CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2023
189.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 81

ALLEGATO 1

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1416, di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del paese, nonché in materia di immigrazione»

   rilevato che:

    il decreto-legge consta di 26 articoli ripartiti in sei Capi e che, in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, predispone misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro;

    il Capo II reca una strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa prevedendo, in particolare, all'articolo 8, lo stanziamento di 45 milioni di euro per i comuni di Lampedusa e Linosa, per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevedendo specifiche disposizioni per la realizzazione dei c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza;

    il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 17, istituisce la Zona economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica;

    il Capo IV interviene in tema di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione, con gli articoli 18 e 19;

    il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, detta disposizioni in materia di trattenimento presso di Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, prevedendo: all'articolo 20, l'estensione da 6 a 18 mesi del limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione per l'ipotesi in cui lo straniero non collabori al suo allontanamento o ci siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi; all'articolo 21, l'inserimento nell'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) degli hotspot e dei centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio demandando a un DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture, che saranno realizzate dal Ministero della difesa;

    il Capo VI, composto dagli articoli 22 e 23 detta disposizioni transitorie e finali;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

    assumono inoltre rilievo una serie profili riconducibili ad altre materie di Pag. 82competenza legislativa esclusiva statale, tra cui «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione);

    le misure previste agli articoli 20 e 21 del decreto-legge afferiscono alle materie dell'immigrazione, della difesa e della sicurezza dello Stato, anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b) e d), della Costituzione;

    assume infine rilievo, con riferimento a disposizioni quali quelle dell'articolo 7 (strategia per le aree interne), dell'articolo 14 (procedimento unico ZES) e dell'articolo 15 (autorizzazione unica ZES), la competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 1, comma 1, prevede che l'accordo di coesione sia sottoscritto tra Ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma interessato; l'articolo 7, comma 1, prevede il coinvolgimento del presidente della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI nella cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; l'articolo 8, comma 1, prevede l'intesa con il comune interessato per gli interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa; l'articolo 10, comma 1, prevede il coinvolgimento dei presidenti delle regioni interessati dalla ZES unica per il Mezzogiorno nella cabina di regia ZES unica; l'articolo 19, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM sulla ripartizione delle risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

    tali forme di coinvolgimento risultano invece non previste dall'articolo 10, comma 5, che demanda a un decreto del presidente del Consiglio la definizione dell'organizzazione della struttura di missione ZES e la tempistica per il trasferimento a tale struttura delle funzioni già nella titolarità dei commissari straordinari, anche in considerazione delle competenze della struttura di missione nell'ambito del procedimento unico e dell'autorizzazione unica nella ZES (di cui agli articoli 14 e 15);

   considerato che:

    l'articolo 21, al comma 1, qualifica come opere per la difesa e la sicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 233 del codice militare, gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, prevedendo l'applicazione della procedura di somma urgenza di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023; al comma 2 poi, nel prevedere un piano straordinario di realizzazione delle medesime strutture, specifica che restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle strutture previste dalla legislazione vigente;

    andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 10, comma 5, chiamato a disciplinare organizzazione e competenze degli uffici della struttura di missione ZES;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'articolo 21.

Pag. 83

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 851 Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

   rilevato che:

    il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione XIII, è costituito da tre articoli, il primo dei quali modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole;

    l'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e in conformità all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

    il medesimo articolo 2, oltre a stabilire criteri e principi direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, definisce la procedura per l'adozione del decreto legislativo;

    in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    l'articolo 2-bis prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari;

   considerato che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e alla materia «agricoltura», di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

    la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione Pag. 84certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni»;

    la materia non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma ha anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di rispettiva competenza;

    alla tutela della concorrenza è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

    alla luce di questo intreccio di competenze, il comma 3 dell'articolo 2 della proposta prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali mediante la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 85

ALLEGATO 3

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

  1. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i delitti di cui al Libro Secondo del codice penale,».
01.01. Lucaselli.

