CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2023
168.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Enrico Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.
1.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

  1-bis. All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a Pag. 10norma dell'articolo 4» e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

    b) al comma 2-bis le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» sono soppresse.
1.4. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266, commi 1, 2 e 2-bis del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266, commi 2 e 2-bis, del codice di procedura penale».
1.5. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse».
1.7. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2».
1.6. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti».
1.8. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «rilevanti e» e «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse.
1.10. Enrico Costa, Boschi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, al comma 1-bis le parole: «indicati dall'articolo 266, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
1.9. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono essere interpretate nel senso di applicarsi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.11. Dori, Zaratti.

Pag. 11

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli inserire le seguenti: 452-bis, 452-quater, 452-sexies,.
1.12. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli inserire le seguenti: 452-bis,.
1.13. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli inserire le seguenti: 452-quater,.
1.14. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli inserire le seguenti: 452-sexies,.
1.15. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.17. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale.
1.16. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti.
1.18. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

   «f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies».
1.19. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
1.20. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche nei procedimenti in corso alla data con le seguenti: alle intercettazioni autorizzate dopo la data.
1.21. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».
1.22. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sostituire le parole: «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e Pag. 123-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;

   b) il comma 2-bis è soppresso.

  2-ter All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole da: «, se si procede», fino alle parole: «a norma dell'articolo 4,» sono soppresse;

   b) al comma 2-bis le parole da: «soltanto nei procedimenti» fino alla fine del periodo sono soppresse.
1.23. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola: «indica», sono inserite le seguenti: «dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti mediante rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e» e dopo le parole: «svolgimento delle indagini», sono inserite le seguenti: «, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato».
1.24. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, esclusivamente il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevanti per le indagini. In ogni caso non sono trascritti fatti e circostanze afferenti la vita privata degli interlocutori. Il contenuto delle conversazioni non rilevanti ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei registri della polizia giudiziaria, con l'espressa dicitura che la conversazione omessa non è utile alle indagini.»;

   b) al comma 2-bis, la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «riportati» e dopo la parola: «indagini» sono inserite le seguenti: «, nonché gli elementi di cui al secondo e terzo periodo del comma 2».
1.28. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;

   b) al comma 2-bis la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «riportati» e dopo la parola: «indagini» sono inserire le seguenti: «, nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2».
1.27. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 268 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.».
1.29. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

Pag. 13

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse.
1.30. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

ART. 2.

  Al comma 3, dopo le parole: presso le procure della Repubblica aggiungere le seguenti: ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti.
2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, dopo le parole: presso le procure della Repubblica aggiungere le seguenti: presso le quali pendono i relativi procedimenti.
2.2. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche.
2.3. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità con cui, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero deposita il riepilogo delle spese sostenute per le intercettazioni disposte nel corso del procedimento e le voci da considerare in tale calcolo.
2.5. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il decreto di cui al comma 3 è emanato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che alle infrastrutture di cui al comma 1 si applichino le misure di sicurezza di cui all'Allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2021, n. 81;

   b) prevedere che i dati trattati, gestiti, conservati o che comunque transitano tramite le infrastrutture di cui al comma 1, siano qualificati come «strategici» ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, adottato dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   c) prevedere che alle infrastrutture di cui al comma 1 si applichino le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato A2 della Determina n. 307 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del 18 gennaio 2022 e che ai dati trattati, gestiti o conservati nella struttura di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'Allegato B2 della Determina n. 304 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale del 18 gennaio 2022;

   d) prevedere che, al fine di garantire l'esclusione dell'accesso ai dati in chiaro ai sensi del comma 4, la cifratura degli stessi debba avvenire attraverso crittografia end to end e che i sistemi di cifratura debbano rispondere al criterio della post quantum resilience attraverso l'adozione di tecnologia che assicuri la distribuzione quantistica Pag. 14delle chiavi (cosiddetto quantum key distribution).
*2.6. Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca.
*2.7. Bicchielli, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.
2.12. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sulle attività di intercettazione inserire le seguenti: e di conservazione e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: ai dati, sopprimere le seguenti: in chiaro.
2.13. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine l'infrastruttura viene dotata di soluzioni tecnologiche che assicurano la resilienza post quantum e la distribuzione quantistica delle chiavi criptografiche.
2.14. Alessandro Colucci.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e i requisiti di sicurezza aggiungere le seguenti: e riservatezza.
2.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione di testi di intercettazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.
2.16. Enrico Costa, Boschi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.
2.17. Enrico Costa, Boschi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Boschi, Enrico Costa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

   01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.
3.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Sino al 31 dicembre 2023 con le seguenti: Fino alla definitiva realizzazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
3.10. Bicchielli, Alessandro Colucci.

Pag. 15

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.
3.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il giudice, inserire le seguenti: ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,.
3.12. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.
3.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento d'ingiunzione)

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 396 è aggiunto il seguente:

   «Art. 396-bis. – (Revocazione del decreto ingiuntivo non opposto) – 1. In caso di mancanza di motivazione sul controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia o dell'avvertimento previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 641, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere impugnato ai sensi del presente articolo per fare valere il carattere abusivo di dette clausole.
   2. La revocazione è proposta, a pena di decadenza, al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di cui al primo comma non oltre trenta giorni dal rilievo operato per la prima volta dal giudice dell'opposizione al precetto proposta dal consumatore intimato in forza del decreto ingiuntivo o dal giudice dell'esecuzione intrapresa in base al medesimo.
   3. Non è ammessa l'opposizione ai sensi dell'articolo 650, ma l'esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere sospesa dal giudice della revocazione a norma dell'articolo 649.»;

   b) il secondo comma dell'articolo 398 è sostituito dal seguente: «La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, ovvero di cui all'articolo 396-bis, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, o del rilievo operato dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 396-bis.»;

   c) al primo comma dell'articolo 640 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, egli effettua, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia»;

   d) al primo comma dell'articolo 641 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto contiene altresì l'espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore che sia consumatore non potrà più fare valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile anche in relazione a tali questioni.»;

   e) all'articolo 656 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo per mancata opposizione, può essere altresì impugnato per revocazione ai sensi dell'articolo 396-bis.».
3.01. Calderone, Patriarca.

Pag. 16

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di obbligazioni)

  1. All'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, pur quando detti termini siano disattesi, senza lo scopo primario del debitore, d'intesa con il creditore soddisfatto, di favorire quest'ultimo a danno degli altri creditori, con relativa prova a carico del curatore;»;
  2. All'articolo 166, terzo comma, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, pur quando detti termini siano disattesi, senza lo scopo primario del debitore, d'intesa con il creditore soddisfatto, di favorire quest'ultimo a danno degli altri creditori, con relativa prova a carico del curatore;».
3.02. Marchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni alla legge 7 ottobre 1969, n. 742)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno 2024.
3.03. Calderone, Patriarca.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione feriale dei termini processuali)

  1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».
3.04. Varchi, Bisa, Calderone, Maschio, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Palombi, Pellicini, Pulciani, Vinci, Morrone, Bellomo, Matone, Sudano, Cavandoli, Patriarca.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente: «L'affidamento familiare è disposto dal Tribunale per i minorenni, su proposta del servizio sociale locale, previa verifica da parte del servizio medesimo dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 22, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni nove e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3.05. Giorgianni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1-bis. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1, secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dispone immediatamente, qualora ritenga incompleti o insufficienti gli elementi contenuti nel ricorso, più approfonditi e specifici accertamenti sulla situazione del minore, tramite i servizi sociali locali o gli organi di Polizia.»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso contiene altresì la indicazione, per i genitori o, in mancanza, per i parenti sino al quarto grado, della facoltà di richiedere di essere sentiti personalmente dal Tribunale per i minorenni prima della decisione sulla dichiarazionePag. 17 dello stato di adottabilità del minore».
3.06. Giorgianni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma sono soppresse le parole: «indicati nell'articolo precedente» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, qualora ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 2»;

   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I genitori o i parenti convocati ai sensi del comma 1 possono presentare al Presidente del Tribunale per i minorenni o al giudice da questi delegato un dettagliato impegno a garantire l'assistenza morale, materiale, l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento del minore. Il Presidente o il giudice delegato, se ritiene l'impegno idoneo e fattibile, provvede nel senso richiesto con decreto motivato, assegnando per la concreta attuazione dello stesso un tempo non superiore a sei mesi. Al termine del semestre, eseguiti i necessari controlli, se le condizioni del minore non risultano modificate in modo significativo, il Tribunale procede ai sensi dell'articolo 15; altrimenti, provvederà a prorogare le statuizioni del decreto emesso, disponendo periodici controlli da indicare nel provvedimento di proroga del decreto medesimo.»;

   c) il quarto comma è soppresso.
3.08. Giorgianni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010)

  1. All'articolo 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il comma 3 è sostituito con il seguente:

   «3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Quando l'accordo di mediazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005».
3.09. Morrone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari in materia di incentivi per i segretari comunali per lo svolgimento dell'attività rogatoria)

  1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «a un quinto dello» sono sostituite dalla seguente: «allo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché dell'IRAP».
3.010. Pierro.

Pag. 18

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «si svolge» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile si svolgono»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «Quando l'accordo di negoziazione», sono inserite le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione», e dopo le parole: «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;

   c) alla rubrica, dopo le parole: «Negoziazione assistita» sono inserite le seguenti: «e conciliazioni».
3.011. Trancassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 sono aggiunte in fine le parole: «presso la Cassa trattamenti pensionistici statali, e godono delle relative prestazioni assistenziali e previdenziali»;

   b) al comma 6 sono premesse le parole: «Per i magistrati confermati di cui ai commi 3 e 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La base imponibile è determinata dal reddito di cui al comma 1 del presente articolo».
3.012. Bicchielli, Alessandro Colucci.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: anche solo per una porzione del periodo indicato,
4.1. Enrico Costa, Boschi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, dopo le parole periodo indicato aggiungere le seguenti: purché detto periodo sia pari a almeno a 30 mesi e.
4.2. Boschi, Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.
4.3. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzionePag. 19 di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.
4.02. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera.
5.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 2.
5.6. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5.7. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il comma 1-bis è abrogato.
5.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum)

  1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate fino alla compiuta realizzazione della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente all'area assistenti, già inquadrati nel compartoPag. 20 ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità, di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla area assistenti, già inquadrati nel comparto ministeri, seconda area, fascia economica da F4 a F6, ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti all'area assistenti già inquadrati nel comparto ministeri, seconda area, fascia economica da F1 a F3.
  3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di disponibilità all'assegnazione all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
  4. La procedura di mobilità temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nell'amministrazione.
  5. In ragione delle finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.
  6. Per le ulteriori attività in materia referendaria ed elettorale svolte dal personale degli Uffici della Corte di cassazione sono previste prestazioni di lavoro straordinario, ai cui compensi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.
  7. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 312.048 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.01. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione Pag. 21economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
5.02. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione e di monitoraggio degli interventi manutentivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al Palazzo di giustizia sito in Roma, piazza Cavour, gli attuali componenti della Commissione prevista dal regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, restano in carica sino al 30 giugno 2026.
5.04. Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
5.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei Pag. 22limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5.06. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
5.07. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 6.

  All'articolo 6, premettere il seguente:

Art. 06.
(Modifiche al codice penale)

  1. All'articolo 423, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al medesimo primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro».
06.01. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al primo comma, aggiungere le seguenti: le parole: «al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto» sono soppresse e.
6.1. Giuliano, D'Orso, Cafiero De Raho, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo comma, aggiungere le seguenti: dopo la parola: «foreste» sono inserite le seguenti: «in tutti gli stati della successione ecologica» e.
*6.9. Dori, Zaratti, Bonelli.
*6.10. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:Pag. 23
a) alla lettera
a), dopo le parole: primo comma, aggiungere le seguenti: dopo la parola: «foreste» sono inserite le seguenti: «e zone di interfaccia urbano-rurale» e;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

   «La condanna per il reato di cui al primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio.».
6.11. Varchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalla seguente: «perpetua».
6.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle attività di cui al presente comma».
6.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà» sono soppresse.
6.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, o».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: all'articolo 423-bis aggiungere le seguenti: e all'articolo 635
6.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

  1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentariPag. 24 per la ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  3. L'effettiva ricostituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 6-ter.
(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

  1. Alla data dell'effettiva ricostituzione di cui all'articolo 6-bis, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 6-quater.
(Norme transitorie)

  1. Nelle more dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.
  2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

Art. 6-quinquies.
(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

  1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 6-bis, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente disposizione.
  3. All'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività Pag. 25venatorie e della pesca, degli animali da affezione»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato».
6.01. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Articolo 6-bis.
(Introduzione del reato di Ecocidio)

  1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.
  2. Ai fini della presente disposizione per «ecocidio» si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.
  3. Ai fini della presente disposizione si intendono per:

   a) «atto arbitrario»: un atto che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

   b) «danno grave»: un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche, nonché un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale;

   c) «danno diffuso»: un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o da una specie o da un gran numero di esseri umani;

   d) «danno a lungo termine»: un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole ovvero un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

   e) «ambiente»: la terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

   f) «ecosistema»: un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

   g) per «pubblico interessato», le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente disposizione; si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente.

  4. Gli atti di cui al presente articolo devono essere commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando l'autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che i medesimi potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

Art. 6-ter.
(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

Art. 6-quater.
(Sanzione)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui Pag. 26all'articolo 6-bis, è punito con la reclusione da dodici a venti anni. La pena stabilite dal presente articolo si applica altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.
  2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.
  3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

Art. 6-quinquies.
(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

  1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto stabilisce le misure necessarie per garantire la protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.
6.02. Zaratti, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è sostituito dal seguente:

   «3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.».

  2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, la parola: «propri» è soppressa;

    2) la lettera d) è soppressa;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso.».
6.03. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena Pag. 27pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.».
6.05. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

  1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti.
6.06. Zaratti, Dori, Bonelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre il 1 aprile di ogni anno» sono soppresse;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono contestualmente pubblicati» sono inserite le seguenti: «sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano».
6.07. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. All'articolo 30 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».
6.08. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni»;

Pag. 28

   b) al terzo periodo, le parole: «quindici anni», sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni»;

   c) al quinto periodo, le parole: «dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   d) al settimo periodo, le parole: «dieci anni», sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;

   e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro».
6.09. Bonelli, Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) nel caso di abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), l'arresto da 12 mesi a quattro anni, l'ammenda da euro 4.128 a euro 24.788».

  Conseguentemente, sostituire il titolo del capo IV con il seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI».
6.010. Nazario Pagano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

  1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.
  2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.
  3. Le regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
  4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale, nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, Pag. 29secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

   a) caccia e pesca nelle acque interne;

   b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;

   c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;

   e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

   g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

   h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

  5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), del medesimo Codice.
  6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, i Responsabili regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.
  7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal prefetto su indicazione del presidente della regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.
  8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.
  9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.
  10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali, la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativaPag. 30 e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del citato Decreto legislativo 3 aprile 2018,n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018, e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.
  11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente articolo, l'Ispettorato svolge le attività di:

   a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

   b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle regioni e province autonome;

   c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

   d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

   f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

   g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di green communities, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

  12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), quali Pag. 31supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.
  13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.
  14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio, di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.
  16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A di cui al presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177, è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.
  17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella A allegata al presente articolo ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.
  18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Pag. 32foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.
  20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato: TABELLA A

Qualifica

Posti di funzione
o qualifica

  Prospetto A – Dirigenti:

  Dirigente generale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  Dirigente Superiore ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  Primo dirigente ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  1 Ispettore gen. capo.

  2

  26

  Prospetto B – Carriera direttiva:

  VII e VIII qualifica funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  298

  Prospetto C – Carriera di concetto:

  VI e VII qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  225

  Prospetto D – Carriera esecutiva:

  IV e V qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  300

  Prospetto E – Carriera ausiliaria:

  II e III qualifica
  funzionale ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  125

  Totale (prospetti A B C D E) ....................................................................
  ....................................................................
  ....................................................................

  977

6.013. Baldino, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)

  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituito dal seguente:
  «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la multa da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la multa è aumentata fino al doppio».
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356,» sono aggiunte le seguenti: «353, 353-bis,»;

   b) all'articolo 25-undecies, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) per la violazione dell'articolo 512-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

   e-ter) per la violazione dell'articolo 648 la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

   e-quater) per la violazione dell'articolo 648-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

Pag. 33

   e-quinquies) per la violazione dell'articolo 648-ter la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicentocinquanta quote».

  3. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole da: «e 518-septies, nonché dagli articoli», fino a 452-octies, primo comma, sono sostituite dalle seguenti: «e 518-septies, nonché dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies».
  4. All'articolo 416-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, nonché gli articoli 259 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, la pena è aumentata fino a un terzo».

  5. All'articolo 452-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

  6. All'articolo 452-quater del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà»

  7. L'articolo 733 del codice penale è abrogato.
  8. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «452-quaterdecies», sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-quinquies, nonché per i delitti di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
6.014. Iaia, Foti, Varchi, Mattia, Cerreto, Messina, Antoniozzi, Ruspandini, Gardini, Angelo Rossi, Cangiano, Caramanna, Urzì, Congedo, Amorese, Raimondo, Vinci, Rotelli, Vietri, Chiesa, Ciaburro, La Porta, Buonguerrieri, De Corato, Benvenuti Gostoli, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Dondi, Almici, Caretta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Amich, Caiata, Colombo, Di Giuseppe, Giorgianni, Giovine, Lancellotta, Loperfido, Maccari, Maiorano, Matera, Matteoni, Maullu, Zurzolo, Pulciani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,».
6.015. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in favore dell'attività di forestazione e della conservazione dei boschi)

  1. Al fine di sostenere la biodiversità e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione e di conservazione dei boschi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i passaggi di proprietà derivanti dalle cessioni o donazioniPag. 34 dei terreni alle pubbliche amministrazioni, agli enti parco siano essi privati, che del terzo settore, s'intendono esenti da qualsiasi onere relativo alle parcelle notarili.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 mila euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.016. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eccetto che per le attività di cui al punto 63, numeri 11 e 12 del medesimo Allegato, che sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 200 euro».
6.017. Pulciani, Caretta.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la parola: prioritariamente con: anche
7.1. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: prioritariamente per il finanziamento di interventi aggiungere le seguenti: ordinari e.
7.2. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: alla prevenzione e.

  Conseguentemente all'articolo 8 , comma 1, lettera b), dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: alla prevenzione e al.
7.3. Furfaro, Gianassi, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,;

   b) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119.
7.4. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi straordinari relativi aggiungere le seguenti: alla tutela delle vittime di violenze di genere,.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e alla tutela delle vittime di violenze di genere.

   b) al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e alla tutela delle vittime di violenze di genere.
7.5. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli.

Pag. 35

  Al comma 1, dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: e alla prevenzione.

  Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire la parola: recupero con le seguenti: recupero e alla prevenzione.
7.6. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali.

   Conseguentemente, ovunque ricorrono nel testo, sostituire le parole: dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali.
7.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.

   Conseguentemente, al comma 2:

   a) premettere il seguente periodo: Gli interventi finalizzati al recupero delle dipendenze da sostanze sono finalizzati ad attuare progetti, programmi e prassi che mirano, in primo luogo, a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed economiche, derivate dall'uso di droghe legali o illegali avendo come principale obiettivo progetti di assistenza clinica e psicologica dei soggetti affetti da dipendenza o a rischio di dipendenza, tanto nella fase iniziale della presa in carico quanto nella successiva fase del reinserimento lavorativo e sociale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.
7.8. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: dipendenze patologiche aggiungere le seguenti: nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: altre dipendenze patologiche aggiungere le seguenti: nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane.
7.9. Furfaro, Gianassi, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli interessati con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
7.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, dopo le parole: 31 ottobre 2023 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità nonché nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.
7.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati aggiungere le seguenti: i soggetti beneficiari, e dopo le parole: statali competenti per materia. aggiungere il seguente periodo: I soggetti beneficiari diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono possedere, Pag. 36tra altri, i seguenti requisiti: essere in possesso della qualifica di ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dimostrata esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore delle dipendenze patologiche.
7.29. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 2023, sono individuati aggiungere le seguenti: gli interventi ammessi,.
7.30. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: ,tra cui un rappresentante del Dipartimento per le politiche antidroga,.
7.31. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia con le seguenti: , da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7.32. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli interventi di cui al comma 1 devono comprendere anche le attività di diagnosi e trattamento precoce della tossicodipendenza oltre che progetti destinati al reinserimento lavorativo e abitativo.
7.33. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quota aggiungere le seguenti: , pari ad almeno il cinque per cento delle risorse relative alle scelte non espresse dai contribuenti,.
7.34. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le fake news e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

