CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di tradizione, di memoria,
1.1. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la formazione con le seguenti: per la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze
1.2. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133
1.3. Mollicone.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela
2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni di rievocazione storica inserire le seguenti: , associazioni culturali

   e sostituire la parola: salvaguardare con la seguente: tutelare.
2.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: tutela,
3.1. Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quali fattori di sviluppo con le seguenti: quale elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale
3.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante con la seguente: trasversale e sostituire la parola: culturale con le seguenti: demoetnoantropologico e immateriale
3.3. Mollicone.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: artistico con la seguente: culturale
3.4. Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi
3.5. Mollicone.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: archeologico inserire la seguente: demoetnoantropologico,
3.6. Mollicone.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti centrali e territoriali del Ministero della cultura,
3.7. Mollicone.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la tutela e la conservazione con le seguenti: la salvaguardia e la trasmissione
3.8. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: della memoria inserire le seguenti: dei saperi
3.9. Mollicone.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: da un funzionario del Ministero della cultura con le seguenti: da due funzionari del Ministero della cultura
5.1. Mollicone.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero della cultura inserire le seguenti: da un funzionario dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura
5.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: per gli addetti del settore
5.3. Mollicone.

  Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: tecnico-artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: tecnico-artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche
5.4. Mollicone.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni la funzione pubblica e culturale delle manifestazioni di rievocazione storica, la loro vitalità e il legame con i territori e le comunità locali coinvolte, nonché la loro attendibilità storica, attribuendo uno specifico attestato di riconoscimento esplicativo delle motivazioni dell'iscrizione nell'elenco.
5.5. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: istituti universitari inserire le seguenti: di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche e storiche oltre che storico-artistiche
5.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 7.

  Al comma 1 sopprimere le parole: statali e paritarie
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei singoli contesti territoriali con le seguenti: dei singoli contesti culturali e territoriali
7.4. Manzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei con le seguenti: degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai
7.2. Mollicone.

  Al comma 2, dopo le parole: singolarmente o in rete aggiungere le seguenti: , Pag. 64anche attraverso le comunità educanti del territorio
7.3. Caso, Amato, Orrico.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Caso, Amato, Orrico.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: al fine di favorire fino alla fine della lettera.
9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli artisti esecutori e degli operatori con le seguenti: degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori e dopo le parole: di sperimentazione inserire le seguenti: e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno
9.2. Mollicone.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.
10.1. Manzi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati con le seguenti: demoetnoantropologico e immateriale legato
10.2. Mollicone.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 settembre 2007, n. 167, inserire le seguenti: anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 , e delle «espressioni di identità culturale collettiva» di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
14.4. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: aperte inserire la seguente: , inclusive
14.5. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione con le seguenti: prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione
14.6. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità con le seguenti: le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità
14.7. Di Maggio.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali;
14.8. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: la normativa concernente l'organizzazionePag. 65 delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei con le seguenti: le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di
14.9. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
14.10. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: le procedure relative con le seguenti: la normativa statale relativa e sostituire le parole: individuazione di con la seguente: individuare
14.11. Di Maggio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera p),
14.12. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: più vive e vitali,
14.13. Di Maggio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera v)
14.1. Mollicone.

  Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato
14.2. Mollicone.

  Al comma 4, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
14.3. Mollicone.

  Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme
14.14. Di Maggio.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

  1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

   b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

   c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

Pag. 66

   d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

   e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

   f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

   g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

  2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca e uno del Ministero dell'interno. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
  3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
  4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.1. Mollicone.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuito speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero della cultura aggiungere le seguenti: sentito il Ministero del turismo,
6.1. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel sito internet istituzionale del Ministero stesso con le seguenti: nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo
6.2. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Turismo
14.15. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demoetnoantropologico, immateriale ed economico con le seguenti: immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale
1.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante con la seguente: trasversale e sostituire le parole: storico, artistico e culturale con le seguenti: culturale immateriale
3.3. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti e luoghi della cultura pubblici e privati,
3.7. (Nuova formulazione) Mollicone.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati con le seguenti: culturale, materiale e immateriale, legato
10.2. (Nuova formulazione) Mollicone.

ART. 14.

  Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme e, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: patrimoni culturali immateriali con le seguenti: patrimonio culturale immateriale

  Conseguentemente, sostituire il titolo, con il seguente: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
14.14. (Nuova formulazione) Di Maggio.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

  1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali,Pag. 69 in materia di patrimonio culturale immateriale;

   b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

   c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

   d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

   e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

   f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

   g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

  2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
  3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
  4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demoetnoantropologico, immateriale ed economico con le seguenti: immateriale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale
1.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, sottoscritta dall'Italia nel 2013 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133
1.3. Mollicone.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela
2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: tutela,
3.1. Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: unificante con la seguente: trasversale e sostituire le parole: storico, artistico e culturale con le seguenti: culturale immateriale
3.3. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: artistico con la seguente: culturale
3.4. Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi espositivi
3.5. Mollicone.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: archeologico inserire la seguente: demoetnoantropologico,
3.6. Mollicone.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: le università, inserire le seguenti: gli istituti e luoghi della cultura pubblici e privati,
3.7. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: della memoria inserire le seguenti: dei saperi
3.9. Mollicone.

