CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2023
205.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1124, presentato dal Governo e recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021»,

   rilevato che:

    l'Accordo con la Repubblica di San Marino oggetto del disegno di legge di ratifica è volto ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1457, approvata dal Senato, recante «Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta da un solo articolo, novella la legge n. 92 del 2004, che ha istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale ed ha previsto la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati;

    la proposta prevede un concorso nazionale per premiare un'installazione temporanea o un'opera d'arte da esporre in occasione del Giorno del ricordo della tragedia delle foibe;

    il provvedimento istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, per promuovere e incentivare i viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, dedicati agli studenti delle scuole secondarie; prevede la concessione, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di 75.000 euro annui a quattro enti istituzionalmente volti alla tutela e alla valorizzazione della memoria storica delle vittime delle foibe e delle vicende dell'esodo giuliano-dalmata; estende il novero dei soggetti legittimati a richiedere il riconoscimento di una apposita insegna metallica con relativo diploma, ai soggetti infoibati e scomparsi ove manchino parenti in vita o un'esplicita domanda da parte degli stessi;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    la proposta di legge, in quanto reca l'istituzione e il finanziamento di un concorso nazionale e l'istituzione di un fondo per promuovere i «Viaggi del ricordo», è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) e in materia di «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n);

    la disposizione relativa all'estensione della legittimazione a chiedere il riconoscimento di una apposita insegna metallica con relativo diploma, riconosciuta ai soggetti infoibati e scomparsi, è ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi. C. 792, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 792 d'iniziativa dei Senatori Pirovano e altri, recante modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in materia di «Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi, già approvata dal Senato,

   rilevato che:

    la proposta di legge – introducendo l'articolo 2-bis alla legge 20 luglio 2000, n. 211 – istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella memoria» ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    l'intervento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione (ex articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione);

    la Corte costituzionale – con più sentenze, tra le quali in particolare la sentenza n. 279 del 2005 – ha ricondotto a tale competenza gli interventi sorretti «da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, non modificata nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione, reca agli articoli da 1 a 5 disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, chiamato a concorrere alla protezione del territorio, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico mediante lo svolgimento di specifiche attività che gli consentono l'iscrizione in un apposito elenco e conseguentemente l'accesso a premialità, accordi e convenzioni;

    la proposta, agli articoli da 6 a 9, istituisce la «Giornata nazionale dell'agricoltura» e prevede tanto per gli enti pubblici quanto per le scuole e per la concessionaria del servizio pubblico, la possibilità di promuovere iniziative e manifestazioni connesse ai temi della Giornata nazionale;

    la proposta prevede poi, agli articoli 10 e 11, un premio al merito da assegnare annualmente agli agricoltori che si siano particolarmente distinti nella loro attività, introducendo uno specifico stanziamento di 20.000 euro annui;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema» e «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere s) e l) della Costituzione;

    con riferimento alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema», la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di “materia trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (sentenze n. 262 del 2021, n. 77 del 2017, n. 278 del 2012);

    rileva inoltre la materia «agricoltura», ricondotta alla competenza regionale residuale in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articoloPag. 22 117 della Costituzione tra le competenze statali esclusive e concorrenti;

    con riguardo alle previsioni relative alle celebrazioni, iniziative e manifestazioni pubbliche, assumono rilievo anche le materie di competenza legislativa concorrente «promozione e organizzazione di attività culturali» e «istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

    in ordine alla «promozione e organizzazione di attività culturali», la Corte costituzionale – sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni». In merito, sebbene si tratti di una materia concorrente, le iniziative celebrative previste dalla proposta in esame non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b):

   1) sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: comma 2, al primo periodo;

   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione».
4.12. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

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ALLEGATO 6

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b):

   1) sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: comma 2, al primo periodo;

   2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: «la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento è estinto» e, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla dichiarazione di estinzione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente all'estinzione».
4.14. Il Relatore.

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     1.2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono inserite le seguenti: «secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

     1.3) al terzo periodo, le parole: «in coerenza con la normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione della vigente normativa»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati»;

    3) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis»;

    4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazionePag. 25 di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio»;

   b) alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter:

    al primo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

    al terzo periodo, le parole: «presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»;

    al quinto periodo, le parole: «tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale per i minorenni»

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).
5.78. Il Relatore.

ART. 7.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse.
7.37. Il Relatore.

Pag. 26

ALLEGATO 7

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: di presentazione aggiungere le seguenti: e di manifesta infondatezza.
4.13. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse con le seguenti: dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorità per quelle».
7.22. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: afflusso migratorio aggiungere le seguenti: e alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale.
11.4. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.