CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» (C. 1322 Governo, approvato dal Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato il disegno di legge recante «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008» (C. 1261 Governo, approvato dal Senato);

   sottolineato che l'adesione dell'Italia al Protocollo è volta al raggiungimento di uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO

   La IX Commissione,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;

    ai fini del conseguimento della patente l'aspirante può presentare apposita istanza al competente ufficio della Motorizzazione civile o, in alternativa, iscrizione presso una delle autoscuole presenti sul territorio, le cui norme sono disciplinate dall'articolo 123 del codice della strada;

    l'esame teorico verte su argomenti relativi alla segnaletica stradale, ad elementi di meccanica, alla sicurezza stradale e del veicolo;

    ai sensi del successivo articolo 122, solo previo superamento dell'esame teorico, è rilasciata dal competente ufficio della Motorizzazione civile o dall'autoscuola un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto «foglio rosa»), la cui durata è di dodici mesi, durante i quali all'aspirante è permesso esercitarsi per affrontare l'esame pratico, purché al suo fianco si trovi un istruttore o un accompagnatore di età non superiore a 65 anni;

    l'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE», prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformino ai requisiti minimi di cui all'Allegato II del medesimo decreto legislativo;

    l'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, prescrive, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    il relativo decreto ministeriale 20 aprile 2012 prevede che, a decorrere da maggio 2012, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato;

    da più parti si sostiene che il mero superamento degli esami per il conseguimentoPag. 256 della patente, così come attualmente sono svolti, non garantisce un'adeguata formazione dei conducenti e tantomeno che gli stessi rispettino le norme del codice della strada e abbiano un atteggiamento consapevole e rispettoso della vita propria e altrui;

    la preparazione per l'esame di teoria è nozionistica e spesso i candidati memorizzano le domande contenute nella banca dati ministeriale e le relative risposte senza averne realmente compreso il significato, anche per via del linguaggio utilizzato e della costruzione delle frasi, non sempre facilmente comprensibili per stranieri, persone con disturbi dell'apprendimento o bassa scolarizzazione;

    a questo si aggiunge l'utilizzo di app, social media, lezioni online che tendono a favorire un apprendimento individuale, mnemonico, superficiale, nel quale mancano completamente il trasferimento di esperienze ed emozioni (docente-allievo) e di condivisione che solo lezioni in presenza con docenti qualificati possono garantire;

    anche gli esami pratici di guida sono spesso superficiali e sicuramente non uniformi su tutto il territorio nazionale, come dimostrano le statistiche degli esiti degli esami pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'obbligatorietà di solo sei ore di guida certificata e, peraltro, soltanto per il conseguimento della patente B non è sufficiente ad avere un'adeguata preparazione alla guida;

    per quanto concerne il personale esaminatore degli aspiranti al conseguimento della patente di guida, i commi 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 121 del codice della strada prevedono che gli esami sono effettuati, su base volontaria, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e l'esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica;

    già da tempo persistono su tutto il territorio nazionale una serie di problematiche legate alla operatività del personale degli uffici della Motorizzazione civile, in particolare in merito agli esami di conseguimento della patente di guida; tali criticità si sono accentuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    innanzitutto gli uffici delle motorizzazioni di tutta Italia soffrono da tanto una grave mancanza di personale; il numero di funzionari addetti agli esami non è sufficiente a coprire le richieste e i tempi medi di attesa per l'effettuazione delle prove di guida arriva ultimamente fino a 4/5 mesi;

    la maggior parte degli esami di guida è ormai effettuata fuori dal normale orario di lavoro degli esaminatori (e quindi in straordinario), sulla base della disponibilità concessa dagli stessi, che hanno un'età media di 58 anni;

    per sopperire alle carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile, si è spesso operato attingendo al personale degli uffici delle province confinanti o addirittura della sede centrale del Ministero;

    l'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al fine di ridurre le liste di attesa in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, hanno previsto che le prove pratiche, in conto privato, possano essere svolte fino al 31 dicembre 2023 anche da personale qualificato abilitato degli uffici della Motorizzazione civile in quiescenza;

    le medesime criticità sollevate nel settore «Patenti», in relazione alla carenza di organico evidenziata ai punti 13, 14, 15 e 16, si riscontrano anche nel settore delle «Revisioni» dei mezzi pesanti;

    l'innesto di professionalità esterne all'interno delle procedure di revisione periodica dei veicoli pesanti rappresenta in questo settore una risorsa per recuperare livelli di servizio adeguati alle esigenze della domanda in tutte le funzioni di motorizzazione erogate sul territorio, a beneficio dei cittadini e delle imprese;

