CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1515, recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti», già approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla VI Commissione della Camera dei deputati;

   considerato che:

    il disegno di legge consta di 27 articoli e concerne aspetti ordinamentali riguardanti la disciplina delle società commerciali con interventi diretti a favorire la capitalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

    il provvedimento introduce disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali, disciplina delle autorità nazionali di vigilanza, promozione dell'inclusione finanziaria e operatività della disciplina del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020;

    l'articolo 19 prevede l'attribuzione al Governo di una delega legislativa per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili alle materie «ordinamento civile», «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e e), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. C. 1275 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1275, recante «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione», come risultante dalla proposta emendativa approvata dalla Commissione di merito;

   rilevato che:

    la proposta di legge, nel testo emendato dalla XI Commissione, si compone di due articoli che delegano il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima proposta, uno o più decreti legislativi in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché in materia di controlli e informazione sulle stesse, al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, sancito dall'articolo 36 della Costituzione, e di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni della proposta di legge si inquadrano principalmente nella materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     assume altresì rilevanza la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

     le disposizioni di delega di cui all'articolo 1-bis presentano – con riferimento a taluni principi e criteri direttivi – profili inerenti alla vigilanza sul lavoro;

     nella sentenza n. 384 del 2005, la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui la vigilanza sul lavoro non rientra di per sé nella competenza concorrente concernente la «tutela e la sicurezza del lavoro» in quanto, ai fini dell'individuazione della competenza legislativa alla quale ascrivere l'attività di vigilanza, occorre valutare, caso per caso, i singoli oggetti sui quali la vigilanza si esercita; nella medesima sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, una disposizione (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004) istitutiva di una banca dati chiamata anche a raccogliere «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», in quanto riconducibile alla «materia tutela e sicurezza del lavoro»;

     nell'attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1-bis, comma 2, relativi all'acquisizione di dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria (lettera a)), alla realizzazione di banche dati sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi (lettera b)), all'introduzione di forme di rendicontazione dell'andamentoPag. 31 di misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lettera c)), andrebbero previste opportune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie in quanto i profili della vigilanza sul lavoro appaiono riconducibili alla materia della «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». C. 1419 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1419 recante istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»;

   rilevato che:

    il disegno di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione, ha lo scopo di sostenere e di promuovere l'eccellenza dell'arte culinaria italiana – che coniuga artigianalità e creatività – attraverso l'istituzione di un premio al merito denominato «Maestro dell'arte della cucina italiana», destinato a cinque distinte categorie di merito e che, a tal fine, il provvedimento stabilisce i criteri per la formulazione delle candidature e il loro esame da parte di un comitato ad hoc, definendo le modalità per l'assegnazione del premio e la revoca, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni sviluppate in particolare nella sentenza n. 175 del 2005, ha ricondotto l'ambito materiale della tutela del made in Italy principalmente nell'alveo della tutela della concorrenza;

     il disegno di legge appare quindi riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

     con riferimento alla disposizione dell'articolo 9 rileva, altresì, la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.