  Sopprimerlo.
*1.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*1.3. Soumahoro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

  1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine»;

   b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti Pag. 86di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno»;

   c) al comma 2, lettera c), le parole: «entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quarto grado»;

   d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali.».
1.4. Soumahoro.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «di soggiorno per motivi di lavoro,» sono aggiunte le seguenti: «per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare,».
1.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.
1.6. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.
1.7. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se Pag. 87persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.
1.8. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dispone che lo straniero» è aggiunta la seguente: «maggiorenne».
1.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «può ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina».
1.10. Kelany.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
1.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 29, comma 1-bis, dopo le parole: «al rilascio delle certificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali,».
1.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, primo periodo le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero».
1.13. Lucaselli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il giudice, quando pronuncia nei confronti di un cittadino di maggiore età di un altro Stato dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, tenuto conto dei criteri indicati ai commi 4 e 5, può sostituire la pena della reclusione inferiore a tre anni con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.Pag. 88
   4-ter. Il giudice applica sempre la misura di cui al comma 4-bis quando pronuncia una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti di un cittadino di maggiore età di un altro Stato dell'Unione europea, qualora egli sia recidivo a norma dell'articolo 99, commi 2 e 4 del codice penale, o quando lo dichiari delinquente abituale o professionale a norma degli articoli 102, 103 e 105 del codice penale.
   4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

   b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 11 e 12».
1.14. Kelany.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero».
1.15. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)

  1. La legge 30 luglio 2002, n. 189 è abrogata.
1.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2, è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo e al secondo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.»;

   b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Chiunque, al fine di commettere uno o più delitti non colposi previsti dal presente titolo e puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento dei medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».
1.02. Montaruli, Maiorano.

Pag. 89

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 270-quinquies.2, è inserito il seguente:

«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

   Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
   Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo e al secondo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.»;

   b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Chiunque, al fine di commettere uno o più delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, si procura o consapevolmente detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».
1.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 2.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale.

  Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire il numero: 125.000 con il seguente: 500.000 e il numero: 3,7 con il seguente: 14,8
2.1. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

  1. All'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2.01. Simiani, Fossi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

  1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per «fermo amministrativo della nave» si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di Pag. 90salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
2.02. Simiani, Fossi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)

  1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)

  1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)

  1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo.
2.05. Onori, Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

  1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-noviesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o all'attivazione di una carta prepagata con codice iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.
2.06. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3.

  All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.
(Istituzione di corridoi umanitari europei)

  1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.
03.01. Ascari, Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimerlo.
*3.2. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.3. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*3.4. Soumahoro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 2 è abrogato.
3.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 92

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il patrocinio a spese dello Stato non è ammesso e, nel caso, è revocato qualora il ricorrente si sia allontanato dal territorio dello Stato.»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «3. Nei ricorsi innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 35-bis del presente decreto gli onorari e le spese spettanti al difensore e al consulente tecnico di parte sono liquidate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in misura ridotta della metà».

   b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
3.7. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

   «1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».
3.6. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: questore fino a: procedura di allontanamento, con le seguenti: presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.
*3.8. Boschi.
*3.9. Magi.
*3.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.
*3.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: questore, sulla base del parere del.
3.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sulla base del parere aggiungere le seguenti: vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.
*3.13. Magi.
*3.14. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Pag. 93

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: è in corso il predetto allontanamento aggiungere le seguenti: , sentito il Ministero dell'interno,.
3.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e aggiungere le seguenti: , acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda,.
3.16. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.
3.17. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*4.2. Soumahoro.
*4.3. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

   «3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».
**4.4. Magi.
**4.5. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,;

   b) dopo le parole: protezione internazionale inserire le seguenti: e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,;

   c) sostituire le parole: non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato con le seguenti: si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)
*4.6. Boschi.
*4.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.
*4.8. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Pag. 94

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: salvi i casi di forza maggiore;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo.
4.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: non si presenta, aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.
4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
4.12. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.
4.13. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)

