CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 133

ALLEGATO

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva)

  1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo i criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali più applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi volti ad intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;

   b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e categorie di lavoratori;

   c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici;

   d) contrastare il dumping contrattuale, che determina fenomeni di concorrenza sleale mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati ad abbassare il costo del lavoro e ridurre le tutele dei lavoratori.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) definire, per ciascuna categoria, i contratti collettivi più applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori nella stessa categoria;

   b) stabilire, per i settori degli appalti di servizi di qualunque tipologia, l'obbligo per le società appaltatrici e subappaltatrici di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto, trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi più applicati nella categoria nel quale l'appalto si sviluppa e identificati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e controllo poste in capo alle stazioni appaltanti con il fine di rendere effettivi gli obblighi quivi previsti;

   c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi, individuati in base al criterio di maggiore applicazione di cui alla lettera a), a quei gruppi di lavoratori non raggiunti da alcuna contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine;

   d) prevedere strumenti di incentivazione atti a favorire lo sviluppo progressivo Pag. 134della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle diversificate necessità derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alle differenze dei costi su base territoriale;

   e) prevedere strumenti di misurazione che si basino sulla indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo applicato al rapporto nei flussi UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, ciò anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche connesse ai rapporti di lavoro e contributive;

   f) introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o già scaduti, che comportino altresì il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori e delle lavoratrici volti, nello specifico, a bilanciare e, dove possibile, compensare la perdita del potere di acquisito subita;

   g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, e per i settori nei quali manca una contrattazione di riferimento, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il fine di adottare le misure necessarie a valere sui soli trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti da contratti collettivi più applicati vigenti in settori affini;

   h) quali misure di rafforzamento della concorrenza e lotta alla evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;

   i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili di impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune tra i lavoratori e l'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva)

  1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali sul piano nazionale, territoriale e per categorie e settori, nonché conseguire obiettivi di effettivo contrasto al dumping contrattuale, a fenomeni di concorrenza sleale, alla evasione fiscale e contributiva ed al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare in danno dei lavoratori e delle lavoratrici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per perfezionare la disciplina dei controlli e per sviluppare una informazione pubblica e trasparente in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare le modalità di comunicazioni tra imprese ed Enti pubblici in Pag. 135materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendono effettiva, certa ed efficace l'acquisizione del dato di applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati afferenti i trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori ed alle lavoratrici;

   b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e l'implementazione di banche date condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto al ricorso a forme di lavoro nero o irregolare, evasioni contributive ed assicurative, applicazione di contratti collettivi non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori, delle lavoratrici e degli Enti previdenziali;

   c) implementare forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto a fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, contrattazione collettiva, contrasto al caporalato, lavoro nero o irregolare, cooperative;

   d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze ispettive dell'INL, dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.;

   b) sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1.6. Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Battilocchio, Caparvi, Coppo, Giagoni, Giovine, Malagola, Mascaretti, Nisini, Tassinari, Volpi, Zurzolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, con le seguenti: un salario minimo legale, ovvero una remunerazione minima legale;

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, con le seguenti: salario minimo legale e remunerazione minima legale;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: In presenza fino a: prestato, con le seguenti: Il salario minimo legale, ovvero la remunerazione minima legale.

   c) al titolo della proposta di legge, dopo le parole: salario minimo, aggiungere le seguenti: legale e della remunerazione minima legale.
1.7. Soumahoro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, la presente legge disciplina altresì la partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori ai risultati delle aziende, attraverso la distribuzione degli utili e l'adozione dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori.

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  Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 7.
(Distribuzione degli utili)

  1. Le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp) di cui al regolamento (Ue) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) 2019/1238. Parimenti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a).
  3. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese.

Art. 7-bis.
(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

  1. I contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. L'accesso a tali partecipazione può essere previsto in maniera diretta ovvero mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.
  2. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni. Qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.
  3. I piani di partecipazione finanziaria possono individuare tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società quelli previsti dagli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, comma 8, del codice civile e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. I piani sono contenuti in apposito documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo. I piani hanno forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresaPag. 137 per i redditi annui lordi dei dipendenti. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.
  5. I contratti collettivi possono prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.
  6. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine che il piano stesso non può fissare in misura inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.
  8. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.
  9. All'articolo 51, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle parole: «euro 40.000». Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti.

Art. 7-ter.
(Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

  1. In deroga all'articolo 2341-bis del codice civile e agli articoli 122 a 124 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, i lavoratori dipendenti e i piccoli azionisti che siano persone fisiche possono stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nella assemblea societaria.
  2. È fatta salva la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.
  3. I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono:

   a) la previsione di un affidatario fiduciario obbligato ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni e i principi direttivi dell'atto istitutivo dell'accordo;

   b) la previsione di una durata massima dell'accordo;

   c) l'emissione da parte dell'affidatario fiduciario a favore dei fiducianti di documenti relativi all'accordo di affidamento;

   d) il diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle quote azionarie da parte di uno degli aderenti al negozio;

   e) l'individuazione, da parte dei disponenti, di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

  4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma, l'affidatario ha l'obbligo di acquisire l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie con atto scritto.
  5. Nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe di voto tra i lavoratori dipendenti in attività e i lavoratori dipendenti a riposo Pag. 138aderenti al piano, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 141, 142, 143 e 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  6. Le partecipazioni societarie possono essere altresì trasferite a trust istituiti e legittimati allo scopo di esercitare il diritto di voto.
  7. L'atto di trust, istituito a norma del precedente comma 6, deve disciplinare:

   a) la nomina del trustee;

   b) lo scopo, ossia l'oggetto del trust;

   c) i principi ai quali deve essere uniformato l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del trustee;

   d) la durata massima del trust;

   e) le condizioni e le modalità di retrocessione ai disponenti delle partecipazioni societarie;

   f) l'individuazione di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione del programma di trust.

