CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità;

   ricordato che il provvedimento in esame costituisce l'attuazione di princìpi e criteri direttivi posti nell'ambito di una più ampia disciplina di delega relativa ai lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 2, commi da 4 a 8, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e successive modificazioni, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024;

   ricordato altresì che, tra i princìpi e criteri direttivi della richiamata delega vi sono:

    il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto;

    la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

    l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo;

    la definizione dei requisiti di accesso;

    la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale;

    l'incompatibilità dell'indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

    l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell'indennità;

    la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in oggetto) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite;

   osservato, dunque, che lo schema in esame, in attuazione di tali criteri e princìpi direttivi, all'articolo 1, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui:

    i lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

    gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli Pag. 21summenzionati (individuati con il D.M. 25 luglio 2023);

    i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità;

   osservato che l'articolo 2 prevede gli specifici requisiti soggettivi per tale indennità di discontinuità, tra cui:

    che abbiano dichiarato, nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali un reddito non superiore a 25.000 euro annui;

    che abbiano maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

    che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall'esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

   rilevato, dunque, che tale intervento normativo configura un primo, immediato, intervento per assicurare tutela economica ai lavoratori del settore dello spettacolo, fermo restando che, come precisato dal medesimo Governo, ulteriori misure di sostegno potrebbero essere valutate in sede di attuazione della più ampia delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo, di cui al già richiamato articolo 2 della legge n. 106 del 2022, con termine di scadenza fissato al 18 agosto 2024;

   preso atto che l'articolo 3 disciplina la misura e la durata dell'indennità di discontinuità, e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni, mentre l'articolo 4 disciplina l'accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell'indennità in oggetto;

   condivise le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità previste all'articolo 5;

   preso atto di quanto previsto dall'articolo 6 in materia di incompatibilità dell'indennità di discontinuità con altre misure indennitarie;

   considerato quanto previsto all'articolo 7 in relazione alla contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto, laddove si prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un'aliquota pari all'1 per cento, e un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro), con un'aliquota pari allo 0,5 per cento della medesima quota eccedente;

   preso atto che l'articolo 8, recando disposizioni transitorie in relazione alla cessazione (ivi prevista al comma 2) dell'attuale indennità ALAS, al comma 1, dispone che, per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, la domanda per l'indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023;

   valutata l'opportunità di differire tale termine, considerata la sua imminenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell'indennità di discontinuità, garantendo una adeguata conoscenza della normativa successivamente alla sua entrata in vigore;

   preso atto che l'articolo 9 definisce i limiti annui di onere al cui rispetto è subordinato il riconoscimento dell'indennità, provvedendo altresì alla copertura Pag. 22finanziaria degli oneri previsti dal provvedimento e stabilendo che per una parte di oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, a tale fine, necessiterebbe lo stanziamento di maggiori risorse;

   preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in considerazione dell'ampiezza della delega posta dall'articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106, si segnala infine l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un'attività di monitoraggio sull'attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di verificare se sussistano le condizioni per un ulteriore esercizio della delega legislativa sulla materia, anche nell'ottica di una più ampia revisione delle indennità e degli ammortizzatori;

   b) provveda il Governo a trasferire tempestivamente al bilancio dell'INPS, per le finalità di cui al provvedimento in esame, l'intera dotazione finanziaria, o comunque la massima parte possibile, del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l'anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro come evidenziato anche nella relazione tecnica;

   c) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 2, l'opportunità di chiarire se la categoria dei lavoratori intermittenti ivi considerata ricomprenda tutti i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;

   d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «cittadino dell'Unione europea» – riportata all'articolo 2, lettera a) – con la seguente: «cittadino di uno Stato dell'Unione europea»;

   e) con riferimento alla lettera e) dell'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la nozione di prevalenza sia da riferire alle ipotesi di reddito – derivante da attività lavorative per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – «superiore alla metà» del complesso dei redditi da lavoro;

