CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 302

ALLEGATO 1

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente:

   «631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.»

  2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
  4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.01. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

   «631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.
   631-bis. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni.»

  2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.Pag. 303
  4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.02. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'80 per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
  3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-bis.03. Serracchiani, De Luca, Gianassi.

(Inammissibile)

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,;

   b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero Pag. 304dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro 120 giorni con le seguenti: entro 90 giorni.
7.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;

   b) al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,;

   b) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice»;

    b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.».
9.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini Pag. 305della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice».
9.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   b-bis) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-bis) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici».
9.3. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
*9-bis.55. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*9-bis.1. Schlein, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 1.
9-bis.2. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-bis.3. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   b) sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.39. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis.1:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.”;

   b) al quarto periodo, le parole: “non evitabile con alcuna prescrizione” sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: “si è ritenuto realizzabile” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice ha ritenuto realizzabile”;

    2) il comma 1-bis.2 è abrogato»;

   c) sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.40. L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

Pag. 306

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis.1:

   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»;

   b) al quarto periodo, le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» sono sostituite dalle seguenti: «o per l'ambiente»;

   c) al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» sono premesse le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e le parole: «si è ritenuto realizzabile» sono sostituite dalle seguenti: «è realizzato».

    2) al comma 1-bis.2:

   a) le parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,» sono soppresse;

   b) le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma sono soppresse;

   c) sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.41. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in caso di confisca degli impianti fino alla fine del periodo.
9-bis.4. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1-octies, 1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies e sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della medesima lettera;

   b) al comma 2:

    1) al capoverso comma 1-septies, sopprimere le seguenti parole: «anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo»;

    2) al capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: «non impedisce il trasferimento» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «impedisce il trasferimento dei beni in sequestro»;

    3) sopprimere i capoversi commi 1-novies e 1-decies;

   c) sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.53. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1-octies, 1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies e sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della medesima lettera;

   b) al comma 2:

    1) al capoverso comma 1-septies, sopprimere le seguenti parole: «anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività.»;

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    2) al capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: «non impedisce il trasferimento» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «impedisce il trasferimento dei beni in sequestro»;

    3) sopprimere i capoversi commi 1-novies e 1-decies.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.
9-bis.54. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)
9-bis.5. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)
9-bis.6. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con;

   b) sopprimere i commi da 2 a 6.
9-bis.7. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole da: Presidente del Consiglio dei ministri fino a: delle finanze con le seguenti: Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9-bis.42. L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e con l'Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione.
9-bis.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: dal gestore dello stabilimento ovvero.
9-bis.9. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  «1-bis. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale Pag. 308del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.
  1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

   l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

   m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

   n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

   o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'accordo di programma.».
9-bis.10. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9-bis.11. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: con il decreto di cui al decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
9-bis.12. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: che contiene fino alla fine del periodo.
9-bis.13. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

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  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: È fatta salva la facoltà fino alla fine del periodo.
9-bis.14. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: nel decreto di cui al medesimo decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
9-bis.15. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    «2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera a), del presente decreto.
  1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   “b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

   b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

   c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIIAS,”.».
9-bis.43. Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 2.
9-bis.16. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-septies.
9-bis.17. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del capoverso con le seguenti: non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo.
9-bis.18. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sopprimere le parole da: anche quando fino alle seguenti: divenuto definitivo.
9-bis.19. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-octies.
9-bis.20. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

Pag. 310

  Al comma 2, capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: non impedisce il trasferimento fino alla fine della lettera e) con le seguenti: impedisce il trasferimento dei beni in sequestro.
9-bis.21. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-novies.
9-bis.22. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-novies, dopo le parole: il corrispettivo della cessione inserire la seguente: interamente.
9-bis.23. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-decies.
9-bis.24. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo le parole: è effettuata inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-bis.26. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, il capoverso comma 1-decies, sopprimere le parole: e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
9-bis.25. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sostituire la parola: nonché con le seguenti: d'intesa con.
9-bis.27. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-bis.44. L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

  Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sopprimere l'ultimo periodo.
9-bis.28. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 3.
9-bis.29. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
9-bis.30. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
9-bis.31. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sopprimere il comma 4.
*9-bis.32. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.
*9-bis.45. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: non ancora definitivi fino alla fine del comma.
9-bis.33. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

