CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2023
196.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (C. 1450 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione. C. 1451 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione (C. 1451 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (C. 851 Davide Bergamini);

   sottolineato, in particolare, l'articolo 2-bis che prevede campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, promosse da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: produzioni di eccellenza, aggiungere le seguenti: l'ecoinnovazione,.
1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, sopprimere le parole: non solo a fini identitari, ma anche.
1.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: made in Italy con le seguenti: promozione delle produzioni ed eccellenze italiane

  Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: made in Italy, ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscano parte integrante della denominazione dell'omonimo dicastero, con le seguenti: promozione delle produzioni ed eccellenze italiane
2.1. Boschi, Benzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del turismo
2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: ed eventualmente favorendo, ove possibile, lo sviluppo di sinergie con la rete diplomatica e consolare italiana nel mondo per la tutela e la valorizzazione dell'eccellenza produttiva e culturale italiana all'estero.
*2.3. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*2.4. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando, Carè, Toni Ricciardi, Porta.
*2.5. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo le parole: sono coerenti aggiungere le seguenti: con la transizione energetica e
2.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: e di decarbonizzazione
2.7. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 2, dopo la parola: digitalizzazione aggiungere le seguenti: e l'ecoinnovazione,.
2.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti: , i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le Camere di Commercio all'estero.
3.1. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

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  Al comma 2, dopo le parole: l'associazione dei Marchi storici aggiungere le seguenti: , e ADI – Associazione per il Disegno Industriale
3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica
3.3. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: obiettivi di politica industriale nazionale, con le seguenti: obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale.
4.2. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1 dopo le parole: di politica industriale aggiungere le seguenti: ed economica
4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: anche in riferimento aggiungere le seguenti: allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché
4.4. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: e riuso con le seguenti: , riuso e riciclo

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare» con le seguenti: e a quelle dell'industria nazionale del riciclo e dei relativi servizi finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, incluso il sostegno a iniziative di certificazione e di sviluppo della normativa italiana in attuazione della disciplina europea in materia di End of Waste.
*4.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Simiani.
*4.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1000 milioni;.

  Conseguentemente, al medesimo comma e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.
4.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024, rispettivamente con le parole «per l'anno 2024» e «per l'anno 2025».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;

   al comma 4, ovunque ricorrano:

    sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024;

    sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025.
4.8. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse del Fondo, pari a 30 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024, è riservata alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuatiPag. 184 dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*4.9. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*4.10. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche con azioni quotate in mercati regolamentati, con le seguenti: anche con azioni quotate o quotande in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione,.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: quanto a 300 milioni per l'anno 2024, le risorse per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 sono individuate previo accordo con gli istituti bancari, Mediocredito Centrale S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. mediante una o più linee di credito volte a finanziare parte delle operazioni di investimento rientranti nelle finalità del medesimo Fondo.
4.11. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, dopo le parole: in mercati regolamentati, aggiungere le seguenti: e di altre società di capitali

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle Piccole e Medie Imprese nonché delle Start-up innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei Comuni che rientrino nella definizione di «periferico» o «ultraperiferico», così come richiamata dalla «Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI» per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei Comuni ubicati nelle Aree di Crisi industriale Complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.
4.12. Curti, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in forma cooperativa, aggiungere le seguenti: nonché nel capitale di società a responsabilità limitata
4.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e operativa

  Conseguentemente:

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

    a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia;

   all'articolo 28, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga su territorio italiano
4.14. Boschi, Benzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) accedono al Fondo di cui al comma 1, tutte le imprese che adottano la piena tracciabilità dei prodotti italiani certificando ciascuno dei passaggi mediante apposizione del contrassegno elettronico, di cui all'articolo 23-ter, comma 3 del CAD.
4.15. Bicchielli, Cavo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) non partecipano a investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibiliPag. 185 fossili e le fonti energetiche climalteranti
4.16. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il 10 per cento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, in linea con gli obiettivi di cui alla Missione 1 Componente 1 (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene destinato alla formazione del personale della pubblica amministrazione per garantire una corretta pubblicazione e un tempestivo aggiornamento dei dati in formato aperto (c.d. open data), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di accrescere la trasparenza e l'accessibilità dei dati della pubblica amministrazione, anche per fornire adeguato supporto alle imprese e migliorare la capacità di attrazione degli investimenti del Paese.
  2-ter. Alle disposizioni di cui al precedente comma viene data attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.17. Colombo.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.
4.18. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
*4.19. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*4.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*4.21. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.
4.22. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento ed il rilancio delle filiere strategiche nazionali, con riferimenti ai bilanci degli anni 2021, 2022,2023, per le società di ogni tipologia, gli ammortamenti degli investimenti realizzati negli anni 2020, 2021,2022, sono iscritti in bilancio ai soli fini fiscali. Con le scritture di bilancio 2023 le società provvederanno a rettificare i bilanci 2021 e 2022.
4.23. Romano, Cavo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Fondo è finalizzato:

   a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

Pag. 186

   b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

   c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.».
*4.01. Benzoni.
*4.04. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo con le seguenti: il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178
5.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili.;

   all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: a 118.680.100 euro per l'anno 2024
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire le parole: a prevalente partecipazione femminile con le seguenti: partecipazione femminile non inferiore al 70 per cento
*5.3. Squeri.
*5.4. Sbardella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

   «1-bis. Si intende impresa femminile l'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile.»;

   b) all'articolo 53, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 51 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore alla metà più uno a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno la metà più uno da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;».
5.5. Lancellotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Pag. 18720 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.6. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari Opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile.»;

  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non inferiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 51 per cento»;

   b) le parole: «in misura non inferiore ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore alla metà più uno»;

   c) le parole: «per almeno i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno la metà più uno».
*5.01. Polidori, Squeri, Casasco.
*5.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
*5.03. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 6.

