CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 306

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

  Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
3.101. Il Relatore.

  Al comma 4, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.
3.102. Il Relatore.

ART. 4.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.101. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.
7.200. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, aggiungere le seguenti: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
10.101. Il Relatore.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le regioni individuano con le seguenti: Le regioni possono individuare.
10.102. Il Relatore.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non Pag. 307devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.200. Il Relatore.