CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1373, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

   considerato che l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del codice penale, in particolare aumentando il minimo edittale della pena da quattro a sei anni di reclusione per fattispecie dolosa e da uno a due anni per fattispecie colposa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale, con un aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di poteri o violazione di doveri propri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

   condivisa l'esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il fenomeno degli incendi boschivi;

   segnalata l'esigenza di un approfondimento sulle disposizioni introdotte dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, laddove si prevede un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui il reato sia commesso con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche tenuto conto di quanto rilevato nel parere sul provvedimento espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'aggravio di responsabilità che potrebbe determinarsi per gli operatori che coordinano la gestione degli incendi, come ad esempio i direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) siano essi vigili del fuoco, forestali o altri operatori autorizzati;

   valutato positivamente quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 10, che proroga il termine ultimo di efficacia dell'incremento del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la portata delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, tenuto conto di quanto rilevato in premessa e dell'esigenza di assicurare l'effettività nel contrasto e nella lotta attiva agli incendi boschivi stessi tutelando l'ambiente e gli ecosistemi.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1267 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (C. 1267 Governo);

   valutato positivamente l'obiettivo di consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, attraverso la promozione della cooperazione politica e settoriale, in particolare nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e dell'energia;

   sottolineato positivamente che l'articolo 31 dell'Accordo prevede che la cooperazione tra le Parti sia volta alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, all'utilizzo razionale di risorse, al trasferimento di tecnologie e al contrasto dei cambiamenti climatici;

   condividendo l'intensificazione del dialogo in tutti i settori della politica dei trasporti di cui all'articolo 32 dell'Accordo, anche al fine di migliorare la protezione dell'ambiente;

   apprezzato l'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future, nonché ad adoperarsi per proseguire la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche in una serie di ambiti elencati all'articolo 34 dell'Accordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 60.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

   valutato positivamente che lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni fornite dalla VIII Commissione al Governo in occasione del precedente riparto per l'anno 2022, per quanto concerne la destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità nel rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché gli obiettivi specifici concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori con l'impiego di buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento degli insetti stessi;

   rilevata l'opportunità che gli enti parco nazionali migliorino la promozione del turismo sostenibile nei loro territori e la definizione di strategie in tale ambito che, attraverso l'esercizio di attività eco-compatibili, consentano di disporre di forme di autofinanziamento da destinare, in aggiunta alle risorse statali, alla salvaguardia delle aree protette;

   richiamata la necessità di verificare le cause che determinano il mancato impegno delle risorse ovvero l'accumulo di residui, anche al fine di assicurare un migliore livello di gestione del sistema dei parchi ed un più elevato grado di utilizzo delle disponibilità di risorse finanziarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-01340 Foti: Iter del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   FOTI, ALMICI e MATTIA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   starebbe andando avanti il progetto del sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda, parzialmente finanziato nell'ambito della convenzione sottoscritta nel 2017 tra Ministero dell'ambiente, regioni Lombardia e Veneto, ufficio d'ambito di Brescia, Consiglio di bacino Veronese e A.T.S. Garda Ambiente;

   in merito e in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4/00783, che avanzava forti perplessità sulla gestione commissariale dell'impianto, il Ministro interrogato puntualizzava alcuni aspetti e intendimenti sul modus operandi del commissario straordinario, Prefetto di Brescia;

   come si legge nel documento, il «commissario straordinario ha ritenuto di istituire un tavolo tecnico di consultazione composto da rappresentanti della regione Lombardia, provincia di Brescia, ufficio d'ambito di Brescia e la società Acque Bresciane, al fine di favorire ogni utile confronto in ordine alle opere da realizzare», diverso dal tavolo tecnico istituito nel 2020 per verificare i possibili impatti, ambientali delle opere di collettamento-depurazione sui corpi idrici recettori, compreso il fiume Chiese;

   il commissario ha fin da subito insistito per procedere con l'affidamento dello studio di fattibilità del depuratore del Garda a Gavardo e Montichiari, senza attendere le risultanze dello studio della regione Lombardia che avrebbe chiarito definitivamente lo stato di salute delle condotte sublacuali, l'effettiva urgenza dell'intervento e, soprattutto, se siamo in presenza di una «bomba ecologica»;

   il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'incontro con i sindaci di Gavardo e Montichiari, e Deputati della Repubblica provenienti dalla provincia di Brescia, si era impegnato ad effettuare un incontro con le regioni Lombardia e Veneto, competenti sull'opera, per raccogliere le singole posizioni sul progetto;

   ad oggi, il progetto rimane quello del doppio depuratore con scarico nel Chiese, che il commissario straordinario ha reputato «il migliore dal punto di vista tecnico e ambientale», nonostante potrebbe risultare in contrasto con la normativa europea e i costi delle infrastrutture di Montichiari e Gavardo, siano lievitati da 114 milioni di euro a 202, a fronte di un finanziamento statale di 60 milioni di euro;

