CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   rilevato che:

    le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute nell'articolo 8 del provvedimento;

    tale disposizione reca delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, relativa ad organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

    considerati con favore i criteri ed i principi direttivi individuati per orientare l'esercizio della delega in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 565 NEVI
Norme per la valorizzazione della castanicoltura

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9, secondo e terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce le attività di:

   a) coltivazione della specie arborea del castagno (Castanea sativa Mill.), manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, prevenzione e recupero dell'attività colturali abbandonate e degradate dal punto di vista vegetativo, produttivo e fitosanitario, con priorità per i terreni situati nei territori collinari e montani, di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, anche se gravati da uso civico;

   b) sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, attraverso la valorizzazione della multifunzionalità delle aziende del settore e l'incentivazione dell'aggregazione dei produttori in forme associative professionali e interprofessionali;

   c) ricerca e informazione legate alla valorizzazione delle filiere, al recupero del territorio e alla gestione e contenimento delle emergenze fitosanitarie.

  2. La presente legge promuove, altresì, la valorizzazione della presenza del castagno nel territorio nazionale e la sua produzione come prodotto tipico, al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

   a) castagneti: le formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (Castanea sativa Mill.);

   b) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutto, individualmente o in forma di associazione o di consorzio o con altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;

   c) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Miller e di altre varianti autoctone italiane, coltivati per la produzione di castagne e di marroni, in numero non inferiore a trenta esemplari innestati per ettaro e non superiore a 300, soggetti a costanti pratiche colturali, anche tradizionali, nonché i castagneti per i quali la funzione produttiva da frutto è riconosciuta prevalente in esito all'assoggettamento a pratiche specifiche come le ripuliture, gli innesti e le potature, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del testo unico Pag. 120di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   d) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una bassa densità del numero di piante innestate, una ridotta vigoria delle stesse e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni;

   e) castagneti ibridi: castagneti costituiti con specie o ibridi appartenenti al genere Castanea allevati con modelli colturali intensivi;

   f) castagneti da frutto degradati o abbandonati: i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una riduzione del numero delle piante innestate, con un'invasione spontanea di vegetazione arborea e arbustiva di differente fisionomia e struttura e con differente funzione prevalente in assenza di pratiche colturali recenti, nonché i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e di marroni;

   g) castagneti storici da frutto: le formazioni arboree di castagno la cui presenza è segnalata in una determinata superficie o particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;

   h) castagni monumentali da frutto: gli esemplari di castagno, singoli o gruppi, che rientrano nella definizione di albero monumentale stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   i) prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   l) castanicoltura: coltivazione della specie arborea del castagno.

CAPO II
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 3
(Piano di settore della filiera castanicola)

  1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano è lo strumento nazionale programmatico strategico del settore castanicolo ed è, altresì, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR) e ai quali possono far riferimento le politiche regionali di settore.
  3. Il Piano individua prioritariamente gli interventi volti a:

   a) promuovere e a favorire il recupero delle attività di coltivazione;

   b) prevenire l'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto, soprattutto di quelli ubicati nei territori collinari e montani, di particolare pregio paesaggistico storico o ambientale o a rischio idrogeologico;

   c) incentivare lo sviluppo di una filiera castanicola sostenibile, integrata, competitiva e multifunzionale, dal punto di vista produttivo e ambientale;

   d) definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale per la valorizzazione della filiera castanicola e dei suoi prodotti;

   e) realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.

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   f) sostenere la diffusione della castanicoltura tradizionale, promuovendo politiche a favore delle associazioni di castanicoltori impegnate nel recupero del patrimonio castanicolo e della cultura della sua coltivazione;

   g) promuovere e innovare la multifunzionalità fra castagneti, le varie forme di utilizzo del legno, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati.

  4. Il Piano individua:

   a) le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del comparto castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e nel lungo periodo;

   b) le differenze tra le realtà colturali del castagno in relazione alla conformazione del territorio e al metodo di coltivazione utilizzato.

  5. Il Piano è diretto a:

   a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti, differenziandoli anche in base alle condizioni pedoclimatiche che agevolano tale produzione e a descrivere dettagliatamente i differenti vincoli presenti;

   b) fornire, con cadenza almeno triennale, i dati su: il numero di aziende agricole e le superfici investite, la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno, la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto, anche in relazione alla capacità degli stessi di essere sottoposti ad interventi di recupero nonché le quantità e le caratteristiche qualitative del prodotto richieste dai mercati di riferimento e sulla loro distribuzione sul territorio;

   c) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli strumenti per il sostegno della ripresa dell'attività, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera f), la promozione di politiche di accorpamento delle particelle fondiarie di minori dimensioni e la valorizzazione, previa mappatura nel territorio nazionale, della castanicoltura storica e dei paesaggi rurali in cui si inserisce;

   d) definire il quadro giuridico di riferimento nel quale poter erogare contributi per il sostegno della filiera, stabilendo i criteri e le procedure per la concessione degli stessi;

