CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 82

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2,8, comma 3, 10, comma 3,11, comma 4, 12, comma 3, 13, comma 3,

  Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.3. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f), sopprimere le parole: , dei limiti;

   b) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f) i seguenti limiti edittali: (i) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (ii) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

   f-ter) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d);

   f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del quadroPag. 83 normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.
5.3. I Relatori.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

   b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

    1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

    2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;

   c) attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio Pag. 842010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b), tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

   d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera c);

   e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

   f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

   g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

   h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b) e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,;

   b) all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).
9.017. I Relatori.

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ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

    1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;

    2) attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

   b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;

   b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.
13.01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) Pag. 86n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

  1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

   b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

   d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

   g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

    1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;

    2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;

Pag. 87

    3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

    5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

    6) fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;

    8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla European securities and markets authority (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

   h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

   i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

   l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

   m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestionePag. 88 delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

   n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;

   b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.
13.02. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 123/23: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. C. 1517 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (C. 1517, approvato dal Senato);

   evidenziato in particolare che l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR;

   considerato altresì che l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in forza delle competenze e delle funzioni già da essa svolte nel campo delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali;

   valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza la proposta di legge A.C. 851 recante modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

   rilevato che il legislatore europeo con la direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare ha posto in evidenza la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali;

   considerato che nelle premesse della citata direttiva UE 2019/633 si osserva che nell'ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra i fornitori e gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari e che le disposizioni ivi introdotte nascono dall'esigenza di introdurre nell'Unione un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali al fine di ridurne la frequenza in quanto possono avere effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola;

   considerato che il richiamato decreto legislativo n. 198 del 2021 ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2019/633 sopra citata;

   preso atto che la finalità della proposta di legge in esame consiste nel tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della richiamata direttiva UE 2019/633 il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è altresì caratterizzata da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione di fattori merceologici;

   evidenziato che il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Ue,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (C. 1450);

   considerato che l'Accordo è inteso ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

   ritenuto che l'Accordo non evidenzia problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, dal momento che è stato concluso in sede unionale, secondo le procedure previste dai Trattati e trae origine, oltre che da un'esplicita previsione dell'atto di adesione della Croazia all'Unione, dalla capacità di quest'ultima di stipulare accordi internazionali con Stati terzi;

   richiamato il ruolo di grande rilievo per la stabilità dell'area balcanica svolto dalla Croazia, membro della NATO dal 1° aprile 2009 e aderente alle principali iniziative di cooperazione regionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.