CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2023
186.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
Pag. 21

ALLEGATO

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire le parole: le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna con le seguenti: tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: delle Regioni di cui al comma 1 con le seguenti: di tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
1.2. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole: e Emilia-Romagna con le seguenti: , Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Liguria e Sicilia.
1.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro quattro mesi.
1.4. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la parola: modificando inserire le seguenti: ed integrando.
1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: provvedimenti attuativi, inserire le seguenti: con nuove iniziative aggiuntive.
1.6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Casu, Bakkali, Barbagallo, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, sostituire le parole: , nonché di quanto previsto dal comma 2 con le seguenti: , di quanto previsto dal comma 2, nonché dei dati aggiornati sulle fonti delle emissioni nocive ivi compresi il riscaldamento degli edifici, l'utilizzo di stufe a legna e a pellet, le attività agricole e zootecniche, gli allevamenti intensivi, la presenza di termovalorizzatori, le infrastrutture logistiche, il trasporto merci su gomma, la circolazione di veicoli inquinanti, il numero di veicoli circolanti.
1.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 2.
1.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo con le seguenti: 15 settembre di ciascun anno e il 15 aprile dell'anno successivo.
1.9. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 con le seguenti: entro e non oltre il 1° ottobre 2024.

Pag. 22

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° ottobre 2025 con le seguenti: entro e non oltre il 1° ottobre 2025.
1.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di categoria N1, N2, e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» con le seguenti: alimentati con motori endotermici.
1.12. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di categoria «Euro 5» con le seguenti: di categoria «Euro 5» e «Euro 6 a/b/c».
1.13. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.11. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: circolazione stradale, aggiungere le seguenti: e con successivi provvedimenti di carattere strutturale,.
1.14. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: PM10 inserire le seguenti: dei composti organici volatili (COV).
1.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: azoto NO2 aggiungere le seguenti: o di altri inquinanti tra cui il PM 2,5.
1.16. Bonelli, Borrelli, Iaria, Dori.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° ottobre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
1.17. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «Euro 5» aggiungere le seguenti: e «Euro 6 a/b/c».
1.19. Bonelli, Borrelli, Dori, Iaria.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: provvedimenti attuativi inserire le seguenti: con nuove iniziative aggiuntive.
1.20. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché della direttiva 2016/2284 UE e della direttiva 2002/49/UE del Parlamento e del Consiglio europeo.
1.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

  2-quater. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico e la riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nelle aree interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione Pag. 23pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.23. Ghio, Barbagallo, Simiani, Casu, Morassut, Bakkali, Curti, Ferrari, Scarpa, Iaria.

  Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

  2-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente al sostegno del trasporto pubblico locale delle regioni interessate dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-quater, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1.24. Casu, Barbagallo, Simiani, Morassut, Bakkali, Ghio, Curti, Ferrari, Scarpa, Iaria, Dori.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

  2-quater. Al fine di ridurre progressivamente la produzione di ammoniaca che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare con misure di sostegno, la riconversione degli allevamenti intensivi riducendo il numero dei capi allevati.
  2-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le autorità competenti promuovono accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, mediante i quali sono individuati criteri e prassi relativi al superamento degli allevamenti intensivi.
1.25. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori.

(inammissibile)

  Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

  2-quater. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in particolare nelle Pag. 24aree interessate da fenomeni di forte inquinamento dell'aria ambiente, per l'anno 2024 le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono destinate prioritariamente all'acquisto di veicoli non inquinanti nelle regioni che entro il 31 dicembre 2023 provvedono alla revisione dei propri piani di qualità dell'aria ai fini del rispetto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.
1.26. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macroeconomico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
*1.27. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.
*1.30. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

  2-quater. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le Amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
1.28. Bonelli, Borrelli, Dori, Simiani, Iaria.

  Al comma 3, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Fondo per la qualità dell'aria)

  1. Al fine di favorire il rispetto della normativa europea in materia di qualità Pag. 25dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con dotazione di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla realizzazione di azioni specifiche di riduzione delle emissioni inquinanti, da destinare prioritariamente alle imprese agricole e zootecniche operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, per supportare l'acquisto di macchinari e strumenti idonei a garantire la riduzione di ammoniaca, con particolare riguardo alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici o l'acquisto di macchinari per la distribuzione di liquame nel terreno a basse o zero emissioni di ammoniaca. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.29. Vaccari, Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

(inammissibile)

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
1-bis.1. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di sviluppare la mobilità sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di trasporto pubblico collettivo e condiviso, con l'obiettivo di aumentare le reti metropolitane e tramviarie cittadine che consentono di offrire efficienti sistemi alternativi alla mobilità privata, riducendo il carico emissivo degli inquinanti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo di 32.870.000 euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il potenziamento della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico collettivo e condiviso ai fini del miglioramento della qualità dell'aria).
1-bis.2. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinato al finanziamento di investimenti aggiungere le seguenti , ambientalmente sostenibili, come stabilito dal Regolamento UE 2020/852,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta,.
1-bis.3. Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alla creazione e

  Conseguentemente, dopo le parole: a fini turistici aggiungere le seguenti: esistenti esterne al perimetro dei centri storici, garantendo i collegamenti con un adeguato servizio di trasporto pubblico locale,.
1-bis.4. Barbagallo, Simiani, Casu, Bakkali, Ghio, Morassut, Curti, Ferrari, Scarpa.