   è quanto si apprende dalla cabina di regia tecnica, convocata il 7 settembre 2023 per verificare lo stato di avanzamento dell'opera e nell'ambito della quale il Governo si sarebbe impegnato a individuare le risorse necessarie al finanziamento dei restanti lavori per una rapida e completa realizzazione degli interventi –:

   quali siano gli intendimenti dei Governo in merito al progetto del nuovo sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.
(5-01340)

ALLEGATO 5

5-01340 Foti: Iter del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, il Governo conferma la massima attenzione al tema del nuovo impianto di collettamento e di depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, in quanto investe trasversalmente aspetti cruciali quali la sicurezza ambientale e la qualità delle acque, nonché l'economia turistica del territorio.
  Al riguardo, la regione Veneto ha confermato che nel tratto veronese del sistema di propria competenza, le condotte costituiscono un punto critico dell'attuale sistema fognario lacustre, in quanto molto degradate e soggette a lesioni in corrispondenza dei giunti. Come noto, esse in parte veicolano i reflui della sponda bresciana.
  Al fine di ovviare a tale significativa criticità, il nuovo sistema fognario di progetto prevede l'eliminazione delle portate bresciane in ingresso al sistema nella centrale di Brancolino e la riduzione delle portate in arrivo a Desenzano del Garda.
  Da parte sua, la regione Lombardia conferma di aver avviato uno studio concernente la tematica in questione, volto ad approfondire aspetti legati allo stato ecologico, idrologico e morfologico del fiume Chiese. Le conclusioni dello studio utili a fornire un supporto alla progettazione, ovvero alla predisposizione di un eventuale progetto integrato di riqualificazione del bacino del fiume in parola, ispireranno comunque il futuro operato, anche in considerazione dei rischi ambientali paventati dagli onorevoli interroganti. Lo stato delle condotte sublacuali sono invece monitorate da Acque Bresciane per quanto tecnicamente possibile, viste le profondità di alcuni tratti non ancora esplorati.
  Come indicato dall'onorevole interrogante, lo scorso 7 settembre si è svolta una seduta della cabina di regia per la verifica dello stato attuazione degli interventi e le iniziative messe in atto.
  Si rammenta al riguardo che la Cabina di Regia è stata istituita nell'ambito della Convenzione Operativa sottoscritta il 28 dicembre 2017. Ad essa partecipano tutti i sottoscrittori della stessa Convenzione, pertanto il Ministero, la regione Lombardia, la regione Veneto, l'ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di bacino Veronese, l'Associazione temporanea di scopo Garda Ambiente.
  In tale sede, i rappresentanti dei due versanti hanno descritto i progressi del progetto.
  Il rappresentante del Consiglio di Bacino Veronese ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi di competenza, rilevando che fino a quel momento risultava in linea con le previsioni.
  Per quanto riguarda la parte bresciana, si è appreso che sono in corso di valutazione le offerte presentate.
  Durante la riunione, come rilevato dall'onorevole interrogante, è altresì emerso che il costo degli interventi da realizzare cresciuto sia per la parte bresciana che è per quella veronese. È stata perciò richiesta una quantificazione della carenza finanziaria manifestatasi.
  Contestualmente, il rappresentante del Ministero ha affermato che si attiverà per recuperare ulteriori contributi pubblici da destinare agli interventi in argomento. Dunque, il governo si impegna ad individuare le risorse necessarie al finanziamento delle restanti opere per una rapida e completa realizzazione degli interventi.
  L'obiettivo è di raggiungere la sicurezza in merito alle condizioni ambientali attuali e future del lago di Garda, senza però far gravare tutti i maggiori costi necessari sulla tariffa del Sistema Idrico Integrato, che Pag. 118diverrebbe altrimenti insostenibile per i suoi fruitori.
  Il Ministero, compulsato ad effettuare un incontro con le regioni Lombardia e Veneto, competenti sull'opera, rimane disponibile ad ogni confronto con le Autonomie locali, attesa l'importanza della questione.