   f) in relazione alla lettera g) del medesimo articolo 2, valuti il Governo, eventualmente con l'adozione di un decreto legislativo correttivo o integrativo, l'opportunità di limitare, in applicazione del principio di proporzionalità, il divieto di cumulo con i trattamenti pensionistici diretti ai casi in cui la misura di questi ultimi superi un determinato importo;

   g) con riferimento all'articolo 5, comma 3, che rimanda, quanto alla determinazione dei contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale, all'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, valuti il Governo l'opportunità di precisare se l'applicabilità del predetto richiamo normativo sia limitato alla sola definizione dei contenuti delle citate iniziative formative o debba estendersi anche al regime sanzionatorio previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25-ter in caso di mancata partecipazione alle stesse;

   h) in relazione all'articolo 7, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'aliquota contributiva previdenziale addizionale ivi prevista resti pari a 1,10 punti percentuali anche nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a tempo determinato, o resti salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

   i) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo – anche alla luce dei Pag. 23tempi di approvazione definitiva e di entrata in vigore del decreto in esame – l'opportunità di differire il termine del 15 dicembre 2023, previsto per la presentazione delle domande di indennità riferite all'anno 2022, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell'indennità di discontinuità, garantendo la più ampia diffusione della conoscenza della relativa procedura;

   l) sempre con riguardo al predetto termine di cui all'articolo 8, comma 1, si suggerisce altresì di esplicitare se esso sia posto a pena di decadenza, analogamente a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, dello schema in esame.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro pubblico e privato

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, Atto Governo n. 86, concerne l'attuazione della legge di delega di cui all'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, e l'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175;

    il comma 4, lettera c), dell'articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce che il Governo, con decreto delegato da adottare entro ventiquattro mesi dalla data entrata in vigore della legge, provveda alla «previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro»;

    il comma 6, dell'articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce la delega al Governo per «per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente» a favore dei lavoratori dello spettacolo; il medesimo comma prevede che il decreto legislativo dev'essere adottato tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati;

   evidenziato che:

    l'istituzione dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo – artisti, tecnici, professionisti – è stata inserita nella legge di delega n. 106 del 2022 da parte del Parlamento affinché si potessero accelerare, il più possibile, i tempi di realizzazione di un istituto di tutela previdenziale universale, specifico e dedicato al settore e sostenuto dall'erogazione di un'indennità economica. Tale urgenza era stata, infatti, ampiamente dimostrata dalla profonda e grave crisi subita dai lavoratori e dalle imprese dello spettacolo a causa della pandemia; una crisi che ha disvelato l'inefficienza e l'insufficienza degli strumenti di welfare dedicati al settore;

    tra le conseguenze gravi di quella crisi di sistema vi è stata anche la perdita di competenze e di professionalità di lavoratori che sono stati costretti a scegliere altri settori di attività per conservare o per poter riprendere la propria vita lavorativa;

    lo scopo del nuovo istituto di tutela previsto dalla legge di delega è, pertanto, di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici degli intervalli che intercorrono tra un contratto di lavoro e l'altro in quanto parti integranti ed essenziali del lavoro degli artisti, dei tecnici, dei professionisti del settore; tale riconoscimento ai fini pensionistici per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti nel FPLS costituisce dunque lo scopo primario della delega al Governo;

    si tratta di finalità da perseguire attraverso una riforma strutturale del sistema di welfare dello spettacolo della quale l'Indennità di discontinuità rappresenta l'asse portante. Per questa ragione, come accade per ogni strumento di naturaPag. 25 previdenziale, tra le proposte di legge di riforma del welfare del settore creativo e dello spettacolo che sono state oggetto di iter parlamentare di approvazione, vi era, tra l'altro, l'istituzione di un contributo a carico dei datori di lavoro e di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al FPLS: contribuzione finalizzata al finanziamento, a regime, di un fondo dedicato all'indennità di discontinuità;

