CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 121

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte e abbinate.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 1275 e abb.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (C. 1515 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto che l'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI);

   considerato che l'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI (piccole e medie imprese) e reca misure per disciplinarla, prevedendo di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali;

   valutato con favore che l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti e che tra i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega figurano quelli di sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati nonché favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali nonché di contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». C. 1419 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (C. 1419 Governo);

   considerato che il provvedimento ha l'obiettivo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito;

   valutato con favore che l'articolo 5 stabilisce che tra i requisiti che devono possedere i candidati al premio vengono previsti la conclusione di un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento e la maturazione, nello stesso settore, di almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza;

   preso atto che l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato di selezione delle candidature, prevedendo che tra i componenti figurino il Ministro delle imprese e del made in Italy e un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».
9.0101. I Relatori.

ART. 13.

  All'emendamento 13.100 dei relatori, comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché.
*0.13.100.3. Cavo.
*0.13.100.4. (Nuova formulazione) Colombo, Maerna, Schiano Di Visconti.
*0.13.100.6. (Nuova formulazione) Squeri.

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  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Liceo del made in Italy)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

   b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy;

   d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

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    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
  6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali, le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente allegato:

Allegato A
(articolo 13, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY

1° biennio

1° anno

2° anno

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

  Lingua e letteratura italiana

132

132

  Storia e geografia

99

99

  Diritto

99

99

  Economia politica

99

99

  Lingua e cultura straniera 1

99

99

Pag. 127

  Lingua e cultura straniera 2

66

66

  Matematica*

99

99

  Scienze naturali**

66

66

  Scienze motorie e sportive

66

66

  Storia dell'arte

33

33

  Religione cattolica o attività alternative

33

33

891

891

* con Informatica
** Biologia, chimica, scienze della terra
13.100. I Relatori.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione.
23.14. (Nuova formulazione) Cavo, Bicchielli, Colombo.

ART. 25.

  Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  1-bis. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
*25.5. (Nuova formulazione) Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.
*25.6. (Nuova formulazione) Squeri, Colombo.

ART. 30.

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

   1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità.
   2. Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.
   3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 30, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.
   4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni Pag. 128nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.
   5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30.02. (Nuova formulazione) Bicchielli, Cavo, Colombo.