  Al comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni;.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni;

   b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari a 25.200.000 euro per l'anno 2023, a 105.680.100 euro per l'anno 2024
6.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2024

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.2. Boschi, Benzoni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai fini della ricerca Pag. 188applicata alla eco innovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment
6.3. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , come previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019
6.4. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
6.5. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
6.6. Boschi, Benzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del made in Italy nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva).
6.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)

  1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del made in Italy anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.
  2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere d) e d-bis), sono soppressi i seguenti periodi: «sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;.
*6.01. Squeri, Casasco, Polidori.
*6.02. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di commercio e per la valorizzazione del made in Italy)

  1. Il sistema camerale svolge attività di supporto e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del made in Italy anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi con ICE-Agenzia, SACE, Cassa depositi e prestiti e SIMEST. Il sistema camerale istituisce altresì una rete di «Centri di servizi per la finanza complementare» finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche tramite accordi con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo. Conseguentemente, alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 2 dell'articolo 2, alle lettere d) e d-bis), sono soppressi i seguenti periodi: «sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le Pag. 189attività promozionali direttamente svolte all'estero;» e all'articolo 18, comma 10, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».
  2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

    2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.».

  3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.
  4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge.
  6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.
6.03. Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile
7.1. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sostiene gli investimenti aggiungere le seguenti: per il settore della bioedilizia nonché
7.2. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: delle imprese della filiera;.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
7.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Caramiello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: delle imprese della filiera
7.4. Colombo.

  Al comma 2, dopo le parole: della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: sentita Conferenza permanente per i rapporti Pag. 190tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
7.5. Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7.6. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento
7.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere il comma 3.
7.8. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 «Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva» e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

  All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;

   b) al comma 3 le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
7.01. Mattia, Colombo.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria con le seguenti: della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale
8.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: materie prime nell'industria aggiungere le parole: e/o di valorizzazione dei materiali biologici

  Conseguentemente:

   al medesimo periodo:

    dopo le parole: sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione aggiungere le parole: , la certificazione

    dopo le parole: produzione di fibre di origine naturale aggiungere le parole: e di quelli di concia della pelle,

    aggiungere, in fine, le parole: in termini di riciclo, lunghezza di vita, riutilizzo, biologicità e impatto ambientale

Pag. 191

    nella rubrica, dopo le parole: processi di riciclo aggiungere le seguenti: e di quella della pelle
8.2. Colombo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
8.3. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi di produzione aggiungere le seguenti: nella filiera primaria di trasformazione in Italia

  Conseguentemente:

   al medesimo periodo, dopo le parole: di fibre aggiungere la seguente: tessili;

   all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da destinare, in via prioritaria, alle micro e piccole imprese che intendono dotarsi o rinnovare una certificazione di sostenibilità ambientale riconosciuta a livello europeo o internazionale.
*8.4. Benzoni.
*8.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi di produzione aggiungere le seguenti: nella filiera primaria di trasformazione in Italia

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: di fibre aggiungere la seguente: tessili
8.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: fibre di origine naturale, aggiungere le seguenti: la pelle,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Valorizzazione della filiera delle pelli, delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo
8.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Pretto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione.
8.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili
8.9. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale
8.10. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, secondo periodo e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni

  Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: 103.680.100 euro con le seguenti 118. 680.100 euro
8.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e 15 milioni per l'anno 2025

Pag. 192

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.12. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
8.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.
8.14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.
8.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 comma 4 della legge 8 aprile 2010, n. 55 le parole: «se almeno due delle fasi di lavorazione» sono sostituite dalle seguenti: «se almeno quattro delle fasi di lavorazione».
8.16. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione della filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'economia, la rigenerazione dei territori e le produzioni strategiche che utilizzano materie prime rinnovabili nel territorio nazionale, generando connessioni tra le filiere dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani, sono adottate le misure di cui ai commi seguenti.
  2. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producano materie plastiche in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in tutto o in parte materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c).
  3. All'articolo 226-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2024 le borse di plastica biodegradabili e compostabili di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente se realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Si applicano, con riferimento agli standard e alle certificazioni sulla rinnovabilità, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 226-ter del presente decreto»;

   b) al comma 2, al posto delle parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  4. A decorrere dal 1° luglio 2024, i film per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

   a) teli biodegradabili in suolo secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 17033, aventi un contenuto di materia prima rinnovabilePag. 193 superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, certificato da organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640;

   b) teli, con spessore superiore ad almeno 30 micron e aventi contenuto in plastica riciclata post consumo superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, destinati ad essere rimossi dopo l'uso secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 13655.

   È vietata la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di film diversi da quelli di cui al periodo precedente.

   In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e il comma 1 dell'articolo 263 del medesimo decreto.

  5. Al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-quater è inserito il seguente:

«Art. 226-quinquies.
(Pellicole per il confezionamento prodotti ortofrutticoli)

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le pellicole estensibili (cling film) utilizzate dalle imprese per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono realizzate in materiale biodegradabile e compostabile e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, elevato ad almeno il 60 per cento dal 1° gennaio 2027. Il possesso delle predette caratteristiche è attestato da certificazioni rilasciate da organismi accreditati sulla base, rispettivamente, degli standard EN 13432 e UNI CEN/TS 16640.
   2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
   3. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminoacidi e loro miscele.
   4. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 2021, n. 53, i piatti di plastica per poter essere commercializzati come riutilizzabili devono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi; b) piatti con diametro superiore a diciotto centimetri e peso superiore a cento grammi. Le posate di plastica per poter essere commercializzate come riutilizzabili devono sopportare almeno cento lavaggi in lavastoviglie ad oltre novanta gradi.
   5. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork, è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.».
8.01. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

  1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminoacidi e loro miscele.
  2. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea «Farm to Fork», è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.
8.02. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

  1. All'articolo 226-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2024 le borse di plastica biodegradabili e compostabili di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente se realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Si applicano, con riferimento agli standard e alle certificazioni sulla rinnovabilità, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 226-ter del presente decreto.».

   b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  2. Al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-quater è inserito il seguente:

   «Art. 226-quinquies. – (Pellicole per il confezionamento prodotti ortofrutticoli) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le pellicole estensibili (cling film) utilizzate dalle imprese per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono realizzate in materiale biodegradabile e compostabile e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, elevato ad almeno il 60 per cento dal 1° gennaio 2027. Il possesso delle predette caratteristiche è attestato da certificazioni rilasciate da organismi accreditati sulla base, rispettivamente, degli standard EN 13432 e UNI CEN/TS 16640.
   2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.Pag. 195
   3. A decorrere dal 1° luglio 2024, i film per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

   a) teli biodegradabili in suolo secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 17033, aventi un contenuto di materia prima rinnovabile superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, certificato da organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640;

   b) teli, con spessore superiore ad almeno 30 micron e aventi contenuto in plastica riciclata post consumo superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, destinati ad essere rimossi dopo l'uso secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 13655.

