CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 165

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020 (C. 1388, approvato dal Senato);

   considerato che l'accordo ha lo scopo d'intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti ed in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea;

   richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, che hanno ribadito l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della prospettiva di adesione degli Stati dei Balcani occidentali all'Unione Europea, condannato i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesto un'immediata distensione della situazione;

   espressa condivisione per gli indirizzi espressi il 6 ottobre scorso dal Commissario europeo all'allargamento, Olivér Várhelyi, in relazione alla definizione di nuovo piano europeo di crescita per i Balcani occidentali che punti ad aumentare l'integrazione regionale nell'economia europea, avvicinare quegli Stati al mercato unico dell'UE, accelerare le riforme fondamentali in vista dell'adesione all'Unione ed incrementare i fondi di preadesione;

   valutato che l'accordo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 166

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (C. 1387 senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato);

   ritenuto che il provvedimento risulta pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione Europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 167

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge in titolo, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative presentate nel corso della seduta della XIII Commissione dello scorso 11 ottobre 2023, recante disposizioni in materia di promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

   considerato che, tra le finalità del progetto di legge vi è la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

   rilevato che per le finalità del progetto di legge in titolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

   valutato altresì con favore che è previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta;

   rilevato positivamente che, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   preso atto con favore che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di riscatto e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99;

   richiamato il ruolo svolto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'esecuzione degli adempimenti europei, nonché di quelli Pag. 168relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

   ritenuto che l'impianto complessivo del progetto di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione Europea in materia politica agricola comune (PAC), prefiggendosi di attuare l'obiettivo specifico di sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali;

   considerato che il provvedimento in esame non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 169

ALLEGATO 4

DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   rilevato che l'intervento legislativo mira ad introdurre misure dirette al perseguimento di molteplici finalità, tutte assistite dai requisiti costituzionalmente richiesti della straordinaria necessità e urgenza, tra le quali figurano quella di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; di tutelare il risparmio e la continuità aziendale; di potenziare l'attività di analisi e di valutazione della spesa. Il provvedimento detta, inoltre, disposizioni in materia di finanza pubblica e di accesso al fondo opere indifferibili;

   evidenziato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 3 che adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01), subordinando l'efficacia delle disposizioni alla preventiva autorizzazione della Commissione stessa;

   richiamata altresì la disposizione di cui all'articolo 6, intesa a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di chiarire che s'intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., tutte le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, purché effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario;

   rilevato che il provvedimento non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 170

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo ed abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (C. 1324 Governo, approvato dal Senato, ed abb.);

   condiviso lo scopo del provvedimento, d'intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici;

   considerato che l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

   considerato altresì che l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

   atteso che lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati»;

   valutato che il disegno di legge si pone in piena coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e segnatamente con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i «nuovi alimenti» che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 171

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA
DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge in titolo che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;

   rilevato che, al fine di tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale e la salute dei cittadini:

    l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati»;

    l'articolo 3 per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali vieta l'uso di terminologie legate alle carni animali;

   premesso che:

    il richiamato principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 recante i principi generali della legislazione alimentare, relativamente ai beni alimentari consente di introdurre delle restrizioni di natura provvisoria, solo nei casi in cui, e fintanto che tali limitazioni si dimostrino necessarie e proporzionate alla tutela della salute e non ad altre finalità;

   considerato che:

    come dimostrato anche dalla dedicata consultazione della FAO e del PAM, relativamente ai rischi per la salute umana connessi alle carni coltivate sono stati riscontrati unicamente i rischi potenziali comuni a tutte le produzioni alimentari;

    l'immissione sul mercato europeo di un prodotto proveniente da colture cellulari sarà condizionale alle rigorose valutazioni ed analisi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione;

   considerato inoltre che:

    nell'ottobre 2020, il Parlamento europeo ha già respinto una proposta di modifica al regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali;

    la strategia Farm to Fork dell'UE identifica le proteine alternative, cui appartengono le carni vegetali e coltivate, come un'importante area di intervento e di investimento grazie al ruolo cruciale che queste rivestono per il conseguimento dei target climatici;

    valutato quindi che il provvedimento presenta evidenti profili di criticità Pag. 172in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

   in particolare:

    le restrizioni di cui all'articolo 2 non rispettano i criteri di necessità e proporzionalità, ovvero di garanzia di provvisorietà, richiesti dal richiamato principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002;

    i divieti di cui agli articoli 2 e 3 condurrebbero ad una frammentazione del mercato unico europeo e sono in contrasto con il principio dell'equa concorrenza tra le imprese operanti all'interno dell'UE;

  esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO

Elisa Scutellà, Raffaele Bruno, Filippo Scerra.

