CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2023
219.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   Oa) all'articolo 119, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-bis.1. Nel caso di soggetti che facciano uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, prescritta ai sensi del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la commissione medica locale di cui al comma 4 rilascia apposita certificazione.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 5) , aggiungere il seguente:

    5-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Nei confronti del conducente che faccia uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, previa verifica da parte degli organi di polizia stradale della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis.1, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis. Nei casi di cui al presente comma, esclusivamente nel caso in cui il conducente risulti in stato di evidente stato di alterazione psico-fisica, gli organi di polizia stradale lo sottopongono ad accertamenti qualitativi non invasivi, volti a verificare la sussistenza di uno stato di alterazione, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica. Nel caso di esiti positivi dell'accertamento, gli organi di polizia stradale possono impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.».
1.1. Magi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).
1.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente comma:

  9-quinquies. I codici unionali 68 e 69 non vengono apposti sulle patenti rilasciate ai conducenti professionali di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 tonnellate o con numero di passeggeri superiori a 9.
1.4. Tosi, Sorte.

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  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1.5. Ghirra.
*1.6. Magi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, sopprimere i numeri 2) e 3).
1.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 2-bis, sostituire la parola: incidente con la parola: scontro.
1.8. Casu.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 7) e 8).
1.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).
*1.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*1.11. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 8) e 9).
1.12. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).
*1.13. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*1.14. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5-ter, terzo periodo, dopo le parole: sottoposto a controllo, aggiungere le parole: solo qualora l'esito degli accertamenti abbia dato esito positivo.
1.15. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 9).
1.16. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire il capoverso 6 con seguente:

  6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.
1.17. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), numero10), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida con le seguenti: da 1 a 2 anni.
1.18. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), sopprimere il capoverso 6-quater.
1.19. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.

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  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-quinquies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, son stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.
1.20. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

  6-quinquies. Il conducente che utilizza la cannabis come terapia medica, può mettersi alla guida dell'automezzo se in possesso della prescrizione del medico certificatore da mostrare in caso di fermo.
1.21. Forattini, Ghio.

  Al comma 2, la lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo oppure di altro dispositivo per la mobilità in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente: Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo oppure di altro dispositivo per la mobilità in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
1.22. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore inserire le seguenti: oppure di altro dispositivo per la mobilità;

   b) alla lettera b), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore inserire le seguenti: oppure di altro dispositivo per la mobilità.
1.23. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, lettera a), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore aggiungere le seguenti: o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dopo le parole: assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le seguenti nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore aggiungere le seguenti: o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dopo le parole: assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le seguenti nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
1.24. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

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  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le parole: ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

   2) alla lettera b), capoverso, dopo le parole: l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le parole: ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
1.25. Casu, Gianassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, può chiedere, entro i quindici giorni successivi all'accertamento del fatto, la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In tali casi, il pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione della notizia di reato, trasmette la richiesta al giudice competente, il quale provvede senza ritardo con decreto penale.».
1.26. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale e alla legge 19 aprile 1925, n. 475, in materia di illeciti commessi per il conseguimento della patente di guida)

  1. All'articolo 483 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Se si tratta di false attestazioni in atti diretti al conseguimento della patente di guida, la reclusione non può essere inferiore a quattro anni».
  2. All'articolo 1, della legge 19 aprile 1925, n. 475, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «Se i fatti di cui al primo comma sono diretti al rilascio della patente di guida, la pena della reclusione non può essere inferiore a due anni.».

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «o patenti».
1.01. Padovani, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Se dall'abbandono consegue un incidente stradale che produce la morte o le lesioni personali di una o più persone, si applicano le pene previste dagli articoli 589-bis, comma primo e 590-bis, comma primo, aumentate fino alla metà.»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Nei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale che determina la morte o le lesioni personali di una o più persone si applicano le sanzioni amministrative accessorie previstePag. 94 dagli articoli 589-bis e 590-bis. Fuori dei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero, in caso di recidiva, la revoca della patente. Si applicano le disposizioni degli articoli 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione della patente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136 del medesimo decreto, per un periodo corrispondente a quello della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida. Se è prevista la revoca della patente, il divieto di conseguirla è disposto per tre anni.».
1.02. Furgiuele, Pretto, Marchetti, Dara, Matone.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo alcolock, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus.».
2.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma».
2.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

  3-ter. L'uso del dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altro disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater.
2.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: le officine aggiungere le seguenti: di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
*2.5. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*2.6. Ghirra.
*2.7. Pastorino.
*2.8. Casu.
*2.10. Pastorella.
*2.11. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.12. Gadda.

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  Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

   In applicazione del disposto di cui all'articolo 119, comma 10, del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un Comitato tecnico con il compito di fornire alle Commissioni mediche locali le informazioni adeguate sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici, ai fini di una modifica delle lettere E ed F dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
2.4. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.
(Installazione del dispositivo alcolock sui veicoli adibiti al trasporto merci)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Gli autoveicoli abilitati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sono equipaggiati con dispositivi alcolock, di tipo omologato, conformemente alla norma EN 50436 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre per quelli immatricolati a tale data, la scadenza ultima per l'adeguamento è il 1° gennaio 2027».
*2.02. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*2.05. Tosi, Sorte.

ART. 3.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

  1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole «è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166» sono sostituite dalle seguenti: «è considerato il responsabile della violazione, nonché soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 50».
3.1. Faraone.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

  1. All'Articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole «entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso».
3.3. Faraone.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

  1. All'Articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole «entro sessanta giorni dalla data di notifica del Pag. 96verbale di contestazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione».
3.5. Faraone.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

  1. All'Articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole «entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso».
3.4. Faraone.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti «entro il termine di quindici giorni»;

   b) le parole: «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente» sono sostituite dalle seguenti «Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui si proposta istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente.».
3.6. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis: Le sanzioni amministrative pecuniarie, sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.
3.8. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimere il comma 1.
3.9. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso art. 218-ter, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».
*3.10. Pastorella.
*3.11. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, alinea dopo le parole: venti punti inserire le seguenti: , fatta eccezione per i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto per i quali il punteggio Pag. 97attribuito alla patente posseduta è inferiore ai dieci punti,
3.12. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) articolo 15, comma 1, lettere f-bis) e i), concernenti il lancio di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
3.13. Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera b).
3.14. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).
3.15. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera g).
3.16. Sorte, Tosi.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera i).
3.17. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera n).
*3.18. Barbagallo.
*3.19. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi di espletamento dell'attività professionale.
3.20. Pastorino.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti.

  Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).
3.21. Sorte, Tosi.

  All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.
3.22. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso art. 218-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale.
3.23. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire la parola: incidente con la seguente: scontro.
3.24. Casu.

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  All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 2, lettera a), se con le seguenti: comma 2, lettera b), se.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 218-ter, comma 4, le parole: comma 2, lettera b), se sono sostituite dalle seguenti: comma 2, lett. a), se.

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La sospensione della patente disposta ai sensi dell'articolo 218-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto in tutti i Paesi dell'Unione Europea. A tal fine con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di acquisizione dei dati alla banca dati EUCARIS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37».
3.25. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.
3.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
3.27. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso 218-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. La sospensione della patente prevista dal presente articolo è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione, entro cinque giorni dal ritiro, da parte del responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. Al provvedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 218, comma 2, in quanto compatibili. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 203, 204-bis e 205 del Codice della strada.
3.28. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati.
3.29. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, alla lettera a), dopo le parole: articolo 6, comma 4, lettera b), inserire le seguenti: ed articolo 7, comma 1, lettera a).
3.30. Tosi, Sorte.

Pag. 99

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3.31. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis, il capoverso «Art. 142» è sostituito dal seguente: «Art. 142, Comma 8 – 5; Comma 9 – 8; Comma 9-bis – 10».
3.32. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.»;

    2) al comma 9-bis, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.».
3.33. Tosi, Sorte.

  All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'art. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Qualora gli enti concessionari si avvalgano della facoltà di innalzamento della velocità massima in autostrada a 150 km/h, in caso di superamento di detto limite, per il calcolo delle sanzioni collegate all'eccesso di velocità rimane fermo il limite massimo di 130 km/h e non si fa applicazione della franchigia di cui all'articolo 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada».
3.34. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3.35. Tosi, Sorte.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: le parole: «da euro 165 a euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 422 a euro 1.697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi» con le seguenti: dopo le parole: «da euro 165 a euro 660», sono inserite le seguenti: «e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi»;

   b) alla lettera c), sostituire le parole: Comma 3-bis, primo periodo – 5 con le seguenti: Comma 3-bis, primo periodo – 8.
3.37. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

   b) alla lettera c), sostituire le parole: Comma 3-bis, primo periodo – 5 con le seguenti: Comma 3-bis, primo periodo – 8.
3.38. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).
3.39. Sorte, Tosi.

Pag. 100

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:

    2-bis) le disposizioni di cui alla presente lettera non sono applicate al personale esercente attività di trasporto persone nei casi di utilizzo di sistemi di comunicazione diretta con le centrali operative relativamente ad urgenti comunicazioni di servizio.
3.41. Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

«Art. 222-bis.
(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

   1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
   2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
   3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.»;

   b) al comma 8 dell'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole: «o con animali», sono soppresse;

    2) conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.».
*3.42. Pastorino.
*3.43. Ghirra.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.
3.44. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non è concessa Pag. 101la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.
3.45. Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre per mezzo di posta elettronica certificata, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.
3.40. Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.
*3.46. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*3.47. Pastorella.

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

  1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo le parole: «fatta eccezione per», sono aggiunte le seguenti: «taxi in servizio al solo uso di interconnessione, ai fini della sola assegnazione dei servizi di trasporto,».
3.01. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 -bis.
(Modifiche sulla destinazione dei proventi delle violazioni del codice della strada accertate dalla polizia locale)

  1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del codice della strada. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del codice della strada.».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo II, dopo le parole: DI GUIDA aggiungere le seguenti: «E DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI».
3.02. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devolute allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, Pag. 102nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del codice della strada. I proventi di cui al presente comma confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra gli enti locali con il vincolo di utilizzo della manutenzione della viabilità di loro competenza.».
3.03. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Patente a punti)

  1. Alla tabella dei punteggi previsti al Capo II dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;

   b) al comma 6 per violazione dei tempi sia di guida che di riposo: 5 punti;

   c) al comma 7, primo periodo: 1 punto;

   d) al comma 7, secondo periodo: 2 punti;

   e) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di guida: 1 punto;

   f) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;

   g) al comma 8, per violazione dei tempi di riposo: 1 punto.
3.06. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 -bis.
(Modifiche al codice della strada relative alla sospensione della patente per abbandono di animali)

  1. Dopo l'articolo 218-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 218-ter.
(Sospensione della patente per abbandono di animali)

   1. Nei confronti dei conducenti che abbandonano animali si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
   2. Nei confronti del conducente condannato per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale è sempre disposta la revoca della patente di guida.».
3.08. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

  Dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

Capo II-bis.
DELLA CANCELLAZIONE DAI PUBBLICI REGISTRI DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

   «8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio Pag. 103della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso».

  2. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;

   b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso».

Art. 3-quater.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, è modificato al fine di prevedere che alla richiesta di cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ad esclusione dei casi di radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque per il suo tramite ne acquisisca la disponibilità, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributoPag. 104 o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Art. 3-quinquies.
(Dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)

  1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
  2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 3-sexies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo II-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.09. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

   a) al miglioramento della sicurezza stradale;

   b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

   c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

   d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;

   e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

   f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

   g) a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

   h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;

   i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;

   l) alla rimozione dei rifiuti stradali;

   m) alla cura e prevenzione del randagismo;

   n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

   4-bis. La quota di cui al comma 4 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.»;

   b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono soppresse.

  Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo II è inserito il seguente: «Capo II-bis Pag. 105Dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».
*3.010. Pastorino.
*3.011. Ghirra.
*3.012. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per il rafforzamento della segnaletica destinata all'utenza debole)

  1. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con «pari al 70 per cento».
  2. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

   a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;

   b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

   c) i luoghi frequentati da bambini.

  3. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dal presente comma 1. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 2, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.
**3.013. Morassut.
**3.014. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente :

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. All'articolo 142, comma 12-ter, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: «di controllo e accertamento» fino a «relative al personale» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale»
  2. All'articolo 208 nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) le parole «non inferiore a un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore alla metà»;

    2) la lettera b) è soppressa;

    3) alla lettera c) le parole da «a misure di assistenza e previdenza» fino alla fine del comma sono soppresse;

   b) il comma 5-bis è soppresso.
3.015. Tosi, Sorte.

Pag. 106

ART. 4.

  All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.
(Modifiche al Codice della strada per l'istituzione degli osservatori regionali per la sicurezza stradale)

  1. Dopo l'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Articolo 1-bis.
(Osservatori regionali per la sicurezza stradale)

   1. Le regioni istituiscono gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
   2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. Gadda.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «incidenti» è sostituita dalla seguente: «scontri». Conseguentemente, al medesimo codice della strada, ovunque ricorra, la parola «incidenti» è sostituita dalla seguente: «scontri» e la parola: «incidente» è sostituita dalla seguente: «scontro».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le seguenti parole: Cultura della sicurezza stradale.
4.2. Casu.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) all'articolo 121, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti tecnici e di primo soccorso».
4.3. Amorese, Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada Pag. 107nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO, sono aggiunte le seguenti: E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE.
*4.4. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*4.5. Tosi, Sorte.
*4.6. Casu.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 121, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequatni di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
4.7. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 130 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'educazione stradale è componente fondamentale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, in un contesto multidisciplinare finalizzato soprattutto a insegnare i principi di responsabilità e precauzione.»
4.8. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 140 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. L'educazione stradale è componente fondamentale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, in un contesto multidisciplinare finalizzato soprattutto a insegnare i principi di responsabilità e precauzione.»
4.9. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

  «2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobility management scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione».
4.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

  1. dopo le parole corsi extracurriculari di educazione stradale, aggiungere le seguenti: , anche di educazione alla guida consapevole,;Pag. 108
  2. dopo le parole: soggetti formatori tra gli enti aggiungere le seguenti: , anche privati,.
4.19. Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.

  Al comma 1, capoverso 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale inserire le seguenti: unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e mobility management scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022;

   2) dopo le parole: sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , mobilità sostenibile e mobility management scolastico,.
4.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: paritarie, aggiungere le seguenti: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4.11. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: due punti con le seguenti: tre punti.
4.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge,
4.20. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: sono individuati fino a: sicurezza stradale e.
4.16. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: istituzioni pubbliche competenti, aggiungere le seguenti: nonché tra gli enti proprietari e concessionari di strade.
4.17. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti specializzati in mobility management.
4.18. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , inclusi gli enti di formazione professionale accreditati,.
4.21. Gadda.

  Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , nonché tra gli enti privati di formazione professionale,.
*4.22. Barbagallo.
*4.23. Pastorella.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

  2-quater. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale Pag. 109della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.
4.25. Casu.

  Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

  2-quater. Le scuole di ogni ordine e grado celebrano nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla terza domenica del mese di novembre la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.
4.26. Casu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile»;

   2. al comma 2, le parole «l'educazione stradale» sono soppresse.
4.27. Morassut, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile»;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'educazione stradale,» sono soppresse.
4.28. Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Formazione personale professionale)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).
4.29. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

  1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada.».
  2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni Pag. 110da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile».
  3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile»;

   2. al comma 2, le parole «l'educazione stradale» sono soppresse.
4.01. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.
(Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale, di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

  1. All'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada e la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti comprende una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute rispetto agli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili».
  2. All'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
4.02. Ghirra.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

  1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinatiPag. 111 i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.
  4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
*4.03. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*4.04. Sorte, Tosi.
*4.06. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*4.08. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. L'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.
  4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica oppure dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
4.012. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 138, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Croce Rossa», sono aggiunte le seguenti: «delle organizzazioni di volontariato aderenti alle Reti Associative Nazionali ANPAS ODV, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».
4.09. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'Allegato II dopo il punto 2.1.9. è aggiunto il seguente:

  «2.1.9-bis norme di primo soccorso in caso di arresto cardiaco (BLS-D), con specifico riferimento all'utilizzo di defibrillatore semiautomatico/automatico (DAE) ed alla rianimazione cardio-polmonare (RCP), da introdurre con specifico regolamento ministeriale»;

Pag. 112

   b) dopo il punto 7.4.9. è aggiunto il seguente:

  «7.4.9-bis corretta individuazione di un pericolo sanitario post-traumatico nonché la corretta applicazione pratica di manovre salvavita e rianimazione cardio-polmonare (BLS-D)»;

   c) al punto 9.1., quarto capoverso, dopo le parole: «guidare in sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «e di fronteggiare circostanze di emergenza sanitaria intervenendo con dispositivi salvavita e ove necessario, praticando manovre salvavita»;

   d) dopo il punto 9.3.1. è aggiunto il seguente:

  «9.3.1-bis padronanza dell'utilizzo di dispositivi e manovre salvavita di primo soccorso (BLS-D)»;

   e) all'allegato IV, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

  «1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida, e gestione del primo soccorso (BLS-D)».
4.011. Amorese, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 1, sostituire le parole: per i primi con le seguenti: fatto salvo quanto previsto al comma 2-ter, per i primi;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. La limitazione di cui al comma 2-bis, primo periodo, si innalza ad una potenza, riferita alla tara, non superiore a 100 KW/t e comunque non superiore a 147 KW nei confronti dei titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale».

  1-ter. All'articolo 126-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. A conclusione del corso di guida sicura presso gli impianti specializzati, come definiti all'articolo 117. comma 2-ter, è attribuito un bonus di 9 punti che si sommano al punteggio attribuito ai sensi del comma 1 e comunque fino ad un massimo disponibile di venti punti.»
5.2. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi diciotto mesi.
5.8. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Al comma 1, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi due anni.
5.7. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

   «1-opties. Entro dodici mesi dal conseguimento della patente di categoria B, è Pag. 113obbligatoria la frequenza a un corso di guida sicura, le cui caratteristiche e modalità operative sono stabilite con decreto ministeriale. La mancata frequenza a tali corsi determina la sospensione dell'efficacia della patente. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste al successivo comma 3. L'obbligo previsto dal presente comma decorre dal momento dell'adozione del decreto attuativo».
5.9. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, al primo periodo le parole «55 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «90 kW/t», al secondo periodo le parole «70 kW» sono sostituite dalle seguenti: «105 kW» e al terzo periodo le parole «65 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «100 kW/t».
5.10. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, al primo periodo le parole «55 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «80 kW/t», al secondo periodo le parole «70 kW» sono sostituite dalle seguenti: «95 kW» e al terzo periodo le parole «65 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «90 kW/t».
5.11. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 117, comma 2-bis, al primo periodo le parole «55 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «70 kW/t», al secondo periodo le parole «70 kW» sono sostituite dalle seguenti: «85 kW» e al terzo periodo le parole «65 kW/t» sono sostituite dalle seguenti: «80 kW/t».
5.12. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

   «2-ter. Le limitazioni di cui al comma 2-bis sono pari ad un anno per i titolari di patente di categoria B in possesso di apposita autorizzazione a seguito di superamento di un ulteriore esame abilitativo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame abilitativo.».
5.13. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

   «2-ter. Le limitazioni di cui al comma 2-bis sono pari ad un anno per i titolari di patente di categoria B in possesso di certificazione di frequenza di un apposito corso pratico abilitante di almeno 20 ore.»
5.14. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le limitazioni del comma 2-bis dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-ter, nonché effettuata la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-ter.
*5.15. Casu.
*5.16. Tosi, Sorte.

Pag. 114

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

  1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale.»
5.02. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

  1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, dopo le parole «nomina dei rispettivi presidenti,» sono inserite le seguenti: «presso Enti pubblici: aziende sanitarie locali, aziende socio sanitarie territoriali e centri sanitari privati, purché già riconosciuti da Enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, AeMC di ENAC, unità sanitaria territoriale di RFI,».
5.03. Mantovani, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione per il conseguimento della patente B, l'aspirante può iniziare ad esercitarsi solo dopo aver effettuato quanto disposto dal comma 5-bis.»;

   b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre detti aspiranti non possono trasportare un passeggero, né allontanarsi per più di 50 Km dalla propria residenza; gli stessi limiti riguardano l'aspirante autorizzato per il conseguimento della patente B1 o B, quando alla guida di un ciclomotore, triciclo, motociclo o quadriciclo consentiti.».
*5.05. Tosi, Sorte.
*5.06. Casu.

  Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)

  1. All'articolo 122, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre detti aspiranti non possono trasportare un passeggero, né allontanarsi per più di 50 Km dalla propria residenza; gli stessi limiti riguardano l'aspirante autorizzato per il conseguimento della patente B1 o B, quando alla guida di un ciclomotore, triciclo, motociclo o quadriciclo consentiti.».
5.07. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Limitazioni ad autorizzazioni a esercitarsi alla guida per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A)

  1. All'articolo 122, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli aspiranti al conseguimento della patente delle predette categorie,Pag. 115 muniti di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non è consentito il trasporto di passeggeri.».
5.08. Pretto, Marchetti, Dara.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

   1. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

   «3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri, ad eccezione degli istruttori autorizzati delle scuole guida. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».
5.09. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è sostituito dal seguente:

   «3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».
5.011. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Formazione alla guida dei candidati al conseguimento delle patenti)

  1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto precede, l'aspirante al conseguimento di ogni altra categoria di patente di guida deve effettuare esercitazioni pratiche obbligatorie presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere integrate le esercitazioni da effettuare in autoscuola per il conseguimento della patente B.».
*5.013. Tosi, Sorte.
*5.014. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Formazione alla guida dei candidati al conseguimento delle patenti)

  1. All'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad aggiornare i criteri di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2012, stabilendo:

   a) che l'aspirante al conseguimento di ogni altra categoria di patente di guida debba effettuare esercitazioni pratiche obbligatorie presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento previste;

   b) che il numero di esercitazioni da effettuare in autoscuola per il conseguimento della patente B, possa essere integrato.».
5.015. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Pag. 116

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

  1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017».
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.
*5.017. Pastorella.
*5.018. Tosi, Sorte.
*5.019. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Titolari di patente B ultrasettantenni)

  1. All'articolo 126, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni.».
5.020. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(validità della patente di guida)

  1. All'articolo126, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità», sono sostituite con le seguenti: «dopo aver ricevuto il duplicato, entro sette giorni dal medesimo ricevimento, deve provvedere alla riconsegna della patente scaduta di validità».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti definisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5.021. Ghirra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
5.022. Casu.