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ALLEGATO 6

5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   SANTILLO, ILARIA FONTANA, SPORTIELLO, L'ABBATE, MORFINO e CARAMIELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   agli inizi del 1990 viene formalizzato il trasferimento alla regione Campania, unitamente al relativo progetto e agli atti contrattuali stipulati con il consorzio Fugist, affidatario dell'appalto, dell'impianto di depurazione Napoli Est, costruito a cura della ex-Cassa Mezzogiorno;

   l'agglomerato di Napoli Est è tra quelli per i quali, nel 2004, è stata aperta una procedura di infrazione contro il nostro Paese per violazione della direttiva 91/271/CE, sul trattamento delle acque reflue, e per il quale l'Italia è stata sanzionata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 19 luglio 2012);

   il mancato rispetto dei tempi di attuazione (inizio lavori 31 dicembre 2015 ed entrata in esercizio gennaio 2020) da parte della regione, soggetto attuatore, ha portato all'avvio, della procedura di nomina di un commissario straordinario;

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, è stato nominato il commissario straordinario unico (professor Rolle) per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (causa C-565/10 e causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

   a luglio 2018, il (commissario straordinario ha disposto l'aggiudicazione della progettazione esecutiva del depuratore ricevendo il relativo progetto nei termini previsti (15 maggio 2019);

   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, si è proceduto alla nomina di un secondo commissario straordinario (professor Giugni) in sostituzione del primo. Tuttavia dal 15 maggio 2019 al giugno 2021 il progetto è rimasto in attesa del decreto regionale di non assoggettabilità a procedura VIA;

   a giugno 2021 il nuovo commissario ha indetto la conferenza dei servizi, conclusa il 21 luglio 2022, dopo il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza del comune di Napoli, per motivi paesaggistici;

   risalgono al febbraio 2023 la redazione del rapporto finale di verifica dalla società RINA Check e l'approvazione del progetto esecutivo da parte del commissario straordinario unico;

   per il mancato adeguamento del depuratore de quo alla normativa comunitaria, lo Stato italiano è costretto a pagare una multa semestrale di oltre 4,4 milioni di euro, con effetti negativi sulla finanza pubblica e sui contribuenti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di eventuali condizioni ostative alla pubblicazione del bando di gara per l'adeguamento funzionale dell'impianto, considerato che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi, nel mese di agosto 2023 è subentrato il nuovo commissario straordinario unico, e delle tempistiche per la realizzazione dell'intervento atteso da oltre dieci anni.
(5-01341)

ALLEGATO 7

5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si andranno di seguito ad esporre le informazioni sullo stato di attuazione degli «Interventi di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est - Comune di Napoli».
  Tali informazioni sono state estrapolate dalla recente relazione di fine mandato, redatta dal Commissario straordinario, prof. Maurizio Giugni, e inviata al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota del 17 luglio 2023, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, articolo 3, commi 5 e 7.
  Con provvedimento 22 febbraio 2023 n. 23, il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato, ai soli fini tecnici, il progetto esecutivo dell'intervento di «Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est - Napoli», ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
  Successivamente, con provvedimento 15 marzo 2023 n. 36, il Commissario Straordinario Unico, sempre ai sensi della predetta disposizione, ha approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo, comprendente gli interventi di Inserimento Paesaggistico, per un importo complessivo di lavori da appaltare di oltre centoventicinque milioni di euro.
  Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Commissario Straordinario Unico ha demandato tutte le attività connesse alla procedura di gara all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.A.), fino alla stipulazione del contratto.
  Invitalia, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della stazione appaltante, giusta la convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, e la stessa Invitalia, in data 29 gennaio 2021.
  Ancora in seguito, con Provvedimento 2 maggio 2023 n. 67, il Commissario Unico Straordinario ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei Contratti pubblici, il Progetto di servizi per l'affidamento della Direzione e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est.
  Attualmente si è in attesa della pubblicazione del relativo bando di gara, da parte di Invitalia.
  Il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori a partire dal dicembre 2023 e fine lavori entro dicembre 2025.
  Il Ministero, attese le proprie competenze, continuerà a vigilare e ad intraprendere e portare avanti ogni utile iniziativa volta alla risoluzione delle problematiche inerenti al settore fognario-depurativo.