Pag. 173

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

   considerato che, lo schema di decreto legislativo in titolo è finalizzato, secondo quanto previsto dalla delega di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 8, comma 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. legge di delegazione europea 2021), ad estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557;

   preso atto che sotto il profilo sostanziale, la normativa italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà del legislatore europeo di approntare misure di completamento della regolamentazione delle cartolarizzazioni dei crediti;

   rilevato che sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel caso di specie sono previste delle disposizioni che concedono al singolo Stato membro discrezionalità in materia di regime sanzionatorio e nel riparto delle competenze di vigilanza;

   atteso che, il provvedimento in esame, espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento a quanto sopra indicato, non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 174

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

   rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, dando attuazione al principio di delega di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);

   rilevato che il provvedimento appare conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) prevedere una disposizione volta a rendere prioritarie le opzioni di cui all'articolo 6, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), rendendo in ogni caso prioritaria l'opzione di reinserimento dei pulcini maschi, garantendo la piena applicazione delle norme veterinarie, rispetto a quella dell'utilizzo per l'alimentazione cui fare ricorso solo in via residuale;

    b) garantire, anche attraverso una eventuale previsione all'interno del decreto, obbligatorietà del ricorso a forme di stordimento preventivo da applicare a tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in esame;

    c) adottare le necessarie misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini, nonché prevedere la possibilità che, in relazione all'evoluzione di nuove tecnologie per il sessaggio dell'embrione, le disposizioni di cui al provvedimento in esame, possano essere aggiornate con cadenza quinquennale, o comunque compatibilmente con i tempi di adeguamento e di ammortamento dei costi delle strutture interessate;

    d) uniformare il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 2, a quello previsto al comma 1 del medesimo articolo e prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale, anche a favore di enti ed associazioni aventi ad oggetto la protezione degli animali;

    e) prevedere lo stanziamento di adeguate risorse e delle necessarie politiche di semplificazione, anche a carattere amministrativo, in relazione alla peculiarità delle strutture interessate dal provvedimento in esame, nonché di incentivazione a promozionePag. 175 e sostegno dell'introduzione di tecnologie e di strumenti imputati al sessaggio in ovo, al fine di dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 18, comma 2, dalla lettera d) della legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), a garanzia della tutela del benessere animale, della tracciabilità della filiera, nonché dei nuovi standard qualitativi per il consumatore finale.

Pag. 176

ALLEGATO 9

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso. COM(2023)324 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   premesso che:

    è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di introdurre un quadro normativo per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli poiché allo stato attuale nell'UE gli investitori possono essere obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli, vale dire sui dividendi sulla detenzione di azioni e sugli interessi sulla detenzione di obbligazioni;

    è di particolare importanza migliorare ed uniformare le attuali procedure di rimborso della ritenuta per i pagamenti di dividendi e interessi a investitori non residenti, in quanto esse variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, sono spesso inefficienti, lunghe e costose nonché soggette ad alto rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri;

    la normativa proposta migliorerebbe il funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali incoraggiando gli investimenti transfrontalieri, specie per gli investitori al dettaglio, e rendendo, di conseguenza, più competitivo il mercato dell'UE;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

   considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura essenzialmente transfrontaliera della materia su cui essa interviene richiede un'azione a livello dell'UE, non potendo gli Stati membri, da soli, semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità, garantendo parità di condizioni sia per gli investitori e gli intermediari nazionali che per quelli non residenti;

   ritenuto che, pur essendo la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, è necessaria una valutazione più approfondita dell'impatto e degli oneri finanziari ed ordinamentali di alcune sue previsioni. Ciò anzitutto con riferimento al rischio che le nuove procedure prospettate gravino eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e si rivelino non efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali;

   in particolare, si ravvisa l'esigenza di ampliare le tempistiche proposte, soprattutto con riguardo ai rimborsi, al fine di scongiurare eccessivi aggravi amministrativi, nonché di valutare adeguatamente le disposizioni concernenti il registro nazionale degli intermediari finanziari certificati;

   inoltre, con riferimento all'impatto finanziario della proposta, non appaiono allo stato quantificabili né gli eventuali oneri riconducibili alla realizzazione del nuovo sistema informativo da introdurre negli Stati membri, né gli ulteriori potenziali effetti di gettito, che deriverebbero da reazioni comportamentaliPag. 177 degli operatori finanziari, riconducibili, per un verso, all'aumento del numero di richieste di esenzione e/o rimborso derivanti dalle nuove procedure semplificate (effetti finanziari negativi) e, per altro verso, a un effetto di deterrenza, nonché al contrasto delle pratiche fraudolente attualmente di difficile individuazione (effetti finanziari positivi);

   con riguardo, infine, agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, se per un verso la proposta potrà apportare effetti positivi sui beneficiari dei redditi e aiutare le imprese dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia, per altro verso potrà comportare maggiori oneri non quantificabili al momento per gli intermediari finanziari;

   osservato, inoltre, che la proposta, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, la comunicazione degli intermediari finanziari e la richiesta di esenzione, attribuisce alla Commissione europea rilevanti competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formulari standard e per stabilire le informazioni e i dati che, ai fini del monitoraggio dell'attuazione, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione stessa;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.