   e) prevedere gli strumenti più efficaci per incentivare la ricerca sul miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo degli aspetti vivaistici, anche attraverso l'istituzione di una Rete nazionale della castanicoltura alla quale affidare il compito di sostenere e coordinare la conservazione delle varietà di Castanea sativa Mill.;

   f) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno e le modalità di utilizzo dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;

   g) promuovere iniziative per il riconoscimento del marchio di qualità a livello nazionale ed europeo;

   h) promuovere l'adozione, in relazione alle importazioni effettuate in regime privilegiato a seguito di accordi tra l'Unione europea e Stati terzi, di misure idonee a garantire che i prodotti importati siano ottenuti con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

   i) definire gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità, salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione;

   l) prevedere forme di coordinamento tra gli enti di ricerca e i componenti delle filiere castanicole per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;

   m) definire le azioni necessarie per la promozione del recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole, nonché per Pag. 122il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;

   n) introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, il miglioramento degli aspetti della logistica e l'incentivazione dell'internazionalizzazione delle filiere castanicole;

   o) definire le modalità per valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura nei territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;

   p) individuare gli strumenti necessari per incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione dei prodotti della castanicoltura;

   q) identificare le eventuali criticità sotto il profilo del coordinamento tra i diversi livelli normativi e le opportune misure di semplificazione amministrativa.

  6. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

  1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato «Tavolo», i cui componenti durano in carica tre anni.
  2. Il Tavolo è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

   a) coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

   b) promozione e internazionalizzazione del settore e delle filiere;

   c) definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali, anche attraverso il coordinamento dell'attività di cui al Registro nazionale dei vivai;

   d) studio e predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornare con cadenza triennale;

   e) attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati ad emergenze fitosanitarie;

   f) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata sperimentabili nell'ambito delle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e con gli enti di ricerca;

   g) elaborazione di progetti specifici da attivare con l'istituzione di fondi dedicati al settore.

  3. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori del settore, delle associazioni di castanicoltori rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia.
  4. Il Tavolo, nel corso della propria attività, può avvalersi del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di Pag. 123statistica e del Centro nazionale delle ricerche (CNR).
  5. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore, al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.
  7. Gli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
  8. Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 5.
(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

  1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo è istituito un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti.
  2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria del Comitato sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura)

  1. È istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola.
  2. I settori di applicazione della ricerca e di coordinamento con il mondo produttivo riguardano:

   a) le tecniche di produzione delle varietà di Castanea sativa Mill. da utilizzare nelle fasi colturali per la ripresa delle filiere produttive dei prodotti castanicoli;

   b) l'inventario delle cultivar storiche di Castanea sativa Mill., nonché le strategie per la preservazione della loro risorsa genetica e lo studio di una certificazione legata alle cultivar italiane che consenta una tracciabilità anche genetica;

   c) lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura e le operazioni colturali specifiche da mettere in atto nei diversi territori dedicati alla castanicoltura, differenziate per tipologia di prodotto finale da ottenere;

   d) l'innovazione e la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e dei loro derivati nelle varie filiere;

   e) l'applicazione di strategie di sviluppo delle filiere, comprese le iniziative relative alla loro internazionalizzazione.

  3. Il funzionamento della Rete di cui al comma 1 è assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato.

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Art. 7.
(Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill.)

  1. Allo scopo di valorizzare il ruolo del vivaismo nelle attività di recupero e di ripresa della castanicoltura italiana, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill., di seguito denominato «Registro nazionale».
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, stabilisce le procedure per la richiesta di iscrizione nel Registro nazionale da parte dei vivai e degli istituti di ricerca. Il Tavolo riceve le richieste, ne verifica i dati e iscrive i richiedenti nel Registro nazionale.
  3. Una volta all'anno, i soggetti iscritti nel Registro nazionale sono sentiti nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4 per conoscere l'andamento delle loro attività e per coordinare la produzione vivaistica nazionale con le necessità dei settori produttivi delle diverse filiere nelle varie regioni.
  4. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill. e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno beneficiari di finanziamento pubblico.

Art. 8.
(Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola)

  1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, la cui attività è finalizzata alla conservazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e, in particolare, all'erogazione dei seguenti servizi al pubblico:

   a) prestazione di analisi fitopatologiche ed entomologiche;

   b) assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore della castanicoltura nell'attività di castanicoltura e nel recupero produttivo dei castagneti degradati o abbandonati;

   c) prestazione di analisi genetiche, chimiche e merceologiche;

   d) incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree idonee.