Pag. 117

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
5.023. Casu.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

  1. All'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).».

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, si applica» sono aggiunte le seguenti: «al vettore e al trasportatore»;

   c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006», sono aggiunte le seguenti: «per oltre il 10 per cento»;

   d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto», sono aggiunte le seguenti: «al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché»;
5.024. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

  Art. 5-bis. – 1. All'articolo 174 del codice della strada, il comma 13 è sostituito dal seguente:

   «13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria dovuta è a carico dell'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce.».
5.025. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

  1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa.».
5.026. Ghirra.

Pag. 118

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 186-ter
(Limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati)

   1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5; in caso di violazione di tale divieto il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 117, comma 5.
   2. Se il conducente, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, provoca un incidente stradale, la sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma è raddoppiata.».

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
5.22. Rosato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)

  1. All'articolo 18, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame»;

   b) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame»;

   c) alla lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame. L'età può essere ulteriormente ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».
*5.027. Ghirra.
*5.028. Pastorella.
*5.029. Furgiuele, Dara, Pretto, Marchetti.
*5.030. Tosi, Sorte.
*5.031. Casu.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*6.3. Tosi, Sorte.
*6.5. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e le parole da: «gli enti proprietari» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le Pag. 119condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio»
6.6. Marchetti, Furgiuele, Pretto, Dara.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 6, dopo le parole: «debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del DPR 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del medesimo DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni».
6.7. Casu.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis.
*6.9. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*6.10. Ghirra.
*6.11. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole: ciascun giorno di calendario, con le seguenti: ogni periodo inferiore ad un'ora,.
**6.14. Ghirra.
**6.18. Pastorella.
**6.19. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole: ciascun giorno di calendario con le seguenti: ciascuna ora.
*6.20. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*6.21. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis) dopo le parole: ciascun giorno di calendario inserire le seguenti: limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,.
6.23. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: ciascun giorno di calendario inserire le seguenti: intercorso tra la prima violazione e la notificazione della medesima,.
6.24. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.
6.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
6.26. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione;»

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, alla lettera d):

    1) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    «1-bis) al comma 1-ter, secondo periodo, le parole: “lettere b), f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), f), g), g-bis) e g-ter);”».

    2) al numero 2), capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: per le quali tali immagini con le seguenti: per le quali i dispositivi medesimi non sono Pag. 120stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1 Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in tempo reale in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in via telematica e senza oneri.».
6.27. Rosato, Pastorella.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve esse conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.
  4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.
  4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201.
6.28. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1-bis, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei casi di violazione di divieto di sosta, deve essere lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di contestazione della violazione, che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso».
6.31. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Pag. 121

  Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2)
*6.29. Ghirra.
*6.30. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40 comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143 commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147 commi 2-bis e 3, 158 commi 1 e 2 limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 173 comma 2, 191 commi 1 e 3, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada».
6.32. Pastorino.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3,147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».
6.33. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, Pag. 122ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada».
6.34. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada».
6.35. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 40, comma 11, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 148, 149, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213 e 214, nonché di tutte le violazioni, anche in materia di fermata, di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, omologati o autorizzati».
6.36. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate ad omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
6.37. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: 61, 62, 72, 78, 79 con la seguente: 78, e sopprimere le seguenti parole: 216 e 217.
6.38. Sorte, Tosi.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), sostituire le parole da: 146 comma 3 fino alle parole: lettera d), con le seguenti: 146, 147, commi 2-bis e 3, 158

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d):

   a) al numero 1), capoverso g-bis), sopprimere il secondo periodo;

   b) sopprimere il numero 2).
6.39. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, dopo le parole: nei soli casi previsti inserire le seguenti: dal comma 2, lettera d), nonché.
*6.40. Gadda.
*6.41. Casu.
*6.42. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Pag. 123

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, sostituire le parole: 171, 193 con le seguenti: 171, 173, comma 2, 193.
6.43. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, sopprimere le parole: approvate od.
6.44. Sorte, Tosi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:

   «g-bis.1) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».
*6.45. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.
*6.46. Pastorino.
*6.47. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

  «1-bis.1. Nei casi di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis il termine della notifica della violazione, in deroga a quanto previsto dal citato comma, è ridotto a 45 giorni».
6.53. Pastorino.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: approvati od.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole: approvati od.
6.57. Sorte, Tosi.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
6.58. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi.
6.54. Tosi, Sorte.

  Al comma 1 lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.
6.55. Casu.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: oppure deve risultare fino alla fine del periodo.
6.56. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile Pag. 1241992, n. 285, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, solamente e qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura per il pagamento elettronico, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è obbligato ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo».
6.60. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano».
*6.64. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*6.65. Ghirra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6, comma 1, secondo periodo, la parola: «eventuali» è soppressa e dopo la parola: «deroghe» sono aggiunte le seguenti: «tra cui quella del trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime A.T.P, compresi i prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasporti contemporaneamente a quelli deperibili e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50 per cento in massa del totale del carico».
6.02. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6, comma 1,dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Dall'individuazione dei predetti giorni sono comunque escluse le domeniche, non coincidenti con altre festività, dei mesi di gennaio, febbraio e novembre, nonché quelle ulteriori giornate individuate dagli enti proprietari delle strade, nei quali la circolazione dei mezzi pesanti non costituisce un ostacolo al traffico veicolare privato».
  2. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «giorni festivi» sono aggiunte le seguenti: «, dai quali sono comunque escluse le domeniche, non coincidenti con altre festività, dei mesi di gennaio, febbraio e novembre, nonché quelle ulteriori giornate individuate dagli enti proprietari delle strade, nei quali la circolazione dei mezzi pesanti non costituisce un ostacolo al traffico veicolare privato».
6.03. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di Pag. 125dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,», sono sostituite dalle seguenti: «Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

    2) l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano»;

    2) l'ultimo periodo è soppresso.
6.04. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 115:

    1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e D1 e D1E»;

    2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: «D1 e D1E», sono sostituite dalle seguenti: «D e DE»;

    3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

    4) al comma 2, lettera a), la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

    5) al comma 2, lettera b), la parola: «sessanta», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

   b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
   4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità Pag. 126della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE».

  Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

TITOLO I-bis
DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
*6.05. Tosi, Sorte.
*6.07. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*6.09. Barbagallo, Morassut.
*6.011. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*6.013. Casu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

  1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sessantotto anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
**6.014. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
**6.016. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.
**6.017. Baldelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro».
6.020. Casu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accertamento mancanza copertura assicurativa tramite documentatori automatici di infrazioni semaforiche)

  1. All'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «con quelli provenienti» sono aggiunte le seguenti: «dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche nonché».
6.021. Pretto, Dara, Marchetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisioni)

  1. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «non pericolose, o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi» sono sostituite dalle seguenti: «o classificati ad uso speciale, nonché dei relativi rimorchi e semirimorchi delle categorie di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), e, previa frequenza di un corso obbligatorio di formazione specifica, dei veicoli destinati al trasporto merci in regime ADR con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t,».
*6.022. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*6.023. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Pag. 127

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

  Art. 6-bis. – 1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero classificati ad uso speciale».
6.024. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

  1. Al comma 12 dell'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente».
*6.025. Casu.
*6.026. Gadda.
*6.027. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

  1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 3 agosto 2021 n. 317, aumentandola di un importo pari ad euro 8,63.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede ad aggiornare la tariffa di cui al comma precedente ogni due anni, in una misura pari al risultato della rivalutazione ISTAT relativa ai due anni immediatamente precedenti.
6.028. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Campagne di richiamo)

  1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.
(Campagne di richiamo)

   1. I costruttori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri l'avvio di campagne di richiamo.
   2. Per campagne di richiamo, si intendono le iniziative che riguardano veicoli per i quali siano stati accertati difetti di sicurezza tali da comportare la necessità di una verifica di stato d'uso e di eventuali interventi di ripristino.
   3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono inoltre a informare il proprietario del veicolo dell'avvio della campagna di richiamo.
   4. È fatto obbligo al proprietario del veicolo sul quale risulti attiva una campagna di richiamo di provvedere, entro 24 mesi dall'inserimento del telaio in un'azione di richiamo, a effettuare l'intervento di aggiornamento previsto dal costruttore, Pag. 128pena il blocco di qualsiasi operazione sulla carta di circolazione del veicolo.»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

   «DELLA FORMAZIONE, DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO E DELLA SICUREZZA DEI VEICOLI».
*6.029. Ghirra.
*6.030. Casu.
*6.031. Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti)

  1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

   a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

   b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

   c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).
   1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).
   1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

   c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
  3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine Pag. 129delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15».

  4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di adozione del decreto previsto dal comma 2.
  6. All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 – ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna «ACCERTAMENTI CONSENTITI» le parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Lettere c), d) ed e)».

  Conseguentemente al Capo III dopo le parole: DEL CONTROLLO, aggiungere le seguenti: , NONCHÉ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA
6.032. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015)

  1. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle le seguenti «31 dicembre 2024».

  Conseguentemente al Capo III dopo le parole: DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO aggiungere le seguenti: E DELLA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE.
6.033. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Verifica della velocità nella navigazione)

  1. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna sono utilizzate le apparecchiature di cui agli articoli 45 e 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. In considerazione dell'esigenza di tutelare il delicato ecosistema lagunare, per l'accertamento delle violazioni riguardanti Pag. 130l'osservanza dei limiti di velocità di navigazione nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle previste dal comma 1, purché omologate o approvate con le medesime modalità previste dagli articoli 45 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 15 per cento, con un minimo di 2 nodi, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 15 per cento.
  4. Gli organi accertatori possono altresì utilizzare o installare le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 per il controllo del traffico e finalizzate al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero del responsabile dell'illecito.
  5. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.
6.034. Andreuzza, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati. In via sperimentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sua idonea struttura periferica, può approvarne il prototipo nel caso di istanza presentata da ente pubblico, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali il dispositivo è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dello stesso. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale».
6.035. Semenzato, Cesa, Bicchielli, Pisano, Tirelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Commissioni mediche locali)

  1. All'articolo 330 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16, dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. I presidenti delle commissioni mediche locali sono nominati con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso Enti pubblici e centri sanitari privati purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
   2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici specialisti con qualificate e documentate competenze in ambito di medicina dei trasporti Pag. 131o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio.
   3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona di un medico specialista con qualificate e documentate competenze in ambito della medicina dei trasporti o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico con specializzazione in ambito ortopedico, fisiatrico o riabilitativo, nonché facoltativamente da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, con facoltà di partecipazione di un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo, internista o con competenze in ambito alcologico»;

   c) al comma 6, dopo la parola: «pubbliche», è aggiunta la seguente: «private»;

   d) al comma 7, le parole: «dell'azienda sanitaria locale» sono soppresse;

   e) al comma 8, le parole: «di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «di personale amministrativo qualificato»;

   f) al comma 10, le parole: «presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «presso una commissione medica locale sull'intero territorio nazionale»;

   g) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con posta elettronica certificata quale domicilio digitale specificatamente eletto dall'interessato»;

   h) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Possono essere costituite più commissioni mediche locali, senza alcun limite dimensionale, dovendosi garantire almeno una ogni per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;

   i) al comma 17, dopo le parole: «e di Bolzano, determina», sono aggiunte le seguenti: «limitatamente per gli enti pubblici».
6.036. Mantovani, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei poteri di controllo degli organi di polizia stradale mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 132n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutti i tipi di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo codice»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti proprietari individuano le strade, ovvero singoli tratti di esse, su cui utilizzare o installare prioritariamente i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita e dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada»;

    2) il secondo periodo è soppresso.
6.037. Ghirra.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano».
6.038. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).
*7.2. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut.
*7.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) al comma 75-octies sono aggiunte, in fine, le parole: «e che siano titolari almeno di patente di guida di categoria AM».
7.4. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*7.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*7.6. Ghirra.
*7.7. Pastorella.
*7.8. Gruppioni.

  Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le seguenti: a propulsione prevalentemente elettrica che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini.
**7.10. Pastorella.
**7.11. Pastorino.

  Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le Pag. 133seguenti: che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici.
7.12. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
7.13. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
7.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 75-terdecies, sostituire le parole: 50 Km/h con le seguenti: 30 Km/h.
7.15. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
7.16. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
7.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
7.18. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il capoverso 75-vicies quinquies.
7.19. Ghirra.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies quinquies, sostituire le parole: l'articolo 2054 con le seguenti: l'articolo 2043.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*7.20. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*7.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*7.22. Ghirra.
*7.23. Pastorella.

  Sopprimere il comma 2.
7.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: È vietata la circolazione con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini. La violazione del divieto di cui al primo periodo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
7.26. Sorte, Tosi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le biciclette a pedalata assistita e ogni altro mezzo fornito di una o più ruote, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione non esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada, ove non specificamente disciplinati sono soggetti alle norme di comportamento di cui al titolo V e possono circolare nella carreggiata ove soddisfino i seguenti requisiti:

   a) siano provvisti, posteriormente, di una targa;

   b) il conducente sia in possesso di idoneo titolo abilitante alla guida analogamente a quanto previsto per i ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cc o potenza inferiore a 4 chilowatt;

   c) siano dotati di dispositivi di sicurezza per il conducente e per gli eventuali passeggeri nonché, in ogni caso e indipendentemente dall'età, di:

    1) una cintura di sicurezza per i veicoli dotati di carrozzeria chiusa, compresi i veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash;

    2) un casco protettivo conforme ai tipi omologati e un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'articolo 162, comma 4-ter, per la guida in condizione di visione notturna per i veicoli privi di carrozzeria chiusa;

Pag. 134

   d) siano dotati di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, di dispositivi retrovisori, di dispositivi di segnalazione acustica e di indicatori luminosi di direzione;

   e) siano provvisti di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
7.27. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I conducenti di dispositivi per la micromobilità elettrica, velocipedi a pedalata assistita aventi un motore ausiliario elettrico, o con qualsiasi altro tipo di alimentazione o propulsione che non sia esclusivamente muscolare, devono aver frequentato con profitto un corso sulla circolazione stradale presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7.28. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)

  1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti».
7.01. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.2. Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
**8.3. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
**8.4. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
**8.5. Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8.6. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

Pag. 135

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

    «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile»;

   alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

    «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;»;

   alla lettera b), numero 4), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

   alla lettera b), numero 5), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

    «55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione»;

   alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

    1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

   «i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili»;

   alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

    1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

   «i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.»;

   alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

    1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile»;

   alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

  11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui Pag. 136può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;

   alla lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;

   alla lettera f), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;

   alla lettera g), capoverso 9-bis sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano;

   sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
8.7. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale inserire le seguenti: ed eventualmente orizzontale.
*8.8. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.9. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*8.10. Ghirra.
*8.11. Pastorella.
*8.12. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, sostituire le parole: i velocipedi con le seguenti: le biciclette.
8.13. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:

   «F-ter – Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.».
8.14. Steger, Schullian, Gebhard.

Pag. 137

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: «centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti».
8.15. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
8.16. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
8.17. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

   «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*8.18. Pastorella.
*8.19. Pella.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

   12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
8.21. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

   12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo Pag. 138l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;.
8.22. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

   «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile o si ritenga di dover mantenere la corsia ciclabile in uso promiscuo con gli autoveicoli al fine di migliorare la fluidità del traffico degli stessi».
8.23. Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis), con il seguente:

   «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile».
8.24. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 12-bis), sopprimere le parole: , nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile.
8.25. Steger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);

   b) sopprimere la lettera h).
*8.26. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
*8.27. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**8.28. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
**8.29. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 12-ter) con il seguente:

   «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.
8.30. Pastorella.

Pag. 139

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 12-ter), con il seguente:

   «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;».
*8.31. Ghirra.
*8.32. Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: idonea con la seguente: destinata.
8.33. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire le parole: dei soli velocipedi con le seguenti: delle sole biciclette.
8.34. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), dopo la parola: velocipedi inserire le seguenti: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua,.
8.35. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), aggiungere, in fine, le parole: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua.
8.36. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al numero 53-bis) dopo la parola: «ciclisti», sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».

  Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 208, comma 4, lettera c), dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «, conducenti di ciclomotori e di motocicli».
8.37. Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al numero 53-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «utenti di veicoli motorizzati a due ruote».

  Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), del medesimo codice, dopo la parola: pedoni sono inserite le seguenti: , ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote.
8.38. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti», sono aggiunte le seguenti: «utenti di veicoli motorizzati a due ruote».

  Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: «e ciclisti», sono sostituite dalle seguenti: «ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote».
8.39. Pastorella.

Pag. 140

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'articolo 3, numero 53-bis), dopo la parola: «ciclisti» è aggiunta la seguente: «, motociclisti».

  Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), dopo la parola: pedoni aggiungere la seguente: , motociclisti.
8.40. Faraone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, sostituire le parole: i velocipedi con le seguenti: le biciclette.
8.41. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

  11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.
*8.42. Pastorella.
*8.43. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.
**8.44. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
**8.45. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.4).
*8.46. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
*8.47. Ghirra.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso numero 55-bis), dopo la parola: ciclabile inserire le seguenti: per ciclomotori e motocicli e dopo le parole: dei velocipedi inserire le seguenti: , dei ciclomotori e dei motocicli.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: e delle due ruote a motore.
8.48. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 55-bis, sostituire le parole: dei velocipedi con le seguenti: delle biciclette.
8.49. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso numero 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

   i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per Pag. 141senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.
8.50. Pastorella.

  Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.
*8.51. Ghirra.
*8.52. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1.1), premettere il seguente:

    01.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali, in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e dalla relativa disciplina secondaria.».
8.53. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero1.2).
8.54. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.2), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

   i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili.
8.55. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.2), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

   i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.
8.56. Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: , anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili.
8.57. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: indipendentemente dalla larghezza della carreggiata Pag. 142all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.
8.58. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).
*8.59. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.60. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*8.61. Ghirra.
*8.62. Pastorella.
*8.64. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

    1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

   «i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri».
**8.65. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
**8.66. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

    1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

   «i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.».
*8.67. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.68. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

   «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».
8.69. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

   «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile».
8.70. Ghirra.

  Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quater), dopo le parole: con una corsia per senso di marcia aggiungere le seguenti: ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le Pag. 143condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra.
8.71. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

   1-bis) al comma 9-bis, dopo le parole: «tali zone», sono aggiunte le seguenti: «ai taxi in servizio e».
8.72. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: misure di moderazione del traffico aggiungere le seguenti: , possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure.
*8.73. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.74. Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: dai velocipedi con le seguenti: dalle biciclette e sostituire, le parole: i soli velocipedi con le seguenti : le sole biciclette.
8.75. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 41, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La luce verde della lanterna semaforica, ove presente, si attiva di norma con due secondi di anticipo rispetto alla corrispondente luce verde della lanterna semaforica per i veicoli che procedono nello stesso senso di marcia. In presenza di una zona di attestamento ciclabile l'anticipo di accensione è sempre necessario.».
8.76. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i conducenti di velocipedi sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni, ossia devono conformarsi al disposto dell'art. 41 comma 5. Nel caso di attraversamento dell'intersezione semaforizzata su strisce pedonali o ciclopedonali, i conducenti di velocipedi, con le limitazioni di cui all'articolo 182, comma 4, devono mantenere la destra rispetto al centro delle strisce e non superare il limite di velocità di 6 km/h. Al semaforo rosso i ciclisti possono svoltare a destra senza attendere il verde solo se è presente un cartello con la dicitura “svolta a destra consentita per i ciclisti”, o la corrispondente segnaletica verticale.».
8.77. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 50:

    1) al comma 1, le parole: «o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci,» sono soppresse;

    2) al comma 2:

     2.1), dopo le parole: «trasporto di merci» sono inserite le seguenti: «o persone»;

     2.2 ) le parole: «lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.» sono sostituite con le seguenti:

   «a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di Pag. 144carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

   b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

   c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg.».
8.78. Barbagallo.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci,» sono soppresse.
8.79. Pastorella.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone possono raggiungere la lunghezza massima di 6 metri, inclusi eventuali rimorchi di cui all'articolo 56»;

   d-ter) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54» sono inserite le seguenti: «, dai velocipedi di cui al comma 2-quater dell'articolo 50».
8.80. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 68 il comma 2 è sostituto dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1».

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: «a motore» sono soppresse.
8.81. Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 153, comma 1.».
8.82. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i velocipedi con le seguenti: le biciclette.
8.83. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione nella carreggiata.
8.84. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.
*8.85. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
*8.86. Ghirra.
*8.87. Pastorella.
*8.88. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Pag. 145

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**8.89. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut.
**8.92. Pastorino.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
8.93. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.
*8.94. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.
*8.95. Ghirra.
*8.96. Pastorella.
*8.97. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
8.98. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
8.99. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

  9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.
8.100. Sergio Costa, Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, lettera g), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano,.
*8.101. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
*8.102. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*8.103. Ghirra.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane,.
8.104. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

   h) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».
*8.105. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.
*8.106. Ghirra.

Pag. 146

  Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 3-bis, sostituire la parola: velocipedi con la seguente: biciclette.
8.107. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera l), al numero 1) premettere il seguente:

   01) al comma 1, le parole da: «quando circolano fuori dai centri abitati» fino alla fine del comma, sono soppresse.
8.108. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera l), dopo il numero 1), inserire il seguente:

   1-bis) al comma 9, dopo le parole: «quando esistono» sono inserite le seguenti: «e sono percorribili in sicurezza».
8.109. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera l), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone».
8.111. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1 dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

«Art. 182-bis.
(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

   1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i) del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco».
*8.112. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.
*8.113. Pastorella.

  Sopprimere il comma 2.
**8.114. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
**8.115. Ghirra.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
*8.116. Ghirra.
*8.117. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
*8.119. Pastorella.
*8.120. Pastorino.
*8.121. Pella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia Pag. 147(ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;

   b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

   c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;

    al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».

  2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».
8.01. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione dei veicoli privati con spazi pubblicitari sulla carrozzeria)

  1. All'articolo 23, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli.» sono inserite le seguenti: «La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sui veicoli adibiti all'erogazione di servizi pubblici dati in comodato o in uso alle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti privati.».
  2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
8.02. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Guida autonoma)

  1. All'articolo 46 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, le parole: «guidate dall'uomo» sono soppresse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale e a quanto previsto dal Regolamento UN/ECE R-157 in materia di omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia.
8.03. Pastorella.

Pag. 148

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche relative alla definizione e alla circolazione dei velocipedi adibiti al trasporto di persone)

  1. All'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «al trasporto di merci» sono aggiunte le seguenti: «o al servizio di ciclobus navetta»;

   b) al comma 2, le parole: «1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza» sono sostituite dalle seguenti: «1,70 m di larghezza, 4,5 m di lunghezza».

  2. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. Sui veicoli di cui al comma 6 adibiti a servizi di ciclobus navetta non si possono trasportare più di undici persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di dieci bambini fino a dieci anni di età. Il trasporto di persone minorenni è consentito solo qualora il conducente sia maggiorenne.».
8.04. Pastorella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sagoma limite)

  1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole da: «ferma restando», fino a: «strada-mare e», sono soppresse.
8.05. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
TITOLO II bis
DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

Capo I
EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI

Art. 8-bis.
(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47, categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
   1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.».

