CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 78

ALLEGATO 1

5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'articolo 1, comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».
  Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.
  Inoltre, gli Onorevoli richiamano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti strutturandolo alla stregua della dichiarazione dei redditi precompilata con la previsione, tra l'altro, dell'esclusione dell'accertamento fiscale in caso di adesione incondizionata del contribuente al modello proposto dall'Amministrazione finanziaria.
  Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli interroganti, giova preliminarmente osservare che tale principio è già contenuto nell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, 212, in cui si prevede che «4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa».
  La revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance.
  Tale iniziativa normativa sarà attuata con un decreto delegato di prossima emanazione.
  In merito alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, contenute nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche, per i soggetti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di cui all'articoloPag. 79 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, si rappresenta che tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni.
  In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di privacy riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica.
  Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.
  Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel «Sistema di interscambio» (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.
  Nondimeno, in relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 190 del 2014, l'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi.
  La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
  La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
  L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
  Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.

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ALLEGATO 2

5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina di cui ai commi da 107 a 109, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), relativa alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni assoggettandoli a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando un'aliquota pari al 16 per cento.
  Tanto premesso, gli Interroganti, nell'evidenzia come la misura abbia determinato effetti positivi e condivisi dal sistema delle imprese e dagli operatori di settore, chiedono di sapere se «non (si) ritenga opportuno prevedere interventi di proroga termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stata introdotta nell'ordinamento con gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002, e che tale facoltà è stata riproposta numerose volte nel corso degli anni, da ultimo con le disposizioni di cui ai commi da 107 a 109 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
  Con riferimento alla richiesta avanzata dagli Onorevoli interroganti circa l'opportunità di prevedere interventi di proroga relativamente ai termini di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, si fa presente che il Governo intende avanzare proposte normative nel senso auspicato dagli Interroganti.
  A tal riguardo, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la legge delega per la riforma fiscale, all'articolo 5, comma 1, lettera h), n. 2, prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, l'introduzione a regime della facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

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ALLEGATO 3

5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che ad agosto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registra un aumento del 5,2 per cento su base annua; nel 2022 lo stesso indice è aumentato dell'8,1 per cento su base annua.
  Gli Onorevoli evidenziano che il continuo aumento dei prezzi riduce il reddito reale dei lavoratori dipendenti più suscettibili al fenomeno del drenaggio fiscale che svaluta le buste paga e spinge la pressione fiscale.
  Segnalano altresì che il suddetto fenomeno determina squilibri nella redistribuzione della ricchezza che il precedente Governo ha affrontato con misure emergenziali volte a fronteggiare l'impoverimento di alcune categorie di lavoratori e combattere le disuguaglianze sociali.
  Tanto premesso, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, si chiede di sapere «come (si) intenda garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale a tal fine anche applicando pienamente le norme di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, volte ad indicizzare le detrazioni di lavoro dipendente».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come è noto, il drenaggio fiscale è un fenomeno che comporta un maggior prelievo tributario a causa dell'aumento dell'inflazione.
  Infatti, a causa dell'inflazione, l'aumento solo nominale dei redditi, con conseguente sconfinamento di questi ultimi negli scaglioni di imposta superiori, produce una tassazione maggiorata nonostante il potere di acquisto del percipiente resti immutato in termini reali.
  Per far fronte a tale fenomeno, in passato, in un periodo storico ad inflazione alta, sono stati istituiti meccanismi di adeguamento dell'imposizione fiscale rispetto all'inflazione; tra questi, il menzionato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 1989 prevedeva l'adeguamento degli scaglioni di reddito al variare dell'indice dei prezzi, adeguamento da operarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Poiché con il calare dei tassi d'inflazione tali meccanismi non si sono rivelati più praticabili, si è ritenuto più opportuno ricorrere a riforme strutturali dell'imposizione sui redditi volte a ridurre la pressione fiscale mediante una riduzione delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito.
  Ciò posto, anche al fine di fronteggiare il fenomeno sin qui descritto, nell'ambito del più ampio disegno di riordino dell'IRPEF previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il Governo sta procedendo alla revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote ad essi applicabili che sarà attuata in conformità con i princìpi di progressività e della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