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ALLEGATO 8

5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   BONELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la Riserva naturale statale del Litorale Romano, istituita il 29 marzo 1996, che si estende sulla costa laziale dalla marina di Polidoro a Nord fino alla spiaggia di Capocotta a sud per un territorio di 15.900 ettari, rappresenta uno degli ultimi lembi, di elevata qualità ambientale, di quelle vaste aree forestali che anticamente si estendevano lungo tutta la costa laziale;

   per il suo rilevante valore paesaggistico e naturalistico, determinato dalla presenza di boschi sempreverdi, argini e foci fluviali, dune, zone umide, distese di macchia mediterranea e tratti di campagna romana di straordinaria bellezza, l'area è sottoposta a norme di tutela e conservazione e la sua gestione risponde a specifici criteri che si richiamano alla normativa nazionale e regionale in materia di aree naturali protette;

   nel territorio della Riserva sono presenti, inoltre, siti d'interesse storico-archeologico di altissimo valore, quali i resti straordinari della città romana di Ostia Antica e dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all'Isola Sacra, torri costiere, castelli e le tracce di insediamenti umani preistorici;

   riguardo la gestione della Riserva il decreto istitutivo prevede una commissione della riserva avente il compito di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici e nulla osta, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva e fino all'entrata in vigore dei piano di gestione, durante la fase transitoria, autorizzare i nuovi strumenti urbanistici e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio;

   la commissione è composta da un rappresentante dei Ministero dell'ambiente (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), con funzioni di presidente della Commissione stessa, un rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali (ora Ministero della cultura), un rappresentante della regione Lazio, un rappresentante della provincia di Roma (ora città metropolitana di Roma Capitale), un rappresentante delle Università statali degli Studi di Roma, un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

   la commissione della riserva del Litorale Romano è senza governo dall'8 agosto 2022, da quando sono decaduti il presidente e i commissari, condizione che determina l'assenza di una corretta gestione per la salute dell'ambiente costiero e per una sana convivenza tra esigenze urbane e quelle ecologiche –:

   se il Ministro interrogato non ritenga d'intervenire con urgenza, per quanto di propria competenza, per la nomina dei nuovi membri della commissione di riserva per garantire quanto prima la pienezza dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e gestione ad essa assegnate.
(5-01342)

ALLEGATO 9

5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto rappresento dall'interrogante si rappresenta quanto segue.
  La Commissione della «Riserva Naturale Statale del Litorale Romano» è un organo disciplinato dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 29 marzo 1996, che ha il compito di formulare indirizzi proposte, e rendere pareri tecnico-scientifici, nonché rilasciare nulla osta ed infine vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva medesima.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto di istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, la Commissione di Riserva è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  La Commissione è composta oltre che dai rappresenti del MASE e del Ministero della cultura, anche da rappresentanti della regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma, dall'università locali di Roma, ed infine da associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986.
  In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire la regolare attività e perseguire gli obiettivi istituzionali a cui la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è deputata, ha attivato la procedura volta alla ricostituzione della Commissione di Riserva chiedendo a tutte le amministrazioni competenti le proposte di designazione dei propri rappresentanti.
  Tutte le proposte ad oggi pervenute, corredate della documentazione relativa a ciascun soggetto interessato, sono state acquisite per l'istruttoria dalla competente Direzione Generale.
  In merito, si rappresenta che mancano ancora alcune candidature da parte di alcune amministrazioni coinvolte.
  Pertanto, ottenute, almeno il numero sufficiente di designazioni per istituire la Commissione di Riserva, terminato l'iter valutativo dei requisiti, le relative nomine saranno formalizzate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e istituita la novella Commissione.

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ALLEGATO 10

5-01343 Simiani: Sospensione dell'iter di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico «Energia Monte Pizzinnu» (SS).

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   SIMIANI e LAI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la Società Fred Olsen Renewables Italy s.r.l. ha presentato in data 5 luglio 2022 al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto Impianto eolico denominato «Energia Monte Pizzinnu» – comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS);

   la procedura autorizzava necessaria ai fini della realizzazione del progetto è di competenza della regione Sardegna, previo esito positivo della valutazione di impatto ambientale e l'autorità competente al rilascio della stessa è il Ministero interrogato;

   nell'ambito di tale procedura autorizzativa sono state rilevate diverse criticità da parte dei comuni interessati dalla realizzazione dell'impianto, a partire dalla totale discordanza tra il piano particellare descrittivo depositato presso la regione Sardegna e quello depositato presso il Ministero dell'ambiente, per passare alla inadeguata documentazione progettuale inerente la valutazione del rischio archeologico, non redatta ai sensi delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 e priva della preventiva informazione alla predetta Soprintendenza circa la realizzazione dell'opera, finalizzata a concordarne le aree più idonee ed evitare eventuali criticità, per finire con la valutazione del rendimento energetico dell'impianto non supportata da misurazioni delle condizioni del vento in loco quindi soggetti ad elevati livelli di incertezza;