   4. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di film diversi da quelli di cui al comma 3.
   5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e il comma 1 dell'articolo 263 del medesimo decreto».
8.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'economia, la rigenerazione dei territori e le produzioni strategiche che utilizzano materie prime rinnovabili nel territorio nazionale, generando connessioni tra le filiere dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani, sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producano materie plastiche in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in tutto o in parte materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c).
8.04. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo filiera cosmetica» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.
  2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l'eventuale accesso al fondo di cui all'articolo 4.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.'.

  Conseguentemente all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari a 33.200.000 euro per l'anno 2023, a 113.680.100 euro per l'anno 2024.
8.05. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Pag. 196

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme in materia di valorizzazione della filiera industriale artigianale delle vetrazioni e del serramento e per la prestazione energetica degli edifici)

  1. Al fine di tutelare la filiera italiana delle vetrazioni e del serramento, di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, nonché un risparmio sulle spese di riscaldamento e raffrescamento degli edifici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le finestre comprensive di infissi degli edifici di nuova costruzione e di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere dotati di vetri marchiati CSI – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, nonché essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1:2017 e UNI 11673-2:2017 ovvero da operatori Marchio posa qualità, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1:2017.
  2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e d'intesa con la Conferenza unificata sono definite le modalità di certificazione e attestazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché le norme di coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
8.06. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri)

  1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 le parole: «se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità» sono sostituite dalle seguenti: «se almeno quattro delle fasi di lavorazione di cui la confezione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».
8.07. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy)

  1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 2021, n. 53 i piatti di plastica per poter essere commercializzati come riutilizzabili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

   a) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi;

   b) piatti con diametro superiore a diciotto centimetri e peso superiore a cento grammi. Le posate di plastica per poter essere commercializzate come riutilizzabili devono sopportare almeno cento lavaggi in lavastoviglie ad oltre novanta gradi.
8.08. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo speciale Pag. 197per la transizione verde e digitale nella moda».
  2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministero delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al comma 2, è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al «Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda.».
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
8.09. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

  1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
  3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
  6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzatoPag. 198 il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
8.010. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

  1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.
  3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
  6. Per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda», a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della presente legge.
8.011. Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il «Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda».
  2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.
  3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambitoPag. 199 del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministero delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al comma 2, è autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8.012. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 15 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le imbarcazioni nuove di prima iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico del diportista (STED) può rilasciare, sotto la propria responsabilità, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), una ricevuta valida per la navigazione in acque territoriali italiane della durata di venti giorni, entro i quali l'UCON stesso deve concludere il procedimento e consentire allo STED il rilascio della licenza definitiva di navigazione.»
9.1. Cangiano, Schiano Di Visconti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2025».
  1-ter. Al fine di favorire la commercializzazione dei natanti da diporto, dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, è inserito il seguente: «2-bis. Per i natanti di soggetti italiani destinati alla navigazione in acque territoriali straniere, i possessori degli stessi possono attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la DCI - Dichiarazione di Costruzione o Importazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018 n. 152. Per richiedere la DCI, gli interessati devono presentare, oltre ai dati previsti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che attesti il possesso e la nazionalità del natante.»
9.2. Cavo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la transizione ecologica della filiera nautica)

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «1,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-Pag. 2002025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: Ucraina aggiungere le seguenti: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 2;

   b) sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.
10.2. Rotelli.

  Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto previsto dal comma 3,.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
10.3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai territori inclusi nei distretti della filiera lapidea, come già individuati e istituiti con atti deliberativi delle regioni.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono previste misure d'incentivazione, al fine di coprire il fabbisogno annuale degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, dei manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato o da materiale derivato proveniente dal materiale ornamentale lapideo escavato, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dello sviluppo della filiera lapidea.
10.4. Amorese, Loperfido.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
*10.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

Pag. 201

*10.6. Evi, Zanella, Grimaldi.
*10.7. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*10.8. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*10.9. Colombo.
*10.10. Benzoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità.
10.11. Barzotti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio, e verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni e integrazioni, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita Commissione.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita la Commissione di cui al comma 4-bis e sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica tradizionale.
10.12. Barzotti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rivalutazione dei marchi storici di interesse nazionale)

  1. Al fine di sostenere le storiche eccellenze produttive del made in Italy, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di Marchio Storico di interesse nazionale di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare il proprio marchio di impresaPag. 202 iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
  2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, e deve essere annotata nella nota integrativa.
  3. Sui maggiori valori dei marchi di cui al comma 1 iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai suddetti marchi si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è seguita.
  4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
10.01. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 11.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: e tenendo conto dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi.
11.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere considerato con le seguenti: è considerato.
11.2. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di governance nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica e/o nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.
11.3. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i prodotti DOP, IGP e prodotti tradizionali nel settore degli appalti)

  1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

   «q-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari protetti da denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui alla relativa normativa UE o classificati come prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e al decreto del ministero delle politiche agricole e forestale del 8 settembre 1999, n. 350.»
11.01. Schullian.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i prodotti agricoli e alimentari nel settore degli appalti)

  1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, alla lettera q), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 39.000 euro».
11.02. Schullian.

Pag. 203

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e l'Associazione per il Disegno Industriale, adotta Linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
12.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla Legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
   3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».