  1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.
4.01. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*5.2. Soumahoro.
*5.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5.4. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articoloPag. 95 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.»
5.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 19, comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole «protezione immediata,» è aggiunta la seguente «tutti» e la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «è situata la struttura,» sono aggiunte le seguenti: «per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,» e le parole: «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse;

    3) al terzo periodo, le parole «in coerenza con la normativa regionale» sono soppresse, dopo le parole: «e i servizi da erogare» sono aggiunte le seguenti: «e le risorse finanziarie necessarie» e sono aggiunte, in fine, le parole: «in coerenza con la normativa nazionale»;

   0b) all'articolo 19, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti», la parola «accolti» è sostituita dalla seguente: «trasferiti» e le parole «protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «accoglienza e integrazione»;

    2) al secondo periodo, le parole «la capienza del Sistema è» sono sostituite dalle seguenti: «la capienza del Sistema deve a tal fine essere», dopo le parole «non accompagnati» sono aggiunte le seguenti: «nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle», sono soppresse le parole: «nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle» e sono aggiunte, in fine, le parole «e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari».
5.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
5.9. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Pag. 96«Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.»
5.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 19, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale.»
5.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.».
5.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, Pag. 97comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
*5.13. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*5.15. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
**5.16. Zaratti.
**5.17. Magi.
**5.18. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
**5.19. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
**5.20. Boschi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la lettera a);

   b) alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modificazioni:

    1. dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.

    2. dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo.
5.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5.22. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5.23. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*5.24. Boschi.
*5.25. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

   a) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, tutti i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio, e gestite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articoloPag. 98 18, in coerenza con la normativa nazionale. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma»;

   a-bis) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, tutti i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve, a tal fine, essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati».
5.26. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»
5.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso»;
5.28. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un periodoPag. 99 comunque non superiore a trenta giorni.»
5.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui al comma 1 e le parole: non superiore a novanta giorni con le seguenti: non superiore a sette giorni
5.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: il prefetto può disporre aggiungere le seguenti: solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti,

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso.
5.31. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: in una sezione dedicata inserire le seguenti: , separata ed autonoma nell'ambito degli spazi;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità
5.32. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: in una sezione dedicata con le seguenti: in una sezione dedicata ed effettivamente separata,;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

    Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.
5.33. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 9 e 11 con le seguenti: all'articolo 9
5.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prorogabili per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni
5.35. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea
5.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà
5.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 100

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5.38. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*5.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso 6-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si applicano i commi 7 e 8.
5.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*5.41. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*5.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5.43. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: di cui fino a: n. 281 con le seguenti: il 19 luglio 2020
5.44. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

  6-bis.1. L'accertamento socio-sanitario dell'età o i rilievi antropometrici o gli altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, possono essere svolti anche avvalendosi dell'apporto di adeguate professionalità, della strumentazione tecnica necessaria e dei locali dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP). A tal fine, le Regioni, sentito il Ministero della salute, possono stipulare protocolli d'intesa con l'INMP, il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, prevedendo che gli accertamenti si svolgano nell'ambito del servizio sanitario regionale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'INMP a legislazione vigente e nei limiti delle stesse.
5.45. Kelany.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.
*5.46. Boschi.
*5.47. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*5.48. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

  «6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le Pag. 101famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».
5.49. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

  «6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».
5.50. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

  6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi i commi 7, 8 e 9.
5.51. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.
*5.52. Zaratti.
*5.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Pag. 102

  Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
5.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: rilievi antropometrici aggiungere le seguenti: , una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica
5.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche radiografici,
*5.56. Zaratti.
*5.57. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.
*5.58. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.
**5.59. Zaratti.
**5.60. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
**5.61. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dall'autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso
5.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti: entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
5.65. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 60 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio
5.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 30 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio
5.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 10 giorni dalla notifica
*5.67. Zaratti.
*5.68. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 60 giorni
5.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Pag. 103