   risulterebbe poi da recenti approfondimenti che la società abbia dichiarato l'installazione di un anemometro, da parte della società Dynamic, sul Monte Pelao in data 19 settembre 2022, mentre la strumentazione è stata effettivamente posizionata ben 6 mesi dopo ovvero nel marzo 2023, per un tempo totale insufficiente alle analisi richieste per legge;

   risulta all'interrogante che non siano corrispondenti al vero le interlocuzioni con il territorio dichiarate nel progetto presentato al Ministero;

   le criticità sopra evidenziate, se confermate, pongono dubbi circa l'affidabilità della proposta progettuale redatta e la sua coerenza, in termini di efficacia, con gli obiettivi della transizione ecologica che è, e deve rimanere, un primario obiettivo per mitigare i cambiamenti climatici;

   sul tema è stata presentata l'interrogazione n. 5-00224, che allo stato non ha ricevuto alcuna risposta –:

   quali siano i motivi per i quali, per quanto di competenza non abbia ancora provveduto a sospendere l'iter di approvazione del progetto, quantomeno in via cautelativa, considerando i gravi errori commessi e le assenze di misurazione, al fine di addivenire a proposte meno approssimative e condivise con il territorio.
(5-01343)

ALLEGATO 11

5-01343 Simiani: Sospensione dell'iter di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico «Energia Monte Pizzinnu» (SS).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, acquisiti gli elementi tecnici specifici, si osserva quanto segue.
  L'opera in esame rientra tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).
  Inoltre, l'impianto, di nuova realizzazione e non ricadente in aree naturali protette nazionali, di cui alla legge n. 394 del 1991, e comunitarie (ossia, siti della Rete Natura 2000), è stato sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Ambientale.
  Gli Uffici competenti di questo Dicastero seguono con la dovuta attenzione il procedimento in esame, attualmente in fase di istruttoria presso la competente Commissione tecnica PNIEC-PNRR, alla quale sono demandate le valutazioni tecniche di merito.
  Pertanto, le criticità rilevate da parte di alcuni comuni e richiamate nell'interrogazione vagliata, saranno esaminate e valutate dalla Commissione tecnica PNIEC-PNRR, che lavora in piena autonomia come previsto dalla normativa vigente.
  In merito, questo Ministero ha ricevuto nel gennaio 2023 il parere da parte della regione Sardegna contenente le osservazioni di diversi Enti, di cui la Commissione tecnica PNIEC-PNRR terrà conto nell'ambito della valutazione del progetto.
  Nel corso del procedimento in parola, si terranno in considerazione il parere degli Enti coinvolti, nonché le osservazioni eventualmente presentate dai cittadini. Inoltre, potranno essere esaminate l'adeguatezza della documentazione e delle informazioni prodotte dalla società proponente e la compatibilità del progetto con il territorio.
  Pertanto, nell'ambito dell'iter della VIA, a valle di tutte le eventuali modifiche progettuali richieste, potrà essere suggerita una eventuale revisione o aggiornamento del piano particellare descrittivo presentato dalla società.
  Si evidenzia, comunque, che è nel frattempo entrato in vigore il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (decreto PNRR 3)», il quale, all'articolo 19, ha introdotto nell'ambito dell'articolo 25 del Testo Unico Ambientale, il comma 2-sexies, che non subordina più l'istanza di VIA alla verifica preventiva di interesse archeologico.
  La nuova disposizione, sopravvenuta, trova applicazione a tutti i procedimenti di VIA in corso al momento della sua entrata in vigore, dunque anche a quello relativo all'impianto oggetto di interrogazione.
  Preme, inoltre, rappresentare che lo studio anemologico allegato al progetto è basato sull'elaborazione di dati specifici, mediante un sofisticato software (CFD).
  Lo studio è in linea con le aspettative e le conoscenze delle condizioni di vento dell'area in questione, particolarmente vocata ad ospitare un impianto eolico, visto l'elevato potenziale anemologico che la connota.
  Inoltre, come suggerito nella relazione redatta da Natural Power, è stata altresì installata una stazione anemometrica per l'avvio di una campagna di misure in loco e il completamento della valutazione delle risorse eoliche disponibili.

