CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2023
185.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato l'articolo aggiuntivo 3.01 Enrico Costa, presentato presso la XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) aggiorna un richiamo normativo riguardante le misure di prevenzione;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3 richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione concernente i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere e dispone in merito; inoltre, si dispone che, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 150 del 2011;

    l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) estende la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale; in tali casi l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, del codice penale e, con riguardo alla procedura si prevede che il questore richieda il preventivo nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura;

    l'articolo 1, comma 1, lettera e) prevede che lo straniero non comunitario che sia stato espulso – parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale – non sia automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia potendo il questore negare l'autorizzazione in particolari circostanze con provvedimento cui può essere proposta opposizione al giudice davanti al quale pende il procedimento penale;

    l'articolo 5 novella la disciplina in materia di accoglienza dei minori e accertamento dell'età in particolare prevedendo, al comma 1, lettera b) numero 3) la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, di disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, su autorizzazione della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro prevedendo che l'eventuale revoca sia comunicata al pubblico ministero,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 8, in materia di in materia di digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi, reca, al comma 4, disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi;

    in particolare, il citato comma 4 prevede che in via sperimentale, il Ministero delle imprese e del made in Italy – di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno – definisca protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, tra l'altro, della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito, da ultimo l'11 ottobre scorso;

   premesso che:

    l'articolo 2 contiene le definizioni di «impresa giovanile agricola» e di «giovane imprenditore agricolo»;

    l'articolo 5 prevede che in casi di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli o imprese giovani agricole, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà;

    l'articolo 8, in materia di prelazione di più soggetti confinanti prevede alcune ipotesi di prelazione legale, individuando i relativi preferenziali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    Il provvedimento in esame reca divieti in materia di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;

    in relazione alla violazione di tali divieti l'articolo 4, comma 2, stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, mentre il trattamento sanzionatorio è disciplinato all'articolo 5, nonché all'articolo 6 per quanto riguarda il rinvio alla medesima legge n. 689 per quanto non disciplinato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.
(Iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica)

  1. Al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica, nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia.
*5.02. (Nuova formulazione) Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.
*5.03. (Nuova formulazione) Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Dori, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bonetti.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella Pag. 46del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, comma 1».
*1.2. (Nuova formulazione) Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.
*13.2. (Nuova formulazione) Varchi.

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ALLEGATO 7

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1377 Polidori.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

   «Art. 3.1. – (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».

  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

  1) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
  2) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

   «2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».
1.8. Bonetti, Carfagna.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: «583-quinquiesinserire le seguenti: «593-ter,».

  Conseguentemente,

   all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 362-bis», comma 1, dopo le parole: «583-quinquiesinserire le seguenti: «593-ter,».
3.2. Semenzato, Cavo, Gebhard, Brambilla.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato Pag. 48tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, , predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
5.1. (Nuova formulazione) Bonetti, Carfagna.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 362-bis, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
6.4. Gebhard, Schullian, Steger, Manes, Semenzato, Ferrari, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Dori.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera c), n. 4), aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
*10.2. (Nuova formulazione) Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini, Bonetti, D'Orso.
*10.3. (Nuova formulazione) Varchi.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582 con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582 con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582.
*11.1. Varchi.
*11.2. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano Linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.
*14.020. (Nuova formulazione) Dori.
*14.021. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

  1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;

   b) al comma 2, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
**14.027. (Nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis, Semenzato.
**14.028. (Nuova formulazione) Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini, Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

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ALLEGATO 8

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa, C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1.1. Dori.

  Sopprimerlo.
*1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.3. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: «raddoppiati», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quintuplicati»;
1.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: «raddoppiati», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quadruplicati»;
1.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, la parola: «raddoppiati», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triplicati»;
1.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»;
1.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Pag. 51

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dagli articoli 318 e 319 del codice penale».
1.8. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 319-ter del codice penale».
1.9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 319-quater del codice penale».
1.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 320 del codice penale».
1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 321 del codice penale».
1.12. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 322 del codice penale».
1.13. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Pag. 52

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 322-bis del codice penale».
1.14. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 323 del codice penale».
1.15. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 346-bis del codice penale».
1.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 449 del codice penale».
1.17. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «dell'applicazione di circostanze aggravanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché quelli previsti dall'articolo 640-bis del codice penale».
1.18. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. All'articolo 158 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il termine della prescrizione decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale sia per il reato consumato, che per il reato tentato, nonché per il reato permanente o continuato»;

Pag. 53

   b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso.
1.19. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «la richiesta di rinvio a giudizio» sono soppresse.
1.20. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
1.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