  8. È istituito presso la Consob il registro dei voting trust. Il registro deve essere aggiornato mensilmente previe segnalazioni relative alla costituzione, modifiche o scioglimento dei trust da effettuarsi a cura del trustee. Il registro deve contenere il nome delle società presso le quali è costituito il trust, le caratteristiche elencate al precedente comma 7 e le modalità con cui è possibile trasferire le partecipazioni allo stesso.
  9. All'atto della sottoscrizione e della compravendita da parte di un investitore di titoli azionari riferibili a società elencate nel registro dei voting trust, gli intermediari sono tenuti a rendere all'investitore stesso un'informativa obbligatoria sull'esistenza del trust e sulla possibilità e modalità per aderirvi.

Art. 7-quater.
(Obblighi di trasparenza dell'accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determina, tramite decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le attività dei soggetti di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza.

Art. 7-quinquies.
(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)

  1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7-bis, nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro.
  2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:

   a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;

   b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;

   c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilitePag. 139 le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2.

Art. 7-sexies.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)

  1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
1.3. Boschi, Marattin, Faraone, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale, la presente legge disciplina altresì la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla organizzazione delle aziende.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Art. 7.
(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

  1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso.
  2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-duodecies del codice civile.
  3. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 7-bis, comma 6.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche alle cooperative di consumo.

Art. 7-bis.
(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

  1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
  2. Gli amministratori di cui al comma 1, nonché i relativi supplenti, sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.
  3. Gli amministratori di cui ai commi precedenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.
  4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva. Essi hanno altresì diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore alle 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecnico/specialistiche e trasversali. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
  5. I corsi di formazione di cui al comma 4, secondo periodo sono organizzati dalle Pag. 140università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detti corsi possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Alle società che adottano la partecipazione nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 è applicata una aliquota IRES agevolata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

Art. 7-ter.
(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

  1. Le società a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4.

Art. 7-quater.
(Salvaguardia dei contratti collettivi)

  1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
1.4. Boschi, Marattin, Faraone, Gruppioni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La presente legge introduce altresì incentivi per la riduzione del rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche e il salario aziendale minimo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per la riduzione del divario tra le retribuzioni all'interno dell'azienda)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le medie e grandi aziende che stabiliscono un rapporto tra la complessiva remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 25 volte, hanno diritto all'applicazione di una aliquota IRES agevolata.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, l'eventuale incremento del compenso massimo per gli amministratori, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative del presente articolo. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì le modalità di verifica della permanenza del requisito di cui al comma 1 e della correlazione di cui al comma 3, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale.
  4. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.
1.5. Faraone, Gruppioni.

Pag. 141

  Al comma 3, dopo le parole: codice civile, inserire le seguenti: nonché ai lavoratori a partita iva.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: il datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero il committente,;

    2) al primo periodo, dopo le parole: a livello nazionale, aggiungere le seguenti: , nonché la remunerazione comprensiva di tutti gli istituti previdenziali spettante ai lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita iva;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: stabilito dal CCNL, aggiungere le seguenti: o pattuito;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: CCNL, aggiungere le seguenti: ovvero dall'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compreso il lavoratore a partita iva.

   c) all'articolo 6, comma 1:

    1) dopo le parole: il datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , o il committente,;

    2) dopo le parole: associazioni sindacali, aggiungere le seguenti: o professionali;

    3) dopo le parole: ordina la datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero al committente,;

    4) dopo le parole: ai lavoratori, aggiungere le seguenti: o ai prestatori d'opera;

   d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero dei committenti.
1.1. Soumahoro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai giovani, non occupati, che si avviano al lavoro, ovvero ai lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la parola: domestico, aggiungere le seguenti: , per i giovani che si avviano al lavoro e per i lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
1.2. Soumahoro.

ART. 2.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a 9 euro lordi con le seguenti: alla cifra stabilita dalla Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 5, che, in prima applicazione, la determina entro trenta giorni dalla sua istituzione.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2.3. Marattin, Boschi, Faraone, Gruppioni.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a 9 euro lordi con le seguenti: alla cifra stabilita dalla Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al successivo articolo 5, che, in prima applicazione, la determina entro trenta giorni dalla sua istituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: di 9 euro.
2.1. Marattin, Boschi.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 9 euro lordi, con le seguenti: 12 euro lordi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: 9 euro, con le seguenti: 12 euro.
2.2. Soumahoro.

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  Al comma 2, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, alle parole: da adottare, premettere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;

   b) al comma 2:

    1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

   a-ter) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    2) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi e dei committenti;

   c) sostituire il comma 4, con il seguente:

  4. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del salario minimo legale e della remunerazione minima legale deve essere stabilita in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale, ed è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.4. Soumahoro.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sopprimere le parole da: In presenza, fino a: articolo 2;

    2) dopo la parola: prestato, aggiungere le seguenti: ovvero il trattamento economico complessivo;

    3) dopo le parole: a livello nazionale, aggiungere le seguenti: ovvero pattuito;

   b) al comma 2, dopo la parola: CCNL, aggiungere le seguenti: , ovvero nell'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compresi i lavoratori a partita iva;

   c) sopprimere i commi da 3 a 5.

   d) al comma 6, capoverso:

    1) dopo la parola: corrispettivo, aggiungere la seguente: orario;

    2) sostituire le parole da: quello stabilito dai fino alla fine del comma, con le seguenti: a 12 euro lordi, soglia aggiornata annualmente in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.
3.1. Soumahoro.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è quello previsto, fino a: suo rinnovo, con le seguenti: , in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2.
4.1. Soumahoro.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.2. Marattin, Boschi, Faraone, Gruppioni.
*7.3. Scotto, D'Alessio, Mari, Barzotti.