CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
Nuovo testo C. 1275 Conte.

PARERE APPROVATO

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il progetto di legge n. 1275, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il progetto di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    il principio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 fa riferimento, tra le altre cose, alla definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; l'attuale formulazione sembra quindi prefigurare che sia direttamente il decreto legislativo ad individuare tali contratti, mentre potrebbe risultare più logico, dal punto di vista della formulazione, prevedere che il decreto legislativo definisca le modalità con le quali tali contratti saranno individuati; potrebbe altresì essere oggetto di approfondimento l'opportunità di specificare la categoria dei “contratti collettivi nazionali maggiormente applicati”, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di definizione degli indici di rappresentatività delle associazioni sindacali (si richiamano ad esempio le sentenze n. 30 del 1990 e n. 231 del 2013);

    il principio di delega di cui alla successiva g) prevede, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, l'intervento diretto del Ministero del lavoro, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi; al riguardo, potrebbe costituire oggetto di approfondimento l'opportunità di specificare ulteriormente il principio di delega, individuando ad esempio forme e modalità dell'intervento del Ministero del lavoro;

    i principi di delega di cui alle successive lettere h) (“quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica”) e i) (“disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa”) sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, così ponendosi in contrasto con il paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1-bis prevedono che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (c.d. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma proceduralePag. 10 presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze – da ultimo, nel parere espresso sull'A.C. 1538 nella seduta del 15 novembre 2023 – il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a), g), h) ed i);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e dell'articolo 1-bis, comma 3, secondo periodo.».