CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019. C. 1260 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1260, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019»;

   rilevato che:

    l'Accordo rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale;

    l'Accordo integra le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, regolamentando specifiche forme di assistenza giudiziaria e rendendo più rapide le procedure di cooperazione attraverso la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti;

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1261, approvato dal Senato, recante «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008»;

   rilevato che:

    il Protocollo oggetto del disegno di legge di ratifica integra il contenuto della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), che l'Italia ha ratificato nel 1960;

    in particolare, il protocollo, senza modificare le disposizioni sostanziali della Convenzione fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, nell'ottica di un progressivo superamento dei documenti cartacei;

    l'adesione dell'Italia al Protocollo è tra l'altro condizione per raggiungere l'obiettivo della semplificazione delle procedure logistiche e della digitalizzazione dei documenti, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione del Protocollo, le relative disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La Commissione Affari costituzionali,

   esaminato il disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023;

   rilevato che:

    il disegno di legge in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 10 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei;

    l'articolo 3 conferisce una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»), l'articolo 4 delega il Governo al recepimento della direttiva UE 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e l'articolo 13 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati;

   constatato che:

    l'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1) e l'articolo 4, comma 1, lettera h), delegano il Governo a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti rispettivamente dalle direttive UE 2022/2555 e 2022/2557, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

    l'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 indica il regime sanzionatorio applicabile in relazione all'attuazione di decreti legislativi di recepimento delle direttive europee, indicando, in particolare, i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative;

la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, Pag. 17spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)»;

    andrebbe valutata l'opportunità dei richiamati criteri di delega di cui alla lettera l), n. 1 del comma 1 dell'articolo 3 e alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), n. 1 e alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 alla luce delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.