Pag. 311

  Sopprimere il comma 5.
*9-bis.34. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.
*9-bis.46. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.»;

   b) l'articolo 7 è abrogato.
9-bis.35. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati.
9-bis.47. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato.
9-bis.48. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque dia»;

   b) dopo le parole: «un provvedimento» sono inserite le seguenti: «del giudice».
9-bis.50. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».
9-bis.49. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Al comma 5, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute.
9-bis.36. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della Pag. 312sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.
9-bis.51. Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 6.
*9-bis.37. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.
*9-bis.52. L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 8, decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
   1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».
9-bis.38. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese dell'indotto)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-bis.01. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

(Inammissibile)

Pag. 313

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Sostegno alle imprese fornitrici)

  1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
9-bis.02. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 5:

   a) dopo la parola: filiere inserire la seguente: ecocompatibili;

   b) sostituire le parole: per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità con le seguenti: e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.
10.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Al comma 5, sostituire le parole da: per fini energetici fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure di riduzione dell'ammoniaca derivante da allevamenti intensivi. Procedura d'infrazione n. 2014/ 2147)

  1. Al fine di ridurre progressivamente la produzione di ammoniaca che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare con misure di sostegno, la riconversione degli allevamenti intensivi riducendo il numero dei capi allevati in conformità ai criteri stabiliti con le modalità di cui al comma 2.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, mediante i quali sono individuati criteri e prassi relativi al superamento degli allevamenti intensivi.
10.01. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Pag. 314

ART. 11.

  Al comma 3-bis, capoverso comma 9-ter, sostituire le parole: 2024-2025 con le seguenti: 2023-2024.
11.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

   b) le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

  4-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
11.2. Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zanella, Zaratti.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
12.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il 30 per cento dei posti disponibili con le seguenti: per il 50 per cento delle Pag. 315cessazioni avvenute e per il 50 per cento nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,.
13.1. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

  Sopprimere il comma 4.
13.3. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

  Sopprimere il comma 6.
13.2. Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

ART. 14.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024»;

   b) sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: “1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.».
14.3. Scutellà, Bruno, Scerra.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: al momento della prestazione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera;

   c) al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.
14.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

   b) al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera.
14.4. Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
14.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 15.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: annuale su posto vacante e disponibile inserire le seguenti: o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche;

   b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

   «1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni.»

  1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediantePag. 316 le disposizioni di cui al comma 1-quater.
  1-quater. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
15.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-quinquies con i seguenti:

   «1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.
   1-sexies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica».
18.2. Gianassi, De Luca.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   «a-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:

Art. 4-quater
(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)

  1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

   a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello status di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello status di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-bis dell'articolo 19 o si trova ;

   b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

   c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2, del decretoPag. 317 legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

   d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

  2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti domanda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

   a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

   b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

  4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a supportoPag. 318 della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera a) del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera b) del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
  6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autenticata dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta Pag. 319per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.
  7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.
  8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verbalizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.».

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
18.3. Gianassi, De Luca.

  Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:

  «1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo».
18.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con le seguenti: alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica.
18.1. Gianassi, De Luca.

ART. 18-bis.

  Sopprimerlo.
18-bis.1. Gianassi, De Luca.

Pag. 320

ART. 18-ter.

  Sopprimerlo.
18-ter.1. Gianassi, De Luca.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «prodotti ai consumatori», sono aggiunte le seguenti: «al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
19.01. De Luca.

(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 4-ter, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.
24.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 24-ter.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: per i settori speciali, inserire le seguenti: nella misura strettamente necessaria,.
24-ter.1. De Luca.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: qualora sussistano i relativi presupposti inserire le seguenti: di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.
24-ter.2. De Luca.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. COM(2023) 217 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui detergenti e i tensioattivi (COM(2023)217);

   tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012 nonché degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte sulla proposta;

   premesso che:

    l'intervento legislativo proposto presenta una particolare rilevanza, in quanto il settore dei detergenti, in base ai dati aggiornati al 2019, costituisce circa il 4,2% dell'industria chimica europea complessivo e il 5,3 per cento di quella italiana in termini di valore della produzione. La produzione complessiva per il mercato, compresi sia i prodotti di consumo che quelli professionali, coinvolge inoltre circa 700 impianti in tutta Europa;