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ALLEGATO 12

5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   MAZZETTI e CORTELAZZO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nel 1943 le truppe germaniche hanno demolito un pregevole edificio abitativo del 1890 per realizzare piattaforme antiaeree nel comune di Portofino, all'interno del parco di Portofino. Dopo la demolizione, i tedeschi hanno riversato nella balza sottostante i resti;

   la presenza della casa è ampiamente documentata da foto private e cartoline, foto aeree militari, riferimenti catastali. Ad oggi risultano visibili, oltre alle postazioni antiaeree, una parte dei muri perimetrali (circa 1 metro di altezza), alcuni frammenti di marmo quali colonne e balconi, le balaustre in ferro, parti di muro interno ed esterno e parte delle macerie della casa demolita;

   il parco Monte di Portofino è stato istituito con la legge n. 1251 del 1935. Nel 1978 l'Ente Parco venne soppresso dalla legge n. 70 del 1975 rimettendo il territorio nella tutela della regione Liguria, gestione che portò alla creazione del Parco naturale regionale di Portofino;

   l'Ente Parco regionale negli anni '80 ha redatto un proprio regolamento che, nel creare un elenco dei ruderi sul proprio territorio, prevede per tali edifici la possibilità di ricostruzione solo se vi è la presenza di almeno 1/3 delle mura perimetrali;

   con l'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013, modificando l'articolo 3 del testo unico edilizia, è stata introdotta la possibilità di ricostruire i ruderi purché sia certa la preesistenza, con la prescrizione che, nelle aree tutelate, siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente;

   nel 2017 la proprietà dell'immobile chiede la possibilità di ricostruire l'edificio in base alle nuove regole sulla preesistenza, ma l'Ente parco, pur inserendo l'edificio nell'elenco dei ruderi, nega la ricostruzione in quanto non risultano visibili i muri perimetrali nella consistenza di 1/3;

   sul ricorso della proprietà nel dicembre 2020 il Tar ha ritenuto prevalente la disciplina urbanistica di zona ed è pendente il ricorso in Consiglio di Stato;

   rispetto alla domanda del 2017, gli scavi condotti dalla proprietà hanno consentito di individuare ulteriori parti dell'edificio, spostate dall'originaria collocazione dalle truppe occupanti, per poter meglio operare;

   un intervento di ripristino dell'edificio del 1890, in luogo delle attuali macerie, consentirebbe di riqualificare l'area;

   va considerato che è in corso l'iter per la definitiva istituzione del Parco nazionale di Portofino –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di chiarire, per i beni distrutti dalla guerra, che la possibilità di ricostruzione nelle aree Parco sussiste alla sola condizione che si dia prova dell'effettiva esistenza e consistenza dell'edificio, nei limiti del ripristino integrale dell'immobile preesistente previsti per le aree tutelate.
(5-01344)

ALLEGATO 13

5-01344 Mazzetti: Normativa relativa alla possibile ricostruzione di un edificio distrutto ubicato nel parco naturale regionale di Portofino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al quesito posto, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto di seguito.
  L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, ha ricompreso nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, richiedendo il rispetto della sagoma solo per gli interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 prevede che le definizioni di cui al primo comma del medesimo articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
  Si tratta di una prevalenza che vale certamente in ordine alle formule definitorie difformi, fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico locale, che rimane arbitro della situazione (per esempio vietando, consentendo, imponendo limiti e così via).
  Tanto è stato esplicitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in un parere reso con nota del 28 dicembre 2016 su richiesta dell'Ente Parco di Portofino e indirizzata a questo Ministero e all'Ente Parco medesimo per conoscenza, richiamando giurisprudenza del giudice amministrativo.
  Sotto il profilo tecnico, la ricostruzione di un edificio crollato o demolito non può che avvenire nel rispetto dei vincoli normativi o pianificatori vigenti, in virtù delle normative urbanistiche ed edilizie locali, oppure di strumenti di pianificazione di settore, tra cui è compreso il Piano del Parco, che possono prevedere vincoli ambientali, idraulici, idrogeologici e paesaggistici.
  Come anche esplicitato dall'onorevole interrogante, il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino, all'articolo 9, comma 4, lettera b), ammette la ricostruzione degli edifici in stato di rudere a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente.
  Fermo restando la definizione di rudere, tale disposizione è, dunque, condizione imprescindibile per la ricostruzione dei ruderi stessi.
  Questo Ministero continuerà ad attenzionare la questione, attesi gli interessi in gioco coinvolti, nei limiti delle proprie competenze in materia di tutela ambientale, anche nell'ambito dell'iter istitutivo del Parco nazionale di Portofino.