CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 novembre 2023
206.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 182

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché del turismo.
2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di Indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
*2.3. (Nuova formulazione) Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*2.4. (Nuova formulazione) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando, Carè, Toni Ricciardi, Porta.
*2.5. (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo la parola: digitalizzazione aggiungere le seguenti: e l'ecoinnovazione.
2.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: compresa l'Associazione dei marchi storici d'Italia con le seguenti: comprese l'Associazione dei marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale,.
3.2. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Comba, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Benzoni, Cavo.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: di politica industriale aggiungere le seguenti: ed economica.
4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: di approvvigionamento aggiungere le seguenti:, riciclo.
4.5. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Simiani, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Comba, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Andreuzza, Pag. 183Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Benzoni, Cavo.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile.
7.1. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra, Peluffo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: di imprese della filiera.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.
7.4. (Nuova formulazione) Colombo.

  Al comma 2, dopo le parole: della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7.5. Schullian, Cattoi, Andreuzza, Peluffo.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente

Art. 7-bis.
(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari dai commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
  2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;

   b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
7.01. (Nuova formulazione) Mattia, Colombo.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione aggiungere le seguenti:, la certificazione.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:

   dopo le parole: provenienti da processi di riciclo aggiungere le seguenti: nonché dei processi di concia della pelle;

   aggiungere, in fine, le parole: per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.
*8.2. (Nuova formulazione) Colombo.
*8.7. (Nuova formulazione) Andreuzza.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: e Pag. 184con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8.3. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: processi di produzione di fibre con le seguenti: processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili.
*8.4. (Nuova formulazione) Benzoni.
*8.5. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*8.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
  3. Le misure sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2023», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*8.09. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*8.010. (Nuova formulazione) Peluffo (PD-IDP), De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*8.012. (Nuova formulazione) Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco, Andreuzza.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentatiPag. 185 da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
  2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.
  3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*9.0100. I Relatori.
*9.01. (Nuova formulazione) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: Ucraina aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

  Conseguentemente, al comma 3,

   sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 2;

   sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.
10.2. (Nuova formulazione) Rotelli, Caramanna.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
*10.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*10.6. Evi, Zanella, Grimaldi.
*10.7. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*10.8. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*10.9. Colombo.
*10.10. Benzoni.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: del processo produttivo aggiungere le seguenti: del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: fasi di produzione aggiungere le seguenti: del pane fresco e.
12.05. (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: che rappresentano l'eccellenza del made in Italy sono Pag. 186aggiunte le seguenti: , comprese quelle titolari di marchi storici,.
14.5. (Nuova formulazione) Benzoni.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.
*14.10. (Nuova formulazione) Mollicone.
*14.11. (Nuova formulazione) Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Al comma 3, dopo le parole: La fondazione di cui al comma 1 si correla con sono inserite le seguenti: le regioni e.
14.8. (Nuova formulazione) Schiano Di Visconti.

  Al comma 3, dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
14.12. Cavo.

  Al comma 3, dopo le parole: direttrici di sviluppo economico aggiungere la seguente: sostenibile.
14.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 16.

  Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale.
16.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “thermae” possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;

    2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».
*18.01. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*18.02. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*18.03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 20.

  Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionalePag. 187 iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.
*20.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*20.6. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*20.7. (Nuova formulazione) Benzoni.

ART. 21.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*21.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*21.6. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.
*21.7. Benzoni.
*21.8. Evi, Zanella, Grimaldi.
*21.9. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.
*21.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*21.11. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
*22.1. (Nuova formulazione) Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.
*22.3. (Nuova formulazione) Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ART. 23.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico aggiungere le seguenti: e agrituristico.
23.1. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico nazionale aggiungere le seguenti: , anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,.
*23.2. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*23.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*23.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regione e provincia autonoma aggiungere le seguenti: e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.
**23.6. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
**23.7. Benzoni.
**23.8. Evi, Zanella, Grimaldi.
**23.9. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
**23.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministeri competenti per materia aggiungere le seguenti: e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato e del turismo.
*23.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Pag. 188

*23.12. Benzoni.
*23.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 24.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operatori fieristici con le seguenti: organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali.
*24.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*24.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo le parole: e con il Ministro del turismo, inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
**24.5. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
**24.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
**24.8. Benzoni.
**24.9. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
**24.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Peluffo, Pavanelli.
**24.11. Colombo.

ART. 26.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
26.2. Caramanna.

  Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*26.3. Pella.
*26.4. Benzoni.
*26.5. Evi, Zanella, Grimaldi.
*26.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*26.7. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 30.

  Al comma 3, dopo le parole: previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, aggiungere le seguenti: formulata sentiti gli enti locali coinvolti,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*30.3. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*30.4. Benzoni.
*30.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*30.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*30.7. Evi, Zanella, Grimaldi.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti,.
31.1. Evi, Zanella, Grimaldi, Pavanelli, Cappelletti.

Pag. 189

  Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.
31.5. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 38.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'industria aggiungere le seguenti: , e dell'artigianato.
*38.1. Benzoni.
*38.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*38.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
47.04. Schullian, Cattoi, Peluffo.

Pag. 190

ALLEGATO 2

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

EMENDAMENTO 13.100. DEI RELATORI

ART. 13.

  Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del «made in Italy», che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

   b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, oltre che della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy;

   d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel Pag. 191mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito del percorso del liceo del «made in Italy», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del «made in Italy» di cui al comma 1 a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy» può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
  6. Il percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte i Ministeri interessati, le regioni, gli Enti locali, le Parti sociali, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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Allegato A
(Articolo 13, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY

1° biennio

1° anno

2° anno

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

  Lingua e letteratura italiana

132

132

  Storia e Geografia

99

99

  Diritto

99

99

  Economia politica

99

99

  Lingua e cultura straniera 1

99

99

  Lingua e cultura straniera 2

66

66

  Matematica*

99

99

  Scienze naturali**

66

66

  Scienze motorie e sportive

66

66

  Storia dell'arte

33

33

  Religione cattolica o Attività alternative

33

33

891

891

* con Informatica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
13.100. I Relatori.