CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari.

PARERE APPROVATO

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 836 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

     il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     l'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al “Ministero per lo sport e i giovani”; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

     l'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la “possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6” (lettera a); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la “quantificazione degli oneri urbanistici” (lettera b); la “determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera c); la “previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente” (lettera d); la “detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera e); in proposito, si rileva che i criteri direttivi richiamati appaiono piuttosto costituire oggetti di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera e) appare prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità ovvero deducibilità fiscale), andrebbe pertanto approfondita anche sotto questo profilo la portata normativa del principio;

     l'articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la “durata massima dell'incarico è di dodici mesi”; in proposito dovrebbe essere precisato a quale incarico ci si riferisca;

     il Governo ha presentato, nel corso dell'esame in sede referente, gli emendamenti 6.4 e 7.3 che sopprimono gli articoli 6 e 7 del provvedimento;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, commi 3 e 4.»