ai commi 134 e 135, modifica la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 per cento;

    ai commi 136 e 137, commi 1 e 2, proroga l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 65 anni a 65 anni e 5 mesi;

    al comma 138, estende l'istituto «Opzione donna» alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni;

    ai commi 139 e 140, estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale;

    al comma 141, proroga anche per il 2024, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni;

   osservato che in materia di sostegno al reddito, di indennità e di trattamenti di integrazione salariale in favore di determinate categorie di lavoratori, il provvedimento:

    ai commi da 142 a 155, riconosce a regime, per sei mensilità, l'indennità di Pag. 663continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti;

    ai commi da 168 a 176, proroga alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevedendo la proroga di trattamenti di integrazione salariale per diverse categorie di imprese, stanziando ulteriori risorse in tale ambito;

   preso atto con favore di ulteriori interventi in materia di incentivi all'occupazione, in particolare femminile, pari opportunità e conciliazione tempi di vita e lavoro, nonché orientati allo sviluppo di competenze dei lavoratori, tra cui quelli:

    al comma 179, che modifica in senso migliorativo i criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino;

    ai commi da 180 a 182, che prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo;

    ai commi da 191 a 193, che prevedono uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà;

    al comma 202, che dispone l'incremento di 50 milioni di euro per il 2024 delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

    ai commi 203 e 204, che prorogano fino al 2026 dell'operatività del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali;

   rilevato che, in materia di facoltà assunzionali e stabilizzazioni di personale, di valorizzazione del personale scolastico, nonché di ulteriori disposizioni in materia previdenziale:

    al comma 295, si interviene in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 2024 dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

    ai commi 326 e 327 si prorogano, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud;

    al comma 330 si incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento;

    ai commi 350 e 351, si prevedono ulteriori risorse a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incrementando Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale;

    ai commi 475 e 476, si interviene sulla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo Pag. 664determinato in relazione ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari di un determinato contributo, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo;

    al comma 520 si prevede l'istituzione, presso il MEF, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1606, di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 3, che, nel modificare e integrare la disciplina delle concessioni geotermoelettriche, al comma 1, lettera b), introduce nel decreto legislativo n. 22 del 2010 un nuovo articolo 16-bis, con il fine espresso di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, disponendo che l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di una concessione geotermoelettrica di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un apposito piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto, tra l'altro, misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

   osservato che l'articolo 14, nel prevedere disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica, al comma 4, prevede che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi, con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 161/2023: Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano. C. 1624 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1624, di conversione, con modificazioni, decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

   rilevato che il provvedimento disciplina il documento programmatico strategico denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», finalizzato a potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano, nonché a promuovere lo sviluppo negli Stati africani;

   preso atto del contenuto dell'articolo 1, che, nel prevedere, al comma 1, che tale piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, indica, al comma 2, i settori di particolare interesse del Piano, che coprono un gran numero di ambiti, tra i quali, per i profili di interesse della Commissione, si segnalano la formazione superiore e la formazione professionale, il sostegno all'imprenditoria, in particolare a quella giovanile e femminile, e la promozione dell'occupazione;

   rilevato che l'articolo 2 istituisce la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione e l'attuazione del piano, stabilendo che ne facciano parte, altresì, rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

   preso atto delle norme in tema di personale, dirigenziale e non, della struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dall'articolo 4, che definisce peraltro la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio, prevedendo altresì l'assegnazione a tale struttura di un contingente di esperti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.