Pag. 149

  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali alle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8.06. Pastorella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.
   1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.
   1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   1-quinquies. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
   1-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis
DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

Pag. 150

Capo I
EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI.
8.07. Ghirra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di dotazione del dispositivo «angoli ciechi» per la circolazione di mezzi pesanti)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

   «1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.
   1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
8.08. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di dotazione del dispositivo «angoli ciechi» per la circolazione di mezzi pesanti)

  1. All'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

   «1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis èsoggetto alla sanzionePag. 151 amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.
   1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

  2. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.09. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme costruttive e di equipaggiamento)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I veicoli categoria N2, N3 e M2, M3 devono essere dotati:

   a) di apposito adesivo da applicare sul retro del mezzo in corrispondenza delle estremità laterali della carrozzeria, atto a segnalare ai veicoli che seguono la presenza dell'angolo cieco, ossia di una zona non visibile dagli specchietti retrovisori del veicolo;

   b) di dispositivi avanzati di segnalazione acustica e/o visiva, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere conseguentemente un segnale di allerta al fine di consentire la reazione tempestiva del conducente il veicolo.».

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1, ai fini della loro omologazione. Detti dispositivi devono essere conformi alla normativa UE, disporre della marcatura CE e rispettare le principali certificazioni in materia.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere la seguente rubrica:

Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI.
8.010. Ghirra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Installazione di dispositivo di segnalazione degli angoli ciechi)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 152n. 285, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

   «2-quater. Gli autoveicoli abilitati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sono equipaggiati con dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi, conformi alle specifiche tecniche individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2025, e comunque non prima dell'emanazione della direttiva comunitaria e dell'apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli in circolazione a tale scadenza, dovranno adeguarsi entro i due anni successivi.».
*8.011. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*8.013. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Dispositivi di sicurezza in materia di sensori dell'angolo cieco per i mezzi pesanti)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di prevedere che tutti i veicoli di categoria N2, N3, M2 ed M3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 siano dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione.
8.014. Pastorella.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di noleggio occasionale)

  1. Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis
(Noleggio occasionale)

  1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lettera e) e 54, comma 1, lettera m), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
  2. L'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente nelle modalità di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2021.
  3. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.
  4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al Pag. 153presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».
*8.015. Baldelli.
*8.016. Pastorella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice della strada relative alla precedenza in rotatoria)

  1. All'Articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «salvo diversa segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, e in caso di diversa segnalazione»;

   b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I conducenti che si immettono in una rotatoria devono dare precedenza ai veicoli che l'hanno già impegnata».
8.017. Faraone.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Obblighi di precedenza)

  1. All'articolo 145, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione con circolazione rotatoria si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi è già immesso nell'anello. Nel caso di rotatoria a una sola corsia e strada d'accesso a una sola corsia per senso di marcia, il conducente è tenuto a immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro.».
8.018. Ghirra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione motocicli in autostrada e tangenziali)

  1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11Kw se a motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetrici cubici se a motore termico ovvero di potenza fino a 11 chilowatt a motore elettrico»;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1;».
*8.019. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*8.020. Faraone.

Pag. 154

*8.021. Tosi, Sorte.
*8.022. Pastorella.
*8.024. Ghirra.
*8.025. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane)

  1. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «150 centimetri cubici», sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetri cubici»;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1».
8.026. Ghirra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche in materia di accesso in autostrada e tangenziali con motocicli elettrici)

  1. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «11 kW» sono sostituite dalle seguenti: «5 kW».
*8.027. Fede, Cantone, Traversi, Iaria.
*8.028. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accesso motocicli 125 cc in autostrade e tangenziali)

1. All'articolo 175, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «o da essi autorizzati.», sono inserite le seguenti: «L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici se a motore termico con conducente maggiore di anni diciotto.».
8.029. Marchetti, Dara, Pretto, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emana un decreto, al fine di modificare l'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero a prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 medesimo articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, nonché limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
8.030. Ciocchetti.

Pag. 155

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione dei veicoli con struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo)

1. È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sui veicoli, utilizzando gli attacchi previsti dal costruttore dei veicoli stessi.

  2. In caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile, n. 285. In caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci, portabagagli o portabiciclette, è disposto l'impiego della targa ripetitrice di cui all'articolo 100 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
  3. Le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
8.031. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in caso di visibilità insufficiente.
9.1. Bakkali, Barbagallo, Ghio, Casu, Morassut.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

    10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL).».
9.2. Bakkali, Barbagallo, Ghio, Casu, Morassut.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello e di realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.
  3. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 156l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.3. Ghirra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   Art. 9-bis. – 1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.».
9.03. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

   Art. 9-bis. – (Modifiche in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie) – 1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».
9.04. Romano, Cesa.

ART. 10.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 7, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, comunque, ai veicoli di cui all'articolo 177, ivi compresi i veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso.».
10.1. Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «enti proprietari delle strade» sono aggiunte le seguenti: «e dai concessionari»;
10.2. Ghirra.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 41, comma 10, è premesso il seguente periodo: «Il periodo di accensione della luce gialla ha una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi.».
*10.3. Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.
*10.4. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

Pag. 157

  Al comma 1, lettera a), numero 1) , dopo le parole: operatori stradali aggiungere la seguente: e autostradali.
**10.5. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.
**10.6. Ghirra.
**10.7. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: incidenti con la seguente: scontri;.
10.8. Casu.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: e del personale delle società concessionarie delle reti autostradali adibito ai servizi di ausiliari della viabilità debitamente formati;

  Conseguentemente, alla medesimo comma 1,

   alla lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5-bis, aggiungere le seguenti: compresi quelli delle società concessionarie delle reti autostradali,;

   alla lettera b), numero 3), al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: commi 1, 2, 3 e 3-bis aggiungere le seguenti: e dal personale delle società concessionarie delle reti autostradali adibito ai servizi di ausiliari della viabilità debitamente formati.
10.9. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: safety car con le seguenti: auto di sicurezza.
10.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

Art. 79.
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

  1. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. La misura della sanzione è da euro 2.728 a euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
10.11. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 143, comma 13, le parole: «da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 84 a euro 346».
10.12. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 151, al comma 1, lettera p-septies), dopo le parole: «al soccorso», sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 177, comma 1, quarto periodo»;

   a-ter) all'articolo 177, comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «È consentito inoltre l'uso dei succitati dispositivi ai conducenti dei veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso quando impiegati in interventi aventi carattere di urgenza.».
10.13. Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di installazione sugli autoveicoli di dispositiviPag. 158 luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anteriori e posteriori»;

   b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Gli autoveicoli di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter devono essere equipaggiati con dispositivi luminosi di segnalazione visiva di frenata anche nella parte anteriore. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2025 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2026.».
10.01. Ciocchetti.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva.»;

   b) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli attraversamenti pedonali semaforizzati realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.;

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 41 del codice della strada.
11.1. Faraone.

  Al comma 1, capoverso 19-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: e i tempi.
11.2. Ghirra.

  Al comma 1, capoverso 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, le società concessionarie di reti autostradali, ai soli fini della gestione delle emergenze correlate ad incidentalità o altri eventi che richiedono interventi immediati sulla gestione dei flussi di traffico possono imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione, mediante provvedimenti immediatamente esecutivi e resi noti con pannelli a messaggio variabile osservando tutte le prescrizioni elencate, conservando adeguata documentazione dell'adozione del provvedimento da parte della Funzione che lo ha adottato. I provvedimenti di obblighi, divieti e limitazioni adottati dovranno essere comunicati immediatamente per via telematica all'ente concedente, che conserva poteri di indirizzo e di controllo.
11.3. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 19-ter con il seguente:

  19-ter. I segnali a messaggio variabile devono prevedere in alternanza con i messaggi informativi anche messaggi che indichino il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità.
11.4. Casu.

  Al comma 1, capoverso 19-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggioPag. 159 variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.
11.5. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 20 , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, dopo le parole: «caratteristiche geometriche della strada», sono inserite le seguenti: «ed in casi di installazione di impianti pubblicitari».
  2. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'articolo 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile.
   Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di dodici mesi»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada contengono messaggi visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo di cui all'articolo 26. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta di cui all'articolo 26 dell'ente proprietario della strada»;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologia tridimensionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo gli itinerari internazionali e le autostrade. Negli altri casi, il messaggio pubblicitario non deve essere leggibile dagli utenti delle predette strade. Per i tratti che attraversano centri abitati, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, i Comuni regolamentano i criteri di ubicazione, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale. Sugli itinerari internazionali e sulle autostrade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile né leggibile dagli utenti delle stesse strade. Sono, altresì, consentiti gli impianti di servizio non luminosi indicanti servizi ed indicazioni Pag. 160agli utenti e le insegne di esercizio purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade ed entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento. Sono, invece, vietati i cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Sono consentiti, purché' autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico culturale e cartelli, anche digitali, indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. I divieti di cui al presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

   e) al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con le dimensioni previste dall'ente procedente»;

   f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1731»;

   g) al comma 13-bis, dopo le parole: «mezzi pubblicitari,» sono inserire le seguenti: «posti in proprietà privata».

  3. L'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Competenza per le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta pubblicitari)

   1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate esclusivamente dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni fatto salvo quanto previsto nei successivi commi; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
   2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
   3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.
   4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
   5. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati.
   6. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusivamentePag. 161 che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.
   7. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.».

  4. All'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari, viene stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione ed è omnicomprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.»;

   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

  «8-bis. Nel caso di autorizzazioni all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, la determinazione della somma di cui al comma 7 è commisurata al valore attualizzato di mercato dell'attività oggetto di autorizzazione, secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità.»;

   c) Al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con l'esclusione di interventi di piccola entità»;
11.02. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: circolazione contromano, inserire le seguenti: sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni,.
12.2. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 85 km/h sulle autostrade;».
12.3. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. La circolazione contromano è sempre vietata per tutte le tipologie di veicoli indicate all'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora, dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente grave con morti o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo utilizzato.
*12.4. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.
*12.5. Tosi, Sorte.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 176, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. I tratti autostradali oggetto di tale ulteriore restrizione dovranno essere individuati in un tavolo tecnico, costituito con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,Pag. 162 che prevede la partecipazione delle competenti Direzioni generali ministeriali, dei Rappresentanti le Concessionarie e delle Organizzazioni datoriali.».
12.6. Tosi, Sorte.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 3, primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

   2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «19,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

   3) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t».
*12.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*12.8. Casu.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t».
**12.9. Pastorella.
**12.10. Casu.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».
*12.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*12.12. Casu.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Alla tabella recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: al capoverso Art. 143, comma 11, la cifra: «4» è sostituita dalla seguente: «6».
12.13. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

   a) alla lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse»;

   b) alla lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse».
12.14. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità)

  1. all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: «la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a Pag. 163quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.» sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati».
  2. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e,» sono soppresse.
12.01. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di veicoli eccezionali)

  1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole da: «la predetta massa», fino a: «otto assi», sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati.».

  Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo le parole: «circolazione a destra» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità».
12.04. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

  1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

   1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

   2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

   3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

   4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

  2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.
  3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.
  4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la Pag. 164nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
12.05. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), al numero 1.1) premettere il seguente:

  01.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) limitare la circolazione delle categorie di veicoli che previe accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano pericolose per la tutela della salute, del patrimonio artistico ambientale e naturale.»;
13.2. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3.