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ALLEGATO 4

5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina in materia di tassazione delle cripto-attività introdotta dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), che ha inserito espressamente tali attività nel quadro impositivo delle imposte sui redditi rendendo la normativa tributaria in materia coerente con l'evoluzione delle diverse criptoattività presenti nel sistema italiano.
  Tanto premesso, gli Interroganti, richiamando la risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01210 – nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato idonei ad attrarre a imposizione nel medesimo territorio i redditi derivanti dalle cripto-attività e alla documentazione relativa al costo d'acquisto delle medesime cripto-attività – ritengono che sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di compensare le minusvalenze derivanti dalle cripto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente, al fine di favorire in tal modo la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano del settore delle cripto-attività e in generale della finanza alternativa e chiedono di sapere se e quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere in proposito.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).
  Nel caso di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro, qualora tali operazioni siano effettuate al di fuori del regime d'impresa, si generano redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze) assoggettati ad imposizione con aliquota proporzionale del 26 per cento.
  Relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi diversi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, aggiunto dal citato comma 126 della legge di bilancio per il 2023, prevede che tali redditi, costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto, sono sommati algebricamente alle relative minusvalenze; inoltre, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.
  Ciò posto, deve evidenziarsi che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, già prevede in materia di redditi finanziari all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 5) «l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione» e più in particolare al Pag. 83n. 8), in materia di tassazione delle cripto-attività, «la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali».
  Pertanto, le iniziative normative auspicate dagli Onorevoli interroganti saranno valutate in sede di attuazione della menzionata delega.

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ALLEGATO 5

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C.1416 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge C. 1416, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante: «Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

    1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

    2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

    3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;
5.1. Fenu, Scerra.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:

    1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei princìpi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

    2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

    3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore.
5.2. Fenu, Scerra.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpiPag. 88 e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

    1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

    2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

   c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

   d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

   e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-ter, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

   f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.06. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

   b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

Pag. 89

   c) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.012. Scerra, Fenu.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.010. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta Pag. 90sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

   c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.09. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possono essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
*9.01. Grimaldi, Borrelli.
*9.015. De Luca, Guerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltrePag. 91 ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni dalla data dell'omissione iniziale.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.02. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
9.03. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-quater, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, siano riportatePag. 92 con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

   b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-quater, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).
*9.016. De Luca, Guerra.
*9.011. Scerra, Fenu.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

   b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

   c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

    1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

   d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
9.07. Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per Pag. 93quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

   b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

   c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

   d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).
9.08. Aiello, Fenu, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) definire princìpi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul rating di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

   c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono Pag. 94servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

   d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

   e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei princìpi di rendicontazione di sostenibilità;

   f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di audit in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il greenwashing e la doppia contabilizzazione;

   g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del rating ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garantire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

   h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).
9.04. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cappelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i Pag. 95princìpi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) in linea con gli orientamenti e i princìpi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

   c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.

  Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 7).
9.05. Fenu, Scerra.

ART. 11.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;
11.1. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute e forme di trasferimento;
11.2. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;
11.4. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiungere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari,

   b) dopo il numero 3) inserire il seguente:

    «3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati;».
11.3. Fenu.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

    8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichiarazionePag. 96 di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;
11.5. Fenu.

Pag. 97

ALLEGATO 9

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminate le proposte emendative Fenu 5.1, 5.2, 9.06, Scerra 9.012, Fenu 9.010, 9.09, Grimaldi *9.01, De Luca *9.015, Grimaldi 9.02, 9.03, De Luca *9.016, Scerra *9.011, Fenu 9.07, Aiello 9.08, Sergio Costa 9.04, Fenu 9.05, 11.1, 11.2, 11.4, 11.3, 11.5, riferite al disegno di legge C. 1342, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», trasmesse dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO.