CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 settembre 2023
162.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 854, di iniziativa dei deputati Schifone e Foti, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, recante l'Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,

   considerato che:

    l'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, per sensibilizzare e stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline;

    a tal fine, il medesimo articolo dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica;

    l'articolo 2 reca le finalità della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche che, attraverso numerose iniziative, è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra prevalentemente nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   con riguardo all'articolato elenco di celebrazioni, manifestazioni e iniziative previste dalla proposta di legge, vengono in rilievo le materie «promozione e organizzazione di attività culturali», «istruzione», «professioni», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), ma anche, per alcuni aspetti, la materia dell'istruzione e formazione professionale riconducibile alla competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1149, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018;

   rilevato che:

    la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore;

    nello specifico, con il Trattato oggetto di ratifica, composto da ventisei articoli ed un preambolo, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri;

    il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del «principio della doppia incriminazione» ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone; al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto;

    è previsto il rifiuto o il differimento dell'assistenza giudiziaria, oltre che nei casi disciplinati dalle norme pattizie internazionali, anche quando la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche;

   considerato che:

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

  per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1150, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

   rilevato che:

    l'obiettivo dell'Accordo, che ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa, è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

    nello specifico, l'Accordo – costituito da un breve preambolo e da sedici articoli – individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;

   considerato che:

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, si compone di cinque articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria per le spese di missione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

  per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. C. 1259, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1259, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021;

   rilevato che:

    la Convenzione generale di sicurezza sociale, stipulata il 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari;

    l'Emendamento oggetto della ratifica, composto da sei articoli, integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato;

    in particolare, l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso;

   considerato che:

    la proposta di legge, già approvata dal Senato, è composta di tre articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

  per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.