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    con il decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, si è dato avvio al processo di attuazione delle novellate disposizioni recate dall'articolo 80 del Codice della strada, che prevede al comma 8 che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei cd. «veicoli pesanti» possa affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione e che possano essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa;

    con circolare del 20 dicembre 2022, la direzione generale per la motorizzazione civile ha disposto che a partire dal 1° febbraio 2023, anche nelle more del rilascio in esercizio di un applicativo dedicato, le direzioni territoriali, in quanto organismi di supervisione, anche avvalendosi dei direttori degli uffici e delle sezioni a questi afferenti, potranno autorizzare sedute di revisione presso centri autorizzati ai sensi della legge n. 870 del 1986, designando, per l'esercizio delle funzioni tecniche connesse, un ispettore autorizzato regolarmente iscritto al RUI;

    alcune direzioni generali territoriali hanno emanato direttive volte a specificare che la presenza di ispettori autorizzati non dovrà in nessun modo inficiare l'operatività in conto privato del personale dell'amministrazione in ragione delle disponibilità fornita, affermando una sorta di «diritto di precedenza» dei dipendenti dell'amministrazione pubblica rispetto ai soggetti privati autorizzati, precedenza che invero, come chiarito con forza in sede di audizione dal Direttore della Motorizzazione, dott. Pasquale D'Anzi, è «in fedele ossequio al dettato dell'art. 80 c. 8 del Codice della Strada», trattandosi di disposizioni che espressamente subordinano il ricorso a professionalità esterne all'esaurimento dell'offerta interna degli Uffici. Si riporta testualmente quanto contenuto negli atti resi alla Commissione: «a diritto vigente, l'esplicita ratio dell'art. 80 comma 8, del CdS, è assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli Uffici competenti del dipartimento per i Trasporti Terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore, e che a tal fine si può ricorrere a centri di controllo privati»;

    ferma la necessità di risolvere tuttavia le problematiche organizzative legate ad alcuni uffici territoriali della Motorizzazione, che determinano una preoccupante dilatazione dei tempi nell'esercizio delle revisioni di propria attribuzione, tale previsione contenuta nelle circolari della direzione generale e delle direzioni territoriali, parrebbe in ogni caso aver generato confusione sia presso il personale dell'amministrazione, sia presso i privati autorizzati, per cui occorre dunque riordinare una disciplina che vede operare insieme diversi soggetti, pubblici e privati;

    in questa situazione è stato proclamato uno stato di agitazione nazionale che ha interessato il personale tecnico di vari uffici della motorizzazione civile, in relazione alla correlata introduzione della figura dei cd. «ispettori autorizzati»,

impegna il Governo:

  per quanto concerne il settore «Patenti»:

   1) ad adottare ogni utile iniziativa per rafforzare il sistema dell'educazione stradale, nonché della formazione dei conducenti nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza stradale;

   2) a valutare, al fine del conseguimento della patente di guida, l'obbligatorietà di un percorso di formazione, anche teorico così come già avviene per la pratica, con le guide certificate presso le autoscuole presenti sul territorio;

   3) per quanto concerne la formazione teorica, ad adottare iniziative volte ad inserire nel programma del corso obbligatorio anche l'approfondimento di aspetti non Pag. 258nozionistici che esulano dalle domande dei questionari di esame, tra i quali: a) alcool e droghe; b) percezione del rischio; c) responsabilità civile e penale; d) primissimo soccorso in caso di incidente; e) cause più frequenti di incidenti stradali e comportamenti per la prevenzione; f) mobilità sostenibile ed elettrica;

   4) per quanto riguarda la formazione pratica alla guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, a prevedere, con apposito decreto ministeriale, un aumento delle ore delle lezioni di guida certificate che il candidato deve sostenere prima di poter svolgere l'esame per la patente di categoria B, nonché a introdurre un adeguato numero di ore di esercitazioni obbligatorie presso un'autoscuola per il conseguimento della patente per la guida di un ciclomotore o un motociclo; in particolare:

    4.1. per finalità di sicurezza della circolazione stradale e di migliore prognosi dell'idoneità tecnica di un candidato al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida, a prevedere che le guide certificate (attualmente: in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di circolazione notturna) – già obbligatorie (ex articolo 122, comma 5-bis, CDS) per il conseguimento della patente di categoria B e disciplinate dal decreto ministeriale 20 aprile 2012 –, siano obbligatorie anche per il conseguimento delle categorie di patenti A1, C e D, (comma 1, lettera a), nonché per quelle di categoria A2 ed A, fatta salva l'ipotesi che il candidato al conseguimento delle stesse non provveda alla formazione obbligatoria per l'accesso graduale, previsto dall'articolo 123, comma 7, ultimo periodo, del codice della strada (comma 1, lettera b);

    4.2. con specifico riferimento al conseguimento delle patenti di categoria B, a prevedere che le esercitazioni in commento siano svolte anche alla guida di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida dotati di cambio automatico: la tecnica di guida di tali veicoli, sempre più diffusi anche grazie alla politica di incentivazione statale, è infatti significativamente diversa. L'esperienza delle guide certificate in altri Paesi è estremamente significativa in tal senso;

   5) ad adottare iniziative, anche normative, volte a dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 126/2006/CE con riferimento all'estensione delle patenti di guida della stessa categoria (da patente A1 a patenti A2 e A, da patente B a patente B96, da patente cod. 78 a patente cambio manuale);

   6) a valutare l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), solo dopo aver sostenuto almeno la metà del numero di guide certificate previste per legge;

   7) ad assumere opportune iniziative atte a superare gli attuali problemi organizzativi e di carenza di personale che impediscono agli uffici della Motorizzazione civile di erogare i servizi e, in particolare, a smaltire il cronico arretrato, che creano disagi e disservizi nei confronti dei cittadini e delle imprese interessate, e di tutti gli operatori del settore, autoscuole e agenzie in primis;

   8) a bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore, e/o ad incrementare le assunzioni attingendo anche da graduatorie di altre amministrazioni;

   9) a prevedere che il personale assunto dagli Uffici di UMC, adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore, effettui gli esami di guida nel normale orario di lavoro, ovvero in prestazione ordinaria e non straordinaria, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e le carenze di organico del personale;

   10) a prevedere – fermo il combinato disposto tra la legge n. 125 del 2013, con cui il legislatore ribadiva all'articolo 4 («Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego») la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,Pag. 259 previo accordo tra le amministrazioni interessate, e la legge 30 dicembre 2018, n. 14, con cui all'articolo 1, comma 374, si autorizzava il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – che tale forma di assunzione diventi strutturale, con ogni e più ampia disposizione normativa in legge di bilancio, visto il protrarsi sistemico della situazione emergenziale di carenza d'organico, nelle motorizzazioni civili;

   11) a prevedere che il personale assunto degli uffici della motorizzazione civile, possa sostenere celermente i dovuti corsi di abilitazione agli esami e di revisioni tecniche adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore;

   12) a valutare l'opportunità di prevedere, previo confronto con le parti sociali anche in sede di apposita contrattazione del CCNL, con apposito e più completo intervento normativo, che il personale assunto o da assumersi, e/o trasferito in mobilità/comando presso gli uffici della motorizzazione civile, possa essere obbligato ad abilitarsi e a svolgere la funzione di esaminatore o di ispettore tecnico, da disciplinarsi quindi tra le mansioni specifiche del personale di motorizzazione civile;

   13) nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione nel comparto, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, a prorogare alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 per un ulteriore anno, l'utilizzo, in qualità di esaminatore ausiliare, di personale qualificato abilitato degli uffici della Motorizzazione civile collocato in quiescenza;

   14) sempre con l'intento di smaltire le liste di attesa relative agli esami per la patente di guida, a valutare l'opportunità di coinvolgere temporaneamente, in funzione di esaminatore, personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle Forze armate e/o dalle Forze di polizia;

   15) a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività degli uffici della Motorizzazione civile per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

   16) ad avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

  per quanto concerne il settore «Revisioni dei mezzi pesanti»:

   17) a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a porre fine alla carenza di organico che affligge gli uffici delle motorizzazioni civili di tutta Italia, in particolare nel settore tecnico, per le premesse riportate;

   18) ad avviare un percorso di seria riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   19) a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a superare gli ostacoli alla piena attuazione della disciplina, che prevede comunque la facoltà di affidare in concessione a soggetti privati le revisioni dei cd. «veicoli pesanti».
(8-00022) «Caroppo, Maccanti, Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Cesa, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Marchetti, Pretto, Raimondo, Ruspandini, Sorte, Tosi».