  2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso «Ceneri» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».
*12.01. Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*12.02. Vaccari.
*12.03. Nevi, Squeri, Polidori, Casasco.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
   3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».
12.04. Gadda.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per la corretta informazione del consumatore sulla qualità del pane)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione Pag. 204tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del «pane fresco» come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2018, n. 269, nonché delle tipologie di «pane fresco tradizionale» individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento.
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.05. Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Liceo economico-sociale – opzione Liceo del made in Italy)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane ed economico-sociale».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Liceo economico-sociale)

   1. Il percorso del Liceo economico-sociale è indirizzato a fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:

   a) conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

   b) comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

   c) individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

   d) sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

   e) utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

   f) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla Pag. 205dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

   g) avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.»

  3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
  4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, costituisce il Liceo economico-sociale nel quale, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione made in Italy di cui al comma 5 del presente articolo, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato.
  5. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del percorso del Liceo economico-sociale, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione made in Italy di cui al comma 5, mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio made in Italy gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

    1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

    2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    4) acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la connessionePag. 206 con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione made in Italy, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  7. Il regolamento di cui al comma 6 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri di cui al comma 6 del presente articolo.
13.2. Grippo, Benzoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Promozione del Made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.
  2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

   a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

   b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con Pag. 207il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
13.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

  Al comma 1, sostituire le parole: è introdotta l'opzione «made in Italy» con le seguenti: è istituito il percorso liceale del «made in Italy».

  Conseguentemente, al comma 2:

   all'alinea, sostituire le parole: dell'opzione «made in Italy» con le seguenti: del percorso liceale del «made in Italy»;

   alla lettera a), sostituire le parole: dell'opzione «made in Italy» con le seguenti: del liceo del «made in Italy»;

   alla lettera e), sostituire le parole: dell'opzione «made in Italy» con le seguenti: del percorso liceale del «made in Italy».

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
13.4. Sasso.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri:;

   b) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei,;

   c) sopprimere i commi 3 e 4;

   d) alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto superiore.

Pag. 208

  Conseguentemente: sopprimere l'articolo 14.
13.5. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea:

   sostituire le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: da emanare ai dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   sostituire le parole: decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i licei con le seguenti: gli Istituti tecnici industriali;

   c) sostituire il comma 3, con i seguenti:

   «3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
   3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

   d) sopprimere il comma 4;

   e) alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto tecnico industriale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
13.6. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4:

   sostituire le parole: A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1;

   sostituire la parola: confluisce con le seguenti: può confluire;

   sopprimere l'ultimo periodo.
13.7. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
13.8. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento Pag. 209alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.
13.9. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo la parola: giuridiche aggiungere le seguenti: e merceologiche.
13.10. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: alle scienze matematiche, fisiche aggiungere le seguenti: , tecnologiche, ingegneristiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera a), numero 2), dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti: digitali e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio digitale;

   alla lettera b), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;

   alla lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) tecniche e strategie per la promozione e la vendita dei prodotti del made in Italy attraverso i canali del commercio digitale;;

   alla lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.
*13.11. Squeri, Casasco, Polidori.
*13.12. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere infine le seguenti, parole: , anche attraverso percorsi formativi artigianali con relativi finanziamenti di iniziative di alta formazione, equiparabile a una formazione di terzo livello.
13.13. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità.
13.14. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: e artistici aggiungere le seguenti: e di impatto ambientale delle produzioni.
13.15. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attraverso la connessione sono aggiunte le seguenti: con gli ITS Academy e con.
13.16. Cavo.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: attraverso fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
13.17. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: attraverso fino alla fine della lettera.
*13.18. Grippo, Benzoni.
*13.19. Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.
*13.20. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in ogni caso adottando ogni iniziativa utile a favorire la compartecipazione diretta delle imprese nelle attività di apprendimento volte all'acquisizionePag. 210 delle competenze e delle conoscenze specifiche.
**13.21. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
**13.22. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.
13.23. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere il comma 4.
*13.24. Boschi, Giachetti.
*13.25. Cattaneo.
*13.26. Grippo, Benzoni.
*13.27. Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.
*13.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del made in Italy. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione made in Italy che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto a 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.
13.29. Caso, Appendino, Amato, Cherchi, Orrico, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 4, sostituire le parole: A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4:

   sostituire la parola: confluisce con le seguenti: può confluire;

   sopprimere l'ultimo periodo.
13.30. Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

    4-bis) Sviluppare competenze e conoscenze basilari per l'apprendimento delle discipline della scienza, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM), finalizzate alla promozione ed alla tutela del Made in Italy.
13.31. Cavo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy)

  1. In base a quanto disposto in merito alla formazione sulla promozione e tutela del Made in Italy si prevede di promuovere, presso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), dei percorsi specifici per la promozionePag. 211 e tutela del Made in Italy anche attraverso l'implementazione delle discipline della scienza, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM).
13.01. Cavo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

  1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del made in Italy all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
13.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.1. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*14.2. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.
*14.3. Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14
(Fondo borse di studio per il made in Italy)

  1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del made in Italy è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo, denominato «Fondo borse di studio per il made in Italy», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'annoPag. 212 2024, per l'erogazione di borse di studio.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
14.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: che rappresentano l'eccellenza del made in Italy aggiungere le seguenti: nonché le imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.
14.5. Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i licei del made in Italy con le seguenti: e i licei economico-sociali con l'opzione del made in Italy, gli istituti tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo «Industria e artigianato per il made in Italy» e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del made in Italy,;

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse con l'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei economico-sociali con l'opzione del made in Italy, gli istituti tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo «Industria e artigianato per il made in Italy» e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del made in Italy, possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
14.6. Grippo, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e favorire fino alla fine del periodo con le seguenti: promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro
14.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Assessorati regionali dell'istruzione e della formazione professionale, in riferimento alla previsione di cui all'articolo 2 della presente legge, svolgono un ruolo attivo e collaborativo nei confronti dei licei, delle realtà produttive del made in Italy e della stessa Fondazione. Al fine di favorire una collaborazione sinergica interistituzionale, la Fondazione e i suddetti assessorati potranno stipulare convenzioni e atti similari.
14.8. Schiano Di Visconti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a imprenditori aggiungere le seguenti: o a loro organizzazioni e associazioni
14.9. Schullian.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Ministro della cultura

Pag. 213

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo le parole: il Ministero dell'istruzione e del merito aggiungere le seguenti: e del Ministero della cultura;

   al comma 5, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: del Ministro della cultura
*14.10. Mollicone.
*14.11. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Al comma 3, dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore
14.12. Cavo.

