CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1388, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020;

   rilevato che:

    l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale, costituendo lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in tali ambiti;
    l'Accordo oggetto della presente ratifica è composto da quattordici articoli, che ne definiscono l'ambito di applicazione e gli obiettivi, le autorità competenti, le forme di cooperazione, oltre a disciplinare le richieste di assistenza, la protezione dei dati, le modalità per la risoluzione delle controversie interpretative e la ripartizione delle spese;
    in particolare, nell'ambito della prevenzione e del contrasto della criminalità, l'articolo 4 indica i seguenti settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; traffico illecito di armi, criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari e terrorismo;

   considerato che:

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, è composto di cinque articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'Accordo; la clausola di invarianza finanziaria relativa alle restanti disposizioni dell'Accordo e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

   per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C. 630 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 630 Rizzetto, adottata come testo base dalla VII Commissione, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 373 Barzotti;

   rilevato che:

    la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, consta di 3 articoli e provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»;
    in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore;
    la proposta di legge prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni della proposta di legge attengono alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha distinto la categoria delle «norme generali sull'istruzione» da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, precisando che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;
    nella sentenza n. 200 del 2009 la Corte ha ricondotto alle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali rientra la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1324, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali»;

   rilevato che:

    come enunciato nell'articolo 1 del disegno di legge, il provvedimento si prefigge di assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia;
    gli articoli 2 e 3 introducono rispettivamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, e il divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;
    l'articolo 3, comma 5, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla composizione dell'alimento;
    l'articolo 4 interviene in materia di autorità competenti per i controlli sull'applicazione delle disposizioni del disegno di legge nonché in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
    l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento, prevedendo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'applicazione congiunta della confisca del prodotto illecito, del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; nonché la chiusura dello stabilimento di produzione per il medesimo periodo;
    l'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, per quanto non previsto dal provvedimento in esame e dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;
    l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria;

   considerato che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il disegno di legge attiene prevalentemente alle materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    l'articolo 3, comma 5, che demanda a un decreto ministeriale l'individuazione di un elenco delle denominazioni di vendita Pag. 38degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento, non prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie;
    le disposizioni relative alla preservazione del patrimonio agroalimentare appaiono riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
    assume rilievo anche la materia «ordinamento civile e penale» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche»;

   rilevato che:

    il disegno di legge, che consta di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in quanto tra le riforme abilitanti è inclusa la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno» nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;
    in particolare, il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese precisando che nell'esercizio della delega al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice, nel rispetto dei princìpi generali e di princìpi e criteri direttivi espressamente enunciati dal disegno di legge;
    specifiche disposizioni del disegno di legge sono volte a favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, ed a favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione degli interventi statali con gli interventi regionali, nonché ad individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto della programmazione nazionale;

   ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    per quanto riguarda più specificamente la tutela della concorrenza, con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che la materia «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» e, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle Pag. 40cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, Cost.)»;
    in merito alla garanzia delle prerogative regionali, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, e l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge prevede che i decreti legislativi attuativi della delega siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

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PARERE FAVOREVOLE.