CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 260

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.
1.4. Almici, Cerreto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.
1.5. Almici, Cerreto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.
1.6. Almici, Cerreto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.
1.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.
2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.
2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.
3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.
3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.
3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

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  Al comma 6, sostituire la parola: triennale con le seguenti: quinquennale, e in ogni caso compatibile con il corrispondente periodo di programmazione PAC.
3.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP),.
4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

   sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;.
10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 12.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In relazione alle tipologie di progetti ammissibili è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie capaci di compromettere la produzione:

   a) mal dell'inchiostro;

   b) cancro corticale;

   c) balanino;

   d) cydia intermedia e precoce;

   e) cinipide del castagno;

   f) pammene fasciana.
12.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)

  1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è assegnato un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e il ricavo conseguito nei singoli anni successivi presi in considerazione.
  3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi degli indennizzi ricevuti fino a quel momento.
12.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il Pag. 262valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
13.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.
14.1. Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Carloni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Associazioni di castanicoltori)

  1. I comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possono promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori.
  2. Le associazioni di cui al comma 1 incentivano la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.
14.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 16.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.
16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

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ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.
1.4. Almici, Cerreto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.
1.5. Almici, Cerreto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.
1.6. Almici, Cerreto.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.
2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.
2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.
3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

   g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.
3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

   g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.
3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

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ART. 4.

  Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP),.
4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

   sostituire la lettera m) con la seguente:

   m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;.
10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
13.1. (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.
14.1. Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Carloni.

ART. 16.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.
16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

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ALLEGATO 3

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   considerato, con favore, per quanto di competenza, anche indiretta, quanto previsto dagli articoli: 1, recante misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori; 5, in materia di contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili nel quale si disciplina, altresì, la composizione della «commissione combustibili» prevedendo, tra gli altri, la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 15, recante talune modifiche alle disposizioni per gli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, tra le quali l'inserimento dei vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tra i prodotti che possono essere oggetto di contributo; 17, che consente alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subìto danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni;

   rilevata, infine, l'opportunità di modificare la novella prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 nel senso di indicare l'attuale denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione del Governo, di questo Ministero e di altre Amministrazioni centrali e regionali e non v'è dubbio che la tematica coinvolge vari aspetti: la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente, la tutela dei campi e dei raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.
  In tale contesto, a supporto di tutte le scelte che riguardano questo delicato settore, era attivo il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, scaduto il 18 giugno 2014 e non ulteriormente rinnovato.
  Pertanto, negli anni successivi, solo attraverso tavoli e gruppi di lavoro, si sono susseguiti momenti di confronto e approfondimento tecnico su specifiche tematiche quali, il controllo delle popolazioni invasive o alloctone ed il proliferare delle popolazioni di ungulati selvatici, responsabili di ingenti danni alle colture e pericoli per la sicurezza pubblica.
  In tale ambito, da più parti è stata rappresentata l'esigenza di ricostituire il Comitato che, in ragione della sua composizione, avesse legittimazione e competenza a fornire i necessari e utili apporti orientativi per affrontare le problematiche sopra evidenziate.
  Grazie a quanto previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, che ha consentito al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di provvedere alla ricognizione dei pertinenti organismi, comitati e commissioni nonché, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, il Ministro con decreto 22 maggio 2023 ha ricostituito il Comitato, riducendo il numero dei componenti inizialmente previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 157 del 1992.
  La ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, reso più efficiente rispetto alla precedente composizione, ha l'obiettivo di dare, con maggior tempestività ed efficacia, il proprio apporto consultivo in tutte le scelte che riguardano il settore, dove si intrecciano le istanze non solo delle Regioni ma anche degli agricoltori e dei cacciatori.
  La composizione del Comitato risulta ora semplificata e ridotta in termini numerici, senza compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborso spese, così come richiesto dalla stessa legge n. 197 del 2022.
  In particolare, è stato previsto un rappresentante per singola istituzione, fatta eccezione per le Associazioni Nazionali Venatorie, per le quali è stato previsto un numero di 3 componenti in ragione della maggiore rappresentatività che alle stesse già riconosce la legge n. 157 del 1992 (articoli 8 e 34), nonché per le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per le quali è stato previsto un numero di 2 componenti.
  Ritengo che la composizione pluralista del Comitato, nella sua ultima versione, sia in grado di assicurare la democratica rappresentanza in modo paritetico, senza esigere la presenza di un incaricato per ciascuna organizzazione operante in forma organizzata sul territorio e che tale criterio sia in grado di contemperare l'esigenza di una giusta rappresentanza con una ottimale e celere organizzazione dei lavori.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come correttamente indicato dall'onorevole interrogante, il 13 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero relativo alle disposizioni applicative del catasto frutticolo e olivicolo nazionale la cui istituzione era stata predisposta dall'articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 145 del 2018 al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo dei settori, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole e olivicole, distinte a livello delle principali cultivar.
  I ritardi nella realizzazione di tale strumento sono stati individuati, anzitutto, nelle importanti novità nell'ambito della definizione di una nuova parcella agricola di riferimento nell'ambito del Sipa, basata sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.
  La nuova parcella, introdotta per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche, trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.
  L'istituzione del predetto schedario ha lo scopo di fornire un contributo determinante al miglioramento della competitività e dello sviluppo dei comparti agricoli, anche grazie alla puntuale e circostanziata ricognizione che può rilevare e fornire a livello aziendale delle superfìci coltivate.
  Allo stato, le risorse impegnate per sostenere l'iniziativa hanno permesso di realizzare lo schedario che, secondo le ultimissime informazioni fornite dal Sin, è in fase di ultimazione strutturale, essendone prevista la piena operatività entro il 30 giugno 2024.
  Per quanto riguarda lo stato dei lavori, rilevo che ad oggi è stata completata la prima parte dell'impianto del nuovo schedario oleicolo e frutticolo, attuato attraverso le seguenti fasi operative:

