CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2023
217.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 90

ALLEGATO 1

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 329, recante «Disciplina dell'ippicoltura», come risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 91

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 706 e abb., recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale», come risultante dalle proposte emendative approvate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 92

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Atto del Governo n. 98),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'importo totale dei lavori aggiungere le seguenti: , al netto degli oneri relativi alla manodopera in relazione all'applicazione dei contratti di lavoro e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori interessati alla realizzazione delle opere e degli edifici pubblici,.
1.1. Piccolotti.

ART. 2.

  Al comma 1 dopo le parole: nel programma triennale dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: nell'ambito del Fondo istituito all'articolo 5 della presente legge,.

  Conseguentemente all'articolo 5:

   1) al comma 2, dopo le parole: di seguito denominato «Fondo» aggiungere le seguenti: con una dotazione annuale non inferiore a 5 milioni di euro;

   2) al comma 4, sostituire la parola: stanziate con la seguente: ripartite.

  Conseguentemente all'articolo 7, sopprimere il comma 3.
2.1. Piccolotti.

ART. 4.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tutela e valorizzazione delle opere d'arte)

  1. Le opere d'arte di cui alla presente legge devono essere tutelate dall'amministrazione pubblica che le ha installate, prevedendo apposite e adeguate forme di sicurezza con oneri a proprio carico, nonché la corretta conservazione e manutenzione delle stesse.
  2. L'amministrazione pubblica che ha previsto l'installazione dell'opera d'arte nell'edificio pubblico è tenuta a rendere fruibile al pubblico l'opera d'arte o le opere d'arte installate, definendo date e orari di visione al pubblico. L'opera d'arte dovrà essere corredata da una presentazione della stessa, dell'artista che l'ha realizzata e del suo significato.
4.01. Piccolotti.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.