  Al comma 3, dopo le parole: direttrici di sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile
14.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasferimento generazionale delle competenze)

  1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.
  2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.
  3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio Pag. 214risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
14.01. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.02. Benzoni.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti della storia del made in Italy aggiungere le seguenti: , delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
*15.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*15.2. Benzoni.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Per l'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale è tutelata e riconosciuta l'autonomia della Collezione Storica ADI Compasso d'Oro che viene sostenuta con specifici incentivi.
15.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, presso l'Esposizione è istituito lo spazio «Gio Ponti» per la raccolta e l'esposizione permanente delle opere di disegno industriale vincitrici del premio «Compasso d'Oro» dedicato alla selezione dei progetti e prodotti di disegno industrialePag. 215 più innovativi realizzati da imprese italiane o da progettisti italiani o residenti in Italia, anche se realizzati all'estero, in collaborazione con l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano.
  1-ter. In collaborazione con l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano, la Fondazione di cui all'articolo 14 provvede al censimento nazionale di musei e centri di esposizione regionali che promuovono i prodotti dell'artigianato più innovativi realizzati da imprese italiane.
15.4. Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della cultura, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato.
15.5. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, dopo le parole: sono affidate aggiungere le seguenti: , in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,.
15.6. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La fondazione «Imprese e competenze del made in Italy» di cui all'articolo 14 indirizza il collegamento tra l'Esposizione nazionale e i grandi eventi sportivi internazionali che si svolgeranno in Italia in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport & Salute s.p.a., il C.O.N.I e le Federazioni sportive nazionali. Gli stessi enti possono promuovere iniziative dell'Esposizione nazionale e in generale del made in Italy, in collaborazione con la rete diplomatica nei paesi di svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici e delle competizioni continentali o mondiali delle varie discipline sportive.
15.7. Schiano Di Visconti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.8. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.
15.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 16.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
16.1. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e immateriale aggiungere le seguenti: , nonché dei beni ambientali.
16.2. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di Pag. 216qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
*16.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*16.4. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

  Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale.
16.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi del made in Italy nell'ambito del Patent Box)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 dopo la parola: «disegni e modelli» sono aggiunte le seguenti: «know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità»;

   b) dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

   «10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità, è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.».
16.01. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di contrasto ai fenomeni espulsivi delle attività tutelate come patrimonio culturale immateriale)

  1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Per le attività di cui al presente articolo che esprimano un collegamento identitario o civico di significato eccezionale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) o siano espressione di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis, il provvedimento di tutela può essere integrato con l'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, qualora lo stesso sia inscindibile dagli elementi materiali considerati di interesse storico-culturale e funzionale alla conservazione della sua integrità materiale o del valore immateriale nello stesso incorporato.».

  2. Ai titolari delle attività tutelate ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 52 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, è riconosciuto il diritto di rinnovo del contratto di locazione. Tale canone deve essere conforme alla media dei valori pubblicati periodicamente dall'Agenzia delle Entrate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari. Le disposizioni del presente comma costituiscono applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di obblighi di conservazione posti in capo ai soggetti proprietari dei beni culturali.
16.02. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173)

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, del decreto-legge 11 Pag. 217novembre 2022, n. 173 dopo le parole: «e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo» sono inserite le seguenti: «e della cultura».
16.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
*17.1. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.
*17.2. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura aggiungere le seguenti: , compresi gli itinerari di turismo esperienziale,.
**17.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
**17.4. Benzoni.
**17.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sopprimere il comma 2.
17.8. Boschi, Benzoni.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento delle disposizioni in materia di tutela del settore termale)

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “thermae”, possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali ed alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge.»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.»;

    2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e con la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno».
*18.01. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*18.02. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*18.03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo le parole: e la creatività aggiungere le seguenti: , anche digitale,.
19.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: e compresi i lavoratori autonomi,.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: hanno per oggetto sociale, esclusivo con le seguenti: svolgono in via esclusiva;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono altresì considerate «imprese culturali e creative» i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma Pag. 2182, svolgenti in via esclusiva o prevalente attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un apposito Registro in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse ai fini della registrazione di cui all'articolo 20.

   sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale)

   1. L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 19 comma 6 comporta anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
19.2. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: e compresi i lavoratori autonomi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: ha per oggetto sociale, esclusivo o prevalente con le seguenti: svolgono in via esclusiva o prevalente.
19.3. Mollicone.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavoratori autonomi.
19.4. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: codice civile aggiungere le seguenti: , nonché il lavoro autonomo e professionale.
*19.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*19.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia.
19.7. Ascani.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) svolge attività prevalente e continua nell'ambito definito dal proprio oggetto sociale;.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.;

   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.;
  6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle Pag. 219imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.;

   alla rubrica, sostituire le parole: imprese culturali e creative con le seguenti: imprese ed enti culturali e creativi.
19.8. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: conservazione aggiungere le seguenti: e restauro.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, il Ministero della cultura provvede alla temporanea riapertura della procedura selettiva, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 e dalle relative dalle linee guida applicative, adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 maggio 2014. Acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B del citato Codice, i soggetti che abbiano abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87 e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli conseguiti entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro svolta fino alla data del 21 dicembre 2018, nonché per l'attività autorizzata entro tale data e conclusasi con buon esito.
19.9. Tassinari, Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Sono altresì considerate «imprese culturali e creative» i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  2-ter. Le norme della presente legge si applicano anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al Libro primo, Titolo II, Capo II del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.
19.10. Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di Pag. 220cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
19.11. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: nonché i processi aggiungere le seguenti: di innovazione.
19.12. Ascani.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: inerenti a aggiungere le seguenti: arti figurative e arti applicate.
19.13. Ascani.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: architettura e design aggiungere le seguenti: alta ristorazione,.
19.14. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: arti visive aggiungere le seguenti: e cinematografia,.
19.15. Ascani.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: archivi, biblioteche e musei,.
19.16. Ascani.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: , turismo esperienziale.
*19.17. Benzoni.
*19.18. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*19.19. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: artigianato artistico aggiungere le seguenti: , informazione e comunicazione.
**19.20. Benzoni.
**19.21. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
**19.22. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 4, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,.
19.23. Ascani.

