CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

   rilevato che:

    il disegno di legge, sul quale il Comitato ha espresso parere favorevole il 5 luglio scorso, reca al Titolo I i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4);

    il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi dedicati rispettivamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP (Capo I, articoli da 5 a 9), a tutte le altre imposte indirette (Capo II, articoli da 10 a 12), ai tributi regionali e locali (Capo III, articoli 13 e 14) e alla disciplina dei giochi (Capo IV, articolo 15);

    il Titolo III del provvedimento in esame attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (Capo I, articoli da 16 a 19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20);

    il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21);

    il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23);

    all'articolo 1, come modificato dal Senato, si prevede con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è stato previsto altresì l'obbligo di relazione alla Conferenza unificata laddove, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa;

    all'articolo 2, è stata novellata la lettera g), concernente l'applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali;

    all'articolo 12, sono stati soppressi due principi di delega in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco;

    sono stati aggiunti al testo approvato dalla Camera gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali;
    è stato modificato l'articolo 16 sopprimendo il riferimento al progressivo superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e introducendo ulteriori principi di delega;

    l'articolo 17, come modificato dal Senato, prevede un termine non inferiore a sessanta giorni a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento, precisando che le forme di contraddittorio con il contribuente siano anche endoprocedimentali (e non solo preventive) e rafforzando il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale;

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    le modifiche relative all'articolo 18 prevedono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che stabilisce, tra gli obiettivi della delega, quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione;

    le disposizioni dell'articolo 19, come modificate dal Senato, prevedono che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito), e che resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;

    l'articolo 20 è stato modificato introducendo ulteriori principi di delega, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario, e precisando che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi;

    è stato introdotto l'articolo 23 contenente la clausola di salvaguardia;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

     l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, siano trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa e che qualora, a seguito dell'acquisizione dei pareri parlamentari, il Governo non osservi quanto previsto dalla medesima intesa, debba predisporre e trasmettere una relazione alla citata Conferenza;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

     il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di princìpi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

     assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due princìpi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il principio di capacità contributiva e il principio di progressività,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.