CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 ottobre 2023
186.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 43

ALLEGATO 1

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1294 e abb., recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   rilevato che:

    il disegno di legge interviene su numerosi aspetti della normativa di contrasto alla violenza sulle donne, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sulla prevenzione del fenomeno;

    oltre ad ampliare la definizione di violenza domestica, inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età, il provvedimento interviene sulle misure di prevenzione potenziando l'istituto dell'ammonimento del questore (articolo 1) e le modalità elettroniche di controllo degli indagati per i reati di violenza di genere e domestica (articoli 2 e 10), estendendo l'ambito di applicazione di misure cautelari coercitive (articolo 11), potenziando l'istituto della sorveglianza speciale (articolo 2) e prevedendo un inasprimento delle pene quando reati sono commessi nonostante l'applicazione di misure di prevenzione;

    il disegno di legge rafforza il sostegno alle vittime dei reati, estendendo le informazioni che debbono essere rese loro (articoli 1 e 12), intervenendo sulla provvisionale loro dovuta (articolo 14) e sulla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti (articolo 14-ter) e valorizza le iniziative di formazione specifica degli operatori che dovranno interagire con le vittime (articolo 5);

    il provvedimento accelera la trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati di violenza sulle donne e domestica, intervenendo sulla priorità di trattazione dei procedimenti e sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari (articoli 3, 4 e 6);

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) e l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, già approvato dal Senato;

   rilevato che:

    il decreto-legge in conversione è composto, a seguito dell'esame da parte del Senato, da quattro articoli, che intervengono rispettivamente in materia di: pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta e ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche; riduzione dell'impatto ambientale del trasporto merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo; entrata in vigore;

    l'articolo 1, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia in materia di qualità dell'aria, prevede che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria;

    l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, istituisce un fondo destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e incrementa di 17 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);

    l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede il riconoscimento di opera strategica di preminente interesse nazionale all'intervento volto alla implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Milano-Malpensa;

   considerato che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

     l'articolo 1-bis, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di investimenti proposti dai comuni volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, senza prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella definizione delle modalità di riparto delle risorse, incide sulla materia del turismo, che ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

     assume rilievo anche la materia di legislazione concorrente relativa ai porti e agli aeroporti civili, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.