   «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a 18 mesi. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Il periodo di sospensione previsto dal primo periodo decorre dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Quando il deposito della motivazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
   Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo. al terzo e al quarto comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma, la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa»;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il Pag. 54decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;

   c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-bis, 612-bis, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, nonché nei casi di cui all'art. 99, secondo comma, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere,»;

   d) l'articolo 161-bis è abrogato.
1.22. Varchi, Bisa, Pittalis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale» e dopo le parole: «della metà per i reati di cui agli articoli» le parole: «318 e 319» sono soppresse.
1.23. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale» e dopo la parola: «319» la parola: «319-ter» è soppressa.
1.24. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 319-quater codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 319-quater del codice penale» e dopo la parola: «319-ter» la parola: «319-quater» è soppressa.
1.25. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura Pag. 55penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale» e dopo la parola: «319-quater» la parola: «320» è soppressa.
1.26. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 321 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 320 del codice penale» e dopo la parola: «320» la parola: «321» è soppressa.
1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322 del codice penale».
1.28. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale» e dopo la parola: «321» le parole «322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma» sono soppresse.
1.29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero Pag. 56per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale».
1.30. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 346-bis del codice penale».
1.31. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 449 del codice penale».
1.32. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 160, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 640-bis del codice penale»;

   b) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «del codice di procedura penale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati di cui all'articolo 322-bis del codice penale» e dopo la parola: «presente comma,» le parole: «e 640-bis» sono soppresse.
1.33. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.35. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**1.36. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
**1.37. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 159:

    1) al primo comma, il numero 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;»

Pag. 57

    2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

    3) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

   «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice»;

  Conseguentemente:

   a) alla lettera c) sostituire il numero n. 2 con il seguente: 2) al primo comma dopo la parola: «Interrompono» è aggiunta la seguente: «pure» e le parole: «e il decreto di condanna» sono soppresse;

   b) sopprimere la lettera d);

   c) aggiungere in fine la seguente lettera: e-bis) L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso;

   d) sopprimere l'articolo 2.
1.38. Dori.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

   1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

   2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere; quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini Pag. 58della determinazione del tempo necessario a prescrivere. I periodi di sospensione previsti dai periodi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.

   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
1.39. Il Relatore Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i casi di sospensione definitiva della prescrizione,
1.40. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, sostituire le parole: in ogni caso in cui con la seguente: laddove
1.41. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, dopo le parole: impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza, inserire le seguenti: deve comunque celebrarsi senza ritardo e
1.45. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, primo comma, numero 3), secondo periodo, sostituire la parola: differita con la seguente: celebrata
1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso art. 159, primo comma, numero 3), dopo il secondo periodo inserire il seguente: L'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali proclamata dagli organismi di rappresentanza è equiparata al legittimo impedimento del difensore.
1.46. Romano.

  Al comma 1, lettera b, capoverso Art. 159, primo comma, dopo il numero 3), inserire i seguenti:

    3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
1.48. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, dopo il primo comma inserire il seguente: Se concorrono cause di sospensione del processo che comportano la sospensione della prescrizione e cause di sospensione del processo che non la comportano, il corso della prescrizione non è sospeso.
1.47. Romano.

Pag. 59

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, terzo comma, sostituire le parole da: dal momento in cui fino alla fine del comma, con le seguenti: dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie.
1.42. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, terzo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: il Pubblico ministero acquisisce concretamente la notizia dell'accoglimento della richiesta da parte dell'autorità competente
1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.49. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, dopo le parole: sentenza di condanna inserire le seguenti: di primo grado

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) All'articolo 160 il secondo comma è abrogato
1.50. Patriarca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1.51. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.52. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) il primo comma dell'articolo 161 è sostituito dal seguente: << La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato>>.
1.53. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) il secondo comma dell'articolo 161 è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, dei due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
1.54. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.55. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) all'articolo 161-bis le parole: «primo grado» sono sostituite con la seguente: «appello»
1.56. Patriarca.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. D'Alessio.
*2.2. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.

Pag. 60

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2030.
2.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2027.
2.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Efficacia)

  1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura, attraverso l'assunzione di 1500 magistrati entro il 2024.
2.03. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Efficacia)

  1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura, attraverso l'assunzione di 1200 magistrati entro il 2024.
2.04. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Efficacia)

  1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata al preventivo rafforzamento dell'organico della magistratura, attraverso l'assunzione di 1000 magistrati entro il 2024.
2.05. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 274, comma 1, lettera c), il secondo periodo è soppresso;

   b) all'articolo 275, il comma 2-bis è abrogato;

   c) all'articolo 280, comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

   d) all'articolo 280, comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

   e) all'articolo 287, comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di misure cautelari».
2.06. Gebhard.

Pag. 61

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
  2. La frequenza dei corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
  4. All'articolo 357 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza».

  5. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'articolo 357, comma 5-bis, del codice di procedura penale».
2.07. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse;

   b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse;

   c) gli articoli 175, comma 8-bis, 578, commi 1-bis e 1-ter, 578-ter e 628-bis, comma 7, sono abrogati.

Art. 2-ter.
(Abrogazioni).

  1. Gli articoli 165-ter e 175-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono abrogati.
2.08. Patriarca.