   b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

   c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «best buys» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

   d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

Pag. 37

   e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di marketing che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

   f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative evidence based riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

   g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

   h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.
7.35. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) dare piena applicazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere nella XVII e XVIII legislatura, con particolare riferimento: alle misure antiriciclaggio; all'estensione a tutti partner contrattuali dei concessionari dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla Pubblica Amministrazione, intendendosi per partner contrattuali tutti i soggetti coinvolti nella filiera (distributori, istallatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura, incaricati di manutenzione, raccolta e versamenti degli incassi);

   b) prevedere il coordinamento e la pianificazione del sistema dei controlli sia in materia di pubblica sicurezza sia in materia fiscale, imponendo per legge una periodicità nei controlli e individuando percorsi formativi e di aggiornamento per il personale assegnato ai controlli;

   c) ripensare le sanzioni, con la previsione di figure delittuose anche per le condotte oggi sanzionate a titolo di contravvenzione al fine di consentire la contestazione del reato di associazione a delinquere per tutte le condotte illecite nel settore dei giochi ed estendere l'applicazione delle intercettazioni telefoniche all'intero settore dei reati di giochi e scommessa, prescindendo dall'entità delle pene edittali;

   d) rivedere il ruolo e i compiti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli risolvendo il conflitto d'interesse insito nella funzione di ente pubblico che rilascia le concessioni e quella di autorità regolatoria e di vigilanza, sottraendo i compiti di controllare l'osservanza degli adempimenti cui i concessionari sono tenuti, nonché di comminare le relative sanzioni;

   e) prevedere inoltre l'istituzione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione (tra i quali: maggiore età, possedere la carta d'identità, avere l'iscrizione previdenziale e per gli infortuni) e di esclusione (tra i quali: aver subito condanna per delitto; aver subito condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione; aver subito l'ammonizione o una misura di sicurezza personale; essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza);
7.36. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Pag. 38Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

   b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

   c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'Hikikomori, la nomofobia e il vamping;

   d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;

   e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «binge drinking» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.
7.37. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione on the job, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

   b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

   c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

   d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una Pag. 39particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.
7.38. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

   b) incrementare le attività di testing e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

   c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

   d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il counselling online, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

   e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.
7.39. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) adottare misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

   b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

   c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al gaming e al gambling;

   d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi Amusement with Prizes (AWP) e Videolottery (VLT), nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

   e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e Pag. 40favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.
7.40. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

   b) revisionare la normativa sulla privacy per garantire l'utilizzo dei dati sociosanitari per finalità di programmazione sanitaria e ricerca pubblica, favorendo l'integrazione del flusso SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze) con flussi informativi sanitari e con altri flussi specifici;

   c) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del setting scolastico, di un'informazione evidence-based per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.
7.41. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

   b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

   c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello screening «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.
7.42. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a Pag. 41potenziare la formazione post-laurea della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

   b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.
7.43. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

   a) rafforzare il sostegno, monitoraggio e ampliamento della legislazione di controllo del tabagismo, per proteggere la salute dei non fumatori, potenziando i programmi di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e campagne di informazione e comunicazione multimediali per ridurre la prevalenza dei consumatori, in particolare tra i giovani;

   b) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

   c) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.
7.44. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere più efficaci gli interventi di cui al comma 1 assume carattere prioritario la redazione di una legge quadro sui disturbi da uso di sostanze, analoga a quella sull'alcol, che includa le disposizioni relative ai diversi ambiti di intervento sostituendo il modello repressivo con un modello di governo e regolazione sociale del fenomeno che sottragga all'azione penale la coltivazione di cannabis a uso domestico.
7.45. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.
7.46. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 47, terzo comma, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «In Pag. 42caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono ripartite tra gli interventi a diretta gestione statale di cui all'articolo 48»;

   alla lettera b), sostituire le parole: tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche con le seguenti: dipendenze da sostanze.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli interventi finalizzati al recupero delle dipendenze da sostanze sono finalizzati ad attuare progetti, programmi e prassi che mirano, in primo luogo, a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed economiche, derivate dall'uso di droghe legali o illegali avendo come principale obiettivo progetti di assistenza clinica e psicologica dei soggetti affetti da dipendenza o a rischio di dipendenza, tanto nella fase iniziale della presa in carico quanto nella successiva fase del reinserimento lavorativo e sociale.
8.5. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse con le seguenti: secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.
8.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: destinando comunque una quota pari ad almeno il cinque per cento delle risorse al finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
8.7. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di prodotti a base di cannabis)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

   «g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

   g-ter) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo.
   3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 Pag. 43n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
   3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.».

