CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2023
200.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 9.

  All'emendamento 9.09 del Governo, premettere il seguente:

  01. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 234, dopo le parole: «L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene» inserire le seguenti: «, previo scorrimento delle graduatorie vigenti per i medesimi ruoli,».
0.9.09.3. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.

(Irricevibile)

  All'emendamento 9.09 del Governo, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «e con un'età non superiore a quaranta anni» sono soppresse.
0.9.09.2. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.

(Irricevibile)

  All'emendamento 9.09 del Governo, sopprimere il comma 2.
0.9.09.1. Boschi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue anni».
  2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.
9.09. Il Governo.

ART. 10.

  All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

   «1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di safety del sistema Paese, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativoPag. 35 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 2,147 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
10.2. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Dopo l'articolo 20, comma 3, è inserito il seguente:

  1) «3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.
  2) 3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

   b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12».
1.14. Kelany. (Proposta di nuova formulazione)