CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 agosto 2023
154.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: quale diritto aggiungere le seguenti: universale e.
1.1. Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: garantiti ai cittadini residenti in Italia con le seguenti: di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
1.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: che soggiornano regolarmente nel territorio italiano,.
2.1. Colosimo, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  Al comma 1, sostituire le parole: , hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al territorio regionale in cui si trovano con le seguenti: e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, sono iscritte negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa.
2.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli utenti di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, possono iscriversi volontariamente presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale per avere l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è subordinato al versamento del contributo di cui al successivo comma 2.

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  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è indicato l'ammontare del contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dei cittadini italiani che non risultino soggetti passivi dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 2 del testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purché un genitore almeno o tutore legale abbia attivato il servizio secondo le procedure richieste. I cittadini maggiorenni iscritti AIRE titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, possono sottrarre il contributo di cui al comma 1, direttamente dal contributo previdenziale erogato. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1, comporta la messa in mora dell'utente e la conseguente sospensione dell'accesso al SSN. In assenza del versamento di tutti contributi di cui al comma 1 alcuna prestazione sanitaria programmabile e non urgente potrà essere erogata a carico del SSN. La richiesta di accesso alle prestazioni a carico del SSN di cui al comma 1, così come la sua rinuncia, devono essere oggetto di esplicita richiesta. In caso di rinuncia, l'accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinata al versamento dei contributi dovuti per il periodo rinunciato, maggiorati degli interessi legali. Le prestazioni a carico del SSN erogate ai cittadini italiani in dipendenza della presente legge non possono essere oggetto di richiesta di rimborso sanitario nella diversa nazione di residenza, pena la decadenza dal beneficio e l'onere di rimborso all'erario di tutte le prestazioni ricevute.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la destinazione dei contributi di cui al comma 2.
2.3. Di Giuseppe, Varchi, Matera, Caiata, Tremaglia, Giovine, Almici, Frijia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Durata dell'iscrizione negli elenchi degli assistiti e documenti di riconoscimento)

  1. L'iscrizione nell'elenco degli assistiti della regione in cui la persona ha il proprio domicilio o relazioni e interessi stabili ha una durata pari a tre anni ed è rinnovabile presso la stessa azienda sanitaria locale, previa verifica del fatto che per la persona permanga una relazione continuativa con il territorio in termini di interessi, relazioni e affetti, nonché della volontà e dell'intenzione di continuare a vivere nella regione di riferimento.
  2. Ai fini dell'iscrizione, in caso di assenza di documenti di riconoscimento, si può ovviare temporaneamente attraverso una attestazione dei servizi sociali o delle strutture locali anche private che hanno in carico la persona e che certificano il rapporto continuativo con la persona nonché la sua storia assistenziale.
2.01. Bonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Servizi di supporto e accompagnamento alla iscrizione negli elenchi degli assistiti)

  1. Al fine di rendere effettivamente esigibile il diritto delle persone senza dimora alla tutela della salute mediante l'iscrizione negli elenchi degli assistiti e da rendere agevole e accessibile per le stesse l'iscrizione negli elenchi degli assistiti, le aziende sanitarie locali mettono a disposizione servizi di supporto con personale dedicato, da attivare in stretto collegamento con i servizi sociali territoriali e con le strutture sociali e sanitarie del Terzo settore attive sul territorio in favore delle persone senza dimora.
2.02. Bonetti.

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  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modalità di iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale presso le aziende sanitarie locali)

  1. L'iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario regionale tenuti dalle aziende sanitarie locali delle persone senza dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e la scelta da parte delle medesime persone del medico di medicina generale avvengono a seguito di segnalazione delle persone stesse alla competente azienda sanitaria locale da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.03. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela degli animali d'affezione che vivono con le persone senza dimora)

  1. Gli animali d'affezione che vivono con le persone senza dimora hanno diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione, la registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definiti, in collaborazione con le strutture veterinarie e le associazioni che nel proprio statuto prevedono la protezione degli animali d'affezione, anche i programmi di monitoraggio di tali animali tenuti eventualmente dai senza dimora;

   b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al numero degli animali d'affezione detenuti dalle persone senza dimora, alle prestazioni veterinarie erogate in loro favore e alle eventuali criticità riscontrate.
2.04. Malavasi.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il programma di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
3.2. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: le linee guida con le seguenti: le modalità.
3.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le linee guida di cui al presente comma definiscono altresì i programmi di monitoraggio, prevenzione e cura degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora, coinvolgendo in tali attività anche i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero professionisti convenzionati.

  Conseguentemente:

   a) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per il diritto alle prestazioni veterinarie degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il diritto alle prestazioni veterinarie degli animali da compagnia detenuti da persone senza fissa dimora, dotato di 800.000 euro per il triennio 2023-2025 finanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 5 della presente legge. Le risorse di cui al presente articolo sono finalizzate a sostenere la stipula di protocolli tra i servizi veterinari e veterinari libero professionisti allo scopo di garantire il rimborso per prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali di affezione delle persone senza fissa dimora, nonché la sterilizzazione chirurgica, a carattere gratuito.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la ripartizione a livello regionale delle risorse e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1.»;

   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , nel limite massimo di 4 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025,.
3.4. Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela degli animali da affezione che vivono con persone senza fissa dimora)

  1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative per assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati e per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora.
  2. I programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora di cui all'articolo 3 includono anche gli animali da compagnia da queste eventualmente detenuti, con il coinvolgimento attivo delle strutture veterinarie.
  3. La relazione alle Camere di cui all'articolo 4 tiene conto anche degli animali detenuti dalle persone senza fissa dimora e delle prestazioni veterinarie erogate in loro favore, nonché di ogni eventuale criticità riscontrata.
3.01. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la tutela degli animali da affezione che vivono con persone senza fissa dimora)

  1. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per Pag. 106i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative per assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati e per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora.
3.02. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo con le seguenti: A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministro della salute, previa rilevazione dei dati regionali,.
4.1. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: febbraio aggiungere le seguenti: di ciascun anno.
4.2. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione dei programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura di cui alle linee guida previste dall'articolo 3 della presente legge.
4.3. Zanella.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,.
5.2. Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: ciascuna regione e provincia autonoma provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, opportunamente incrementate,.
5.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
5.01. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

TIT.

  Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni volte a garantire l'assistenza sanitaria del medico di medicina generale alle persone senza dimora.
Tit.1. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 1, dopo le parole: quale diritto aggiungere le seguenti: universale e.
1.1. Zanella, Ciani.

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: che soggiornano regolarmente nel territorio italiano,.
2.1. Colosimo, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.