Pag. 71

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: da un funzionario del Ministero della cultura con le seguenti: da due funzionari del Ministero della cultura
5.1. Mollicone.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: per gli addetti del settore
5.3. Mollicone.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: tecnico artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tecnico artistiche con la seguente: tecnico-scientifiche
5.4. Mollicone.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: Il Ministero della cultura aggiungere le seguenti: sentito il Ministero del turismo,
6.1. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel sito internet istituzionale del Ministero stesso con le seguenti: nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo
6.2. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1 sopprimere le parole: statali e paritarie
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle radici culturali dei con le seguenti: degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai
7.2. Mollicone.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: degli artisti esecutori e degli operatori con le seguenti: degli artisti e degli artigiani esecutori, degli organizzatori e degli operatori e dopo le parole: di sperimentazione inserire le seguenti: e alle attività preparatorie che si svolgono nel corso dell'anno
9.2. Mollicone.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: delle tradizioni e della memoria legati con le seguenti: culturale, materiale e immateriale, legato
10.2. (Nuova formulazione) Mollicone.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 settembre 2007, n. 167, inserire le seguenti: anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle «espressioni di identità culturale collettiva» di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
14.4. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione con le seguenti: prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle Pag. 72pratiche culturali e la loro costante rinnovazione
14.6. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità con le seguenti: le memorie di comunità, gruppi e individui quali espressioni della specificità
14.7. Di Maggio.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) prevedere l'istituzione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali;
14.8. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: la normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei con le seguenti: le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di
14.9. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
14.10. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: le procedure relative con le seguenti: la normativa statale relativa e sostituire le parole: individuazione di con la seguente: individuare
14.11. Di Maggio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera p)
14.12. Di Maggio.

  Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole: più vive e vitali
14.13. Di Maggio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera v)
14.1. Mollicone.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'Istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Turismo
14.15. Il Relatore.

  Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente: I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato
14.2. Mollicone.

  Al comma 4, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
14.3. Mollicone.

  Alla rubrica sostituire le parole: per l'emanazione del Codice con le seguenti: per l'adozione di norme e, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: patrimoni culturaliPag. 73 immateriali con le seguenti: patrimonio culturale immateriale

  Conseguentemente, sostituire il titolo, con il seguente: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
14.14. (Nuova formulazione) Di Maggio.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)

  1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;

   b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

   c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;

   d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;

   e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;

   f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;

   g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.

  2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
  3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
  4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti Pag. 74universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15.1. (Nuova formulazione) Mollicone.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuito speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15.01. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

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ALLEGATO 5

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1515 Governo, approvato dal Senato, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». C. 1419, Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1419 Governo, recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in streaming.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La VII Commissione,

   premesso che:

    storicamente i settori popolari negli stadi italiani si sono sempre contraddistinti in particolari caratteristiche, frequentati soprattutto da giovani, di ogni fascia sociale e quindi pure studenti e disoccupati, grazie anche a prezzi del biglietto moderatamente bassi;

    secondo il Corriere dello Sport, «i costi sono lievitati da una media di 18,15 euro a una di 23,28 per i match di Serie A»;

    le prime giornate di serie A hanno visto costi delle curve con una media di 30 euro, con picchi di 40 euro a Udine, 41 a Roma, 40 a Frosinone, 45 a Torino;

    nella terza giornata si sono registrati 75 euro per una curva a Roma-Milan, 43 euro a Bologna-Cagliari;

    in alcune occasioni i prezzi aumentano anche per le coppe europee;

    i prezzi in altri Paesi, come la Germania, hanno una media di 19 euro nelle curve;

    nei decenni precedenti i costi erano molto più bassi, quasi fissi in tutto il campionato, mentre oggi variano da partita a partita;

    il «caro biglietti» nei settori popolari ha provocato proteste pacifiche di numerosi club di tifosi;

    a decidere la politica dei prezzi sono le singole società, generalmente facendo riferimento a tre differenti fasce: i biglietti contro le «big» (Juve, Inter, Milan, Napoli e le romane su tutte) costano di più, quelli per vedere le squadre di fascia media hanno un costo inferiore e quelli per gare contro le cosiddette «piccole» scendono ulteriormente;

    alcuni esempi concreti: un posto di curva in Roma-Spezia, ultima sfida della Serie A 2022/23, veniva a costare 22 euro, mentre per Roma-Salernitana due giornate fa all'Olimpico lo stesso seggiolino ne «vale» 35, cioè 13 euro in più (+59 per cento). Nella prima gara casalinga del 2022/23 la Lazio metteva in vendita a 25 euro un biglietto nei distinti dell'Olimpico (Lazio-Bologna), mentre per Lazio-Genoa del prossimo 27 agosto la cifra è salita a 40, con un incremento del 60 per cento;

    altro caso: il prezzo minimo per un adulto che vuole assistere a Milan-Torino è di 19 euro, e a febbraio lo stesso match (giocato però di venerdì sera) costava 14 euro. Anche sponda Inter i biglietti costano cari e si è passati per la sfida con il Monza dai 10 euro del terzo anello nel 2022/23 ai 22 euro di pochi giorni fa: +120 per cento;

    l'aumento dei costi riguarda anche gli abbonamenti ai servizi di streaming,

impegna il Governo

a sensibilizzazione le Leghe Calcio di Serie A e di Serie B affinché adottino iniziative che agevolino l'acquisto dei biglietti nei settori popolari in occasione delle partite dei rispettivi campionati, attraverso l'adozionePag. 79 di un calmiere dei prezzi e di agevolazioni a favore di chi frequenta quei settori, soprattutto i giovani di ogni fascia sociale, e a richiedere all'Autorità di settore di convocare un tavolo tecnico con gli operatori della comunicazione per individuare possibili soluzioni che facilitino, attraverso un'adeguata e innovativa politica dei prezzi degli abbonamenti, l'accesso alla visione degli eventi, anche in streaming, pure alle fasce meno abbienti di tifosi.
(8-00037) «Amorese, Mollicone, Perissa, Berruto, Caso».

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ALLEGATO 9

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Atto del Governo n. 94.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Atto del Governo n. 94),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.