Pag. 221

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.
(Registro delle imprese creative e culturali)

  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
  2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.
  3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.
  4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.
19.24. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Sopprimere il comma 6.
19.25. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.
19.26. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
19.27. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Alle imprese culturali e creative previste dall'articolo 19, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandonoPag. 222 o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
19.01. Mollicone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Norme per la promozione della cultura all'estero)

  1. Alla legge 31 maggio 2014, n. 83 all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «spettacolo» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le spese per l'organizzazione di manifestazione artistiche e culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura nonché l'organizzazione di manifestazioni culturali in Italia propedeutiche alle iniziative promosse all'estero».
19.02. Mollicone.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20.2. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.
*20.3. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Registro nazionale delle Imprese culturali e creative di interesse nazionale)

  1. Presso il Ministero della cultura è istituito il registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle Imprese e agli Enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
20.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , in particolare delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro Pag. 223di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
*20.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*20.6. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , ivi incluse le imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.
20.7. Benzoni.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

  1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 19 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
  2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente».
20.01. Ascani.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Marchio «Icona italiana»)

  1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio «Icona italiana», da assegnare annualmente tra le imprese di cui all'articolo 19.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì specificati modalità e criteri di selezione e di utilizzo del logo «Icona italiana».
20.02. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Creatori digitali)

  1. I creatori digitali sono artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
  2. Per tutelare i diritti delle opere di cui al comma 1, è istituito un apposito repertorio nel registro Pubblico delle Opere protette ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 con decreto del Ministro della cultura da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Pag. 224

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Salvaguardia autenticità storica delle opere artistiche)

  1. Il Ministero della cultura emana linee guida per salvaguardare l'autenticità storica delle opere artistiche conservate nella loro versione originale presso musei, biblioteche, archivi e cineteche statali.
20.04. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le imprese del settore creativo e culturale», per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

   c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

   d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'export, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

   e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

   f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

   g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

Pag. 225

   b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

   c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.
  5. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 3, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

   a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

   b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

   c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

   d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

  5. Le risorse destinate al «Fondo per le piccole e medie imprese creative» di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.
21.2. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 1, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio;

   al comma 3, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.
21.3. Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.Pag. 226
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: comma 1-bis.
21.4. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*21.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*21.6. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.
*21.7. Benzoni.
*21.8. Evi, Zanella, Grimaldi.
*21.9. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.
*21.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*21.11. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Al comma 2, dopo le parole: contributi in conto capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.
21.12. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In base all'articolo 107, comma 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, i contributi erogati a favore delle imprese culturali e creative, in quanto rivolti a promuovere la cultura e il patrimonio culturale, non sono considerati aiuti di stato ai sensi del medesimo Trattato.
21.13. Mollicone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Distretti culturali e creativi)

  1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il ministero della Cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.
  3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o in generale del Paese. I distretti culturali e creativi solo legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.
  4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico e/o istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del Pag. 227territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.
  5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
  6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

   a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

   b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

   c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

   d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

   e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

   f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

   g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.
  8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
  9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.01. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

  1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e know now diversi, è istituito nello stato di Pag. 228previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di voucher, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il voucher è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
21.02. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

  1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
21.03. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere attività di valorizzazione delle imprese e degli archivi di cui all'articolo 20.
22.1. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: e con la Conferenza permanente per i rapporti tra Pag. 229lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
22.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 1, sostituire le parole: imprese culturali e creative con le seguenti: imprese culturali, creative e creative digitali.
22.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative.
22.5. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rafforzamento e semplificazione del credito d'imposta design e ideazione estetica e norma di interpretazione autentica in favore del settore Tessile moda accessorio-TMA)

  1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».
  2. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale.
  3. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca e ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.
22.01. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Potenziamento del Patent Box)

  1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.
  2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «110 per cento» sono aggiunte le seguenti: «e del 150 per cento in caso di disegni e modelli»;

   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in Pag. 230capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante».

   c) al comma 10-bis:

  1. al primo periodo, le parole: «110 per cento» sono soppresse;
  2. al secondo periodo, le parole: «110 per cento» sono soppresse.
22.02. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 22-ter.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».

Art. 22-quater.
(Zone franche della cultura)

  1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri Pag. 231quadrati, denominate «Zone franche della cultura», anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
  3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.
  4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
22.04. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter.
(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

   1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
   2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
   3. Il Comitato Permanente è composto da:

   a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

   b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

   c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni Pag. 232nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

   4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.
   5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

   b) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, commi 4 e 4-bis.»;

   c) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

   d) all'articolo 65, le parole: «ad euro 13.500», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

   e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa è destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascia la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.»;

   f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possono essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione.»;

   g) all'articolo 182, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

   «3-quinquies. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-ter, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministro.».