  2. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;

   b) al comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:

    «1. la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
8.02. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.1. Boschi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con periodicità inserire le seguenti: almeno settimanale.

  Conseguentemente:

   al titolo del Capo VI, sopprimere le parole: ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E

   alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: isolamento e autosorveglianza e.
9.2. Boschi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9.3. Malavasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.4. Malavasi.

  Sopprimere il comma 2.
9.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, sostituire le parole: li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute con le seguenti: li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito con provvedimento della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.
9.6. Malavasi.

  Al comma 2, sostituire le parole: stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del MinisteroPag. 44 della salute con le seguenti: settimanalmente.
9.7. Zaratti, Zanella, Dori.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
9.8. Malavasi.

  Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
9.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'articolo 30-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.
9.14. Bordonali, Iezzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

  1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

   b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislativePag. 45 di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*9.01. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Roggiani.
*9.02. Malavasi, Furfaro, Gianassi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

  1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**9.03. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Roggiani.
**9.04. Malavasi, Furfaro, Gianassi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

  1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i Pag. 46titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
  5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
  6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis, del codice di procedura civile.
9.05. Malavasi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)

  1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9.06. Malavasi.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Dori, Zaratti, Piccolotti.
*10.2. Boschi.

Pag. 47

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
10.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

   a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura.
10.3. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela dei beni culturali e paesaggistici; aggiungere le seguenti: gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e g).
10.4. Dori, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) vigilanza, per quanto di sua competenza, sull'Istituto per il credito sportivo.
10.6. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
10.5. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e il numero delle posizioni fino alla fine del capoverso.
10.8. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.
10.10. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trentuno.
10.9. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
10.11. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Bonafè, Gianassi, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.
10.12. Mollicone.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
10.13. Manzi, Bonafè, Gianassi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Scarpa, Serracchiani, Zan.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: a cui si applicano le modifiche organizzative previstePag. 48 al comma 1, lettera b) del presente articolo.
10.16. Scotto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,.
10.17. Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati al restauro e al ripristino dell'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.
10.18. Serracchiani, Gianassi, Scotto, Sarracino, De Luca, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura:

   1) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 9 milioni di euro per l'anno 2023;

   2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per la realizzazione del Piano strategico ivi previsto, di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.19. Mollicone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

   1. È riconosciuta l'equipollenza alla Laurea magistrale classe LMR02, ai seguenti titoli:

   a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

   b) Diploma rilasciato, ante decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

   c) Qualifica professionale in restauro dipinti, ceramica, ottenuta dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 8, lettera b) e c) della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

   2. Ai restauratori diplomati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, sono riconosciute tutte le competenze di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1-quater, Pag. 49lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo.».
10.20. Nisini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, con documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché tra esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura.».
10.21. Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di università)

  1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al VI quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo VII con la seguente: Disposizioni in materia di cultura e università.
10.01. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell'Unione Italiana Tiro a Segno)

  1. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa dell'Unione Italiana Tiro a Segno, e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri a carico dello Stato, l'Unione Italiana Tiro a Segno può assumere collaboratori e personale con profilo adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, assicurando comunque il rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità delle procedure selettive.
  2. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione Italiana Tiro a Segno si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile nonché le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
  3. L'Unione Italiana Tiro a Segno per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, può continuare ad avvalersi della società Sport e Salute S.p.a. attraverso un apposito contratto di servizio. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui articolo 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo Pag. 50ente, comprensivo della tredicesima mensilità.
10.02. Carrà.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.1. Boschi.

  Sopprimere il comma 1.
11.2. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.
  1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
  1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
11.3. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ordinari, amministrativi, contabili e tributari diversi da quelli onorari,».
11.4. Boschi.

  Sopprimere il comma 2.
11.5. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Sopprimere il comma 3.
11.6. Enrico Costa, Boschi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'AreaPag. 51 dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  3-ter. Le assunzioni di cui al comma 3-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  3-quater. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) l'articolo 7-ter è abrogato.