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 30 giorni
5.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.
*5.71. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.
*5.72. Zaratti.
*5.73. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.
**5.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.
**5.76. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
**5.77. Zaratti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*6.2. Soumahoro.
*6.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*6.4. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «previo parere positivo» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno».
6.5. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.
6.6. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», primo periodo, le parole: ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato, sono sostituite dalle seguenti: sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego.
6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», primo periodo, dopo le parole: dei datori di lavoro Pag. 104aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.
6.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere l'ultimo periodo.
6.9. Boschi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)

  1. Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.
  2. Ai comuni, agli enti del terzo settore, ai centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nei limiti di 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Soumahoro.
*7.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*7.3. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.
7.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina.

Pag. 105

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.
7.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui individuali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine».
7.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6-bis, il comma 2 è abrogato.
7.8. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
*7.9. Magi.
*7.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**7.11. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
**7.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: si può derogare fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.
7.13. Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti;

   b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «genitori Pag. 106singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie»;

   c) sopprimere la lettera c).
7.14. Boschi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ai parametri di capienza, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo con le seguenti: , solo ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza

  Conseguentemente:

   a) alla medesima lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: nella misura non superiore al doppio con le seguenti: non superiore alla metà;

   b) sopprimere la lettera c).
7.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.
*7.16. Boschi.
*7.17. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti con le seguenti: al 20 per cento dei posti.
7.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti con le seguenti: al 25 per cento dei posti.
7.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma.
7.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 107

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «genitori singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
7.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: «in stato di gravidanza» sono soppresse con le seguenti: dopo le parole: «le donne» sono inserite le seguenti: «, con priorità per quelle».
7.22. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «genitori singoli», sono inserite le seguenti: «o le famiglie».
*7.23. Boschi.
*7.24. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.
*7.25. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**7.26. Boschi.
**7.27. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
**7.28. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 22:

    1) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

    2) il comma 2 è abrogato.
7.29. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
7.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.
*7.31. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*7.32. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*7.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Pag. 108

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.34. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.
7.35. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-ter è abrogato.
7.36. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di minorenni)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
   2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

   b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

   1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
   2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 7-ter.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

  1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con Pag. 109modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione.
7.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1o giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1o giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1o giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1o giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

   b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo Pag. 11025 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° dicembre 2023 al 1° marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinarePag. 111 alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

   b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.
  12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contrattoPag. 112 di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
  15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
7.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis.
(Emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

  1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1o giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1o giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1o giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1o giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Pag. 113
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

   a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

   b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

   c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

  4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
  5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1o dicembre 2023 al 1o marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

   a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

   b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

   c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

  6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

   a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

   b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

   c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la Pag. 114mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.
  9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

   a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

   b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

   a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

   b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

  11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.
  12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
  13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1o novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che Pag. 115consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.
  14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.
  15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
7.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

  1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.
(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)

   1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.
   2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.
   3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
   4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di Pag. 116sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
   5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».
7.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.05. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
*7.06. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*7.07. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
7.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

  1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioniPag. 117 concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
7.09. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
  2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.
  3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
7.010. Quartini, Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e al transito di migranti nei comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: nelle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e delle presenze riscontrate sul territorio dei comuni di frontiera.
8.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
8.3. Soumahoro.

Pag. 118

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Il finanziamento della spesa per assunzioni di personale di polizia locale a tempo indeterminato effettuate dai comuni di frontiera maggiormente coinvolti e interessati dal transito di migranti non rileva ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  4-ter. Qualora i comuni interessati provvedano ad effettuare, in totale o parziale deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4-bis, assunzioni di personale di polizia locale, con qualifica non dirigenziale, a tempo determinato, la relativa spesa non rileva al fine del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da tutte le altre disposizioni legislative in materia di personale assunto a tempo determinato.
  4-quater. L'intero trattamento accessorio del personale assunto ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter è da intendersi in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
8.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione dello straordinario aumento dei flussi migratori, anche dalle rotte terrestri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per riconoscere contributi ai comuni di frontiera non sede dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4-ter. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-quater, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.5. Iezzi, Kelany, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
8.7. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 119fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
  3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*8.03. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Pag. 120

