CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 ottobre 2023
191.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 42

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.57 DEI RELATORI

ART. 1.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale» e dopo le parole: «della metà per i reati di cui agli articoli» le parole: «318 e 319» sono soppresse.
0.1.57.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale» e dopo la parola: «319» la parola: «319-ter» è soppressa.
0.1.57.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 319-quater codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 319-quater del codice penale» e dopo la parola: «319-ter» la parola: «319-quater» è soppressa.
0.1.57.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale» e dopo la parola: «319-quater» la parola: «320» è soppressa.
0.1.57.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

Pag. 43

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale» e dopo la parola: «320» la parola: «321» è soppressa.
0.1.57.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale».
0.1.57.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale» e dopo la parola: «321» le parole «322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma» sono soppresse.
0.1.57.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale».
0.1.57.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale».
0.1.57.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchéPag. 44 per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale».
0.1.57.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale» e dopo la parola: «presente comma,» le parole: «e 640-bis» sono soppresse.
0.1.57.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sopprimere la lettera a).
0.1.57.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:

«Art. 159-bis.
(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)

   1. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso:

   a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

   2. I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   3. Se durante i termini di sospensione di cui al primo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma dell'articolo 159, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
0.1.57.13. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sopprimere le parole: di condanna.
0.1.57.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole: due anni con le Pag. 45seguenti: quattro anni e le parole: un anno con le seguenti: due anni.
0.1.57.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sopprimere il quarto comma.
0.1.57.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
*0.1.57.17. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*0.1.57.18. Dori.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2032.
0.1.57.19. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030.
0.1.57.20. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera a), capoverso Art. 159-bis, sostituire il sesto comma con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2027.
0.1.57.21. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori sopprimere la lettera b).
0.1.57.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera c), dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «346-bis, 449» e dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: , 613-bis.
0.1.57.24. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, alla lettera c), dopo le parole: 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 609-bis, 609-octies, e dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: 612-ter.
0.1.57.26. Dori.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,» sono aggiunte le seguenti: «per i reati di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
0.1.57.27. Dori.

  All'emendamento 1.57 dei Relatori, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 22 settembre 2021, n. 134 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il Pag. 46funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, anche in rapporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la riduzione percentuale dell'incidenza della prescrizione del reato con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione. I risultati del monitoraggio sono trasmessi ogni sei mesi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. Alla scadenza di ogni semestre il Ministro della giustizia presenta una relazione al Parlamento.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di monitoraggio in merito all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
0.1.57.28. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Pag. 47

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

   «Art. 159-bis. – (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
   I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
   Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.
   Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello»;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;

   d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.
1.57. I Relatori.

Pag. 48

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse e, dopo le parole: «dell'articolo 304» sono aggiunte le seguenti: «del presente codice»;

   b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse;

   c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;

   d) all'articolo 578:

    1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

    2) alla rubrica, le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse.

Art. 2-ter.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 165-ter:

    1) al comma 1, le parole: «della disposizione di cui all'articolo 175-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale»;

    2) alla rubrica, le parole: «344-bis del codice» sono sostituite dalle seguenti: «159-bis del codice penale»;

   b) l'articolo 175-bis è abrogato.
2.08. (Nuova formulazione) Patriarca.