   1) produzione della Carta dei suoli, relativamente alle specie arboree classificate come frutticole o olivicole;

   2) creazione delle parcelle di schedario e delle unità arboree;

   3) determinazione delle anomalie.

  La prima fase ha riguardato la preliminare produzione della Carta dei Suoli per le colture arboree di interesse degli schedari ed in particolare, per lo schedario oleicolo le superfìci identificate come olivo e, per lo schedario frutticolo, le superfìci rilevate come coltivate a frutteto, frutta a guscio e agrumi.
  La seconda fase ha riguardato il trattamento dei poligoni restituiti della Carta dei Suoli, al fine di identificare il conduttore della parcella (intersezione con le isole aziendali del fascicolo e con il piano di coltivazione grafico), la creazione delle parcelle di schedario e il collegamento alle Unità Arboree (UNAR).
  La terza e ultima fase ha permesso di determinare le anomalie che possono riguardare le parcelle di schedario ricadenti su più isole aziendali, l'indisponibilità di dati agronomici oppure l'incoerenza tra la superficie grafica della parcella di schedario e la superficie delle unità arboree. Per quest'ultimo aspetto è stata anche elaborata una proposta di tolleranza tecnica da applicare sulle superfici.Pag. 268
  L'intero processo di lavorazione e il primo impianto dello schedario sono stati attuati in stretta collaborazione con le Regioni maggiormente interessate, attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro dedicati, al fine di:

   esplicitare le specifiche esigenze di ciascun territorio;

   individuare le opportune soluzioni, con lo scopo di poter accogliere nel SIAN ulteriori informazioni da inserire nello schedario e renderle disponibili alle Amministrazioni regionali competenti;

   risolvere le anomalie, integrare i dati mancanti e validare i dati a livello regionale;

   condividere i risultati complessivi dell'attività.

  Attualmente, è in fase di attuazione la seconda parte dei lavori, concernente l'integrazione delle parcelle con i dati agronomici comunicati dal produttore e disponibili nel SIAN (ad esempio varietà, impianti eccetera). Altresì stiamo implementando la collaborazione con i Centri di Assistenza Agricola che provvederanno a contattare i produttori interessati dalle anomalie precedentemente rilevate, ai fini della loro completa risoluzione.
  Questo strumento «gestionale» faciliterà sia le azioni di programmazione e di recupero, sia l'individuazione di una mirata politica di sviluppo che coinvolge l'intera filiera contribuendo anche a valorizzare il made in Italy. Inoltre, la conoscenza dei dettagli tecnico-orografici, nonché dello stato vegetativo della coltivazione, permetterà ai comparti di recuperare sia in efficienza organizzativa, sia in competitività di filiera.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla richiesta avanzata dalla denominazione di origine «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» di inserire nel disciplinare di produzione, l'obbligo di utilizzo di uve certificate biologiche per i vini che rivendicano la menzione «vigna», rappresento quanto segue.
  In data 21 settembre 2023, il Consorzio di Tutela Val d'Arno di Sopra ha inviato un verbale di Assemblea dei Soci.
  Con detto verbale il Consorzio approvava un'integrazione al disciplinare di produzione, concernente l'obbligo di certificazione biologica delle uve destinate ai vini con menzione «vigna», non prevista nella precedente pratica.
  Al fine di valutare questa ulteriore richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC «Valdarno di Sopra» o «Val d'Arno di Sopra», il Ministero ha richiesto al Consorzio di formalizzare una specifica domanda di modifica in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativo alla procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione e modifica dei disciplinari dei vini a DOP e IGP, che prevede, tra l'altro il rilascio del parere della competente regione.
  Gli uffici sono in attesa di ricevere il parere che la regione dovrà rilasciare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del già citato decreto, previa pubblicazione sul B.U.R.T. della domanda e della proposta di disciplinare per un periodo di almeno 30 giorni.
  Ricevuto il necessario parere dalla competente regione, la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valdarno di Sopra» o «Val d'Arno di Sopra», sarà istruita nel rispetto delle procedure di legge.
  Con l'occasione mi preme ricordare la differenza tra:

