CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO 1

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 3, lettera a), introduce nel codice civile l'articolo 2325-ter che indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere al fine di essere qualificati come emittenti di azioni o di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi;

    la lettera b) modifica la disciplina di cui all'articolo 2341-ter del codice civile, prevedendo obblighi di comunicazione dei patti parasociali nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

    la lettera c) modifica il campo di applicazione dell'articolo 2391-bis del codice civile, relativo alle operazioni con parti correlate;

    il comma 4 abroga, per finalità di coordinamento, l'articolo 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

    l'articolo 7, comma 1, lettera a), n. 1, modifica l'articolo 2412 del codice civile al fine di prevedere che il doppio del capitale sociale è quello risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma. Il n. 2. reca un'ulteriore modifica al fine di escludere, per le società per azioni non quotate, l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale sottoposto a vigilanza prudenziale, qualora la sottoscrizione delle azioni sia riservata a investitori professionali. Una disposizione analoga è recata dalla lettera b), che modifica l'articolo 2483 del codice civile, in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitata;

    l'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, prevedendo l'incremento da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo;

    l'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti;

    l'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

    l'articolo 26 consente anche alle società che sono sottoposte a indagini ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 38

ALLEGATO 2

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». C. 1419 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento si pone l'obiettivo, esplicitato nella relazione illustrativa, di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana attraverso l'istituzione di un apposito premio al merito;

    l'articolo 6, nel disciplinare la presentazione delle candidature da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone che ad essa, tra i vari atti, sia allegato anche l'estratto del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 39

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275 e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,

   esaminato per i profili di competenza la proposta di legge Conte C. 1275 ed abb., nel testo come risultante dall'emendamento approvato in sede referente;

   premesso che il testo risultante dall'esame in Commissione di merito non riproduce l'articolo 6 del testo originario, in materia di intervento del giudice del lavoro e che in esso non figurano quindi disposizioni di diretto interesse della Commissione Giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.