  2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.
  3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

   a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

   b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse;

   c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturalePag. 233 di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter del Codice dei beni culturali, come inserito dal comma 1, lettera a), del presente articolo è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
22.05. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».
22.06. Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
22.07. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Pag. 234

ART. 23.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico aggiungere le seguenti: ed agrituristico.
23.1. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico nazionale aggiungere le seguenti: , inclusa la promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
*23.2. Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.
*23.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*23.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentante dello stesso Ministero e composto aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero della cultura e.
23.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regione e provincia autonoma, aggiungere le seguenti: e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
*23.6. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*23.7. Benzoni.
*23.8. Evi, Zanella, Grimaldi.
*23.9. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*23.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministeri competenti per materia aggiungere le seguenti: e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato e del turismo.
**23.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
**23.12. Benzoni.
**23.13. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il comitato, anche avvalendosi della figura di esperti, individua e valorizza località considerate minori ma dal forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l'istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del manager di destinazione.
23.14. Cavo, Bicchielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In sede di attuazione del comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO «valenza turistica», e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo), da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o Pag. 235al quinto quintile – densità turistica alta e molto alta.
23.15. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo studi di fattibilità all'estero)

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza made in Italy della filiera produttiva di appartenenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge.
23.02. Pavanelli, Onori, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Potenziamento uffici consolari)

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
  2. Alle finalità del comma 1, nel limite di due milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
23.03. Caramanna.

ART. 24.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ne promuove lo sviluppo con le seguenti: promuove lo sviluppo delle manifestazione fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva.
24.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operatori fieristici con le seguenti: organizzatori fieristici nazionali.
*24.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*24.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2023, con le parole: per l'anno 2024.
24.4. Evi, Zanella, Grimaldi.

Pag. 236

  Al comma 2, dopo le parole: e con il Ministro del Turismo, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
*24.5. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*24.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*24.8. Benzoni.
*24.9. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*24.10. Evi, Zanella, Grimaldi.
*24.11. Colombo.

  Sopprimere il comma 4.
24.12. Boschi, Benzoni.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno ai mercati rionali)

  1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 24:

    1) al comma 1, sopprimere il terzo periodo;

    2) al comma 2, sopprimere la lettera c);

    3) sostituire la rubrica con la seguente: «Sostegno al settore fieristico in Italia»;

   b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 24-bis, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 28.200.000 euro per l'anno 2023, a 108.680.100 euro per l'anno 2024.
24.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni per i mercati a vendita diretta dei prodotti agricoli)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati in cui si pratica la vendita diretta dei prodotti agricoli anche avuto riguardo alla loro funzione di centri di aggregazione e per consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto Pag. 237del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
24.02. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 25.

  Sopprimerlo
*25.1. Boschi, Benzoni.
*25.2. Pavanelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi con le seguenti: che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   al primo periodo dopo le parole: italian sounding aggiungere le seguenti: , sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

   al secondo periodo, sopprimere le parole: una tariffa approvata e e aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle normative dei singoli Stati, in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi, di immagine del ristorante e di schema di certificazione;

   al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
25.3. Caramanna.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi con le seguenti: che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme

  Conseguentemente al medesimo comma 1:

   al primo periodo dopo le parole: italian sounding aggiungere le seguenti: , sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

   al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che tiene conto di quanto previsto nell'ambito del progetto «Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo» promosso da Unioncamere in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi (preparazione e approvvigionamento), di immagine del ristorante e di schema di certificazione;

   al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
25.4. Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, con le seguenti: da Unioncamere, attraverso l'utilizzo del marchio «Ospitalità Italiana nel Mondo» e può essere estesa alle pizzerie ed alle gelaterie italiane all'estero,

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: un disciplinare adottato aggiungere le seguenti: su proposta di Unioncamere,
25.5. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano con le seguenti: da Unioncamere

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: un disciplinare adottato Pag. 238aggiungere le seguenti: su proposta di Unioncamere,
25.6. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: con particolare riferimento fino alla fine del periodo, con le seguenti: tenendo conto di quanto previsto nell'ambito del progetto «Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo» promosso da Unioncamere in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi sia in termini di preparazione che di approvvigionamento, di immagine del ristorante e di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento:

   a) all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica;

   b) al rispetto della tradizione gastronomica italiana;

   c) alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
25.7. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le Camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del Made in Italy attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle start up innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
25.8. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 10 milioni

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.1. Boschi, Benzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per Pag. 239la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti
26.2. Caramanna.

  Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*26.3. Pella.
*26.4. Benzoni.
*26.5. Evi, Zanella, Grimaldi.
*26.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*26.7. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 28.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG. come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche;

   alla lettera b), sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

   alla lettera c), sostituire le parole: attività connesse con le seguenti azioni connesse e le parole: attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso;

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4 sostituire le parole da: le camere di commercio fino alla fine del comma, con le seguenti: i Consorzi di tutela riconosciuti per le attività di cui al comma 2;

   alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani.
28.1. Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani
28.2. Vaccari.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga su territorio italiano.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga su territorio italiano
28.3. Boschi, Benzoni.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni

Pag. 240

   b) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali>> della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.4. Boschi, Benzoni.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.
28.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   alla lettera b) sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

   alla lettera c) sostituire le parole attività connesse con le seguenti azioni connesse e le parole attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso.
28.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Sopprimere il comma 3.
28.7. Vaccari.

ART. 29.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 11 milioni

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.1. Boschi, Benzoni.

Pag. 241

  Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: , il Ministero della cultura
29.2. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 30.

  Sopprimerlo.
30.1. Benzoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.2. Boschi, Benzoni.

  Al comma 3, dopo le parole: previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, aggiungere le seguenti: formulata sentiti gli enti locali coinvolti,.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*30.3. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
*30.4. Benzoni.
*30.5. Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
*30.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
*30.7. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali)