  2. Il Centro di cui al comma 1 è articolato nei seguenti Dipartimenti:

   a) arboricoltura e tecniche vivaistiche;

   b) entomologia;

   c) aspetti socioeconomici e sviluppo tecnologico;

   d) selvicoltura e gestione delle produzioni legnose;

   e) vivaistica e paesaggistica;

   f) comunicazione e relazioni pubblico-istituzionali

  3. Nell'esercizio delle proprie attività, il Centro di cui al comma 1 collabora con il Tavolo e con l'Osservatorio.
  4. Il Centro di cui al comma 1 assicura lo svolgimento delle funzioni assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Art. 9.
(Centri regionali per la conservazione, la premoltiplicazione e il controllo genetico e sanitario del castagno)

  1. Al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzarePag. 125 il germoplasma italiano e aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, fermo restando l'accreditamento del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2020, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono istituiti almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno Castanea sativa Mill.
  2. I centri di cui al comma 1 sono finalizzati, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro nazionale dei fruttiferi, a produrre materiali vivaistici di castagno di categoria prebase e di categoria base, destinati alla filiera vivaistica nazionale per la produzione di astoni certificati per nuovi impianti e per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e di conversione di cedui.

CAPO III
INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA

Art. 10.
(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola)

  1. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con proprio decreto, gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale.
  2. I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare, con priorità per i castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, interventi per:

   a) il recupero dei castagneti abbandonati;

   b) la manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità da cultura;

   c) l'ammodernamento degli impianti;

   d) l'utilizzo razionale di nuove tecniche colturali;

   e) l'unificazione fondiaria di castagneti divisi su più proprietà, gestiti anche in maniera associata dai diversi proprietari;

   f) l'adozione di nuovi modelli di gestione dei castagneti al fine di ridurre i costi relativi alle cure colturali, alla gestione del suolo, alle fasi di potatura e di raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;

   g) il miglioramento genetico dei prodotti;

   h) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;

   i) l'attuazione di progetti integrati di filiera;

   l) il miglioramento della filiera vivaistica;

   m) la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola;

   n) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente;

   o) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

   p) l'incremento delle rese di miele di castagno;

   q) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori collinari e montani;

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   r) l'adozione di misure di aiuti forfettari all'avviamento di attività imprenditoriali da parte dei giovani agricoltori interessati alla tutela, alla valorizzazione e alla coltivazione dei castagneti.

  3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano.
  5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite ai sensi del comma 4 disciplinano, assicurando il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari ad euro 8 milioni per l'anno 2023 e a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  8. Gli interventi nei castagneti oggetto di ripristino colturale devono essere autorizzati dall'Ente regionale competente o dal soggetto pubblico titolare di funzione delegata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti e dietro presentazione di apposito progetto tecnico agronomico. Tali interventi rientrano tra quelli previsti dall'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, anche se all'interno delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 136 del codice stesso.

Art. 11.
(Criteri di premialità)

  1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune per favorire, in via prioritaria:

   a) la costituzione di organizzazioni dei produttori castanicoli anche a livello interregionale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore e aumentare il potere contrattuale, in particolare delle aziende di piccole dimensioni;

   b) l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e la promozione, in generale, delle imprese, cooperative e consorzi Pag. 127che si aggreghino in rete per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole;

   c) il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, attraverso la definizione di procedure che certifichino l'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e di meccanizzazione innovativa, l'indicazione del servizio ecosistemico svolto con il sequestro di carbonio nella coltivazione, l'introduzione di specifici metodi innovativi nella filiera, l'utilizzo di forme di tracciabilità dei prodotti nonché la fornitura di informazioni al consumatore in ordine alla sostenibilità della produzione svolta.

Art. 12.
(Lotta alle fitopatie)

  1. In attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze.
  2. Al fine di coordinare i soggetti che si occupano dello studio e della ricerca sulle patologie e sugli infestanti del castagno, la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca nazionali e regionali, il CREA, il CNR e i dipartimenti competenti delle università, opera un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e, a tale scopo, almeno ogni quattro mesi, ne comunica gli esiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. In attuazione del Piano, la Rete nazionale individua anche le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica, nonché la creazione di varietà di Castanea sativa Mill. più resistenti ai patogeni.
  4. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 13.
(Miglioramento della competitività)

  1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili.

Art. 14.
(Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza)

  1. La presente legge riconosce l'importanza della presenza storica del castagno nel territorio delle regioni italiane e il ruolo delle attività culturali e sociali ad esso collegate svolte dalle associazioni per il sostegno della multifunzionalità del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  2. In attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individua, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, anche al fine di ivi promuovere il turismo enogastronomico, e riconosce le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui Pag. 128territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del «Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura». Nel medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione di appositi bandi, con cadenza semestrale, per lo svolgimento di attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 15.
(Qualità delle produzioni e marchi)

  1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
  2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

CAPO IV
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16.
(Controlli e sanzioni)

  1. Le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi.
  2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri.
  3. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi, realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare del contributo erogato. In tal caso il castanicoltore o l'azienda sono altresì esclusi dall'assegnazione di ulteriori contributi.
  4. Nel caso in cui il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. In tal caso al castanicoltore o all'azienda è, altresì, revocata l'assegnazione dei contributi concessi, con esclusione dall'assegnazione di ulteriori contributi.
  5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dagli articoli 12, comma 4, e 13, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Pag. 129«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.