  3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 3-bis a 3-quater, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato l'incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generali della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali.
  3-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

  3-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 31 dicembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204».
11.8. Rizzetto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
11.9. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusionePag. 52 di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
11.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.11. Patriarca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova Pag. 53orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Agli oneri recanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio delle amministrazioni e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.
11.12. Patriarca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore di tale disposizione non sono dovuti trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 eventualmente riconosciuti in ragione del superiore trattamento economico goduto nell'espletamento dell'incarico o ruolo provvisorio e, ove non già anteriormente disposto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati i conseguenti adempimenti per il recupero degli importi eventualmente indebitamente corrisposti. Il mancato esercizio dell'azione di recupero costituisce danno erariale. In caso di passaggio di carriera o di definitivo trasferimento in altro ruolo di pubblica amministrazione, si applica, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013, con mantenimento fino a completo riassorbimento di eventuali trattamenti economici riconosciuti con assegno personale prima dell'entrata in vigore del citato comma 458.
11.26. Steger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)

   1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
   2. Fermo restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino».
11.27. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro)

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di Pag. 54affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.».
11.28. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.
11.29. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11.30. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa e di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
11.31. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di assicurare continuità all'azione commissariale per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, le regioni possono procedere, a valere sulle risorse del proprio bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,Pag. 55 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente in servizio all'esito di procedura comparativa.
11.32. Patriarca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. In fase di prima applicazione della legge 28 aprile 2022, n. 46, la rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è accertata in relazione alla forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevate al 31 dicembre 2023, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 46 del 2022.
11.33. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 174, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;».
11.34. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento alle disposizioni legislative di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge.
11.35. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovunque ricorrano, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».
11.36. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».
11.37. Urzì, Varchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».
*11.38. Maschio.
*11.39. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*11.40. Zaratti, Dori.
*11.41. Urzì, Varchi.
*11.42. Bonafè.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».
11.43. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Pag. 56

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  3-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite risorse aggiuntive destinate al completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo e al finanziamento del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.45. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di Direttore Generale degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni.».
*11.46. Di Mattina, Bellomo.
*11.47. Patriarca.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
11.01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il rafforzamento amministrativo della Corte dei conti)

  1. Al fine di garantire con urgenza una maggiore efficienza amministrativa, le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. Nei limiti di tali risorse, la Corte dei conti è autorizzata a bandire le procedure concorsuali finalizzatePag. 57 ad assumere le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite e a procedere alle rispettive assunzioni, fino a piena concorrenza delle relative dotazioni organiche. In sede di approvazione del conto consuntivo, il Segretario generale della Corte dei conti dispone il versamento della quota libera dell'avanzo di amministrazione al conto generale dell'entrata del bilancio dello Stato.
  2. Al personale amministrativo della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11.02. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuali)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali siccitosi e alluvionali verificatisi nel territorio nazionale e all'istituzione degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici di cui all'articolo 63-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operanti nei distretti idrografici di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a), b) c), d), e) del medesimo decreto legislativo, sono autorizzate a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga agli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento delle vigenti dotazioni organiche nel limite delle unità eccedenti il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei limiti di cui al successivo comma 3.
  2. Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali di cui al comma 1 sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato unità di personale dirigenziale nei limiti delle dotazioni organiche approvate, attraverso selezioni per titoli ed esame-colloquio in deroga agli articoli 3, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riservate a coloro che abbiano ricoperto nell'ultimo triennio, all'interno delle medesime Autorità, incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia.
  3. Alla copertura degli oneri necessari per il trattamento economico fondamentale e accessorio derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nei limiti di cui dall'articolo 1, comma 607-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 700 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
*11.03. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
*11.04. Maschio.

Pag. 58

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contributo procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.
  2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.
  3. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.
  4. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
  5. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.
  6. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazionePag. 59 in aspettativa dei dipendenti pubblici.
11.05. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

  1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.
  2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.
  3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.
11.07. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)

  1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.
11.08. Urzì, Varchi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 69)

  1. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.
11.09. Mascaretti, Cannata.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

Capo VIII-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 11-bis.
(Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuatePag. 60 dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

  1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.010. Urzì, De Bertoldi.