CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2023
186.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 55

ALLEGATO

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e, salva diversa valutazione, impone il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione;

   b) aggiungere infine il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: «violenza di genere» sono inserite le seguenti: «, comprensiva del monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale,».
*2.2. (Nuova formulazione) Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
*2.3. (Nuova formulazione) Varchi.
*2.4. (Nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.
*2.5. (Nuova formulazione) Varchi.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

  1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzionePag. 56 e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
  2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
*5.02. (Nuova formulazione) Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.
*5.03. (Nuova formulazione) Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: All'articolo 387-bis del codice penale, inserire le seguenti: al primo comma, dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi» e.
8.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiarala perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella Pag. 57del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, comma 1».
*1.2. (Nuova formulazione) Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.
*13.2. (Nuova formulazione) Varchi.