CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 novembre 2023
206.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

EMENDAMENTI 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 E 11.6 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera a).
0.3.18.1. Boschi.

  All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera b).
0.3.18.2. Boschi.

  All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera c).
0.3.18.3. Boschi.

  All'emendamento 3.18 del relatore, sopprimere il comma 2.
0.3.18.4. Boschi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13,comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame»;

   b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo»;

   c) all'articolo 35-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

   «17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazionePag. 63 ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo»;

    2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

   «17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis».

  2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non è liquidato alcun compenso» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio».
3.18. Il Relatore.

ART. 4.

  All'emendamento 4.14 del relatore, sostituire le parole: il procedimento è estinto con le seguenti: la Commissione territoriale valuta quali ulteriori atti intraprendere e le parole: successivamente all'estinzione con le seguenti: successivamente alla eventuale estinzione
0.4.14.1. Boschi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione».
4.14. Il Relatore.

ART. 5.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a) sopprimere il numero 1.
0.5.78.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: al primo periodo, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».
0.5.78.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: venti.
0.5.78.3. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e le parole «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse.
0.5.78.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

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  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), dopo le parole: in attuazione della vigente normativa aggiungere le seguenti: nazionale, regionale e comunitaria.
0.5.78.5. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è, comunque, stabilita fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente alla lettera a), numero 2), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.
0.5.78.6. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con oneri a valere anche con le seguenti: con oneri a valere.
0.5.78.7. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sopprimere il terzo e il quarto periodo.
0.5.78.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 50 per cento con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento.
0.5.78.9. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sopprimere il sesto periodo.
0.5.78.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sesto periodo, sostituire le parole: non superiore a novanta giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.
0.5.78.11. Boschi.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prorogabili per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.
0.5.78.12. Iezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

     al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono aggiunte le seguenti: «secondo le esigenze del territorio, tenuto conto dell'entità degli arrivi in frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

     al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza Pag. 65del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui al comma 1 e 3-bis, ed è comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.»;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;

    4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.»;

   b) alla lettera b), n. 3), capoverso 6-ter, sostituire le parole: tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ovunque ricorrono, con le seguenti: tribunale dei minorenni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
5.78. Il Relatore.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.
7.37. Il Relatore.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.
11.6. Il Relatore.

Pag. 66

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

  1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale,».
01.01. (Nuova formulazione) Lucaselli, Montaruli.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame»;

   b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo»;

Pag. 67

   c) all'articolo 35-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

   «17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo»;

    2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

   «17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis».

  2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al difensore non è liquidato alcun compenso» sono sostituite dalle seguenti: «il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio».
3.18. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b):

   1) sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: comma 2, al primo periodo;

   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione».
4.14. Il Relatore.

ART. 5.

  All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.
0.5.78.12. Iezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

Pag. 68

     1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati»;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;

    4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio»;

   b) alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter:

    al primo periodo, sostituire le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

    al terzo periodo, sostituire le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

    al quinto periodo, sostituire le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» con le seguenti: «presso il tribunale per i minorenni».

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
5.78. Il Relatore.

Pag. 69

ART. 7.

  All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.
7.37. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: nelle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera.
8.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 10.

  All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro»;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno»;

   c) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
10.2. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.
11.6. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 7.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  1-bis. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.35. (Proposta di nuova formulazione) Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Boldrini.

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ALLEGATO 4

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

     al numero 3), le parole: «Nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «10. Nei confronti» e le parole: «e si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «; si applicano»;

    alla lettera b), le parole: «e 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al» e le parole: «n. 159.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 159»;

    alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «, è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «Titolo VIII del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VIII del libro primo del codice penale» e dopo le parole: «quinto e sesto periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

     al numero 2), le parole: «e all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e all'articolo» e le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo,»;

   al comma 2, le parole: «Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole:» e dopo le parole: «dalle seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «:»;

   al comma 3, le parole: «primo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

   al comma 4, lettera a), le parole: «dei cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «degli stranieri».

  All'articolo 2:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «per il posto rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «, per il posto, rispettivamente,»;

   al comma 4, al primo periodo, la parola: «annua» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, la parola: «presenta» è sostituita dalla seguente: «presenti».

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  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera b), numero 3):

     al capoverso 6-bis, le parole: «dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

     al capoverso 6-ter:

      al quinto periodo, la parola: «notifica» è sostituita dalla seguente: «notificazione»;

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

    al capoverso 1-bis.1, le parole: «periodo, consegue» sono sostituite dalle seguenti: «periodo consegue».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «prefettura» è sostituita dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

  All'articolo 8:

   al comma 1, dopo le parole: «n. 142» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «dell'articolo 10-ter del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 2, le parole: «al comma 1, è» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 è» e dopo le parole: «all'articolo 50 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro» e le parole: «e a euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro».

  All'articolo 10:

   al comma 1, alinea, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «di potenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il potenziamento»;

    alla lettera a), le parole: «3.750 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,75 milioni di euro», le parole: «alla criminalità organizzata e al terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «della criminalità organizzata e del terrorismo» e le parole: «per il settore» sono sostituiti dalle seguenti: «per i settori»;

    alla lettera b), le parole: «1.250 migliaia di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1,25 milioni di euro» e le parole: «per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica»;

   al comma 2, le parole: «allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento»;

   al comma 3, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

   al comma 4, le parole: «2024, e 2025, si provvede quanto» sono sostituite dalle Pag. 73seguenti: «2024 e 2025, si provvede, quanto», le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto», dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023», le parole: «e quanto a 5 milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto a 5 milioni di euro» e le parole: «dei fondi speciali di conto capitale iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di conto capitale iscritto»;

   al comma 5, le parole: «nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori» e le parole: «e di innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'innovazione»;

   al comma 6, le parole: «dei fondi speciali di parte corrente iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo speciale di parte corrente iscritto» e dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2023».