   previsione dell'obbligo di certificazione biologica del vino denominato «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» con menzione «vigna» (ovvero realizzato con uve prodotte con metodo biologico e vinificazione biologica);

   previsione dell'obbligo che siano solo le uve con cui il suddetto vino viene prodotto a dover essere certificate biologiche (ovvero vino prodotto con vinificazione convenzionale).

  Nel primo caso, infatti, il vino potrà recare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali il riferimento al termine biologico in quanto sia la produzione delle uve utilizzate, sia il processo di vinificazione saranno conformi alle disposizioni del Reg. UE 2018/848.
  Nel secondo caso, invece, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali del citato vino non si potrà far riferimento al termine biologico in quanto per la legislazione UE il vino biologico è esclusivamente un vino ottenuto da uve prodotte con metodo biologico attraverso un processo di vinificazione anche esso biologico.
  Per quanto detto non si ravvisa alcun impedimento alla possibilità di prevedere, in un disciplinare relativo ad un prodotto a denominazione di origine, che il prodotto finale (in questo caso vino), o gli ingredienti da cui tale prodotto viene ottenuto (in questo caso uve) debbano essere certificati biologici.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva, realizzando circa il 15 per cento della produzione complessiva, ed è crocevia degli scambi commerciali, con il primato mondiale delle importazioni, mentre è il secondo esportatore, grazie anche al ruolo di primo piano ricoperto dalle aziende nazionali di imbottigliamento.
  Purtroppo, i cambiamenti climatici negli ultimi tempi hanno messo a dura prova il sistema mondiale, e, per quanto ci riguarda, creato disagi alle nostre aziende. Gli eventi siccitosi si susseguono in Italia ormai da vent'anni e sono sempre più presenti.
  Vari fattori concorrono a tale situazione di crisi; ne cito tre: i problemi strutturali mai affrontati, come i cambiamenti climatici che incidono sempre più spesso sulla quantità e sulla qualità delle produzioni, ai quali si aggiunge il problema congiunturale dell'aumento dei costi di produzione, dovuta all'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime, a sua volta conseguenza dei conflitti in corso, ed infine, i mancati investimenti nella ricerca, e, in particolare, in varietà più resistenti.
  Ricordo, poi, il Fondo di sovranità alimentare che sosterrà le imprese deboli con uno stanziamento di 100 milioni.
  Rilevo inoltre che, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, è stato istituito nella legge di bilancio un fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione finanziaria di 270 milioni di euro per il triennio 2024-2026.
  Per quanto riguarda la siccità che ha colpito il territorio nazionale nel 2022, sono stati attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, tra cui: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.
  Inoltre, considerato che la siccità è proseguita fino alla primavera 2023, compromettendo anche le produzioni dell'attuale campagna, a favore delle imprese agricole danneggiate, è stata attivata anche la riserva di crisi della Pac per complessivi 81 milioni di euro circa, nei prossimi giorni verranno erogati ulteriori aiuti ai beneficiari che hanno già subito danni nello scorso anno.
  Per consentire alle imprese colpite la ripresa economica e produttiva dell'attività, con decreto 25 ottobre 2023 sono state stabilite le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, tra cui la siccità.
  Ricordo inoltre che, nell'ambito del complemento di programmazione regionale del Piano Strategico Nazionale (PSP) 2023-2027, le regioni possono usufruire della misura per il ripristino del potenziale produttivo.
  Oltre alla situazione di cui sopra la regione Sicilia non ha segnalato ulteriori situazioni di difficoltà delle proprie imprese agricole; tuttavia, si assicura la disponibilità dell'Amministrazione a valutare eventuali esigenze che dovessero essere rappresentate da parte della regione.