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.
(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

   1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

   1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

   2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

   3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

   4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

   2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.
   3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.
   4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i Pag. 121comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.
   5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.
   6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.
   7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.
   8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.
   9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura.».
**8.04. Magi.
**8.05. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni Pag. 122destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*8.06. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*8.07. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Risorse in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembrePag. 123 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
8.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.
8.09. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

  1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*8.010. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
*8.011. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
*8.012. Zaratti, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato, aggiungere le seguenti: , esclusivamente per specifiche esigenzePag. 124 di prevenzione della criminalità internazionale,.
9.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo le prefetture possono stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
9.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di fornire una efficace azione di deterrenza rispetto ad episodi di microcriminalità o comportamenti scorretti a tutela degli utenti e del personale di bordo, il contingente di cui al comma 1 può essere impiegato a bordo dei mezzi di trasporto pubblico sulla base di protocolli di intesa stipulati tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio volti a disciplinare le forme e le modalità.
9.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico e di sospensione condizionale della pena)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII del codice penale»;

   b) il comma 5 è abrogato.

  2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.».

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

  1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono abrogati;

   b) il terzo comma è abrogato.

  2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei Pag. 125confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a tre anni.»;

   b) al terzo comma, le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre.» sono sostituite dalle seguenti: «, affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.»;

   c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

   «Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita ove dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tal caso, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».

Art. 9-quater.
(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale)

  1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «diciotto» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni diciotto o comunque non imputabile».

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio.».
9.01. Kelany.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera a) è soppressa.
9.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale)

  1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

   «Nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un terzo.
   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

  2. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

   «Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mentre compie un atto di ufficio o di servizio, la pena è aumentata di un terzo.Pag. 126
   Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.».

  3. All'articolo 339 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Nei casi di cui al primo comma, se l'autore del reato sia stato, negli ultimi tre anni, condannato per delitti contro l'ordine pubblico o contro l'incolumità pubblica o contro il patrimonio o per reati in materia di armi ed esplosivi o in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.»;

   b) all'ultimo comma, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».
*9.03. Maiorano.
*9.04. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

  1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali».
**9.05. Maiorano.
**9.06. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Norme a tutela dei beni mobili e immobili in uso alle Forze di polizia)

  1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione, su beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia, si applica la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro.»;

   b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per le ipotesi previste dal secondo periodo del secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro».
*9.07. Maiorano.
*9.08. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 127

ART. 10.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 1° aprile 1981, n. 121 aggiungere le seguenti: e del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 9,;

   b) sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 20 milioni;

   c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

   d-bis) Forze armate 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle Forze Armate.
10.1. Padovani.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale prefettizio e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 105 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, si dispone l'ampliamento dell'organico di 5000 unità di amministrazione civile.
  3. Le unità si personale di cui ai commi precedenti devono essere selezionate tramite concorso, e vanno ad aggiungersi ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-25, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
11.1. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.
  2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche.
11.2. Casu.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamentoPag. 128 dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla luce dei maggior impegni connessi al contrasto delle attività criminali nonché dell'accresciuta minaccia terroristica, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione, entro il 1° settembre 2024, delle unità di personale di cui all'articolo 15, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i) ed l), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
11.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: afflusso migratorio aggiungere le seguenti: e alla necessità di presidiare i luoghi di culto per scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche di matrice islamica.
11.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
11.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
*11.05. Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*11.06. Fornaro, Mauri.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 Pag. 129dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è incrementata di 3.600.000 euro, a decorrere dal 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
*12.01. Casu.
*12.02. Zaratti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica dei requisiti minimi di anzianità di servizio per il passaggio dei Viceprefetti Aggiunti alla qualifica superiore di Viceprefetto)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni e 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno sei anni».
12.03. Zaratti.