CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 settembre 2023
160.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. C. 1364 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle more fino a: 31 dicembre 2023.
1.2. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di nuove misure emergenziali con le seguenti: di misure strutturali.
1.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nuove misure emergenziali con le seguenti: misure di carattere strutturale.
1.3. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2023 con le seguenti: 1° giugno 2023.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 11 milioni.
1.4. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.;

   b) al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis e le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 17 milioni.
1.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 12 milioni.
1.5. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l'attività Pag. 26lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.
*1.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*1.1. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «, incluse le intemperie stagionali», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nei settori di cui alle lettere m), n) e o) dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
1.12. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È riconosciuta, altresì, una indennità integrativa ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione prevista dal contratto, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'utilizzo di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis e le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 5 milioni.
1.6. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti e nei luoghi anche esterni, di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, in caso di superamento della temperatura dei 35 gradi centigradi è vietato lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 aggiungere le seguenti: e dal comma 1-bis e sostituire le parole: 8,6 milioni con le seguenti: 16 milioni.
1.7. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il ricorso alle integrazioni salariali ordinarie determinate da eventi non evitabili, di cui al comma 1, è valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1.8. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi.
1.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
1.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
1.01. Mari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in favore del lavoro agile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)

  1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature sotto – 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.
1.04. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: di nuove misure emergenziali con le seguenti: di misure strutturali.
2.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il con le seguenti: dal 1° luglio 2023 al.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 1,7 milioni.
2.10. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e;

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   2) dopo le parole: indeterminato aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.1. Mari.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e;

   2) dopo le parole: indeterminato aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.2. Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: agricoli a tempo aggiungere le seguenti: determinato e.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 4,5 milioni.
2.3. Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e determinato;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. I periodi di cassa integrazione fruiti sono equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 2,8 milioni.
2.7. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari alla metà con le seguenti: fino alla metà.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2.4. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1,4 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 6-bis, le parole da: «e che abbiano» a: «n. 102,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle Pag. 29politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.
   6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.».
*2.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*2.5. Mari.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

  1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.
2.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione, entro 30 giorni dalla data di Pag. 30entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche, favorendo l'attivazione delle procedure di lavoro agile e di smart working e tenendo conto dell'applicazione del protocollo Worklimate del Cnr.
3.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: favoriscono e assicurano le convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere con le seguenti: convocano le parti sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di procedere alla sottoscrizione di.
3.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: favoriscono con la seguente: garantiscono;

   b) dopo le parole: 9 aprile 2008, n. 81 aggiungere le seguenti: valutando anche la correlazione tra l'umidità e la temperatura.
3.6. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo le parole: assicurano la convocazione delle parti sociali, aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3.2. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

   1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come «fragili» rispetto al rischio da stress termico;

   2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

   3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d'acqua, più volte all'ora;

   4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

   5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l'orario di lavoro (per permettere l'attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

   6) realizzazione del «sistema del compagno»: organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

   7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l'assistenza necessaria.
3.1. Mari.

Pag. 31

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, i criteri e le modalità attinenti al divieto di svolgimento delle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole nonché la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.
3.7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono essere recepite con le seguenti: sono recepite.
*3.3. Mari.
*3.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche).
3.8. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 5, capoverso «313» sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    2) al secondo periodo, le parole: «, prima della scadenza dei sette mesi,» sono soppresse;

    3) al terzo periodo, le parole: «, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

   c) il comma 6 è soppresso;

   d) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

   «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, Pag. 32n. 2, è ridotto di 422.500.000 per l'anno 2023.».
3.04. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)

  1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.07. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)

  1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024».
  2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.06. Scotto, Guerra, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 33del presente decreto il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo, elabora un Piano nazionale per la sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.02. Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro).

  1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.
3.01. Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.
3.03. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento del Reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 315, è aggiunto il seguente:

   «315-bis. In caso di mancata adozione da parte degli enti preposti di misure di politiche attive, ivi inclusi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale, non si applica il limite temporale di sette mesi di cui al comma 313.»
3.05. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
*4.1. Mari.
*4.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.
*4.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «63 per cento»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della Pag. 34legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 313:

    1) al primo periodo, le parole: «sette mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mensilità»;

    2) al secondo periodo, le parole: «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi»;

    3) al terzo periodo, le parole: «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi» e le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;

    4) al quarto periodo, le parole: «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

   b) al comma 314, la parola: «sette» è soppressa.
4.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

(Inammissibile)