    con le suddette premesse, finalità e obiettivi, il Parlamento, rispondendo peraltro alle istanze chiaramente manifestate e documentate dal mondo del lavoro dello spettacolo con il contributo attivo di associazioni, organizzazioni sindacali, operatori, ha approvato, per la parte riguardante lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, la delega al Governo contenuta nella legge n. 106 del 2022. Premesse, finalità e obiettivi, ampiamente discussi e affrontati dal Parlamento, naturalmente, anche con il Governo;

   rilevato che:

    la competenza primaria nell'ambito del Governo, stante la natura esclusivamente previdenziale della delega sull'Indennità di discontinuità, è in tutta evidenza da attribuire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non già al Ministero della cultura;

    lo schema di decreto depositato dal Governo non risponde alle finalità e agli obiettivi di tutela previdenziale universale, specifica e dedicata per i lavoratori del settore, in quanto i principali criteri previsti per l'accesso all'Indennità di discontinuità limitano palesemente la platea dei potenziali aventi diritto, attraverso la previsione di un limite di reddito annuo (25.000 euro) e di un numero di giornate (60 gg) di contribuzione accreditata nel FPLS nell'anno precedente alla domanda di indennità: criteri di accesso del tutto irrealistici e comunque inadeguati;

    inoltre, il limite di reddito annuo di 25.000 euro potrebbe semmai giustificarsi ai soli fini del diritto all'indennità economica, ma non può essere un parametro da assumere per il riconoscimento della contribuzione utile ai fini pensionistici; tale Indennità, inoltre, è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nel FPLS per lavoro effettivo nell'anno precedente alla domanda. Se ne ricava che avendo lavorato per le 60 giornate richieste come requisito minimo per l'accesso all'Indennità, si potranno ottenere un massimo 20 giornate indennizzate e di relativi di contributi accreditati nel FPLS;

    sempre secondo lo schema di decreto l'importo dell'indennità è pari al 60 per cento della media delle retribuzioni in rapporto alle giornate di contribuzione accreditate, per le attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS, nell'anno precedente alla presentazione della domanda dell'indennità;

    il combinato disposto delle previsioni stabilite dallo schema di decreto fin qui elencate produce lo stravolgimento degli obiettivi di tutela previdenziale stabiliti dalla legge di delega, realizzando, invece, una misura di mero sostegno del reddito di entità talmente esigua da rendere evidente la sua trasformazione nell'ennesimo modesto, irrilevante e non strutturale intervento che né il settore, né il Parlamento hanno mai richiesto e perseguito;

    d'altronde le stesse dichiarazioni pubblicamente rese dal Governo confermano che l'indennità erogabile sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dallo schema di decreto si attesterebbe, mediamente, intorno ai 1.500 euro annui, al lordo delle ritenute IRPEF;

    senza il pur stabilito riordino e revisione degli strumenti e delle misure di sostegno, degli ammortizzatori sociali e delle indennità (si veda il comma 7, art. 2, Legge 106/2022), lo schema di decreto produce un aumento del costo del lavoro per le imprese senza realizzare gli obiettiviPag. 26 previdenziali stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento;

    lo schema di decreto del Governo, infatti, provoca un aumento effettivo del costo del lavoro per le imprese, che pagheranno gli oneri contributivi sia per la Naspi, sia per l'ALAS, sia per l'Indennità di discontinuità, facendo permanere nel sistema della previdenza sociale dei lavoratori dello spettacolo difformità di trattamento che, invece, la legge di delega si proponeva di sanare,

  esprimono

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Scotto, Orfini, Gribaudo, Zingaretti, Berruto, Fossi, Laus, Sarracino.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

  Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro,

   esaminato l'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo;

   considerato che:

    dopo circa due anni di confronto con lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo, associazioni di riferimento, organizzazioni sindacali, e di dibattito parlamentare sulle proposte di riforma del sistema di previdenza e delle tutele sociali per chi lavora nello spettacolo e nel settore creativo, a luglio 2022 il Parlamento ha approvato la legge 15 luglio 2022, n. 106, «Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» che, tra le altre cose, stabilisce l'istituzione dell'indennità di discontinuità;