    nella valutazione operata dalla Commissione europea nel 2019 sono stati evidenziati diversi profili di criticità della regolamentazione unionale vigente applicabile ai detergenti in ragione della complessità del quadro normativo discendente dall'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. In particolare, sono emerse sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 648/2004 e altri atti legislativi in materia di sostanze chimiche (quali il regolamento CLP, il regolamento sui biocidi e il regolamento REACH) che, determinando duplicazioni delle prescrizioni di etichettatura dei detergenti stessi, generano un onere inutile per l'industria dei detergenti. Tali sovrapposizioni mettono inoltre a rischio l'efficacia della comunicazione delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso ai consumatori, in quanto si traducono in etichette sovraccariche con testi poco chiari e ripetitivi;

    appare pertanto necessario un intervento di semplificazione e armonizzazione organica come quello proposto. In particolare l'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità appare idonea a ridurre la quantità di detergenti e tensioattivi non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online;

    va tuttavia sottolineato che la richiamata valutazione del 2019 concerneva esclusivamente la normativa applicabile ai detergenti, di cui in particolare al regolamento (CE) n. 648/2004, e non anche quella relativa ai tensiottivi. Sarebbe stato opportuno, anche ai fini di una corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016, che la Commissione operasse invece una specifica valutazione in merito alla esigenza della revisione della disciplina dei tensioattivi;

    la nuova disciplina, come stimato dalla Commissione europea, comporterebbe per l'industria dei detergenti risparmi quantificati in 7 milioni di euro all'anno grazie all'abolizione della scheda tecnica obbligatoria per i detergenti pericolosi, e in 3,3 milioni di euro all'anno per Pag. 322la vendita di ricariche, che riduce lo smaltimento di rifiuti di plastica;

    il nuovo regolamento dovrebbe essere applicato 30 mesi dopo la sua entrata in vigore, per consentire ai fabbricanti e agli Stati membri il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni. Sono previste disposizioni transitorie per i detergenti e i tensioattivi che sono stati prodotti conformemente alla normativa previgente, in modo da consentire la vendita delle scorte. A tale scopo sarà in particolare consentita la vendita di detergenti e tensioattivi, conformi al regolamento attualmente vigente, che siano immessi sul mercato entro i 30 mesi successivi alla entrata in vigore del nuovo regolamento. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo tale data possono essere commercializzati fino a 36 mesi (3 anni) dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;

    rilevato che la proposta è correttamente fondata – come il regolamento attualmente vigente in materia – sull'articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La nuova disciplina concerne infatti questioni legate alla produzione, distribuzione ed impiego dei detergenti nel mercato interno dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana e dell'ambiente;

    ritenuta la proposta complessivamente coerente con il principio di sussidiarietà in quanto:

     l'intervento legislativo appare necessario per eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentarietà della disciplina attuale, le barriere di mercato e le distorsioni della concorrenza tra operatori di mercato di diversi Stati membri nonché per sopprimere alcuni obblighi di informazione imposti dal regolamento vigente ed ora ritenuti superflui. Inoltre, la nuova normativa assicurerebbe livelli uniformi di protezione per consumatori e utilizzatori professionali;

     è evidente il valore aggiunto della introduzione di norme armonizzate per l'immissione sul mercato dei detergenti, anche al fine di garantire un contesto normativo più favorevole all'innovazione di nuovi tipi di prodotti e nuove tecniche di commercializzazione sostenibili nonché nuove tecnologie di etichettatura in tutto il mercato unico;

     ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, nella misura in cui essa mira ad eliminare il più possibile le sovrapposizioni normative ridondanti, così da alleggerire l'onere normativo;

     considerato che la proposta conferisce tuttavia alla Commissione, al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici, delle nuove prove scientifiche e del livello di preparazione/alfabetizzazione digitale, il potere di; adottare atti delegati per numerose e rilevanti materie; integrare le prescrizioni generali sull'etichettatura digitale; modificare l'elenco delle informazioni contenute nell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; stabilire requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione; modificare gli allegati. L'adozione di norme delegate in tali settori, in assenza di opportuni correttivi al testo del regolamento in esame, rischia di rendere particolarmente complessa ed oneroso l'adeguamento delle imprese alla nuova normativa e di erodere i periodi transitori previsti allo scopo;

     ritenuta pertanto necessaria la previsione di periodi transitori più congrui rispetto a quelli previsti dalla proposta in esame;

     sottolineata la necessità che le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 – relative alla introduzione di un'etichettatura digitale volontaria per le ricariche allo scopo di favorire questa modalità di vendita e ridurre la quantità di imballaggi e di Pag. 323rifiuti di imballaggio – siano opportunamente coordinate e rimodulate per tenere conto degli esiti dei negoziati interistituzionali della proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677);

     rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.