CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 248

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) tenere in considerazione gli orientamenti nazionali ed europei esistenti adottati per il recepimento delle norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle misure di sicurezza e le notifiche degli incidenti, inclusi gli orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), potrà elaborare al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni;
*3.7. De Monte.
*3.18. Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento pari ad almeno 12 mesi,
3.8. Giordano, Pietrella, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) chiarire l'ambito di applicazione per i servizi gestiti e per i servizi di sicurezza gestiti, specificandone l'inclusione nei settori ad alta criticità laddove i destinatari del servizio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555;
*3.2. De Monte.
*3.9. Giordano, Pietrella, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;
3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti, nel caso in cui appartengano al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;
3.21. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino di tecnologie messe a disposizione Pag. 249dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;
3.5. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere l'individuazione, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, attraverso successivi provvedimenti di natura secondaria, delle relative tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere almeno annualmente all'aggiornamento dei provvedimenti che individuano le tecnologie;
3.19. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;
*3.4. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*3.11. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut, Iaria.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555 da parte dei soggetti interessati nei confronti dei destinatari dei loro servizi;
**3.10. Giordano, Pietrella, Mantovani.
**3.3. De Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;
*3.6. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.
*3.12. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity, nonché la tutela della sicurezza nazionale;
3.17. Bagnai, Cecchetti.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito cybersecurity.
3.16. Bagnai, Cecchetti.

Pag. 250

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;
3.20. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: «in materia di resilienza fisica delle reti» aggiungere le seguenti: «di comunicazione elettronica,»
4.1. Ambrosi, Mantovani.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale, a garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, quali definiti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività del suddetto settore;
9.1. Orrico, Scutellà, Iaria.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per gli investimenti strategici», parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del carburante sostenibile per l'aviazione (SAF – Sustainable Aviation Fuel).
9.14. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficientamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;.
9.10. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione «Fondo per la compensazione degli svantaggi», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2003/87/CE, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) Pag. 2512023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico; l'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS da destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, è determinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.
9.13. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

   e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;.
9.12. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;
9.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Lai.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di transhipment, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
9.11. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

   f-bis) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
9.15. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Pag. 252

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento Giordano 3.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  «Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento,»;

   sugli emendamenti Furgiuele 3.19, Cattaneo 3.4 e Casu 3.11, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati;»

   sugli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;»

   sull'emendamento Ambrosi 4.1;

   sull'emendamento Frijia 9.10, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;»

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti De Monte 3.7 e 3.2, Casu 3.13 e Cattaneo 3.5, sugli identici emendamenti Cattaneo 3.6 e Casu 3.12, sugli emendamenti Orrico 9.1 e Barbagallo 9.9.

Pag. 253

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

   preso atto del ritiro degli emendamenti Giordano 3.9, Furgiuele 3.21 e 3.20, Deidda 9.14, 9.13 e 9.15 e Frijia 9.12 e 9.11, nonché degli emendamenti Bagnai 3.18, 3.17 e 3.16 e Cattaneo 3.5 e 3.6,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento Giordano 3.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  «Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento,»;

   sugli emendamenti Furgiuele 3.19 e Cattaneo 3.4, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati;»

   sugli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;»

   sull'emendamento Ambrosi 4.1;

   sull'emendamento Frijia 9.10, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

  «Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;»

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti De Monte 3.7 e 3.2, Casu 3.13, 3.11 e 3.12, Orrico 9.1 e Barbagallo 9.9.

Pag. 254

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (Atto del Governo n. 84);

   preso atto della valutazione favorevole del V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione economica) del 18 ottobre 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 255

ALLEGATO 5

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno» (C. 1458 Governo);

   preso atto che l'articolo 11 reca misure per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

   considerato che l'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo ha determinato un considerevole aumento del carico di lavoro per i mezzi e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

   rilevata l'esigenza di superare le criticità connesse alle attuali dinamiche di reclutamento dei volontari in servizio permanente che prevedono l'alimentazione del ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera solo attraverso l'immissione dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT), al termine del periodo di ferma complessivo di sei anni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di alimentare il ruolo dei volontari in servizio permanente presso Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso concorsi straordinari aperti ad ogni avente titolo, ampliando in tal modo la platea dei concorrenti, in aggiunta all'attuale dinamica di reclutamento, al fine di supportare lo sforzo operativo di tutte le attività del Corpo connesse al fenomeno migratorio.