    l'indennità di discontinuità è uno strumento universale di tutela previdenziale, specifica e dedicata al settore dello spettacolo e sostenuta dall'erogazione di una indennità economica, che ha lo scopo di riconoscere le pause fisiologiche che intercorrono tra un contratto di lavoro e l'altro quali parti integranti ed essenziali del lavoro di artista, personale tecnico, professionista del mondo dello spettacolo;

    l'indennità di discontinuità è una misura fondamentale, sia per l'effetto pratico di sostegno a professioni per loro stessa natura discontinue, perché legate a singoli progetti, per cui i periodi di impiego effettivo si alternano inevitabilmente a periodi di ricerca di nuovo impiego, necessaria continua formazione e aggiornamento e attesa dell'avvio del nuovo progetto per il quale si è stati scelti, sia perché riconosce la dimensione professionale del lavoratore dello spettacolo, del fatto che è lavoro anche quello tra un progetto e l'altro;

    l'indennità di discontinuità, così come descritta nello schema di decreto legislativo, disattende completamente le indicazioni della legge delega n. 106 del 2022, che prevede espressamente il riordino delle misure sociali esistenti verso una soluzione risolutiva e migliorativa delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore;

    il Governo prevede una sorta di bonus erogato su domanda una volta all'anno, che ammonterebbe a 1500 euro lordi, e che nulla ha a che vedere con il riconoscimento della discontinuità come caratteristica distintiva di chi lavora nel settore. Non uno strumento universale, ma un sostegno al reddito. Si tratta, quindi, dell'ennesima misura non strutturale;

    i requisiti richiesti dallo schema di decreto legislativo per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità escludono, attraverso soglie proibitive, intere categorie di lavoratori. Richiedere un reddito sotto i 25.000 euro l'anno con almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) nell'anno precedente esclude, ad esempio, i lavoratori del cineaudiovisivo: con 60 giornate di lavoro avrebbero, infatti, superato il tetto reddituale richiesto;

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    l'interpretazione che è stata data dal Governo della delega prevista dalla legge n. 106 del 2022 è servita per non creare una misura permanente, universale e strutturale, per non creare il sistema di welfare concordato in fase di elaborazione di quella legge. È servita, inoltre, per non impiegare l'intera dotazione prevista e in parte già accantonata (40 milioni per il 2024 e 100 milioni già in disponibilità del Ministero della cultura);

    la misura che viene proposta, inoltre, anziché migliorare lo status economico degli artisti, prevede la non cumulabilità della discontinuità con altre indennità (maternità, malattia, infortunio e tutte le indennità di disoccupazione involontaria) e, inoltre, l'erogazione di una indennità addirittura inferiore al trattamento economico corrisposto da Naspi (D.lgs. 22/2015) per i dipendenti e dall'ALAS (D.L. 73/2021 art. 66) per gli autonomi: con la Naspi e l'ALAS gli artisti alla fine di un contratto possono percepire una indennità pari al 75 per cento della media delle retribuzioni di riferimento per metà del periodo lavorato, con un massimale di 56 euro al giorno (praticamente il 32,5 per cento delle retribuzioni di riferimento). Con l'indennità di discontinuità proposta, invece, gli artisti percepiranno per 1/3 delle giornate accreditate il 60 per cento della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a 53,95 euro al giorno (praticamente il 20 per cento della retribuzione di riferimento);

    mentre Alas e Naspi vengono erogate entro un mese o dopo la cessazione del contratto, il ricevimento dell'assegno dell'indennità di discontinuità è previsto a giugno dell'anno successivo. Inoltre, l'art. 9 dello schema di decreto legislativo prevede che, dopo aver esaurito le risorse previste, l'Inps non prenda in considerazione le domande e, quindi, solo i primi che faranno domanda avranno l'assegno;

    come chiesto a gran voce dalle principali associazioni di riferimento e organizzazioni sindacali del settore dello spettacolo durante le audizioni tenute nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, l'unico modo per ottemperare realmente alla delega prevista dalla legge n. 106 del 2022 è il ritiro dello schema di decreto legislativo;

  esprimono

PARERE CONTRARIO.

Piccolotti, Mari.