CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 192

ALLEGATO 1

DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminate le norme di competenza contenute negli articoli 5-bis, 10, 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter;

   considerato, in particolare, con favore che:

    l'articolo 5-bis interviene sul codice dei beni culturali, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 in caso di interventi su immobili e aree di notevole interesse pubblico al fine di rilanciare la filiera del legno e le aziende che operano nel settore;

    l'articolo 10 autorizza, dal 1° agosto scorso la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu ed istituisce, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti;

    l'articolo 10-bis adegua il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018;

    l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subìto danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023.

    l'articolo 11-bis modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria;

    l'articolo 11-ter dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68.

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 68);

   premesso che:

    il provvedimento in esame è adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico che disciplina il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo, in particolare, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione;

    il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658282 ha già definito le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti e i criteri per l'identificazione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse ivi allocate;

   preso atto che:

    l'articolo 1 individua le risorse disponibili facendo rinvio agli stanziamenti iscritti sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle somme iscritte in conto residui mentre l'articolo 2 prevede che nel 2023, il 3,96 per cento delle risorse finanziarie sarà destinato alla realizzazione del marchio biologico italiano, l'11,89 per cento, al Piano nazionale delle sementi biologiche, il 52,44 per cento, al finanziamento dei programmi di ricerca e di innovazione e il 31, 71 per cento, al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

    considerato con favore quanto ivi stabilito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XIII Commissione Agricoltura,

   esaminati gli articoli di competenza contenuti negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento;

   rilevato, in particolare, che:

    l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, alle quale è chiamato a partecipare, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzogiorno, istituisce una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

    l'articolo 17 prevede lo slittamento del termine stabilito ex lege per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

   premesso che:

    lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021- finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

   preso atto che:

    il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

    il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

  All'articolo 2, comma 1:

   alla lettera t), sostituire le parole: Unione europea nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale;

   alla lettera v) dopo le parole: agli organismi di controllo sopprimere le seguenti: e certificazione;

   dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:

    gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

    hh) regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

    ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

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    ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM.

  All'articolo 3:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

  All'articolo 4, comma 1,

   sostituire le parole: L'Autorità di controllo con le seguenti: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

  All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

   al comma 1, sostituire le parole: UNI CEI EN 17065 con le seguenti: UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

   al comma 2:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

    al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole: del fabbisogno, le seguenti: e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

    al comma 4, lettera b):

     inserire, dopo le parole: dell'organismo di controllo le seguenti: la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

     aggiungere in fine: Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

    al comma 9, aggiungere, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 le seguenti: , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

  All'articolo 6:

   al comma 7, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;

   dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

  All'articolo 7:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 16 con le seguenti: articolo 17.

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autoritàPag. 197 delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

  All'articolo 8:

   al comma 3, lettera d) sostituire le parole: o non corregge tempestivamente con le seguenti: , in almeno cinque occasioni,;

   al comma 6, aggiungere, dopo le parole: La reiterazione di una medesima fattispecie le seguenti: eccetto nel caso di casi di lieve entità;

   al comma 7, dopo le parole: salvo che inserire le seguenti: tale presenza;

   all'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola: controllo le seguenti: adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure.

  All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:

  2-bis: I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

  All'articolo 14, comma 1,

   alla lettera d) aggiungere, dopo la parola: controllo le seguenti: , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusone;

   alla lettera g), aggiungere, dopo la parola: Ministero le seguenti: e alle Regioni;

   alla lettera n), sostituire la parola: controllo con la seguente: verifica;

   alla lettera r), aggiungere dopo la parola: Ministero le seguenti: e alle Regioni.

  All'articolo 15,

   al comma 1, sostituire le parole: il SIB e la BDV con le seguenti: appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.
  5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.
  6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

  All'articolo 16:

   al comma 3, sopprimere la lettera e);

   al comma 5, sostituire le parole: per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo con le seguenti: per un periodo di almeno dieci anni;

   al comma 8, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  All'articolo 17:

   dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'art. 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.
  4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento,Pag. 198 compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.
  5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

  Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

  All'articolo 18:

   al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;

   al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.

   Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

  1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.
  3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    sopprimere la lettera g);

    alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;

   al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

  All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.

  All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.

  All'Allegato II, inserire,

   al punto 1, lettera, c) prima delle parole: verificare la validità le seguenti: indicare i criteri per;

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   al punto 1, lettera d) dopo le parole: l'organismo di controllo le seguenti: e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

  All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti: lettera s).

  All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: Unione europea e nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale.

  All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,

   lettera b) sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dalla Regione, per quanto di competenza;

   lettera m) sopprimere le parole: o idonea.

  All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l) l'Ente italiano di accreditamento designato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009.

  All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata.

  All'Allegato IV, sezione B,

   punto 5, sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata;

   punto 5, lettera b), sostituire le parole: L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie con le seguenti: La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

  All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2:

   inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;

  All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:

   L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.

PARERE APPROVATO

  La Commissione XIII,

   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

   premesso che:

    lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021- finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

   preso atto che:

    il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

    il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

  All'articolo 2, comma 1:

   alla lettera t), sostituire le parole: Unione europea nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale;

   alla lettera v) dopo le parole: agli organismi di controllo sopprimere le seguenti: e certificazione;

   dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:

    gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

    hh) regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

    ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

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    ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM;

  All'articolo 3:

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

  All'articolo 4, comma 1:

   sostituire le parole: L'Autorità di controllo con le seguenti: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

  All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

   al comma 1, sostituire le parole: UNI CEI EN 17065 con le seguenti: UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

   al comma 2:

    sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

    dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

   al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole: del fabbisogno, le seguenti: e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

   al comma 4, lettera b),

   inserire, dopo le parole: dell'organismo di controllo le seguenti: la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

   aggiungere infine: Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro.

   al comma 9, aggiungere, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 le seguenti: , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

  All'articolo 6:

   al comma 7, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;

   dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

  All'articolo 7:

   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 16 con le seguenti: articolo 17;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

  4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autoritàPag. 202 delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

  All'articolo 8:

   al comma 3, lettera d) sostituire le parole: o non corregge tempestivamente con le seguenti: , in almeno cinque occasioni,;

   al comma 6, aggiungere, dopo le parole: La reiterazione di una medesima fattispecie le seguenti: eccetto nel caso di casi di lieve entità;

   al comma 7, dopo le parole: salvo che inserire le seguenti: tale presenza e sostituire la parola: accertato con la seguente: confermato;

  All'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola: controllo le seguenti: adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure;

  All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:

  2-bis: I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

  All'articolo 14, comma 1,

   alla lettera d) aggiungere, dopo la parola: controllo le seguenti: , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

   alla lettera g), aggiungere, dopo la parola: Ministero le seguenti: e alle Regioni;

   alla lettera n), sostituire la parola: controllo con la seguente: verifica;

   alla lettera r), aggiungere dopo la parola: Ministero le seguenti: e alle Regioni.

  All'articolo 15:

   al comma 1, sostituire le parole: il SIB e la BDV con le seguenti: appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

  4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.
  5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.
  6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

  All'articolo 16:

   al comma 3, sopprimere la lettera e);

   al comma 5, sostituire le parole: per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo con le seguenti: per un periodo di almeno dieci anni;

   al comma 8, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  All'articolo 17:

   dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.
  4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di Pag. 203produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.
  5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

  Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

  All'articolo 18:

   al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;

   al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

  1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.
  3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    sopprimere la lettera g);

    alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;

   al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

  All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.

  All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.

Pag. 204

  All'Allegato II, inserire,

   al punto 1, lettera, c) prima delle parole: verificare la validità le seguenti: indicare i criteri per;

   al punto 1, lettera d) dopo le parole: l'organismo di controllo le seguenti: e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo.

  All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti: lettera s).

  All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: Unione europea e nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale.

  All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,

   lettera b) sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dalla Regione, per quanto di competenza;

   lettera m) sopprimere le parole: o idonea.

  All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

  All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata.

  All'Allegato IV, sezione B,

   punto 5, sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata;

   punto 5, lettera b), sostituire le parole: L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie con le seguenti: La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

  All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2,

   inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore.

  All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:

   L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.