CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2023
204.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1551 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, approvato dal Senato;

   rilevato che:

    il decreto-legge è composto, a seguito dell'esame da parte del Senato, da 41 articoli;

    gli articoli 1 e 1-bis recano misure di proroga in materia di politiche abitative;

    l'articolo 2 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività;

    l'articolo 3 reca la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi a favore di soggetti interessati da eventi meteorologici ed alluvionali nonché disposizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle proprie attività da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical e della società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a.;

    l'articolo 3-bis differisce i termini per l'adesione al ravvedimento speciale;

    l'articolo 4 proroga i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva;

    l'articolo 5 differisce il termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori;

    l'articolo 5-bis reca il differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità;

    l'articolo 6 proroga i termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali;

    l'articolo 6-bis reca la proroga del termine per la relazione da parte dei comuni sugli obiettivi di servizio 2022 relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità;

    l'articolo 6-ter differisce il termine di decorrenza dell'obbligo per i comuni di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e reca proroga in materia di spending review degli enti locali;

    in particolare, il comma 4 dell'articolo 6-ter delinea il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevedendo che il riparto di tale concorso sia effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

    l'articolo 6-quater reca il differimento di termini in materia di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature;

    l'articolo 6-quinquies proroga i termini in materia di utilizzo da parte degli enti locali di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;

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    l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

    l'articolo 7-bis reca proroga di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili;

    l'articolo 7-ter reca disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

    l'articolo 7-quater rifinanzia il fondo finalizzato a garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

    l'articolo 8 reca proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili;

    l'articolo 8-bis proroga il termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo;

    l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

    l'articolo 9-bis e l'articolo 10-bis recano proroga di termini rispettivamente in materia di trasporto pubblico locale e in materia di trasporti eccezionali;

    l'articolo 10-bis reca la proroga della sospensione dell'efficacia del decreto – previsto dall'articolo 10, comma 10-bis del codice della strada – sui trasporti eccezionali e, per l'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti. Tale tavolo tecnico ha il compito di definire – entro il 30 ottobre 2024 – il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, che deve essere adottato con decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata;

    l'articolo 10 proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione e reca disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico;

    l'articolo 10-ter proroga i termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

    l'articolo 10-quater reca proroga di termini in materia sportiva;

    l'articolo 11 proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;

    l'articolo 11-bis interviene in materia di elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e di differimento della rilevazione del dato associativo;

    l'articolo 12 reca proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

    l'articolo 13 reca disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina;

    l'articolo 13-bis reca proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione;

    l'articolo 14 proroga i termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato;

    l'articolo 14-bis reca proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio;

    l'articolo 15 reca proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza;

    l'articolo 15-bis proroga termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi;

    l'articolo 15-ter differisce i termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte;

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    l'articolo 15-quater novella il codice dei contratti pubblici;

    l'articolo 15-quinquies proroga il termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile;

    l'articolo 15-sexies reca il differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;

    l'articolo 16 reca disposizioni finanziarie;

    l'articolo 16-bis prevede alcune modifiche in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016;

    l'articolo 17 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

   considerato che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento è prevalentemente riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera e) e lettera g), della Costituzione;

     rileva altresì la materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, in considerazione della difficile congiuntura economica, a partire dagli anni della crisi economico-finanziaria del 2010-2011, la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato gli ambiti di intervento del legislatore statale, avallando nei fatti la scelta, da questi effettuata in diverse occasioni, di introdurre vincoli anche molto puntuali per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali (sentenze n. 23 del 2014 e n. 198 del 2012);

     un più ampio potere del legislatore statale è stato riconosciuto anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, avendo la Corte ritenuto che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012);

     il provvedimento in esame, andando a delineare, all'articolo 6-ter, comma 4, il procedimento di determinazione del riparto del concorso alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, stabilisce che tale riparto venga effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

     assumono rilievo anche le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», «perequazione delle risorse finanziarie», «tutela della concorrenza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, nonché quelle di competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «tutela della salute», «protezione civile», «governo del territorio», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «tutela e sicurezza del lavoro» e «istruzione»;

     l'articolo 10-bis, nella parte in cui dispone l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un tavolo tecnico per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, volto ad individuare i corridoi dedicati a tali trasporti, stabilisce che il piano in questione venga adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni».
1.13. Lucaselli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
   3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

   b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12».
1.14. Kelany (Proposta di nuova formulazione).

  Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

  4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».
1.15. Lucaselli.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2.2. Il relatore.

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ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».
  2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.
9.09. Il Governo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)

  1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028».

  2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.
9.010. Il relatore.