  1. Ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove l'istituzione e la conoscenza delle denominazioni comunali, di seguito denominate «De.Co.», e l'armonizzazione della relativa disciplina, nel rispetto dei princìpi sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. È definita «De.Co.» l'attestazione, da parte del comune competente, del riconoscimento della sussistenza di un legame identitario tra un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico e una specifica area territoriale, ai fini della valorizzazione del prodotto o processo stesso e delle sue tipicità. La De.Co. è un'attestazione che non costituisce marchio né certificazione di qualità.
  3. È definito «prodotto De.Co.» un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico, oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca, che abbia alto valore storico Pag. 242nell'ambito della tradizione locale e sia riconosciuto come elemento identitario ed esclusivo dalla comunità di riferimento. I «prodotti De.Co.» devono essere caratterizzati da metodi di produzione, lavorazione, conservazione e realizzazione consolidati nel tempo, interamente made in Italy, omogenei in tutto il territorio interessato, che rispettano regole tradizionali e che sono in uso da almeno trenta anni. I prodotti De.Co. devono essere espressione di un patrimonio collettivo e non rappresentare un vantaggio per una singola azienda.
  4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono gli elenchi comunali dei propri prodotti De.Co.
  5. Negli elenchi di cui al comma 4 devono essere indicate, per ogni prodotto De.Co., le seguenti informazioni:

   a) nome del prodotto;

   b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

   c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

   d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

  6. I comuni inviano gli elenchi di cui al comma 4 e i loro successivi aggiornamenti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.
30.01. Cannata.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità.
  2. Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che rappresentano una unicità del nostro Paese per le produzioni agricole di pregio e dove operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.
  3. I comuni, anche ricompresi nei distretti di cui all'articolo 30, sede dei luoghi della produzione agricola di pregio italiana come parte fondamentale del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti, individuati con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.
  4.Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città di identità e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.
30.02. Bicchielli, Cavo.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

  1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, Pag. 243le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.
  2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

   a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

   b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

   c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

   d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

  3. Per l'esercizio dell'attività cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.
*30.03. Cavo.
*30.04. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*30.05. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Fondo è finalizzato:

   a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

   b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

   c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
30.06. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'Impresa»)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

   a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme Pag. 244di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

   b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

   c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

    1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

    2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

    3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

    4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

    5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

   a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

   b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

   c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

  4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
  5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 245 del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
30.07. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'Impresa»)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

   a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

   b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

   c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

    1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

    2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

    3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

    4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

    5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

   a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

   b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

   c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

  4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
  5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare Pag. 246l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
30.08. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti,.
31.1. Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'origine con le seguenti: dell'effettiva origine.
31.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 3, dopo le parole: relative infrastrutture aggiungere le seguenti: di gestione e dopo le parole: assicurare un'idonea aggiungere le seguenti: tracciabilità integrale, nonché.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo ai metodi aggiungere le seguenti: per la tracciabilità, nonché.
31.3. Squeri, Casasco, Polidori.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
31.4. Rotelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed agroalimentari che continuano ad essere disciplinate dalle relative specifiche normative.
31.5. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 32.

  Al comma 1, dopo le parole: produzioni artigianali e industriali tipiche aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e a Marchio Storico;

   b) all'articolo 33:

    1) al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,;

    2) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a Marchio Storico;

Pag. 247

   c) all'articolo 35:

    1) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ove presenti, gli elementi che dimostrano che il prodotto è a Marchio Storico;;

    2) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a Marchio Storico.
32.1. Benzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: produzioni artigianali e industriali tipiche aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attività di ricognizione dei prodotti industriali, artigianali tipici e a Marchio Storico.
32.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e a Marchio Storico.
33.1. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
33.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 35.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.
35.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.
35.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1. Boschi, Benzoni.

ART. 37.

  Al comma 1, sostituire le parole: quale tecnologia innovativa utile con le seguenti: , nonché su codici identificativi e di certificazionePag. 248 dell'originalità, quali tecnologie innovative utili.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono definiti gli standard tecnici, le modalità per l'adozione di sistemi di etichettatura codificati per singola confezione dei prodotti del Made in Italy immessi in commercio, nonché per la conservazione dei relativi dati. Per i prodotti che rechino soluzioni DTL censite ai sensi del comma 2, i codici di accesso per la lettura delle stesse saranno esplicitati con la lettura del codice identificativo.;

   sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Blockchain ed etichettatura per la tracciabilità delle filiere e dei prodotti).
37.1. Squeri, Casasco, Polidori.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche attraverso un soggetto gestore.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).
37.2. Boschi, Benzoni.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: distribuzione commerciale aggiungere le seguenti: o fornitura.
37.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 38.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'industria aggiungere le seguenti: , e dell'artigianato.
*38.1. Benzoni.
*38.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*38.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese aggiungere le seguenti: e delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Imprese aggiungere le seguenti: e Marchi Storici.
38.4. Benzoni.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
38.5. Boschi, Benzoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le azioni e le linee guida finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la trasformazione digitale delle imprese con particolare riferimento all'e-commerce, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Imprese del made in Italy nell'era del commercio digitale e nel mondo virtuale e immersivo).
38.6. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Pag. 249

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Piattaforma nazionale digitale delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Funzione Pubblica e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2024 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.
38.01. Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 40.

  Al comma 1, dopo le parole: operatori della giustizia aggiungere le seguenti: ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria.
40.1. Pavanelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per il contrasto alle merci contraffatte sulle reti elettroniche)

  1. Per il periodo d'imposta relativo alle annualità 2024 e 2025 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

   a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

   b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Pag. 250Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

   c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»>.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.
40.01. Squeri, Polidori, Casasco, Tenerini.

ART. 42.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Modifiche all'articolo 517 del Codice penale)

  1. All'articolo 517 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Chiunque pone in vendita», sono aggiunte le seguenti: «, detiene per la vendita»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici».
42.1. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 517 del Codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici.».
42.2. Squeri, Casasco, Polidori.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di Antiquariato)

  1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, comma 1, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947».
42.01. Romano, Cavo.

ART. 45.

  Sopprimerlo.
45.1. Boschi, Benzoni.

ART. 46.

  Sopprimerlo.
46.1. Boschi, Benzoni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Norme per il rafforzamento della prevenzione e la repressione della diffusione illecita Pag. 251di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

  1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
46.2. Mollicone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

  1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

   a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

   b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

   c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (Scheme Owners) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

   d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante vòlto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

   e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della «Qualità Accreditata» e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.
*46.01. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
*46.02. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 47.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del.
47.1. Boschi, Benzoni.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
47.2. Schullian.

Pag. 252

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Finanza complementare per le PMI)

  1. Il sistema camerale istituisce una rete di «Centri di servizi per la finanza complementare» finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.
*47.01. Squeri, Casasco, Polidori.
*47.02. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.
*47.03. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.