  Conseguentemente, sopprimere il punto 4).
*13.3. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
*13.4. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3.
**13.5. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.
**13.6. Pastorino.
**13.7. Pella.
**13.8. Pastorella.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3 con il seguente:

  1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali»;
*13.9. Pastorella.
*13.10. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.
*13.11. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), sopprimere le parole da: con decreto del ministero fino alla fine della lettera.
**13.12. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
**13.13. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), sopprimere le parole da: le categorie dei veicoli esentati, fino alla fine della lettera.
13.14. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via Pag. 165transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
13.15. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4).
*13.16. Pastorella.
*13.17. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:

    4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.».
**13.18. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
**13.19. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: durata inserire le seguenti: Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio.
13.20. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;

    2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».
13.21. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza Pag. 166di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.
13.22. Ghirra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

  2. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.
13.23. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Pag. 167

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».
*13.24. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
*13.25. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».
**13.26. Pastorella.
**13.27. Ghirra.

  Al comma 1, dopo lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 157, comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso.».
13.28. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.»;

Pag. 168

    2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Ai veicoli di proprietà delle aziende sanitarie locali impiegate nello svolgimento delle attività di assistenza di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è rilasciato apposito contrassegno da parte del comune, volto a consentire a tali veicoli la possibilità della sosta in deroga alle previsioni di cui all'articolo 158 della presente legge e la sosta gratuita nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. Per il rilascio del contrassegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 381 del regolamento».
13.29. Matteoni, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ristorare i Comuni per i mancati incassi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza Stato-città, i criteri per la ripartizione del fondo tra i comuni interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.30. Gadda.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

  1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.»;

   b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.».
13.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

  1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.
13.02. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di preavviso di violazione)

  1 All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-bis.1. Nei casi di accertamento di cui al comma 1-bis, lettera d), con specifico Pag. 169riferimento ai casi di violazione del divieto di sosta di cui all'articolo 158, comma 2, è obbligatorio lasciare sul parabrezza, ovvero in altro punto visibile della carrozzeria esterna del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso.».
13.31. Sorte, Tosi.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
14.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 14-bis, sopprimere le parole: alla maggiorazione di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni dell'articolo 208.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

   a) numero 2), capoverso 14-quater, sopprimere il secondo periodo;

   b) numero 3), capoverso 15.1, sopprimere il terzo periodo.
14.3. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.
*14.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*14.6. Pastorella.
*14.7. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.
*14.8. Pastorino.
*14.10. Pella.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
**14.11. Pastorella.
**14.13. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.
**14.14. Pastorino.
**14.15. Pella.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso 4-bis, sostituire le parole: lettera g) con le seguenti: lettere g) e g-bis).

  Conseguentemente, al numero 2), capoverso 5, sostituire la parola: g) con le seguenti: g), g-bis).
14.16. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:

   «1-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Prefetti, limitatamente ai profili di sicurezza della circolazione, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, possono istituire zone a traffico limitato territoriali, anche a carattere permanente, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute oppure qualora si vogliano proteggere particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica. Tale disciplina non si applica alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, nonché alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai Pag. 170sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone, demandando l'attuazione agli enti proprietari delle strade interessate che provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che il divieto sia permanente e ne sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno un anno rispetto all'entrata in vigore. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), la cui gestione deve essere unitaria e centralizzata.»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

   c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.».
14.02. Sorte, Tosi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada)

  1. Al comma 4 dell'articolo 201 del Codice della strada, dopo le parole: «amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «in misura non eccedente ad euro cinque.».
14.03. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

  1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo le parole: «dalle disposizioni vigenti.» sono aggiunte le seguenti: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».
14.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Verifica della velocità di navigazione)

  1. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna sono utilizzate le apparecchiature di cui agli articoli 45 e 142, comma 6, del decreto Pag. 171legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. In considerazione dell'esigenza di tutelare il delicato ecosistema lagunare, per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità di navigazione nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle previste dal comma 1, purché omologate o approvate con le medesime modalità previste dagli articoli 45 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 si applica una riduzione pari al 15 per cento, con un minimo di 2 nodi, che comprende anche la tolleranza strumentale. Al valore della velocità rilevato con i dispositivi di cui al comma 2, si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 1 nodo, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 15 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 1, e al 5 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 2.
  4. Gli organi accertatori possono altresì utilizzare o installare le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 per il controllo del traffico e finalizzate al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero del responsabile dell'illecito.
  5. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.
14.05. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

  1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».
14.06. Casu.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

  1. All'articolo 85 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».
14.07. Gruppioni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

  1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da somma da euro 1.812 a euro 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;

   b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».
*14.08. Ciocchetti.
*14.09. Cesa.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto Pag. 173l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

   b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».
14.010. Casu.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

   b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».
14.011. Barbagallo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 4:

    a. al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

Pag. 174

    b. al primo periodo, le parole da «ovvero, pur essendo munito» fino a «all'autorizzazione» sono soppresse;

    c. al primo periodo, le parole da «€ 173» fino a «€ 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da € 1.812 a € 7.249»;

    d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

   2. al comma 4-bis. l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di stazionamento su suolo pubblico in assenza di prenotazione per una prestazione a tempo e/o viaggio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»

   3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
14.012. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persona)

  1. All'articolo 85, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

    2) le seguenti parole: «ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» sono soppresse;

    3) le parole: «da euro 173» a «euro 1.731» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «da euro 1.812» a «euro 7.249»;

    4) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

   b) al comma 4-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di assenza di un contratto di prestazione a tempo o viaggio, stipulato anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del made in Italy sono definite le caratteristiche del contratto di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter) Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
14.013. Michelotti.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 4:

    a. al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

    b. al primo periodo, le parole da «ovvero, pur essendo munito» fino a «all'autorizzazione» sono soppresse;

    c. al primo periodo, le parole da «€ 173» fino a «€ 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da € 1.812 a € 7.249»;

    d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

   2. al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

   3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
*14.014. Pastorella.
*14.015. Barbagallo.

ART. 15.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca.»

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in ambito urbano inserire le seguenti: ed extraurbano.
15.2. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Sopprimere il comma 1.
*15.6. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
*15.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*15.8. Ghirra.
*15.9. Pastorella.
*15.10. Pastorino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**15.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
**15.12. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

   «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di Pag. 176tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».
15.17. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

   «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».
15.18. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

   «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
*15.23. Pastorella.
*15.24. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.
*15.25. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

   «b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare Pag. 177e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente codice».
**15.26. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
**15.30. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
15.31. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: esigenze di mobilità aggiungere le seguenti: delle persone e delle merci.
*15.32. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*15.33. Pastorella.
*15.35. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il limitato numero, la comprovata complessiva bassa incidenza in relazione alle emissioni delle auto con motore termico e al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situazioni emergenziali, viene salvaguardata la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico così come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5, purché abbiano un'anzianità non inferiore ai trent'anni dalla prima immatricolazione.
15.36. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situazioni emergenziali, è consentita la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5.
15.39. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il contributo allo snellimento del traffico cittadino e la riduzione dei tempi di sosta in coda, viene salvaguardata la circolazione di ciclomotori e motoveicoli.
15.40. Faraone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad essa connessi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: predette limitazioni, aggiungere le seguenti: tra cui i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro VI o superiore, tenuto conto dell'impatto esiguo delle loro emissioni inquinanti e, al contempo, della necessità di garantire la consegna delle merci all'interno delle città.
15.42. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: e dei servizi ad esse connessi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: i livelli minimi con le seguenti: gli standard.
15.43. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: predette limitazioni aggiungere le seguenti: tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori, Pag. 178o alimentati con carburanti a trazione alternativa.
15.45. Tosi, Sorte.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».
15.46. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».
*15.47. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.
*15.48. Ghirra.
*15.49. Pastorino.
*15.51. Pella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 11-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo la parola: «zone» sono inserite le seguenti: «o strade»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone o strade scolastiche urbane, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale; i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni; i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza; gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva».
15.53. Ghirra.

  Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero ove ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di eventuali futuri ampliamenti della sede stradale in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.
15.54. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.
15.55. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 58) è sostituito dal seguente: «58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del trafficoPag. 179 di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»;

   b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: «58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.».

  2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel primo periodo, dopo le parole: «zone», sono aggiunte le seguenti: «o strade»;

   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva.».
*15.01. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.
*15.02. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale)

  1. All'articolo 6, comma 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: «capo di circondario» sono inerite le seguenti: «ovvero al Presidente dell'Autorità di sistema portuale ove istituita».
15.03. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Circolazione nei centri abitati)

  1. All'articolo 7, comma 14, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La circolazione controsenso in centro abitato, non osservando il segnale di divieto imposto dalla segnaletica stradale è soggetta alla sanzione pecuniaria di cui al precedente periodo e alla decurtazione di 4 punti patente.».
15.04. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Circolazione dei mezzi meccanici su impianti sciistici e strade chiuse)

  1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

   1. La circolazione di motoslitte adibite al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, al soccorso, allo svolgimento di attività connesse alla gestionePag. 180 di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna, è consentita anche su strade chiuse al traffico.
   2. All'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: "degli impianti sciistici", sono aggiunte le seguenti: "al soccorso, nonché allo svolgimento di attività connesse alla gestione di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna"».
15.05. Cattoi, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 14 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, e aggiunta la seguente lettera: «c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;».

   b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: «2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.».
15.06. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale, e possono, in quanto veicoli, circolare su strada a) per il proprio trasferimento, per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate alla esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale e per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, comma 3, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola.».
15.08. Barabotti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 70.
(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

   1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.
   2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria Pag. 181della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale».

  2. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.
  4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.
  5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
15.09. Cherchi, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 70.
(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

   1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

   a) I servizi di piazza a trazione animale;

   b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

   c) Veicoli destinati al trasporto di cose;

   d) Carri agricoli;

   e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini.».

  2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.
  3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di Pag. 182cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
  4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;

   b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale», sono sostituite dalle seguenti: «e natante».

  5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.
*15.010. Ghirra.
*15.011. Pastorino.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;

   b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.

  2. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
  3. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 400.000 euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15.012. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Pag. 183

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis, le parole: «i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione» sono sostituite dalle seguenti: «i veicoli acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese esercenti la medesima attività ed iscritte al Registro elettronico nazionale o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.».

