CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2023
212.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 8 consente lo svolgimento dell'attività di mediatore di diporto anche a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, ove il reato sia estinto;

    l'articolo 9 interviene sul codice del consumo, prevedendo che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali;

    l'articolo 18, al comma 4, attribuisce all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il potere di irrogare sanzioni e penalità di mora nell'ambito delle indagini finalizzate all'accertamento di violazioni del regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Market Act);

    il medesimo articolo 18, al comma 8, introduce una clausola di salvaguardia delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni profili disciplinati dal richiamato regolamento (UE) 2022/1925,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il disegno di legge, composto da 15 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche entro dicembre 2023;

    l'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) indicano tra i requisiti per abilitazione all'esercizio di guida turistica il non aver subìto condanne per taluni reati;

    l'articolo 12 dispone i divieti e le sanzioni per chi, in violazione delle norme, esercita la professione di guida turistica, utilizza il relativo tesserino e per gli operatori turistici che se ne avvalgono, nonché per chi ne ostacoli illegittimamente l'esercizio della professione o, infine, per la violazione dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione preventiva per chi effettui una prestazione a carattere temporaneo ed occasionale;

    il medesimo articolo 12, ai commi 8 e 9, attribuisce le funzioni di controllo ai comuni con modalità e i limiti da definire con decreto ministeriale e prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi; il comma 10 richiama, infine, per quanto non previsto dal provvedimento in esame, l'applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.