Pag. 26

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: alla creazione e.
1-bis.5. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla creazione inserire le seguenti: , in aree esterne ai centri storici delle città,.
1-bis.6. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a fini turistici inserire le seguenti: , comunque nel rispetto e nella tutela dei beni di interesse storico e culturale,.
1-bis.7. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a fini turistici, inserire le seguenti: , dotate di punti di ricarica per veicoli elettrici,.
1-bis.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: turismo all'aria aperta, inserire le seguenti: senza ulteriore consumo di suolo e senza impermeabilizzazione, nel rispetto degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica,.
1-bis.9. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia anche interventi per la realizzazione di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, di collegamento alle aree attrezzate di cui al medesimo comma 1, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.
1-bis.10. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, procede alla modifica del decreto ministeriale del 22 marzo 2023 recante «Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile» per la ripartizione delle risorse aggiuntive di cui al presente comma.
1-bis.11. Simiani, Barbagallo, Curti, Ferrari, Scarpa, Casu, Morassut, Bakkali, Ghio.

ART. 1-ter.

  Sopprimerlo.
1-ter.1. Bonelli, Evi, Borrelli, Dori.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , purché nel pieno rispetto dell'articolo 9, comma 3 della Costituzione e della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 211/92/UE del 13 novembre 2011, e purché le opere vengano realizzate all'interno del sedime aeroportuale già esistente.
1-ter.2. Evi, Bonelli, Borrelli, Dori.

  Al comma 2, dopo le parole: all'Unione europea inserire le seguenti: e dell'intesa raggiunta tra Regione Lombardia e i comuni dell'area di Malpensa interessati dall'opera.
1-ter.3. Roggiani, Peluffo, Forattini, Barbagallo, Simiani, Iaria.

Pag. 27

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in considerazione della presenza di più infrastrutture aeroportuali nello stesso hub con le relative reti di collegamento, prevedendo una Valutazione Ambientale Strategica su tutto il bacino milanese, relativamente al traffico aeroportuale, che tenga in considerazione la coesistenza di ben quattro diverse infrastrutture, ciascuna con le relative capacità di espansione, le relative valutazioni di impatto ambientale e i conseguenti studi epidemiologici circa le ricadute sulla salute umana.
1-ter.4. Evi, Bonelli, Borrelli, Dori.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 28Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter.01. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54.
  2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024.

  I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  5. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  6. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 5, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
1-ter.02. Pavanelli, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto come strumento per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)

  1. All'articolo 5 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. La valutazione della qualità dell'aria è effettuata, per ciascun inquinante Pag. 29di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste dai commi 3, 4 e 5, che possono essere integrate anche mediante l'utilizzo di metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria, la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite aeromobili a pilotaggio remoto è svolta o coordinata da soggetti e/o personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nell'aver svolto tale attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo e/o enti pubblici di ricerca e/o università per un lasso di tempo non inferiore a 2 anni. La frequenza dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto va valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento delle AIA e della VIA.
   5-ter. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   5-quater. Al fine di implementare la dotazione di aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sul Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1-ter.03. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 8 del 16 giugno 2022, n. 68 in tema di tram-treno)

  1. Al fine di ridurre le emissioni inquinati riguardanti derivanti da diversi settori che concorrono all'inquinamento atmosferico, all'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «12-octies. Al fine di favorire il recupero, la valorizzazione e il miglior uso allo stato della tecnica in chiave di transizione ecologica di infrastrutture ferroviarie di carattere locale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato e di concerto con Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2023 sono emanate le Linee guida per la redazione e la valutazione di proposte progettuali su rami ferroviari di carattere locale anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture ad esse collegate che siano utilizzabili da servizi tram e/o da servizi leggeri su rotaia di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50. Tali linee guida dovranno indicare, tra l'altro, la definizione delle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura, il campo di applicabilità e i possibili percorsi autorizzativi di servizi di trasporto leggero su rotaia e delle sedi utilizzabili in quanto attrezzate con alcuni componenti tecnologici necessari per consentire il transito di veicoli ferroviari leggeri su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria a fini di connettività, nonché contenere le successive istruzioni operative relative al completamento dello schema normativo e autorizzativo dell'esercizio ferroviario leggero.
   12-novies. In attuazione del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, Pag. 30con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2024 sono pubblicate le Linee guida volte a definire tipologia e caratteristiche degli itinerari dove siano pianificabili servizi di trasporto rapido di massa esperiti con autobus biarticolati e filobus bisnodati fino a 24 metri di lunghezza.».
1-ter.04. Pavanelli, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte , in fine, le seguenti parole: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h, mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, anche mediante limitatori della velocità, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice.»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.».
1-ter.05. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Dal 1° gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.
  3. Alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è abrogato.
1-ter.06. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Al fine di potenziare e superare le forti disomogeneità territoriali i servizi di Pag. 31trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono stanziati complessivamente 2 miliardi di euro nel triennio 2024-2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, relative al ciclo di programmazione 2021-2027. Con decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di ripartizione delle medesime risorse.
1-ter.09. Bonelli, Borrelli, Dori.

(inammissibile)