  2. Al comma 4, dopo la lettera b-bis, è aggiunta la seguente: «b-ter) I veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone.».
*15.013. Casu.
*15.014. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*15.015. Pastorella.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il documento di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, dei quali all'articolo 60, commi 1 e 4, è aggiornato con la classificazione conseguita entro sessanta giorni dal rilascio del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 17 dicembre 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2010, Supplemento Ordinario n. 55.».
**15.016. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
**15.018. Tosi, Sorte.
**15.021. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche ai limiti di velocità)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.
   1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presìdi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono Pag. 184essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica».
15.026. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».
  2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

   a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

   b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

  3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
15.027. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei Pag. 185centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».
  2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

   a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

   b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

  3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
15.028. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disciplina dei limiti massimi di velocità all'interno dei centri abitati)

  1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane» sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo per le strade urbane di scorrimento di tipo D, ove la velocità non può superare i 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 chilometri orari per le strade urbane di quartiere di tipo E,».
  2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dall'articolo 142, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. I comuni provvedono:

   a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla conferma o all'aggiornamento della classificazione vigente, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1;

   b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativiPag. 186 eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
15.029. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E».
*15.030. Pastorella.
*15.032. Roggiani, Cuperlo, Forattini.
*15.033. Pastorino.
*15.034. Pella.
*15.035. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E».
15.036. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Limiti di velocità in prossimità di cantieri)

  1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari o concessionari della strada devono prevedere una ulteriore riduzione dei limiti di velocità, con particolare riguardo ai mezzi pesanti, in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta di marcia, a maggiore garanzia della sicurezza degli operatori stradali.»
15.037. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 143, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 187n. 285, al comma 11, dopo la parola: «contromano» sono aggiunte le seguenti: «o controsenso, ovvero in una rotatoria in senso contrario».
15.038. Ghirra.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 175, comma 7,lettera a) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), dopo le parole: «che non siano rimorchi», sono aggiunte le seguenti: «o veicoli autorizzati con modello DGM 243».
15.039. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 179 ,comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale.
15.040. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, ferma restando la responsabilità del conducente, gli organi di polizia stradale notificano le contravvenzioni al locatore, che procede al pagamento. È fatto salvo l'obbligo di rivalsa sul locatario, secondo le modalità convenzionalmente pattuite».
  2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente comma : «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia oggetto di locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 84 quando il locatario sia residente all'estero.».
15.041. Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente: «2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione, di cui al comma 2 del presente articolo».
*15.042. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*15.043. Tosi, Sorte.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Modifiche in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o Pag. 188naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente»;

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
16.4. De Luca.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1. dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada,dall'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati»;

Pag. 189

    2. al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3. dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati.»;

   b) all'articolo 7:

    1. al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del medesimo articolo 6»;

    2. dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis, nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada»;

   c) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
16.01. Vietri.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente

Art. 16-bis.
(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

  1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.
16.02. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rimorchi)

  1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».
16.03. Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Pag. 190

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.
16.04. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente Titolo:

TITOLO IV-bis
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 16-bis.
(Ricorso in sede giudiziale)

  1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente.
16.05. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziate per l'attuazione del PNSS)

  1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

   a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

   b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

   c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.
16.06. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla regolamentazione della pubblicità su strade e sui veicoli)

  1. All'articolo 57 del Regolamento del codice della strada di cui al decreto del Pag. 191Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi e sui veicoli utilizzati da associazioni o enti operanti nel terzo settore unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

   a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

   b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli indicati nel primo periodo del presente comma sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade».

Art. 16-ter.
(Modifiche all'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

   1. All'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis: «I veicoli impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante possono raggiungere la lunghezza massima di 26,50 m e la larghezza massima di 2,60 m per gli autotreni, e per gli autoarticolati la lunghezza massima di 19,50 m, e la larghezza massima di 2,60 m».
16.07. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di periodi di riposo e tempi di guida nel trasporto di animali)

  1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
16.016. Schullian, Gebhard, Steger.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
DELLE PROCEDURE DI RINNOVO PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE E ALTRE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo delle patenti delle persone con disabilità, sclerosi multipla e patologie correlate)

  1. Le persone con diagnosi di sclerosi multipla (SM) e patologie correlate, nonché con altre patologie neurologiche, che richiedono una patente di guida per la prima Pag. 192volta o richiedono il rinnovo sono valutate in prima istanza da un medico monocratico di cui all'articolo 119, comma 2 del 30 aprile 1992, n.285, il quale valuta in conformità con quanto previsto all'articolo 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, la necessità di un eventuale rinvio alla commissione medica locale.
  2. In applicazione del comma 1 e senza che intervenga il rinvio automatico alla commissione medica locale, le persone con patente di guida valida al momento della diagnosi di sclerosi multipla e patologie correlate o altre patologie neurologiche, possono richiedere una prima valutazione presso il medico monocratico, di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista della patente, sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico specialista di riferimento. Il medico in parola potrà procedere al rilascio di idoneità alla guida per la conversione della patente, o rinviare alla commissione medica locale come nel precedente comma.
  3. Il titolare di patente di guida di cui al comma 2, mantiene il titolo di validità della patente sino all'esito della visita e riceve il foglio provvisorio di guida in attesa della valutazione da parte del medico monocratico o, se necessario, presso la commissione medica locale qualora il medico monocratico provveda a rinviare il caso.
  4. Nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medico monocratico può riconoscere l'idoneità alla guida per le categorie A, B e BE alle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate e altre patologie neurologiche per un massimo di 5 anni, così come la commissione medica locale, nei casi di rinvio previsti dal comma 1 del presente articolo.
  5. L'autorità competente può richiedere esami o prove specifiche per verificare la capacità di guida del richiedente.
16.019. Baldelli.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dodici mesicon la seguente: diciotto mesi.

  Conseguentemente,

   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;

    al terzo periodo, dopo le parole: ciascun decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato da un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate,

    dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Se il termine previsto per il parere cade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni;

    al quarto periodo, sopprimere le parole da: Ove il parere fino a: di cui al presente articolo;

    al sesto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni;

   b) al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di Pag. 193circolazione e di guida previste dal codice della strada;
17.2. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per i profili finanziari, che inserire le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia inserire le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali,
17.3. Pastorino.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti:

  Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Ove i pareri parlamentari di cui al periodo precedente indichino specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle necessarie modifiche o integrazioni al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi.
17.4. Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della qualità aggiungere la seguente: , trasparenza.
17.5. Sorte, Tosi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la completa digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla presentazione delle richieste di prenotazione delle revisioni periodiche presso gli sportelli degli uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento a quelle relative dei veicoli pesanti;
17.6. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo, alla luce dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile, che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza;
17.7. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in riferimento alla possibilità di incrementare il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare agli uffici territoriali della motorizzazione civile che presentano tempi di attesa per l'effettuazione delle revisioni superiori ai 6 mesi;
17.8. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarnePag. 194 le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;
17.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
17.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) adeguamento delle disposizioni del Codice della strada alle modifiche legislative intervenute, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità e tenendo conto dei compiti di polizia stradale oggi affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale;
*17.12. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.
*17.13. Ghirra.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: viabilità, inserire le seguenti: tenendo conto dei compiti di polizia stradale oggi affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale.
17.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;
17.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: , tra l'altro prevedendo la celebrazione nei giorni immediatamente precedenti o successivi la terza domenica di novembre della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.
17.16. Casu.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: e l'istituzione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un percorso formativo certificato volto a garantire la conoscenza delle regole essenziali concernenti la circolazione dei veicoli e la sicurezza stradale.
17.17. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.
17.18. Casu.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttivaPag. 195 patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.
17.19. Casu.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
*17.20. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.
*17.21. Ghirra.

  Al comma 2, dopo lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione di attività formativa attraverso Corsi di guida Sicura Avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».
17.22. Faraone.

  Al comma 2, dopo lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) previsione di attività formativa attraverso Corsi di guida Sicura Avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, dopo le parole: «corsi di guida avanzata,» sono aggiunte le seguenti: «oggetto di espressa autorizzazione da parte della M.C.T.C.».
17.23. Faraone.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,
17.24. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,
17.25. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze Pag. 196in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,
17.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini «omologazione ed approvazione» previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
17.28. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-quater, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste;
17.29. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) previsione della sostituzione, ovunque ricorrano nel codice, delle parole: «incidente» o «incidenti» con le seguenti: «scontro» o «scontri»;
17.30. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di:

    1) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi;

    2) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni;

    3) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza, quali ad esempio collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali e altro, rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;
17.31. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;
17.32. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) inserimento delle fattispecie previste dall'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali aggravanti dei reati previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale;
17.33. Casu, Gianassi.

Pag. 197

  Al comma 3, lettera d), alinea, dopo le parole: ai nuovi strumenti di controllo a distanza, inserire le seguenti: individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista,
17.34. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, lettera d), alinea, dopo le parole: ai nuovi strumenti di controllo a distanza, inserire le seguenti: digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e degli atti endoprocedimentali relativi alle sanzioni al fine di scongiurare l'attribuzione di pagamenti non dovuti e accelerare il rimborso degli stessi,
17.35. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 3, lettera d), numero 2), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con le seguenti: dell'utenza vulnerabile.
17.36. Pastorino.

  Al comma 3, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) individuazione di una soglia di reddito al di sotto della quale la sanzione deve essere commisurata alle effettive possibilità economiche del trasgressore, anche in deroga ai limiti di importo minimo e massimo stabiliti e prevedendo la possibilità di pagamenti dilazionati;
17.37. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).
*17.38. Tosi, Sorte.
*17.39. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del tipo di veicolo guidato;
17.40. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

  Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato aggiungere le seguenti: , con la possibilità di avvisare in maniera istantanea attraverso una comunicazione digitale certificata della sanzione prevista e delle modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.
17.41. Casu, Ascani.

  Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato aggiungere le seguenti: , con la possibilità di avvisare in maniera istantanea attraverso una comunicazione digitale della sanzione prevista e delle modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa;
17.42. Casu, Ascani.

  Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato aggiungere le seguenti: , con la possibilità di comunicare in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti quali l'Applicazione IO, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.
17.43. Casu, Ascani.

  Al comma 3, sopprimere le lettere e), f), o) e q).
*17.44. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

Pag. 198

*17.45. Ghirra.
*17.46. Pastorino.

  Al comma 3, sopprimere le lettere e) e f).

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

    1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle «Città a 15 minuti»;

    2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

    3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

    4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

    5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

    6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

    7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

    8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;
17.47. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere il numero 1).
*17.48. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
*17.49. Pastorella.

  Al comma 3, sopprimere la lettera e).
**17.50. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
**17.51. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.
**17.52. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo Pag. 199della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;
*17.53. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
*17.54. Pella.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;
**17.55. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
**17.56. Ghirra.

  Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: incidenti con la seguente: scontri.
17.57. Casu.

  Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: individuando fino alla fine del periodo, con le seguenti: mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.
17.58. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: di protezione personale sono inserite le seguenti: , tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita.
17.59. Alessandro Colucci, Cesa.

  Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;
17.60. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;
17.61. Casu.

  Al comma 3, sopprimere le lettere f) e o).
*17.62. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.
*17.63. Pella.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
**17.64. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
**17.65. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.
**17.66. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

    1) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli Pag. 200a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

    2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

    3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

    4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);
*17.67. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.
*17.68. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

    1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

    2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);
17.69. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 3, lettera f), numero 2), dopo le parole: infrastrutture stradali, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail.
17.70. Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) adozione di misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica, specialmente di grossa taglia, in tratti stradali che attraversano o costeggiano aree protette nazionali e regionali, incluse le aree della rete Natura 2000, e in aree interessate dalla presenza di specie animali di elevato valore conservazionistico da attuare attraverso:

    1) la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi;

    2) l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli;

    3) la riduzione dei limiti di velocità durante le ore notturne.
17.71. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Pag. 201

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) previsione di processi formativi destinati ai soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale che contemplino anche le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2022 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» e nel decreto ministeriale 22 gennaio 2019 «Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»;
17.72. Pastorino.

  Al comma 3, sostituire la lettera l) con le seguenti:

   l) revisione delle modalità di sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, prevedendone l'incremento nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle località a prevalente vocazione turistica;

   l-bis) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;
17.73. Gadda.

  Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) introduzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un sistema di monitoraggio delle violazioni delle norme del codice della strada in tema di disabilità, effettuato sulla base dei dati relativi alle sanzioni principali e accessorie forniti dai Comuni;
17.74. Marchetti, Pretto, Dara, Furgiuele.

  Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) previsione dell'obbligo, a carico di tutte le autoscuole, da attuarsi con modalità e tempistiche stabilite con regolamento emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di dotarsi di veicoli adattati per le guida di persone con disabilità;
17.75. Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

  Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

   l-bis) previsione dell'obbligo a carico dei Comuni di iscrizione dei titolari del Contrassegno Unificato Disabili Europeo alla piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unici;
17.76. Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

   m-bis) incremento nell'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 in prossimità di cantieri stradali anche di tipo mobile al fine di tutelare i lavoratori esposti al traffico;

   m-ter) riduzione dei limiti di velocità per i mezzi pesanti in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta alla marcia, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori stradali esposti al traffico;
17.77. Pastorino.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite Pag. 202le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
17.78. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
17.79. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;
17.80. Casu, Ascani.

  Al comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

   m-bis) individuazione di un periodo temporale uniforme di durata della luce gialla da applicare a semafori attivi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'installazione di timer che consentano la visualizzazione del tempo rimanente di accensione della luce gialla;
17.81. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) aggiornamento del decreto ministeriale 10 luglio 2002, recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo», inserendo gli schemi segnaletici in presenza di rotatorie;
17.82. Pastorino.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;
*17.83. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.84. Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.

  Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;
17.85. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, lettera n), premettere le seguenti parole: previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e
17.86. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, lettera n), sostituire le parole: pneumatici invernali con le seguenti: idonei dispositivi supplementari di sicurezza.
17.87. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Pag. 203

  Al comma 3, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;
17.88. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;
17.89. Ghirra.

  Al comma 3, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;
17.90. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera o).
*17.91. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.
*17.92. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

   o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
**17.93. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
**17.94. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

   o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;
17.95. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
17.96. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Pag. 204

  Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: , distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli;
17.97. Gadda.

  Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: ; le linee guida forniscono inoltre indicazioni ed incentivano l'apposizione della terza fascia sui guard rail, a salvaguardia dell'incolumità dei motociclisti;
*17.98. Ghirra.
*17.99. Faraone.

  Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: incentivando l'apposizione della terza fascia sui guard rail, a salvaguardia dell'incolumità dei motociclisti;
17.100. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;
17.101. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera q).
*17.102. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.103. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.
*17.104. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

   q) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
17.105. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

   q) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;
*17.106. Morassut, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.107. Ghirra.

  Al comma 3, lettera q), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini di una loro riduzione.
17.108. Ghirra.

  Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: della circolazione, con le seguenti: della circolazione extra urbana,
17.109. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

  Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   q-bis) revisione della regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, al fine di garantire contestualmente la tutela della sicurezza stradale e le esigenze di continuità produttiva e logistica;
*17.110. Pastorella.

Pag. 205

*17.111. Tosi, Sorte.
*17.112. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 3, lettera r), dopo le parole: semplificazione delle procedure aggiungere le seguenti: e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo.
17.113. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
17.114. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;
17.115. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
17.116. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo i criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee.
*17.117. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.118. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) previsione che in un percorso di guida obbligatoria, una parte delle ore previste venga svolto facoltativamente anche tramite simulatori;
17.119. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

   s-bis) revisione della disciplina inerente gli obblighi di presegnalazione dei dispositivi di accertamento differito della velocità, al fine di bilanciare esigenze di sicurezza stradale e salvaguardia dagli abusi dello strumento;

   s-ter) revisione con eventuale innalzamento delle percentuali di utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazione Pag. 206alle norme del codice della strada per l'educazione stradale nelle scuole;

   s-quater) disciplina organica e strutturata, con linee guida ministeriali e uniche, dei progetti di educazione stradale derivanti dal Piano Nazionale sulla sicurezza stradale.
17.120. Ghirra.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

   s-bis) adozione di misure normative e regolamentari che diano un impulso determinante alle azioni di accertamento delle corresponsabilità dei soggetti componenti la filiera del trasporto e della logistica, nel caso di violazioni gravi al Codice della Strada, nonché maggiore attenzione e controllo di tutti quegli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese di un settore caratterizzato dalla presenza di imprese nazionali ed internazionali;

   s-ter) previsione di apposite disposizioni normative e regolamentari di indirizzo che favoriscano ed accelerino i processi di digitalizzazione ed efficientamento degli Uffici delle Motorizzazioni Territoriali, nell'ottica sia di una maggiore sicurezza della circolazione dei veicoli pesanti, con riferimento ad esempio alle procedure di revisione obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle persone, sia della verifica della regolarità delle imprese in connessione con l'Albo degli Autotrasportatori;
17.121. Tosi, Sorte.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) revisione della normativa relativa alle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di guida di categoria B, con particolare riferimento alle esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, al fine di permettere di effettuare tali esercitazioni mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) aggiornamento delle caratteristiche del simulatore di guida di alta qualità, di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.
*17.122. Pastorella.
*17.123. Tosi, Sorte.
*17.124. Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) modificare la disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale.
17.125. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) uniformare secondo i migliori criteri di sicurezza le valutazioni per l'assegnazione delle patenti speciali per le persone con disabilità emesse da parte delle Commissioni Mediche Locali di cui all'articolo 119, comma 4, lettera a), attraverso l'utilizzo, in via sperimentale in ogni regione, del Verificatore di Capacità Residue, con il coinvolgimento delle principali Federazioni rappresentative delle persone disabili.
17.126. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) introduzione di misure volte alla revisione delle caratteristiche costruttive e Pag. 207funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada.
17.127. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) potenziamento della pianta organica del personale, in numero pari a cento posti, in materia di attività in missione presso le officine autorizzate dalla legge 1° dicembre 1986 n. 870, per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per veicoli con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate presso il Dipartimento dei trasporti e della navigazione.
17.128. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) introduzione di disposizioni finalizzate all'installazione obbligatoria di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone di categoria M2 e M3, eventualmente considerando un regime differenziato per la percorrenza di strade urbane ed extraurbane.
17.129. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

   s-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.
17.131. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) svolgimento delle verifiche sulle opere d'arte a carico esclusivamente dell'ente titolare/concessionario della viabilità interessata al transito del trasporto eccezionale o in condizione di eccezionalità. Tali verifiche hanno validità 6 mesi e coprono tutti i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità che, per loro configurazione, hanno sull'infrastruttura verificata un impatto inferiore rispetto a quello oggetto della verifica;
17.133. Tosi, Sorte.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente
17.134. Casu.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;
17.135. Casu.

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) monitoraggio e rinnovo delle barriere laterali di strade e autostrade (guard-rail), con particolare riguardo all'esigenza di garantirne l'adeguatezza progettuale,Pag. 208 la resistenza meccanica ed il contenimento dei veicoli nella carreggiata;
17.136. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
17.137. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) revisione delle macchine agricole, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984, attraverso una proroga dei termini al 31 dicembre 2024;
17.138. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

  Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche aggiungere le seguenti: prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo.
17.139. Casu.

  Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche aggiungere le seguenti: consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi.
17.140. Casu.

  Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche aggiungere le seguenti: prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso, come definiti dai commi 6 e 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 14 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo.
17.141. Casu.

  Al comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzoPag. 209 fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;
17.142. Casu, Braga.

  Al comma 4, lettera i), dopo le parole: suolo stradale aggiungere le seguenti: , tenendo anche conto, nei centri abitati, dello sviluppo morfologico urbano.
17.143. Giaccone.

  Al comma 4, lettera m), sostituire le parole da: automatizzati fino a: tali veicoli con le seguenti: che adottano sistemi di guida automatizzati, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e.
17.144. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

   o-bis) adeguamento alla normativa comunitaria, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «Angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistente nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;
17.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani.

  Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) sulle strade ad alta percorrenza e con alto tasso di incidentalità, ai fini dell'installazione di impianti di illuminazione pubblica e impianti di comunicazione, utilizzo di pali certificati conformi alle disposizioni UNI EN 12767 la cui classe di appartenenza indichi nessun assorbimento di energia in caso d'impatto e il più basso livello di rischio di indentazione del tetto del veicolo;
17.146. Davide Bergamini, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

  Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

   o-bis) facilitazione della diffusione di veicoli con sistemi di sicurezza attiva e passiva avanzati, con particolare riferimento ai dispositivi anti-angolo cieco da montare sui mezzi pesanti, ai dispositivi di regolazione automatica della velocità e ai dispositivi di frenata automatica;
*17.147. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.
*17.148. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali.

  Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

   o-bis) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
**17.149. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
**17.150. Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.
**17.151. Ghio, Malavasi.
**17.152. Nazario Pagano, Tosi, Sorte.

Pag. 210

  Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

   o-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite.
*17.153. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
*17.154. Pastorella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i percorsi di studio e di specializzazione per l'attribuzione della figura professionale del mobility manager, con particolare riferimento alle funzioni e ai requisiti e ai doveri dei mobility manager aziendali, dei mobility manager d'area e dei mobility manager scolastici. Al fine di certificare la qualità del lavoro del mobility manager, si prevede l'istituzione dell'albo presso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile.
17.155. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Uniformità delle valutazioni nell'ambito delle procedure di rinnovo delle patenti per persone con disabilità e patologie neurologiche)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e sentite le principali Associazioni rappresentanti le persone con disabilità, interviene per uniformare le procedure di valutazione di rilascio delle patenti speciali per le persone con disabilità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) migliorare e semplificare le procedure di valutazione delle patenti speciali per persone con disabilità;

   b) garantire, attraverso l'utilizzo di verificatori delle capacità residue, l'adeguamento dei processi di valutazione oggettivi delle capacità di guida delle persone con disabilità;

   c) prevedere di istituire, in ogni regione, i Centri per la Verifica delle Capacità di Guida;

   d) concorrere al finanziamento per la dotazione di verificatori delle capacità residue nei Centri di Mobilità per la valutazione dei requisiti di idoneità alla guida nei procedimenti di rinnovo per patenti speciali.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), si prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il periodo 2024-2025 da ripartire equamente tra tutte le regioni attraverso successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
17.02. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «dell'8 ottobre 2004» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli derivanti dalla guida di autoveicoli aziendali e privati durante l'espletamento dell'attività lavorativa e per raggiungere il luogo di lavoro».
17.09. Tosi, Sorte.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Trasporto taxi su gomma)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,Pag. 211 dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dodici mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   b) al comma 2, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

   c) al comma 3,

    1) secondo periodo, dopo le parole: «è trasmesso» sono inserite le seguenti: «entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

    2) l'ultimo periodo è soppresso;

   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Trascorsi inutilmente i periodi di cui al comma 3, il Presidente della regione competente per territorio nomina un commissario ad acta che indice il concorso straordinario per un numero di licenze pari al massimo autorizzabile entro 15 giorni dalla nomina. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive emesse a seguito dei concorsi di cui al periodo precedente, confluiscono nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di incentivare il trasporto per le persone con disabilità».
17.010. Gruppioni.

(Inammissibile)

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

  1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*18.01. Barbagallo.
*18.02. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

  1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.Pag. 212
  2. Il predetto ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.
  3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
**18.03. Barbagallo.
**18.04. Pastorino.
**18.05. Gadda.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

  1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
*18.07. Barbagallo.
*18.09. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.
*18.010. Ghirra.
*18.012. Faraone.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di modifica delle nuove regole in materia di sistema di trasporto taxi)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «licenze aggiuntive» sono inserite le seguenti parole: «, non trasferibili»;

   b) al terzo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992» sono soppresse e dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge 11 febbraio 2019, n. 12,».
18.013. Casu.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con Pag. 213modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».
*18.014. Casu.
*18.016. Gadda.

(Inammissibile)